Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/05/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 11658/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. e 7, terzo comma, d. lgs. n.
164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 11658/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Volpe, C.F._1
presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in calce alla citazione,
- parte attrice in opposizione contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Trifoglio, C.F._2
presso la quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta
pagina 1 di 13
Per l'attrice: “previa concessione dell'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (decreto ingiuntivo n. 2756/2023 R.G. 8140/2023 emesso dal Tribunale di Genova) e/o del precetto ex artt. 648 e 649c.p.c. e
624 c.p.c. notificati dalla SInora in data 3 Novembre Controparte_1
2023 in relazione al titolo oggetto di contestazione di cui in narrativa per la complessiva somma di € 104.850,44, -accogliere, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla SInora e per l'effetto dichiarare, Parte_1 inammissibile e/o irrito e/o nullo e/o annullato e/o inefficace e così revocare il decreto ingiuntivo notificato in data 3 Novembre 2023 n. 2756/2023
(R.G.8140/2023) emesso dal Tribunale di Genova;
-accogliere, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e ss. c.p.c. proposta dalla SInora Parte_1
e per l'effetto dichiarare il precetto notificato dalla SInora
[...] senz'altro nullo e/o annullabile e/o inesistente e/o inefficace e/o CP_1 illegittimo, e/o inammissibile o come meglio visto e ritenuto, dando atto dell'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
-emettere, in ogni caso tutti i provvedimenti meglio visti e ritenuti sulla base della fattispecie sopra descritta. Con vittoria di compensi professionali, spese generali, CPA ed IVA come per legge.”.
Per la convenuta: “-respingere in quanto infondata ed inammissibile e per le ragioni tutte volte in premessa l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla SInora e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2756/2023 R.G. 8140/2023 emesso dal Tribunale di Genova e/o del pedissequo precetto ex artt. 648 e 649 c.p.c. e 624 c.p.c. notificati per conto della SInora in data 3 Novembre 2023 per la Controparte_1 complessiva somma di € 104.850,44. -respingere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e ssc.p.c. proposta dalla sig.ra e per l'effetto Parte_1 dichiarare valido e legittimo il precetto notificato dalla sig.ra CP_1
confermando la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione
[...] forzata per tutti i motivi dedotti in premessa;
con vittoria di compensi professionali, spese generali CPA e IVA come per legge”. Porre a carico della parte , per le considerazioni volte, i costi relativi Parte_1 all'esperita CTU”.
pagina 2 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
2756/2024 (ed al relativo precetto), con il quale è stata condannata a pagare in favore di l'importo capitale di € 100.000,00 (in forza di Controparte_1
riconoscimento di debito sottoscritto da . Pt_1
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone la conferma del decreto ingiuntivo.
Fissata udienza per decidere sull'istanza di sospensione proposta da parte opponente, con ordinanza 30.1.2024 tale istanza è stata accolta: “... Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso ex art. 642 c.p.c. sulla base di una promessa di pagamento con riconoscimento di debito sottoscritta dall'opponente; la promessa non è titolata, non essendo in esso indicate le ragioni del credito. Parte opponente, unitamente all'atto di citazione, ha depositato documentazione medica attestante le condizioni di salute della sig.ra , in epoca prossima a quella in cui l'atto sarebbe stato Pt_1
sottoscritto. Ritiene il Tribunale che le argomentazioni addotte da parte attrice in opposizione per ottenere la sospensione dell'efficacia del d.i. paiono sorrette da un idoneo fumus quanto alla sussistenza dei “gravi motivi”, tenuto conto della documentazione prodotta, che attesta come sia invalida Pt_1
civile con riduzione permanente della di lei capacità lavorativa nella misura del 46%, dal 2012 (doc. 9), nonché in cura presso il Dipartimento Salute
Mentale distretto 13, dall'ottobre 2021, per “Psicosi Bipolare, più recente episodio depressivo con aspetti misti in tratti di personalità di tipo Borderline-
Istrionico, turbe dell'alimentazione, Epilessia Parziale a secondaria generalizzazione”, tanto che “si assiste da tempo ad una compromissione
pagina 3 di 13 della capacità di svolgere in modo adeguato i comuni atti della vita quotidiana con la necessità, lei stessa, di un supporto” (doc. 6). Ritenuto quindi che, ad una delibazione sommaria, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere per ciò solo sospesa, ricorrendo gravi motivi...”.
