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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5442 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA ALMERICO MEOMARTINI, 33 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.ORESTE DE ANGELIS e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RETTORE STEFANIA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F. FLORA, 76 82100 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/12/2024 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo di essere iscritto nella gestione CP_1 previdenziale degli artigiani quale titolare di impresa artigiana senza dipendenti del settore termoidraulica dal 4/7/1984 fino al 27.12.2022; di aver contratto, nello svolgimento dell'attività professionale,
“spondilodiscoartrosi diffusa con protusioni multiple cervicali e dorso sacrali” e di aver presentato domanda all' di malattia CP_1 professionale in data 27/12/2022, ma che l'Ente, in data 27.4.2023, rigettava la domanda per documentazione insufficiente ad esprimere un giudizio medico-legale.
1 Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa, l'origine professionale delle patologie denunziate dal ricorrente;
Accertare e dichiarare che la patologia da cui il ricorrente è affetto comporta il diritto del ricorrente alle prestazioni , ex art. CP_1
13 lett. a), e o b), del D.lvo 38/2000 e per l'effetto condannare l CP_1
a corrispondergli la rendita se si accerti un grado di invalidità superiore al 15% ovvero l'indennizzo per il danno biologico in caso di invalidità inferiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.; Condannare – altresì - l' sempre in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese – diritti e onorario del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso CP_1
e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Rilevava preliminarmente che che il non era in regola Pt_1 con il pagamento dei contributi premio artigiano, per gli anni CP_1
2020/2021/2022 e che tale difetto contributivo precludeva la tutela assicurativa. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Com'è noto la costituzione del rapporto assicurativo con è CP_1 automatica. Infatti, al ricorrere dei presupposti soggettivi (art. 4 T.U. 1124/65) e oggettivi (art. 1 T.U. 1124/65) il rapporto giuridico sorge automaticamente (ope legis), a prescindere dalla volontà delle parti. Dalla costituzione automatica (ope legis) del rapporto assicurativo scaturisce che il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni, anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o ha omesso di denunciare l'evento dannoso (c.d. principio di automaticità delle prestazioni). Ciò premesso il principio della automaticità delle prestazioni non trova applicazione per i lavoratori autonomi (es.: artigiani titolari di azienda;
coltivatori diretti;
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne). Infatti, per il lavoratore autonomo trova applicazione l'art. 59 comma 19 L. 449/1997 (“19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Legge 27 dicembre 1997, n. 449
2 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art.67 “Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo (1)”) In forza di detta disposizione l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla regolarità delle contribuzioni, pertanto in caso di omesso versamento del premio, il diritto alle prestazioni economiche rimane sospeso fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo con riattivazione nel momento in cui viene sanata la situazione contributiva. Sul punto la circolare 30/1998 dell , con riferimento agli eventi CP_1 verificatisi dal 1° gennaio 1998, chiariva che l'accertamento della regolarità contributiva va riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene denunciato l'infortunio o la malattia professionale e si estende anche ai periodi precedenti, nell'ambito dei limiti fissati dalla prescrizione. Con la circolare n. 48/2006, l' ha disposto e precisato che la CP_1 verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata alla data dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale. In questo caso il mancato pagamento del premio esclude la tutela assicurativa da parte dell , né è possibile regolarizzare la CP_1 posizione pagando per il passato. Fatte queste doverose premesse, risulta provato in atti che il ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento delle malattie professionali per cui è causa era in scopertura contributiva e che tale scopertura contributiva era presente anche al momento dell'instaurarsi del presente giudizio. Detta circostanza comporta non una semplice sospensione a ottenere l'erogazione delle prestazioni richieste in ricorso ma, la mancata regolarizzazione del pagamento dei contributi previdenziali al momento della presentazione della domanda amministrativa ed ancora al momento del deposito del ricorso, osta alla possibilità per il ricorrente di usufruire della tutela previdenziale. Nella specie l' ha documentato che la posizione assicurativa CP_1 risultava cessata al 31.12.2022 e che lo stesso , con Pt_1 riferimento alla contribuzione azionata dall' con intimazione CP_1
n.0172023000896929000 notificata in data 25.07.2023, chiedeva, con domanda in data 26.07.2023, lo sgravio trattandosi di contribuzione ormai prescritta\decaduta in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo.
3 E' pacifico, dunque, che una scopertura, al momento della domanda di malattia professionale esisteva e che non venvia sanata, tant'è che nel 2023 se ne chiedeva lo sgravio.
Sul punto, nelle note, parte ricorrente non smentisce di non essere in regola con la contribuzione ma contesta il fatto che non si comprende quali annualità non siano coperte da contribuzione ed evince proprio dalla richiesta di sgravio in data 26.07.2023 un elemento a confutazione, ritenendo che l'irregolarità contributiva sia sanata dalla prescrizione\decandenza del diritto a riscuotere.
Effettivamente l'Ente non produce l'intimazione e non documenta quali annualità erano scoperte, ma certamente al momento della domanda del 27/12/2022 (pochi giorni prima della cesssazione della posizione assicurativa) vi era una scopertura assicurativa.
Peraltro anche dall'estratto conributivo prodotto dal CP_2
risula scoperta contributivamente l'annualità 2020, Pt_1 circostanza che avvalora le argomentazioni . CP_1
Ne consegue, stante la scopertura contributiva al momento della presentazione della domanda con riferimento a lavoratore autonomo, che non vi è diritto alle prestazioni . CP_1
Tanto premesso il ricorso dev'essere rigettato.
