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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3330/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Bocca,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Michele Camboni e Guido Torre;
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 19.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 27.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito alle condizioni ivi Controparte_1
indicate;
con comparsa di risposta del 29.7.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, prestando adesione alla domanda di separazione personale, ma formulando, per il resto, richieste
(parzialmente) difformi da quelle di controparte;
con ordinanza del 1.10.2024 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate;
all'udienza del 19.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della propria separazione personale, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Arenzano (GE) il 11.6.2016, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore PE
(nato dall'unione coniugale il 21.10.2012), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“ verserà, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile PE
di euro 450,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
verserà altresì a per il medesimo titolo la somma di euro Controparte_1 Parte_1
450,00 per il mese di novembre 2024 entro il 30.11.2024; verserà altresì alla moglie entro il
31.12.2024 la somma di euro 280,00 per ognuna delle seguenti mensilità: aprile 2024, maggio
2024, giugno 2024, luglio 2024, settembre 2024, ottobre 2024;
le spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della PE
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 55% a carico del padre e del 45% a carico della madre;
il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione PE
abitativa prevalente presso la madre;
la casa coniugale sita in Genova, via Pegli 57B/8, è assegnata alla moglie, ; Parte_1
3 il padre, , potrà frequentare e tenere con sé il figlio un giorno Controparte_1 PE
infrasettimanale (attualmente, di regola il mercoledì senza pernottamento), nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera con il relativo pernottamento;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere le festività con il figlio secondo il criterio dell'alternanza;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere altresì con quindici giorni nel periodo estivo anche PE
non consecutivi;
sono salvi diversi accordi tra i genitori in ordine alle frequentazioni con il minore, da assumere in ogni caso nel preminente interesse di;
PE
l'assegno unico per potrà essere percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; PE
i coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato entro il 31.12.2024”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 44, parte II, serie C, anno 2016) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Bocca,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Michele Camboni e Guido Torre;
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 19.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 27.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito alle condizioni ivi Controparte_1
indicate;
con comparsa di risposta del 29.7.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, prestando adesione alla domanda di separazione personale, ma formulando, per il resto, richieste
(parzialmente) difformi da quelle di controparte;
con ordinanza del 1.10.2024 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate;
all'udienza del 19.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della propria separazione personale, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Arenzano (GE) il 11.6.2016, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore PE
(nato dall'unione coniugale il 21.10.2012), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“ verserà, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile PE
di euro 450,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
verserà altresì a per il medesimo titolo la somma di euro Controparte_1 Parte_1
450,00 per il mese di novembre 2024 entro il 30.11.2024; verserà altresì alla moglie entro il
31.12.2024 la somma di euro 280,00 per ognuna delle seguenti mensilità: aprile 2024, maggio
2024, giugno 2024, luglio 2024, settembre 2024, ottobre 2024;
le spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della PE
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 55% a carico del padre e del 45% a carico della madre;
il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione PE
abitativa prevalente presso la madre;
la casa coniugale sita in Genova, via Pegli 57B/8, è assegnata alla moglie, ; Parte_1
3 il padre, , potrà frequentare e tenere con sé il figlio un giorno Controparte_1 PE
infrasettimanale (attualmente, di regola il mercoledì senza pernottamento), nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera con il relativo pernottamento;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere le festività con il figlio secondo il criterio dell'alternanza;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere altresì con quindici giorni nel periodo estivo anche PE
non consecutivi;
sono salvi diversi accordi tra i genitori in ordine alle frequentazioni con il minore, da assumere in ogni caso nel preminente interesse di;
PE
l'assegno unico per potrà essere percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; PE
i coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato entro il 31.12.2024”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 44, parte II, serie C, anno 2016) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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