Articolo 3 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 dicembre 1967
Art. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1967
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