Scambiate le memorie 171 ter cpc, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza 7.5.2025 veniva ammesse le prove orali (con riserva di ammissione dell'interrogatorio formale all'esito della ctu medico legale), è stata dichiarata la tardività dei documenti depositati da parte opposta in data 26.4.2024
(successivamente alla terza memoria, senza che comunque l'esigenza di produrre gli stessi sia sorta a seguito della seconda memoria di controparte, essendo peraltro tali documenti privi di un indice che descriva il contenuto degli stessi e che ne consenta l'individuazione, trattandosi di 99 pagine di difficile lettura), sono state respinte l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente, nonché l'istanza di ctu contabili, in quanto allo stato superflue. È stato nominato il dott. , per verificare se, sottoposta a Per_1
visita la sig.ra e tenuto conto della documentazione medica versata Pt_1
agli atti, vi siano sufficienti elementi per accertare se la stessa, al momento di compiere gli atti per cui è causa, fosse o meno capace di intendere e di volere ai sensi dell'art. 428 c.p.c. (nel senso che le facoltà intellettive e volitive fossero compromesse al punto di impedire la formazione di una volontà cosciente); e se attualmente la sig.ra sia o meno capace, al fine in Pt_1
particolare di sottoporsi ad interrogatorio formale e di rilasciare procura al difensore.
All'udienza delegata del 24.07.2024 è stato sentito il teste ES
.
[...]
pagina 4 di 13 In data 18.11.2024 veniva depositata la relazione del c.t.u. dott. il quale Per_1
concludeva che “alla luce delle indagini svolte e della documentazione esaminata, è possibile affermare che la SI.ra sia affetta da una Pt_1
sindrome depressiva maggiore in attuale parziale remissione clinica in soggetto con personalità istrionica. Al momento dei – ed in relazione ai – fatti per cui è causa (sottoscrizione dei riconoscimenti di debito datati 15 Marzo
2023) è possibile escludere che l'assetto psichico della p. fosse destrutturato al punto da configurare una incapacità naturale. La p. ha sufficiente idoneità psicologica per essere sottoposta a interrogatorio formale. La p. ha idoneità psicologica di rilasciare procura al difensore”.
Nelle more, parte opponente ha dato atto che è stato nominato amministratore di sostegno per , la quale all'udienza del 15.1.2025 si è sottoposta ad Pt_1
interrogatorio formale.
All'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.2.2025, poi rinviata stante la pendenza di trattative fra le parti ed al fine di consentire al Giudice tutelare di pronunciarsi sulle trattative medesime.
All'udienza del 11.3.2025, preso atto della mancata autorizzazione da parte del Giudice tutelare e dell'impossibilità di definire la controversia in via transattiva, la causa veniva rinviata per la discussione al 6.5.2025, concesso termine per il deposito di note scritte. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Genova, n. 2756/2023 (R.G. 8140/2023).
***
2.1. In particolare, con il ricorso monitorio si espone che:
pagina 5 di 13 - -in data 15.3.2023- si era riconosciuta debitrice nei Parte_1
confronti di della somma complessiva di €. 100.000,00 Controparte_1
ricevuta nel corso di diversi anni da quest'ultima, impegnandosi a corrispondere mensilmente a decorrere dalla fine di marzo 2023 e fino al saldo dell'intero debito, la somma di €. 1200,00;
- nei termini pattuiti non aveva effettuato i pagamenti delle succitate Pt_1
rate, rendendosi così inadempiente rispetto alla propria obbligazione;
- che, nulla avendo corrisposto, la debitrice sarebbe decaduta dal beneficio della rateizzazione e pertanto il credito vantato ammonterebbe ad €.
