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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/2024, n. 10145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10145 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25510/2018 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrenti -
contro RP CI, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELE AT e RG BO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1319/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 6/07/2017; Civile Sent. Sez. 3 Num. 10145 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 15/04/2024 2 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8/02/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del dott. GIOVANNI NARDECCHIA;
udito il difensore dei ricorrenti comparso in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 6/07/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato gli importi posti ad oggetto della condanna pronunciata dal primo giudice a carico dei ministeri appellanti in favore di OL CI a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest’ultima a seguito del decesso della propria congiunta, IA Superchi, verificatosi in conseguenza del disastro aviatorio di Ustica del 27 giugno 1980, nelle specie attribuito (anche) alla responsabilità delle amministrazioni statali convenuto in giudizio. 2. A fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come, dal complessivo importo individuato a titolo di risarcimento dei danni in favore della CI, dovessero essere detratti gli importi che la stessa CI aveva conseguito a titolo di ‘elargizioni’ e ‘indennità’ ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 302/1990, dell’art. 1, comma 272, della legge n. 266/2005, e degli art. 5, commi 3 e 5, della legge n. 206/2004, la cui applicazione era stata estesa ai familiari delle vittime della strage di Ustica dall’art. 1 della legge n.340/1995. 3. Avverso la sentenza d’appello, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 3 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri 4. OL CI resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale, ribadendo tali conclusioni nella discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del ricorso principale, i ministeri ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 10 della legge n. 302/90 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, dagli importi destinati ad essere detratti dal risarcimento del danno riconosciuto in favore della CI, le somme destinate ad essere dalla stessa percepite a titolo di assegno vitalizio, nei limiti della somma risultante dalla capitalizzazione di tale assegno, da operarsi in conformità al disposto dell’art. 10, co. 2, della legge n. 302/90. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Osserva il Collegio come i ministeri ricorrenti abbiano proposto la censura in esame senza provvedere a corredarla degli elementi idonei a caratterizzarne la specificità, essendosi dette amministrazioni sottratte all’onere di allegare qualsivoglia indicazione concreta, tanto in relazione alla sede processuale in cui la questione relativa all’assegno vitalizio fu dedotta, quanto in ordine alla sorte di tale assegno vitalizio, non avendo fornito alcuna informazione, né circa l’effettiva corresponsione di tale assegno in favore della controparte, né circa l’epoca dell’eventuale sua prestazione. 4. Varrà sul punto sottolineare come, benché sia pacifica la natura di ‘eccezione in senso lato’ della c.d. compensatio lucri cum NO (cfr. 4 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022, Rv. 665368 - 01), rimanga pur sempre fermo il principio in forza del quale il fondamento delle c.d. eccezioni ‘in senso lato’ non sfugge al vincolo del riscontro dei relativi presupposti nei corrispondenti fatti allegati al processo, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice (anche di legittimità) di procedere alla considerazione ufficiosa di tali eccezioni in senso lato (come quella relativa alla compensatio lucri cum NO) in assenza delle necessarie allegazioni argomentative e probatorie che valgano a giustificarne la concreta considerazione. 5. In altri termini, pur dovendo ritenersi senz’altro fondata l’affermazione secondo cui l’importo del vitalizio eventualmente corrisposto dalle amministrazioni ricorrenti debba essere detratto da quanto dovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore della stessa parte (e in forza dello stesso titolo) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020, Rv. 659027 - 02), la corrispondente eccezione (in senso lato) di compensazione sollevata dalle amministrazioni interessate non sarà suscettibile di alcuna considerazione là dove le deduzioni processuali delle amministrazioni interessate si siano limitate – come puntualmente accaduto nel caso di specie – a riferimenti solo generici e astratti in relazione al pagamento del ridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa la relativa effettiva corresponsione in favore della controparte e circa l’epoca della relativa prestazione. 6. È appena il caso di considerare come la genericità delle indicazioni contenute in ricorso, circa l’effettività della prestazione del vitalizio dedotto in favore della controparte (ossia la totale assenza di indicazione circa il se e il dove i fatti evidenzianti detta prestazione sarebbero stati introdotti nel giudizio di merito), impedisca altresì di procedere ad alcuna diversa interpretazione della sentenza impugnata 5 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri (eventualmente volta a ricomprendere l’assegno vitalizio nel novero degli importi destinati alla detrazione), essendosi anche quest’ultima limitata a un altrettanto generica e astratta affermazione circa la necessaria detrazione di tutte le ‘elargizioni e indennità’ (evidentemente già erogate e) connesse ai fatti giustificativi della corresponsione di prestazioni pecuniarie in favore dei soggetti indicati dalla legge, senza alcun riferimento al dedotto assegno vitalizio. 