Per il principio della soccombenza e non esendo stata rinvenuta in atti la dichiarazione reddituale che pure compare nell'indice,
[...]
dev'essere condannato al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella CP_1 misura minima attesa la minima attività processuale
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€1.312,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. Benevento 24/09/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5442 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA ALMERICO MEOMARTINI, 33 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.ORESTE DE ANGELIS e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RETTORE STEFANIA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F. FLORA, 76 82100 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/12/2024 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo di essere iscritto nella gestione CP_1 previdenziale degli artigiani quale titolare di impresa artigiana senza dipendenti del settore termoidraulica dal 4/7/1984 fino al 27.12.2022; di aver contratto, nello svolgimento dell'attività professionale,
“spondilodiscoartrosi diffusa con protusioni multiple cervicali e dorso sacrali” e di aver presentato domanda all' di malattia CP_1 professionale in data 27/12/2022, ma che l'Ente, in data 27.4.2023, rigettava la domanda per documentazione insufficiente ad esprimere un giudizio medico-legale.
1 Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa, l'origine professionale delle patologie denunziate dal ricorrente;
Accertare e dichiarare che la patologia da cui il ricorrente è affetto comporta il diritto del ricorrente alle prestazioni , ex art. CP_1
13 lett. a), e o b), del D.lvo 38/2000 e per l'effetto condannare l CP_1
a corrispondergli la rendita se si accerti un grado di invalidità superiore al 15% ovvero l'indennizzo per il danno biologico in caso di invalidità inferiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.; Condannare – altresì - l' sempre in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese – diritti e onorario del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso CP_1
e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Rilevava preliminarmente che che il non era in regola Pt_1 con il pagamento dei contributi premio artigiano, per gli anni CP_1
2020/2021/2022 e che tale difetto contributivo precludeva la tutela assicurativa. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Com'è noto la costituzione del rapporto assicurativo con è CP_1 automatica. Infatti, al ricorrere dei presupposti soggettivi (art. 4 T.U. 1124/65) e oggettivi (art. 1 T.U. 1124/65) il rapporto giuridico sorge automaticamente (ope legis), a prescindere dalla volontà delle parti. Dalla costituzione automatica (ope legis) del rapporto assicurativo scaturisce che il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni, anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o ha omesso di denunciare l'evento dannoso (c.d. principio di automaticità delle prestazioni). Ciò premesso il principio della automaticità delle prestazioni non trova applicazione per i lavoratori autonomi (es.: artigiani titolari di azienda;
coltivatori diretti;
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne). Infatti, per il lavoratore autonomo trova applicazione l'art. 59 comma 19 L. 449/1997 (“19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Legge 27 dicembre 1997, n. 449
2 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art.67 “Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo (1)”) In forza di detta disposizione l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla regolarità delle contribuzioni, pertanto in caso di omesso versamento del premio, il diritto alle prestazioni economiche rimane sospeso fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo con riattivazione nel momento in cui viene sanata la situazione contributiva. Sul punto la circolare 30/1998 dell , con riferimento agli eventi CP_1 verificatisi dal 1° gennaio 1998, chiariva che l'accertamento della regolarità contributiva va riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene denunciato l'infortunio o la malattia professionale e si estende anche ai periodi precedenti, nell'ambito dei limiti fissati dalla prescrizione. Con la circolare n. 48/2006, l' ha disposto e precisato che la CP_1 verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata alla data dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale. In questo caso il mancato pagamento del premio esclude la tutela assicurativa da parte dell , né è possibile regolarizzare la CP_1 posizione pagando per il passato. Fatte queste doverose premesse, risulta provato in atti che il ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento delle malattie professionali per cui è causa era in scopertura contributiva e che tale scopertura contributiva era presente anche al momento dell'instaurarsi del presente giudizio. Detta circostanza comporta non una semplice sospensione a ottenere l'erogazione delle prestazioni richieste in ricorso ma, la mancata regolarizzazione del pagamento dei contributi previdenziali al momento della presentazione della domanda amministrativa ed ancora al momento del deposito del ricorso, osta alla possibilità per il ricorrente di usufruire della tutela previdenziale. Nella specie l' ha documentato che la posizione assicurativa CP_1 risultava cessata al 31.12.2022 e che lo stesso , con Pt_1 riferimento alla contribuzione azionata dall' con intimazione CP_1
n.0172023000896929000 notificata in data 25.07.2023, chiedeva, con domanda in data 26.07.2023, lo sgravio trattandosi di contribuzione ormai prescritta\decaduta in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo.
3 E' pacifico, dunque, che una scopertura, al momento della domanda di malattia professionale esisteva e che non venvia sanata, tant'è che nel 2023 se ne chiedeva lo sgravio.
Sul punto, nelle note, parte ricorrente non smentisce di non essere in regola con la contribuzione ma contesta il fatto che non si comprende quali annualità non siano coperte da contribuzione ed evince proprio dalla richiesta di sgravio in data 26.07.2023 un elemento a confutazione, ritenendo che l'irregolarità contributiva sia sanata dalla prescrizione\decandenza del diritto a riscuotere.
Effettivamente l'Ente non produce l'intimazione e non documenta quali annualità erano scoperte, ma certamente al momento della domanda del 27/12/2022 (pochi giorni prima della cesssazione della posizione assicurativa) vi era una scopertura assicurativa.
Peraltro anche dall'estratto conributivo prodotto dal CP_2
risula scoperta contributivamente l'annualità 2020, Pt_1 circostanza che avvalora le argomentazioni . CP_1
Ne consegue, stante la scopertura contributiva al momento della presentazione della domanda con riferimento a lavoratore autonomo, che non vi è diritto alle prestazioni . CP_1
Tanto premesso il ricorso dev'essere rigettato.
Per il principio della soccombenza e non esendo stata rinvenuta in atti la dichiarazione reddituale che pure compare nell'indice,
[...]
dev'essere condannato al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella CP_1 misura minima attesa la minima attività processuale
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€1.312,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. Benevento 24/09/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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