100.000,00, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
Unitamente al ricorso monitorio è stata prodotta copia riconoscimento di debito datato 15.03.2023, nel quale si legge: “... Io sottoscritta
[...]
... restituirò mensilmente a partire da fine Marzo 2023 la quota di Parte_1
euro 1.200, fino a saldo debito, con la sig. fino a la Controparte_1
cifra di 100.000,00 euro...”. Seguono la firma di e quella di un Pt_1
testimone.
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2.2. Con decreto 15.9.2023 il Giudice del monitorio chiedeva chiarimenti
(“ritenuto dover invitare il ricorrente a depositare memoria integrativa con allegata eventuale documentazione in merito a: decadenza beneficio del termine;
debenza somma di 250 € mensile di cui alla rata… indicata nella raccomandata prodotta in atti”), e parte ricorrente depositava nota integrativa nella quale si precisava quanto segue:
- in punto decadenza del beneficio del termine: con la scrittura privata datata 4/9/2023 aveva riconosciuto il proprio debito, ammontante Pt_1
pagina 6 di 13 complessivamente ad €. 100.000,00, scaturente da denaro “sottratto” nel corso di diversi anni e di cui a denuncia querela presentata in data 6/6/2023; con la sottoscrizione della stessa parte debitrice prometteva e si impegnava a rifondere a la somma di €. 1.200,00 mensili fino all'estinzione del CP_1
ridetto debito;
la debitrice nulla aveva mai corrisposto, per un ammontare complessivo di rate scadute pari ad €. 8400,00. sarebbe quindi la Pt_2
volontà di non adempiere e far venir meno qualsivoglia garanzia di riscossione e saldo del dovuto, con compromissione del diritto del creditore a vedersi rimborsata la somma riconosciuta. Ai sensi di cui all'art 1186 c.c. il creditore potrebbe quindi esigere immediatamente la prestazione;
- in punto debenza di 250,00 €: con una seconda scrittura privata Pt_1
sottoscritta nello stesso giorno (15.3.2023 in Albenga) di quella posta a fondamento della procedura monitoria, aveva dichiarato di consegnare la macchina in proprietà di (intestata alla stessa ma da sempre in uso CP_1
a impegnandosi a continuare a pagare le rate di finanziamento acceso Pt_1
presso la RCI Banque per una somma mensile di €. 250,00 fino all'estinzione del detto finanziamento contratto da dietro espressa richiesta della CP_1
sig.ra Detto finanziamento si riferiva all'acquisto Parte_1
dell'autovettura da sempre in uso esclusivo di mai utilizzata Pt_1 dall'intestataria. Anche in questo caso la debitrice contravveniva all'impegno di corresponsione di €. 250,00 mensili, ma -avendo posto CP_1 successivamente in vendita l'auto- aveva recuperato la somma a copertura delle rate ancora da corrispondersi e scadenti a maggio 2024, nonché dei costi dei verbali ricevuti per omessa corresponsione dei bolli auto e delle contravvenzioni ricevute. Per tale ragione la richiesta monitoria veniva limitato alla sola scrittura privata inerente al riconoscimento di €. 100.000,00.
pagina 7 di 13 ***
2.3. In data 17.10.2023 veniva quindi emesso il richiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per la somma capitale di € 100.000,00, oltre interessi legali dal riconoscimento del debito sino al saldo.
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3.1. Con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio si eccepisce - in primo luogo- che il riconoscimento di debito sarebbe nullo o annullabile ai sensi dell'art. 428 c.c. Infatti, per diversi anni da problematiche Parte_3
di natura psichiatrica/psichica- non ricorderebbe di aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 15 marzo 2023. Le patologie di cui è affetta
SA (note a Koundouris) ne comprometterebbero -secondo parte attrice- la capacità di intendere e di volere.
