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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5197/2024, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Trematerra come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Arnese come da Controparte_1
mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1304/2024 Controparte_1
emesso in data 16/10/2024 dal Tribunale di Taranto - I Sezione Civile, depositato il 17/10/2024, con cui gli è stata ingiunta la consegna al ricorrente della copia delle certificazioni degli interessi e degli oneri accessori con riferimento all'anno 2015 e copia del piano di ammortamento, il tutto con riferimento al mutuo ipotecario n. 00402043210 contratto a suo tempo con come meglio specificati in ricorso, oltre al pagamento delle pese Controparte_2
della procedura come liquidate. Eccepiva l'opponente la prescrizione decennale della azione ex art. 119 TUB, rilevando peraltro che al contratto di mutuo del 2006 non era allegato alcun piano di ammortamento, trattandosi di mutuo a SAL. Concludeva, quindi, chiedendo dichiarare l'inefficacia ovvero annullare e/o revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, con rifusione delle
1 spese di lite.
Si costituiva , che insisteva nella legittimità della propria pretesa, Controparte_1
evidenziando che la aveva adempiuto al deposito del computo degli interessi anno 2015 Pt_1
nel giudizio di opposizione. Pertanto, concludeva chiedendo dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo ovvero, considerato il parziale adempimento, condannare la a fornire il piano di ammortamento, eventualmente Pt_1
sviluppandone un esemplare sulla base del mutuo concesso e di cui trattasi, con condanna al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c di una somma da determinare per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, sino all'effettiva consegna. Oltre spese processuali.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni che si abbiano qui per riportate e trascritte ed alle quali si fa più puntuale riferimento.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'opposto prendeva atto della produzione del computo degli interessi anno 2015 e, dichiarando di aver preso atto della inesistenza del piano di ammortamento, di non aver più interesse alla domanda concernente la produzione del detto documento e della chiesta condanna ex art. 614 c.p.c..
Non essendovi mezzi istruttori da assumere, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con il ricorso monitorio, il ingiungeva la produzione di due specifici e differenti CP_1
documenti.
Quanto alla copia delle certificazioni degli interessi e degli oneri accessori con riferimento all'anno 2015, come dedotto da entrambe le parti, a prescindere dalla eccezione di prescrizione, tale documentazione è stata depositata dalla all'atto della iscrizione a ruolo. Tant'è che Pt_1
sul punto l'opponente ha in limine chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alla copia del piano di ammortamento relativo al mutuo ipotecario n. 00402043210 contratto a suo tempo con deve invece darsi atto che tale piano non è stato Controparte_2
mai redatto né mai allegato al contratto di mutuo, trattandosi nella specie di mutuo a SAL, a stati di avanzamento lavori, tipicamente adoperato per le ipotesi di acquisto di immobili da costruire, che prevedeva la possibilità per il mutuatario di scegliere, per ogni biennio successivo al primo, il tasso da applicare al rapporto tra quelli concordati ed indicati in atto. A tal riguardo, premettendo che l'opposto era ed è in possesso del contratto di mutuo (significarivamente, infatti, non ne ha chiesta copia), devono farsi le seguenti osservazioni: il era ab origine CP_1
ben consapevole della tipologia di mutuo sottoscritto (SAL) e del fatto che ad esso non risultava essere mai stato allegato alcun piano di ammortamento, in quanto mai redatto e in esso atto
2 notarile infatti non indicato;
che la sua pretesa monitoria di ingiunzione di consegna di tale consapevole inesistente documento era e deve ritenersi illegittima, configurabile come prestazione impossibile. Con evidente originaria inesistenza della materia del contendere.
Aggiungasi, peraltro, che il dichiarato venir meno dell'interesse alla domanda di “condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., considerato che è stata consegnata la certificazione degli interessi ed oneri relativi all'anno 2015 ed è stata dichiarata la inesistenza del piano di ammortamento del mutuo” (cfr comparsa conclusionale) configura di fatto una rinuncia a tale domanda, con ogni conseguenza anche ex art. 306 u.c. c.p.c..
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna delle certificazioni degli interessi e degli oneri accessori con riferimento all'anno 2015 e la illegittimità della domanda di consegna del piano di ammortamento del mutuo, dando atto della rinuncia alla chiesta condanna ex art. 614 bis c.p.c., per dichiarato venir meno dell'interesse alla pronuncia. Ritenuti pertanto la fondatezza ed il sostanziale parziale accoglimento della pretesa monitoria sul solo primo punto di domanda, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo va revocato. Tenuto conto, sia pure ai soli fini della soccombenza virtuale, di quanto accoglibile e non accoglibile e della estrema esigua materia del contendere ed assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto, appaiono sussistere validi ed equi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di consegna delle certificazioni degli interessi e degli oneri accessori con riferimento all'anno 2015.
2) Dichiara la illegittimità della domanda di consegna del piano di ammortamento del mutuo.
3) Da atto della rinuncia dell'opposto alla chiesta condanna ex art. 614 bis c.p.c., per dichiarato venir meno dell'interesse alla pronuncia, ex art. 306 c.p.c..
5) Revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/2024 di questo Tribunale di Taranto.
6) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Taranto in data 05.05.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Angelo Guagnano
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