Versione
10 dicembre 1967
10 dicembre 1967
Art. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
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- atto introduttivo·
- reiezione.·
- accoglimento del ricorso·
- conseguente lesione delle attribuzioni della ricorrente camera dei deputati·
- assenza dell’imputato, giustificata dai lavori parlamentari·
- procedimento penale a carico di un membro della camera dei deputati·
- annullamento della ordinanza impugnata.·
- parlamento·
- eccepita inammissibilità, basata sulla mancanza della materia di un conflitto