In secondo luogo, si contesta che nella scrittura privata nulla è indicato circa asseriti debiti contratti da nei riguardi di e che parte Pt_1 CP_1 opposta avrebbe l'onere di allegare i fatti specifici relativi al rapporto fondamentale, cioè del fatto giuridico da cui dipende il diritto preteso (ed oggetto del riconoscimento di debito).
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3.2. Parte opposta nel costituirsi in giudizio, ha replicato che: CP_1
- nel pomeriggio del 15.03.2023 si era recata in auto, da Genova ad Pt_1
Albenga, presso l'abitazione della sig.ra - ove si trovava anche il di lei Pt_1
figlio , riconoscendo di aver architettato l'inganno nei Testimone_1
confronti della stessa, per sottrarle l'ingente somma ingiunta, e per il quale in data 5.6.2023 veniva presentata querela per i reati ex artt. 640 e 646 c.p. (doc.
4, datato 6.6.2023);
pagina 8 di 13 - aveva ammesso di sentirsi in colpa perché aveva compiuto un'azione Pt_1
orrenda e si impegnava a restituire tutto quanto sottratto con inganno (come da registrazione vocale poi prodotta in causa a seguito di autorizzazione del
Giudice);
- aveva sottoscritto in piena coscienza e consapevolezza le due Pt_1
scritture private e, per quanto rileva in causa, quella per il debito complessivo di €. 100.000,00;
- non è stata fornita prova né di una incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione né che fosse a conoscenza di CP_1
patologie (circostanza specificamente contestata). Si aggiunge che il riconoscimento di debito costituisce idonea prova scritta del credito azionato.
L'intera somma sarebbe poi esigibile stante la mancata corresponsione di tutte le rate fino alla data di presentazione del decreto.
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3.3. In prima memoria, parte opposta ha ulteriormente chiarito -quanto alla struttura dell'imbroglio che sarebbe stato ordito da per estorcere Pt_1
denaro a quanto segue. CP_1
nell'agosto 2017, aveva creato un falso profilo social di tale Pt_1 PE
, con il quale aveva instaurato una profonda amicizia,
[...] CP_1
arrivando a consegnare somme di denaro alla comune amica perché le Pt_1
rimettesse a (mai esistito). Tutte queste somme sarebbero così state PE
trattenute da Solo con la confessione intercorsa in data 15.03.2023 Pt_1
(che è stata registrata), aveva avuto contezza e conferma che CP_1
non era mai esistito ed era frutto dell'invenzione di che aveva PE Pt_1
posto in essere l'inganno per sottrarle denaro.
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pagina 9 di 13 4. Nelle difese finali, parte opponente -preso atto delle conclusioni del c.t.u. in punto capacità e dell'esito dell'istruttoria in punto avvenuta erogazione di somme- ha insistito specificamente sul fatto che parte opposta non avrebbe assolto all'onere di dimostrare in modo certo ed incontrovertibile l'entità del credito vantato e pretesto.
All'esito dell'istruttoria svolta in causa, dunque, risulta non più controverso l'avvenuto versamento di somme in favore dell'opponente e che nessun importo sia stato restituito dalla stessa.
Ciò che rimane controverso (come emerso anche nella discussione finale) è il titolo per il quale tali somme siano state corrisposte, così come la loro quantificazione.
Ritiene il Tribunale che entrambi tali aspetti non siano rilevanti, ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione, in ragione dell'inversione processuale dell'onere della prova derivante dall'avvenuta sottoscrizione della scrittura privata sul cui fondamento è stato emesso il decreto ingiuntivo
(scrittura della quale l'odierna opponente si riconosce debitrice della somma di
100.000,00 euro e ne promette la restituzione rateale).