7. La palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. da parte delle odierne amministrazioni ricorrenti (con specifico riguardo alla mancata allegazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione proposta) comporta l’inammissibilità della censura in esame, con il conseguente assorbimento dell’eccezione di giudicato sollevata in questa sede dalla CI a fondamento dell’opposizione manifestata nei confronti del ricorso principale. 8. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la CI censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 302/90 e dell’art. 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto lo scomputo, dagli importi risarcitori riconosciuti in proprio favore, delle somme dalla stessa già percepite a titolo di elargizione o indennità, in contrasto con quanto previsto dalle fonti normative richiamate in ricorso ed attesa l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’istituto della compensatio lucri cum NO. 9. Il motivo è infondato. 10. Osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (in questa sede integralmente condiviso e ribadito al fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale, in tema di provvidenze economiche erogate dallo Stato ai sensi della l. n. 302 del 1990 ed estese ai familiari 6 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 non si cumulano ai benefici loro liquidati ai sensi della l. n. 302 del 1990, ad essi estesi dalla l. n. 340 del 1995, né assume rilievo il momento, anteriore o successivo al risarcimento del danno, di erogazione di tali provvidenze, poiché si applica comunque la regola della decurtazione dell'indennità dall'ammontare del risarcimento, secondo il principio della compensatio lucri cum NO (Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020, Rv. 659027 - 01). 11. Tale principio – di cui vale evidenziare i profili di coerenza con quanto a sua volta stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12564 del 22/05/2018) –, nella misura in cui ribadisce la necessaria detrazione di qualunque importo riconosciuto a titolo di elargizione, indennità o vitalizio, da quanto liquidato a titolo di risarcimento dei danni in relazione al fatto illecito dedotto in questa sede, induce a confermare la correttezza della decisione impugnata sul punto e il conseguente rilievo dell’infondatezza della censura in esame. 12. UL base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e l’infondatezza di quello incidentale. 13. La reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. 14. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 7 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
- ricorrenti -
contro RP CI, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELE AT e RG BO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1319/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 6/07/2017; Civile Sent. Sez. 3 Num. 10145 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 15/04/2024 2 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8/02/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del dott. GIOVANNI NARDECCHIA;
udito il difensore dei ricorrenti comparso in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 6/07/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato gli importi posti ad oggetto della condanna pronunciata dal primo giudice a carico dei ministeri appellanti in favore di OL CI a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest’ultima a seguito del decesso della propria congiunta, IA Superchi, verificatosi in conseguenza del disastro aviatorio di Ustica del 27 giugno 1980, nelle specie attribuito (anche) alla responsabilità delle amministrazioni statali convenuto in giudizio. 2. A fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come, dal complessivo importo individuato a titolo di risarcimento dei danni in favore della CI, dovessero essere detratti gli importi che la stessa CI aveva conseguito a titolo di ‘elargizioni’ e ‘indennità’ ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 302/1990, dell’art. 1, comma 272, della legge n. 266/2005, e degli art. 5, commi 3 e 5, della legge n. 206/2004, la cui applicazione era stata estesa ai familiari delle vittime della strage di Ustica dall’art. 1 della legge n.340/1995. 3. Avverso la sentenza d’appello, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 3 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri 4. OL CI resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale, ribadendo tali conclusioni nella discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del ricorso principale, i ministeri ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 10 della legge n. 302/90 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, dagli importi destinati ad essere detratti dal risarcimento del danno riconosciuto in favore della CI, le somme destinate ad essere dalla stessa percepite a titolo di assegno vitalizio, nei limiti della somma risultante dalla capitalizzazione di tale assegno, da operarsi in conformità al disposto dell’art. 10, co. 2, della legge n. 302/90. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Osserva il Collegio come i ministeri ricorrenti abbiano proposto la censura in esame senza provvedere a corredarla degli elementi idonei a caratterizzarne la specificità, essendosi dette amministrazioni sottratte all’onere di allegare qualsivoglia indicazione concreta, tanto in relazione alla sede processuale in cui la questione relativa all’assegno vitalizio fu dedotta, quanto in ordine alla sorte di tale assegno vitalizio, non avendo fornito alcuna informazione, né circa l’effettiva corresponsione di tale assegno in favore della controparte, né circa l’epoca dell’eventuale sua prestazione. 4. Varrà sul punto sottolineare come, benché sia pacifica la natura di ‘eccezione in senso lato’ della c.d. compensatio lucri cum NO (cfr. 4 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022, Rv. 665368 - 01), rimanga pur sempre fermo il principio in forza del quale il fondamento delle c.d. eccezioni ‘in senso lato’ non sfugge al vincolo del riscontro dei relativi presupposti nei corrispondenti fatti allegati al processo, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice (anche di legittimità) di procedere alla considerazione ufficiosa di tali eccezioni in senso lato (come quella relativa alla compensatio lucri cum NO) in assenza delle necessarie allegazioni argomentative e probatorie che valgano a giustificarne la concreta considerazione. 5. In altri termini, pur dovendo ritenersi senz’altro fondata l’affermazione secondo cui l’importo del vitalizio eventualmente corrisposto dalle amministrazioni ricorrenti debba essere detratto da quanto dovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore della stessa parte (e in forza dello stesso titolo) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020, Rv. 659027 - 02), la corrispondente eccezione (in senso lato) di compensazione sollevata dalle amministrazioni interessate non sarà suscettibile di alcuna considerazione là dove le deduzioni processuali delle amministrazioni interessate si siano limitate – come puntualmente accaduto nel caso di specie – a riferimenti solo generici e astratti in relazione al pagamento del ridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa la relativa effettiva corresponsione in favore della controparte e circa l’epoca della relativa prestazione. 6. È appena il caso di considerare come la genericità delle indicazioni contenute in ricorso, circa l’effettività della prestazione del vitalizio dedotto in favore della controparte (ossia la totale assenza di indicazione circa il se e il dove i fatti evidenzianti detta prestazione sarebbero stati introdotti nel giudizio di merito), impedisca altresì di procedere ad alcuna diversa interpretazione della sentenza impugnata 5 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri (eventualmente volta a ricomprendere l’assegno vitalizio nel novero degli importi destinati alla detrazione), essendosi anche quest’ultima limitata a un altrettanto generica e astratta affermazione circa la necessaria detrazione di tutte le ‘elargizioni e indennità’ (evidentemente già erogate e) connesse ai fatti giustificativi della corresponsione di prestazioni pecuniarie in favore dei soggetti indicati dalla legge, senza alcun riferimento al dedotto assegno vitalizio. 7. La palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. da parte delle odierne amministrazioni ricorrenti (con specifico riguardo alla mancata allegazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione proposta) comporta l’inammissibilità della censura in esame, con il conseguente assorbimento dell’eccezione di giudicato sollevata in questa sede dalla CI a fondamento dell’opposizione manifestata nei confronti del ricorso principale. 8. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la CI censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 302/90 e dell’art. 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto lo scomputo, dagli importi risarcitori riconosciuti in proprio favore, delle somme dalla stessa già percepite a titolo di elargizione o indennità, in contrasto con quanto previsto dalle fonti normative richiamate in ricorso ed attesa l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’istituto della compensatio lucri cum NO. 9. Il motivo è infondato. 10. Osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (in questa sede integralmente condiviso e ribadito al fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale, in tema di provvidenze economiche erogate dallo Stato ai sensi della l. n. 302 del 1990 ed estese ai familiari 6 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 non si cumulano ai benefici loro liquidati ai sensi della l. n. 302 del 1990, ad essi estesi dalla l. n. 340 del 1995, né assume rilievo il momento, anteriore o successivo al risarcimento del danno, di erogazione di tali provvidenze, poiché si applica comunque la regola della decurtazione dell'indennità dall'ammontare del risarcimento, secondo il principio della compensatio lucri cum NO (Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020, Rv. 659027 - 01). 11. Tale principio – di cui vale evidenziare i profili di coerenza con quanto a sua volta stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12564 del 22/05/2018) –, nella misura in cui ribadisce la necessaria detrazione di qualunque importo riconosciuto a titolo di elargizione, indennità o vitalizio, da quanto liquidato a titolo di risarcimento dei danni in relazione al fatto illecito dedotto in questa sede, induce a confermare la correttezza della decisione impugnata sul punto e il conseguente rilievo dell’infondatezza della censura in esame. 12. UL base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e l’infondatezza di quello incidentale. 13. La reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. 14. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 7 Udienza dell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione