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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/12/2024, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giacomo Masini del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito a Pesaro in Via Sabbatini n. 8,
RICORRENTE contro
(P.I. con sede legale a San Controparte_1 P.IVA_1
OR La MO (BN) in Contrada Fabbricata n. 5 in persona del suo titolare (C.F. ) ; rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vito PIEPOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini (RN) in via Molini n. 1
E
(P. IVA: con sede legale a Cattolica Controparte_2 P.IVA_2
(RN) in Via Egidio Renzi n. 7 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Dina e Eleonora Pinna ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del primo difensore
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RESISTENTI
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso ritualmente depositato in data 25\09\2024 Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_3 [
perché venisse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
[...] Co non regolarizzato alle dipendenze della ditta nel periodo Controparte_1
06\06\2022-28\09\2022 e la condanna sia della datrice di lavoro che della committente in via solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 Controparte_2 al pagamento delle sue spettanze retributive e contributive pari ad € 18.752,00 nonché delle indennità risarcitorie per licenziamento illegittimo .
Si costituivano ritualmente in giudizio Controparte_3 che eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva
[...]
e/o di titolarità di qualsivoglia rapporto giuridicamente rilevante , non essendo il ricorrente mai stato dipendente della ditta . Controparte_3
In particolare a tale riguardo si legge nella memoria difensiva della ditta
[...]
: “ …Si obietta, preliminarmente, come nessun rapporto Controparte_3 di lavoro sia intercorso tra la ditta “ ” ed il Sig. CP_3 Controparte_3 poiché questi, al momento privo di occupazione ma sul punto Parte_1 si ritornerà infra, ha fornito delle prestazioni sporadiche in favore di altro soggetto e, nello specifico, in favore della società “REGINA TRASPORTI S.A.S. di RI DE & C.”. Tanto si obietta poiché, come evincibile dai documenti che ora si producono, la “ aveva Controparte_2 commissionato l'effettuazione delle consegne proprio alla “REGINA TRASPORTI S.A.S. di RI DE & C.” (DOCC. 2, 2/A, 2/B e 2/C). Ogni pretesa retributiva e, quindi, il presente giudizio, andava dal Pt_1 necessariamente intentato nei conforti della società “REGINA TRASPORTI S.A.S. di RI DE & C.” e non nei confronti della ditta “
[...]
” come ha invece erroneamente fatto, stante la carenza di Controparte_3 titolarità di quest'ultimo, dal lato passivo, in ordine al rapporto controverso…”
Sulla stessa linea la difesa di che nella sua memoria Controparte_2 difensiva ha dedotto : “ … la carenza di legittimazione passiva in capo alla poiché, come suddetto, non è mai intercorso Parte_2 alcun contratto fra quest'ultima e la ditta individuale FV di . Controparte_3
Tale Ditta individuale (C.F. – P. IVA CodiceFiscale_3 P.IVA_1 non ha mai intrattenuto alcun rapporto giuridico con l'esponente né ha mai, in concreto, prestato opere e/o servizi a favore di Controparte_2
Pertanto, tenuto conto che il Sig. sostiene di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze di e che nessun Controparte_3 contratto è intercorso fra e , ne Controparte_2 Controparte_3 deriva che nessuna responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 possa gravare su Si ricorda che l'art. 29 D. Lgs. 276/2003 Controparte_2 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore. Tuttavia, non è Controparte_2 mai stata committente della ”. Parte_3
Si perveniva così alla udienza del giorno 3\12\2024 nella quale il difensore della parte ricorrente , preso atto della fondatezza delle argomentazioni delle parti resistenti , riconosceva l'errore ed invocava la chiamata in causa della REGINA TRASPORTI di VI RI & C. SAS peraltro soggetto completamente estraneo al presente giudizio .
Ne consegue il rigetto del ricorso .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 25\09\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con
[...]
: Controparte_4
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna alla rifusione in favore della ditta Parte_4 [...] delle spese processuali Controparte_3 consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del
2022 si liquidano in 4.039,00 euro ( di cui 527,00 euro a titolo di rimborso spese forfetarie ) per ciascuna parte , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 03\12\2024.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'