Fermo restando che gli accertamenti peritali svolti hanno escluso la sussistenza di una incapacità rilevante ex art. 428 c.c. all'epoca della sottoscrizione, lo stato di salute dell'opponente all'epoca dei fatti non è tale da inficiare la validità del riconoscimento di debito sottoscritto (cfr. in argomento pag. 10 ss. della relazione del c.t.u.: “la SI.ra sia affetta da una Pt_1
sindrome depressiva maggiore in attuale parziale remissione clinica in soggetto con personalità istrionica... la p. attualmente manifesti una sintomatologia depressiva maggiore in parziale remissione con vulnerabilità contropolare (c.d. manifestazioni miste) associata a tratti anancastici... Il
pagina 10 di 13 quadro personologico di base è poi caratterizzato da una struttura di stampo istrionico in soggetto con epilessia parziale in remissione. Alla luce di tutti i dati raccolti è possibile escludere che all'epoca della redazione dell'atto
(sottoscrizione dei riconoscimenti di debito datati 15 Marzo 2023) fosse presente una condizione di franco scompenso psico-affettivo, di cui altrimenti vi sarebbero tracce certe. La p. ricostruisce i fatti con un vissuto soggettivo non contaminato da idee deliranti né vengono riferite dispercezioni ed anche la lettura degli eventi non è grossolanamente disancorata dal dato di realtà.
Vero è che sia il quadro personologico sia la componente affettiva hanno condizionato i comportamenti della donna, ma rispetto alla formazione di una volontà cosciente rispetto a quanto oggetto di causa non è sostenibile che lo stato intellettivo e volitivo fosse significativamente compromesso in allora. In altre parole, è possibile escludere che l'assetto psichico della p. fosse destrutturato al punto da configurare una incapacità naturale...”).
La scrittura, contenente riconoscimento di debito indicato nel suo ammontare,
è idonea, per sua natura, a dimostrare anche il quantum del credito.
In base a quanto stabilisce l'art. 1988 c.c., infatti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
In tema di ricognizione di debito, il destinatario della stessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, essendo sufficiente la sola dichiarazione di riconoscimento del debito. Spetta, invece, all'autore della ricognizione dimostrare che il rapporto sottostante non è mai sorto, è invalido o è estinto, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (in argomento Cass. civ., Sez. III, ord., 10/12/2024, n. 31818).
pagina 11 di 13 Pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così, Cass. Sez. I,
13.10.2016, n. 20689), fermo restando che la prova di tali circostanze è a carico dell'autore della ricognizione (Cass. Sez. I, 13.6.2014, n. 13506).
Nel caso oggetto dell'odierno esame, il debitore (parte opponente) ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata, e l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova doveva ritenersi tale da ricomprendere anche questo aspetto del rapporto fondamentale di cui discorre l'art. 1988 c.c.
L'effetto processuale di inversione dell'onere probatorio non è quindi limitato ai soli fatti costitutivi del credito, ma si estende anche all'entità del credito monetario che fu espressamente riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore (cfr. le specifiche considerazioni contenute nella motivazione di Cass. civ., Sez. III, ord., 5/11/2024, n. 28448).
Una volta determinatosi l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., sarebbe quindi spettato alla debitrice odierna opponente
(quale autore della ricognizione di debito) dimostrare l'inesistenza del debito già presuntivamente provato, in quanto la ricognizione di debito (per come risulta formulata, anche con riferimento all'entità monetaria del debito) esonera la creditrice dalla prova della determinazione di quanto effettivamente dovuto. Tale onere non è stato assolto dall'opponente, non potendo assumere rilievo probatorio a suo favore (alla luce di quanto sopra considerato) nemmeno il fatto che l'importo sia stato eventualmente indicato nella scrittura senza confronto circa l'entità di denaro effettivamente dovuta.
pagina 12 di 13 L'opposizione proposta deve quindi essere respinta, con conseguente pronuncia di esecutività del d.i. opposto ex art. 653 c.p.c.
***
5. Le spese (anche di c.t.u.) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nei valori minimi di riferimento di cui al DM 55/2014 vigente per lo scaglione 52.000,00-260.000,00 €, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolte in rapporto alle difese formulate da parte opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione proposta e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2756/2023, che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in 7.052,00 € per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate in istruttoria.
Genova, 9/05/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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