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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.10.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo ex art.86 c.p.c. e dall'avv. Carla Tagliente, in virtù di procura in atti
-opponente -
e
(P.I. e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1
(P.I. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.10.2025 la parte opponente concludeva come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 748/2023 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 59.262,95, oltre interessi e spese, Controparte_1 quale presunta esposizione debitoria del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0000000400620984.
1 A sostegno della opposizione, l'opponente ha dedotto che la domanda è soggetta alla condizione di procedibilità rappresentato dalla mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010; che la documentazione a sostegno della pretesa creditoria è inidonea ed incompleta;
la natura vessatoria delle clausole contrattuali;
la falsità delle firme in calce alla copia del contratto depositato dalla opposta.
Alla luce delle suddette deduzioni, ha chiesto Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via preliminare: Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via gradata, ordinare all' opposta di procedere agli adempimenti cui la stessa è tenuta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28/2010, ed in particolare di dare avvio al tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito: •DICHIARARE nullo il Decreto Ingiuntivo opposto per nullità della notifica nonché per carenza dei presupposti di cui all'art.
633 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D.lgs 1.9.1993 n. 385, e quindi
REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
•In subordine, annullarsi
e revocarsi il decreto ingiuntivo n.748/2023 del 20/10/2023 – RG.2782/2023 – emesso dal Tribunale Ordinario di Cassino, nella persona della Dott. Federico
Eramo, il 19/10/2023, e ciò per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c, per inesistenza assoluta del reclamato credito per an e quantum, nonché essendo inammissibile ogni azione proposta, anche in virtù dell'operato disconoscimento. •In ulteriore subordine accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale somma richiesta. Valutare il comportamento processuale tenuto dalla
Società convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e, del caso, condannare la stessa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni Controparte_3
e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.1.2025, respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore ha disposto, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione.
2 Alla successiva udienza del 1.10.2025 le parti hanno dichiarato di non aver attivato la procedura di mediazione e, pertanto, è stata fissata per la discussione ella causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15.10.2025.
2. È pacifico che nessuna delle parti in causa ha attivato la procedura di mediazione disposta con ordinanza del 22.11.2025, sebbene l'art. 5 comma 1-bis,
d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente, prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.
Tale omissione ha determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, la quale assume valore dirimente rispetto alla decisione della causa nel merito.
Tuttavia, considerato che oggetto del presente procedimento è l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria grava sulla parte opposta.
Sul tema si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo indirizzo, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte opponente. Di conseguenza, la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. n. 24629/2015; Trib.
Prato, 18.7.2011; Trib. Rimini, 05.8.2014; Trib. Siena, 25.6.2012; Trib. Bologna,
20.1.2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Firenze, 21.4.2015; Trib. Chieti,
8.9.2015, n. 492).
In particolare, a fondamento di tale interpretazione, si è evidenziato che la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione è l'opponente, con la conseguenza che gli effetti negativi derivanti dal mancato esperimento del procedimento di mediazione non possono che prodursi nei confronti del debitore.
In tale direzione, si è rilevato che, diversamente argomentando, si finirebbe col porre in capo al creditore ingiungente l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, con ciò sconfessando la natura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio eventuale, rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
La giurisprudenza ha, altresì, messo in rilievo che la disposizione di cui all'art. 5
d.lgs. n. 28/2010 deve essere interpretata conformemente alla funzione deflattiva
3 che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della mediazione, che mira a rendere il ricorso al processo la extrema ratio di tutela, cioè l'ultima possibilità dopo che tutte le altre sono risultate precluse. Cosicché, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve porsi a carico della parte che ha interesse al processo, al fine di indurla a coltivare una soluzione alternativa della controversia
(Cass. n. 24629/2015).
Secondo l'opposto orientamento, attribuendo rilievo al carattere unitario del giudizio di opposizione rispetto alla fase monitoria, in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto non l'opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Ne consegue che l'onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio. In caso di inerzia del creditore, deve, pertanto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda monitoria (e non dell'opposizione) impedisce il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo (App. Palermo n.
1014/2019; App. Bologna 1° ottobre 2019; Trib. Milano 30 gennaio 2019; Trib.
Grosseto n. 566/2018; Trib. Firenze 16 febbraio 2016; Trib. Busto Arsizio 3 febbraio 2016; Trib. Firenze 17 gennaio 2016; Trib. Firenze 20 gennaio 2016).
Tale orientamento è stato confermato dalla recente pronuncia n. 25694 del
18.9.2020 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di risolvere il permanente contrasto giurisprudenziale in materia, superando l'orientamento precedentemente accolto con la su richiamata pronuncia del 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
A questa conclusione le Sezioni Unite sono giunte valorizzando: a) il dato testuale, dal momento che la disciplina della mediazione (v. art. 4, comma 2, art. 5 commi
1-bis e 6), prescrivendo che la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad
4 esperire il procedimento di mediazione attraverso la presentazione di una domanda che deve indicare "l'oggetto e le ragioni della pretesa" e che è idonea a produrre effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, fa riferimento all'attore in senso sostanziale;
b) l'elemento logico-sistematico, derivante dalla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non equiparabile ad una forma di impugnazione del decreto, dall'impossibilità di assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa azionata dal creditore, non abbia proceduto al tentativo di mediazione, nonché dal raffronto tra le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia a seconda che si aderisca all'una o all'altra soluzione (onere opponente: definitività del decreto ingiuntivo, con compromissione definitiva del diritto di difesa;
onere opposto: riproposizione della domanda per l'opposto); c) l'argomento secondo cui la finalità deflattiva sottesa al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tenuto conto delle gravi conseguenze derivanti dall'adesione all'opposta tesi, consistenti nell'improcedibilità della domanda di opposizione e dalle conseguente stabilizzazione del decreto ingiuntivo opposto.
Su questa linea, si è affermato che i dicta espressi dalle S.U. n. 19596/2020 per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al (previgente) art. 5, comma 1-bis trovano applicazione ance per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice (Cass.
n. 38271/2021).
Ulteriormente, si rileva che l'art.
5-bis d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal d.lgs. n.
149/2022, positivizzando i principi espressi dalla sentenza delle S.U. n.
19596/2020, prevede espressamente che nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e che, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, non vi è dubbio che nel giudizio di opposizione l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta.
5 Pertanto, nel caso in esame, l'omessa instaurazione del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010 da parte dell'opposto, determina il rigetto della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,00-
260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale), con l'applicazione dei valori minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni di diritto sottese alla fattispecie
(art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico della parte opposta, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 748/2023 emesso da questo
[...]
Tribunale in data 20.20.2023;
2) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per spese vive e in euro 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa.
Cassino, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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