TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 30.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2761/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. CERULLI GIORGIO, con Parte_1 cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. SAVASTANO MARINA, con cui è elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
e
, rapp.ta e difesa dall'avv. SERAO STAFANO, con Controparte_2 cui è domiciliata come in atti resistente e
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , e
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
contumaci
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 15.2.2022, la società di cui in epigrafe, premesso che l' richiedeva la restituzione di alcune annualità relative agli Assegni per il CP_1
Nucleo Familiare (ANF) a causa di un errore di sottoscrizione dei relativi modelli
(SR16); che, l' con varie comunicazioni (23/9/2020, 3/12/2020, 4/12/2020, CP_1
11/12/2020) denunciava l'esistenza di un indebito conguaglio degli importi anticipati dall'azienda a titolo di ANF negli anni dal 2013 al 2016 per i lavoratori
, , , Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ; che, in data
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
23/6/2021, riceveva da parte dell' un invito a regolarizzare la posizione dei CP_1 lavoratori;
che in data 1/7/2021 richiedeva l'annullamento degli addebiti comunicando che “gli importi conguagliati e corrisposti ai dipendenti per i mesi contributivi degli anni dal 2013 al 2016 erano invece regolarmente spettanti in riferimento ai rispettivi componenti il nucleo familiare ed ai rispettivi redditi familiari dichiarati. A conforto e dimostrazione di quanto dichiarato, la società allegava le domande ANF riguardanti i dipendenti interessati, i cedolini paga e schema di calcolo di quanto spettante”; che, tale richiesta non veniva accolta poiché “i modelli presentati non sono titoli idonei ad effettuare il conguaglio in oggetto, soprattutto in relazione alla mancanza della firma della dichiarazione di veridicità”; che, al solo fine del rilascio di regolare Durc, effettuava il pagamento richiesto;
che chiedeva la restituzione degli importi all' per il riconoscimento del suo diritto al CP_1 rimborso delle somme pagate.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la illegittimità/nullità e comunque la invalidità della richiesta alla ricorrente degli importi di cui all' invito a regolarizzare (prot, n.28009161) del 23.06.2021 e conseguentemente condannare l' alla restituzione degli importi pagati dalla CP_1 prima in data 6.7.2021 per l'importo complessivo di euro 26.314,30 oltre interessi
e rivalutazione;
2) In subordine, ed in via alternativa, ove il tribunale ritenesse valida la avvenuta corresponsione all' da parte della ricorrente degli importi di CP_1 cui al predetto invito a regolarizzare (prot, n.28009161) del 23.06.2021 accertare e dichiarare che la ricorrente ha la facoltà di recuperare a mezzo trattenuta su quanto dovuto al lavoratore a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro come indicato nelle conclusioni del ricorso.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso perché infondato.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “In via preliminare, Controparte_2 dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di parte ricorrente nei confronti della dott.ssa , sia per evidente mancanza di interesse e sia per CP_2 intervenuta conciliazione tra le parti e rinuncia di parte ricorrente “a qualsivoglia pretesa nei confronti della stessa”; Nel merito, rigettare il ricorso poiché non tenuta, la dott.ssa , alla restituzione delle somme percepite a titolo di ANF”. CP_2
Non si costituiva in giudizio , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , e , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 preferendo restare contumaci.
Oggetto del presente giudizio non è rappresentato dal diritto dei lavoratori ad ottenere gli ANF, diritto, tra l'altro, confermato e mai messo in discussione anche dalla stessa , bensì è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la CP_1 restituzione delle somme anticipate ai dipendenti a titolo di anf, somme successivamente poste a conguaglio con il debito contributivo che CP_1 quest'ultimo invece contesta per le irregolarità formali nelle domande presentate dai dipendenti per la richiesta dell'Anf e trasmesse all' . CP_10
In particolare, l' contesta che alcuni modelli anf risultano mancanti della CP_1 sottoscrizione delle dichiarazioni di autenticità, altri mancano della data, imputando al datore di lavoro la responsabilità per la mancata verifica della regolarità delle dichiarazioni .
La suddetta contestazione, tuttavia, non viene riscontrata in atti posto che tutte le dichiarazioni presentate dai lavoratori e depositate in atti recano la firma leggibile.
In ogni caso, non può addebitarsi al datore di lavoro un simile onere di verifica formale, considerato che per la disciplina precedentemente applicabile al caso di specie, egli è un quanto piuttosto all' il quale avrebbe ben potuto effettuare CP_1 verifiche sostanziali sull'eventuale inesistenza del debito contributivo a lui imputabile.
Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dall' come chiaramente disposto CP_1 dalla circolare interna citata dallo stesso istituto (n.136/2011) (All.agli atti di parte ricorrente) l'obbligo della verifica sulla sussistenza dei requisiti per la concessione degli ANF grava SULLO STESSO ISTITUTO, che è tenuto ad effettuare una serie di attività molto precise, richiamate proprio all'art.
3.4 di tale circolare che recita:
"a.
3.4. Controllo formale e sostanziale. (…) Il controllo della documentazione acquisita si articolerà in due fasi: "Controllo formale: a) verifica della documentazione attestante la richiesta della prestazione (modello ANF/DIP o ulteriore documentazione); b) verifica delle buste paga dei lavoratori per accertare
l'erogazione della prestazione;
c) verifica della corrispondenza tra la dichiarazione del lavoratore e i dati comunicati dal datore di lavoro con il modello Emens e/o conguagliati nel modello DM 10/2; Controllo sostanziale a) verifica che la tabella indicata, la composizione del nucleo familiare, la classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell'assegno siano corretti;
b) incrocio tra i dati complessivi reddituali del nucleo dichiarati dal lavoratore al datore di lavoro con i dati reddituali consolidati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
e riferiti al periodo indennizzato;
c) verifica del rapporto (pari al 70%), tra il reddito da lavoro dipendente e il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) verifica, in caso di doppia erogazione dell'assegno da parte della stessa azienda o da parte di aziende diverse al medesimo nucleo familiare, di quale richiesta sia da ritenere incompatibile. All'esito del contraddittorio con l'azienda e della verifica della documentazione prodotta dovrà stabilirsi se: a) la non corretta indicazione della tabella, della composizione del nucleo familiare, della classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell'assegno siano dovute a quanto dichiarato nel modello ANF/DIP; b) la richiesta con l'indicazione dei dati reddituali sia stata correttamente accolta (vedasi circolare n.182/99 e n.12/2002);
c) l'importo conguagliato con il DM10/2 corrisponda all'importo effettivamente erogato al lavoratore. Se dalle ipotesi sopra illustrate discende il corretto comportamento aziendale, le successive iniziative dovranno essere rivolte nei confronti dei lavoratori con modalità che saranno indicate con successiva circolare.
Nel caso contrario, in cui si riscontrasse una responsabilità dell'azienda, si dovrà procedere con il recupero degli importi erroneamente conguagliati con aggravio di sanzioni civili. Né si ritiene fondata l'eccezione che, per alcuni dei lavoratori ( tale CP_3
) manca il modello, posto che agli atti sussiste la domanda della
[...] lavoratrice debitamente firmata.
Infine, l' non contesta l'effettiva erogazione delle somme erogate dal datore di CP_1 lavoro ai propri dipendenti, limitandosi a contestazioni formali non supportate dalla prova.
Anche a voler ipotizzare la sussistenza di un mero errore materiale nella trasmissione dei modelli anf, una volta che tale anomalia viene rilevata in sede di controllo preventivo spettante all' mediante procedura standardizzate e CP_1 informatizzate, l'istituto, in virtù di una corretta applicazione del principio di ragionevolezza (assieme ai principi di buona fede, buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione) avrebbe dovuto quantomeno bloccare le procedure automatizzate e collaborare con il datore di lavoro per la risoluzione del problema.
Alla luce di quanto sopra, l'inesistenza di un vero e proprio debito contributivo escludere in radice l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro, avendo egli effettivamente riconosciuto le somme a titolo di anf in favore dei lavoratori come, tra l'altro, ammesso dallo stesso in sede amministrativa e nel CP_10 presente giudizio.
Di conseguenza, le eventuali violazioni formali dei modelli anf, tra l'altro, non riscontrate in atti, non corrispondono ad una reale inadempienza del datore di lavoro, il quale all'epoca aveva solo l'obbligo di trasmettere le suddette domande all' CP_1
In ordine al quantum, non essendo stata sollevata alcuna eccezione dall' CP_1 relativa all'entità della somma richiesta in ripetizione, essa può ritenersi incontestata.
Ogni ulteriore questione anche in ordine alla posizione della convenuta
, resta assorbita e, stante l'esito della lite, si ritiene equo compensare le CP_2 spese di giudizio tra le parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a carico dell' seguono la CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione degli CP_1 importi pagati dalla parte ricorrente in data 6.7.2021 pari a complessivi euro 26.314,30 oltre interessi e rivalutazione;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.600,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali.
C) Spese compensate tra la parte ricorrente e la convenuta CP_2
.
[...]
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 30.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2761/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. CERULLI GIORGIO, con Parte_1 cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. SAVASTANO MARINA, con cui è elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
e
, rapp.ta e difesa dall'avv. SERAO STAFANO, con Controparte_2 cui è domiciliata come in atti resistente e
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , e
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
contumaci
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 15.2.2022, la società di cui in epigrafe, premesso che l' richiedeva la restituzione di alcune annualità relative agli Assegni per il CP_1
Nucleo Familiare (ANF) a causa di un errore di sottoscrizione dei relativi modelli
(SR16); che, l' con varie comunicazioni (23/9/2020, 3/12/2020, 4/12/2020, CP_1
11/12/2020) denunciava l'esistenza di un indebito conguaglio degli importi anticipati dall'azienda a titolo di ANF negli anni dal 2013 al 2016 per i lavoratori
, , , Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ; che, in data
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
23/6/2021, riceveva da parte dell' un invito a regolarizzare la posizione dei CP_1 lavoratori;
che in data 1/7/2021 richiedeva l'annullamento degli addebiti comunicando che “gli importi conguagliati e corrisposti ai dipendenti per i mesi contributivi degli anni dal 2013 al 2016 erano invece regolarmente spettanti in riferimento ai rispettivi componenti il nucleo familiare ed ai rispettivi redditi familiari dichiarati. A conforto e dimostrazione di quanto dichiarato, la società allegava le domande ANF riguardanti i dipendenti interessati, i cedolini paga e schema di calcolo di quanto spettante”; che, tale richiesta non veniva accolta poiché “i modelli presentati non sono titoli idonei ad effettuare il conguaglio in oggetto, soprattutto in relazione alla mancanza della firma della dichiarazione di veridicità”; che, al solo fine del rilascio di regolare Durc, effettuava il pagamento richiesto;
che chiedeva la restituzione degli importi all' per il riconoscimento del suo diritto al CP_1 rimborso delle somme pagate.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la illegittimità/nullità e comunque la invalidità della richiesta alla ricorrente degli importi di cui all' invito a regolarizzare (prot, n.28009161) del 23.06.2021 e conseguentemente condannare l' alla restituzione degli importi pagati dalla CP_1 prima in data 6.7.2021 per l'importo complessivo di euro 26.314,30 oltre interessi
e rivalutazione;
2) In subordine, ed in via alternativa, ove il tribunale ritenesse valida la avvenuta corresponsione all' da parte della ricorrente degli importi di CP_1 cui al predetto invito a regolarizzare (prot, n.28009161) del 23.06.2021 accertare e dichiarare che la ricorrente ha la facoltà di recuperare a mezzo trattenuta su quanto dovuto al lavoratore a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro come indicato nelle conclusioni del ricorso.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso perché infondato.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “In via preliminare, Controparte_2 dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di parte ricorrente nei confronti della dott.ssa , sia per evidente mancanza di interesse e sia per CP_2 intervenuta conciliazione tra le parti e rinuncia di parte ricorrente “a qualsivoglia pretesa nei confronti della stessa”; Nel merito, rigettare il ricorso poiché non tenuta, la dott.ssa , alla restituzione delle somme percepite a titolo di ANF”. CP_2
Non si costituiva in giudizio , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , e , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 preferendo restare contumaci.
Oggetto del presente giudizio non è rappresentato dal diritto dei lavoratori ad ottenere gli ANF, diritto, tra l'altro, confermato e mai messo in discussione anche dalla stessa , bensì è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la CP_1 restituzione delle somme anticipate ai dipendenti a titolo di anf, somme successivamente poste a conguaglio con il debito contributivo che CP_1 quest'ultimo invece contesta per le irregolarità formali nelle domande presentate dai dipendenti per la richiesta dell'Anf e trasmesse all' . CP_10
In particolare, l' contesta che alcuni modelli anf risultano mancanti della CP_1 sottoscrizione delle dichiarazioni di autenticità, altri mancano della data, imputando al datore di lavoro la responsabilità per la mancata verifica della regolarità delle dichiarazioni .
La suddetta contestazione, tuttavia, non viene riscontrata in atti posto che tutte le dichiarazioni presentate dai lavoratori e depositate in atti recano la firma leggibile.
In ogni caso, non può addebitarsi al datore di lavoro un simile onere di verifica formale, considerato che per la disciplina precedentemente applicabile al caso di specie, egli è un quanto piuttosto all' il quale avrebbe ben potuto effettuare CP_1 verifiche sostanziali sull'eventuale inesistenza del debito contributivo a lui imputabile.
Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dall' come chiaramente disposto CP_1 dalla circolare interna citata dallo stesso istituto (n.136/2011) (All.agli atti di parte ricorrente) l'obbligo della verifica sulla sussistenza dei requisiti per la concessione degli ANF grava SULLO STESSO ISTITUTO, che è tenuto ad effettuare una serie di attività molto precise, richiamate proprio all'art.
3.4 di tale circolare che recita:
"a.
3.4. Controllo formale e sostanziale. (…) Il controllo della documentazione acquisita si articolerà in due fasi: "Controllo formale: a) verifica della documentazione attestante la richiesta della prestazione (modello ANF/DIP o ulteriore documentazione); b) verifica delle buste paga dei lavoratori per accertare
l'erogazione della prestazione;
c) verifica della corrispondenza tra la dichiarazione del lavoratore e i dati comunicati dal datore di lavoro con il modello Emens e/o conguagliati nel modello DM 10/2; Controllo sostanziale a) verifica che la tabella indicata, la composizione del nucleo familiare, la classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell'assegno siano corretti;
b) incrocio tra i dati complessivi reddituali del nucleo dichiarati dal lavoratore al datore di lavoro con i dati reddituali consolidati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
e riferiti al periodo indennizzato;
c) verifica del rapporto (pari al 70%), tra il reddito da lavoro dipendente e il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) verifica, in caso di doppia erogazione dell'assegno da parte della stessa azienda o da parte di aziende diverse al medesimo nucleo familiare, di quale richiesta sia da ritenere incompatibile. All'esito del contraddittorio con l'azienda e della verifica della documentazione prodotta dovrà stabilirsi se: a) la non corretta indicazione della tabella, della composizione del nucleo familiare, della classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell'assegno siano dovute a quanto dichiarato nel modello ANF/DIP; b) la richiesta con l'indicazione dei dati reddituali sia stata correttamente accolta (vedasi circolare n.182/99 e n.12/2002);
c) l'importo conguagliato con il DM10/2 corrisponda all'importo effettivamente erogato al lavoratore. Se dalle ipotesi sopra illustrate discende il corretto comportamento aziendale, le successive iniziative dovranno essere rivolte nei confronti dei lavoratori con modalità che saranno indicate con successiva circolare.
Nel caso contrario, in cui si riscontrasse una responsabilità dell'azienda, si dovrà procedere con il recupero degli importi erroneamente conguagliati con aggravio di sanzioni civili. Né si ritiene fondata l'eccezione che, per alcuni dei lavoratori ( tale CP_3
) manca il modello, posto che agli atti sussiste la domanda della
[...] lavoratrice debitamente firmata.
Infine, l' non contesta l'effettiva erogazione delle somme erogate dal datore di CP_1 lavoro ai propri dipendenti, limitandosi a contestazioni formali non supportate dalla prova.
Anche a voler ipotizzare la sussistenza di un mero errore materiale nella trasmissione dei modelli anf, una volta che tale anomalia viene rilevata in sede di controllo preventivo spettante all' mediante procedura standardizzate e CP_1 informatizzate, l'istituto, in virtù di una corretta applicazione del principio di ragionevolezza (assieme ai principi di buona fede, buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione) avrebbe dovuto quantomeno bloccare le procedure automatizzate e collaborare con il datore di lavoro per la risoluzione del problema.
Alla luce di quanto sopra, l'inesistenza di un vero e proprio debito contributivo escludere in radice l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro, avendo egli effettivamente riconosciuto le somme a titolo di anf in favore dei lavoratori come, tra l'altro, ammesso dallo stesso in sede amministrativa e nel CP_10 presente giudizio.
Di conseguenza, le eventuali violazioni formali dei modelli anf, tra l'altro, non riscontrate in atti, non corrispondono ad una reale inadempienza del datore di lavoro, il quale all'epoca aveva solo l'obbligo di trasmettere le suddette domande all' CP_1
In ordine al quantum, non essendo stata sollevata alcuna eccezione dall' CP_1 relativa all'entità della somma richiesta in ripetizione, essa può ritenersi incontestata.
Ogni ulteriore questione anche in ordine alla posizione della convenuta
, resta assorbita e, stante l'esito della lite, si ritiene equo compensare le CP_2 spese di giudizio tra le parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a carico dell' seguono la CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione degli CP_1 importi pagati dalla parte ricorrente in data 6.7.2021 pari a complessivi euro 26.314,30 oltre interessi e rivalutazione;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.600,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali.
C) Spese compensate tra la parte ricorrente e la convenuta CP_2
.
[...]
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo