Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
ESP N 3130/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TA NO A CORTE SUPREM SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA (Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5757/00 Dott. Donato PLENTEDA - Presidente - Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere- Cron.7248 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI 1 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ON BE, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LODOVICO DI BENEDETTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI PESCARA;
- intimato avverso la sentenza n. 161/99 del Pretore di PESCARA, depositata il 23/03/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2354 udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha conclus o per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 24.6.1998 TO D'Onofrio proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Pescara con la quale gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 432.000 per violazione del- l'art. 142 c.s. per avere circolato, a bordo di un ci- clomotore, alla velocità di kmh 72, superando di kmh 22 il limite massimo consentito. A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva che: a) il verbale di accertamento, redatto da soggetto diverso da quello che aveva accertato la contravvenzio- ne, non conteneva la descrizione del luogo ove si era verificata l'infrazione; b) la rilevazione elettronica indicava il giorno dell'infrazione in lingua straniera;
c) la dichiarazione di verifica strumentale non era conforme al modello previsto dal codice;
d) la contravvenzione non era stata contestata im- ' mediatamente, anche se le condizioni del traffico non impedivano l'arresto del veicolo. 2 La Prefettura di Pescara resisteva alla domanda. Nel corso del giudizio l'opponente deduceva ulte- riore motivo di illegittimità dell'ordinanza ingiunzio- ne, consistente nella tardività della sua emissione. Con sentenza in data 23.3 1999 il Pretore di Pesca- ra respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Pretore propo- ne ricorso fondato su due motivi TO D'Onofrio. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Pesca- ra. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta omessa insufficiente e contraddittoria motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che dalle fotografie allegate agli atti non è dato desumere nè l'ora nè la data della rilevata in- frazione e che l'uso di una lingua straniera non garan- tisce e non consente la difesa da parte del cittadino. Al riguardo il Pretore si è limitato ad affermare che facilmente percepibili erano i dati identificativi delle foto, senza peraltro specificare cosa si inten- desse per facilmente percepibili. Il Pretore inoltre con l'impugnata sentenza ha com- pletamente omesso di pronunziare sulla domanda attinen- 3 te all'entità della sanzione irrogata ritenuta eccessi- va in relazione alle concrete modalità di svolgiment o dei fatti. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Assume che apodittica ed apparente è altresì la mo- tivazione della sentenza in punto di individuazione del luogo ove si è verificata l'infrazione. Il Pretore pur dando atto dell'omessa indicazione del punto esatto ove si è verificata l'infrazione, ri- tiene che tale luogo si identifichi con via Papa Gio- vanni 23^, aggiungendo che dalla foto era dato desumere che il mezzo si trovava in località ove non esistevano manufatti con numeri civici. Motivazione questa assolutamente insoddisfacente perchè è assolutamente inammissibile che dalla foto che riproduce il veicolo in movimento si possa stabilire se esistessero o meno costruzioni dotate dei relativi nu- meri civici. In realtà la P.A. avrebbe dovuto indicare o la pro- gressiva chilometrica o il numero civico avanti al qua- le si era verificata l'infrazione, trattandosi di un lungo mare, costituente strada urbana lunga circa tre chilometri e fiancheggiata da stabilimenti, alberghi, 4 bar, case, ville ecc. L'omessa esatta indicazione del luogo ove si è ve- rificata l'infrazione avrebbe dovuto comportare la di- chiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione che avrebbe dovuto contenere i motivi della violazione, i dati identificativi dettagliati e specifici della stes- sa ed eventualmente i motivi che avevano determinato la omessa indicazione del numero civico o della progessiva chilometrica, nel rispeto del principio della motiva- zione di tutti i provvedimenti amministrativi. Infine il Pretore ha altresì erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di tardività della ordinanza ingiunzione, senza considerare che la sollevata ecce- zione in quanto attinente ad una violazione di legge avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio fino al giudizio di cassazione. In particolare non esiste alcuna norma di legge che preveda la decadenza ritenuta dal giudice di merito. I due motivi di ricorso articolati in più censure vanno separatamente esaminati e respinti in quanto in- fondati. Riguardo al primo motivo si osserva che il giudice di merito non ha affermato che l'uso della lingua stra- niera in sede di rilevazione elettronica delle infra- zioni al codice della strada sia legittimo, essendosi 5 limitato ad affermare sostanzialmente la carenza di in- teresse, da parte dell'opponente, a sollevare tale ec- cezione posto che dalle fotografie versate in atti era possibile rilevare agevolmente l'ora e la data dell'in- frazione in quanto indicate in numeri arabi. Null'altro doveva precisare il Pretore posto che i numeri arabi sono di uso comune nel territorio naziona- le talchè la loro conoscenza deve ritenersi patrimonio di tutti i cittadini. La prima censura va quindi disattesa. Parimenti infondata è poi la seconda censura in re- Buldan lazione alla quale si rileva trattarsi di domanda nuova non deducibile per la prima volta in cassazione. Va altresì rilevato che comunque l'irrogazione del- la entità della sanzione rientra nel potere discrezio- nele dell P.A. che non può però violare i limiti edit- tali, previsti dalla legge. Ipotesi non ricorrente nella specie. La prima censura va quindi interamente disattesa. In relazione alla seconda censura si osserva che il Pretore ha accertato che l'infrazione si è verificata nella strada urbana denominata via Giovanni 23^ e ciò era sufficiente ad identificare il luogo dell'infrazio- ne medesima posto che la progressiva chilometrica va indicata solo nel caso di infrazioni commesse fuori della città e che il numero civico non può essere in di- cato se in prossimità del luogo del rilevamento non esiste, come nella specie, un edificio contrassegnato con un numero civico, irrilevante dovendosi a tal fine ritenere l'esistenza di altri edifici posti più avanti o più indietro rispetto al punto esatto dell'infrazio- ne. Ciò che rileva in particolare è non già una preci- sione assoluta ma che le indicazioni siano sufficienti a rendere edotto il contravventore del luogo ove l'in- frazione si è verificata. Ipotesi questa rettamente ritenuta esistente nella specie dal Pretore. Giova d'altra parte rilevare che il ricorrente non ha precisato quale danno avrebbe subito a seguito della denunziata carenza di indicazioni, circa l'esatta loca- lizzazione del punto ove si è concretizzata l'infrazio- ne, talchè anche sotto questo profilo la censura si ap- palesa infondata per carenza di interesse da parte del ricorrente a proporre la doglianza in esame. La prima censura va quindi respinta. Riguardo alla seconda censura si osserva che l'or- dinanza ingiunzione deve contenere solo gli elementi sufficienti a consentire al destinatario della stessa di comprendere la contestazione mossagli e di difender- Millan si quindi adeguatamente. Circostanze queste non contestate dal ricorrente che ha invece ritenuto che nella ordinanza de qua do- vessero essere indicati anche ulteriori elementi non previsti dalla legge. Anche la seconda censura va quindi respinta. Infine in ordine alla tardività dell'eccezione sol- levata nella prima udienza avanti al giudice di merito da parte del ricorrente si osserva che questa Corte su- prema ha già avuto modo di precisare che il giudizio di opposizione previsto dall'art. 22 L. 689/1981 è delimi- tato dai motivi di opposizione che si pongono come cau- sa petendi del giudizio stesso, con l'ovvia conseguenza che devono ritenersi tardivamente proposte le eccezioni sollevate nel corso del giudizio ed attinenti al prov- m a l l o K vedimento impugnato. (Cass. civ. sez. I 27.5.1999 n 5184; Cass. civ. sez. I 26.10.1998 n 608 ) Ne può ritenersi che l'eccezione possa essere esa- minata d'ufficio posto che la legge non prevede sanzio- ne alcuna per ritardo dell'omissione de qua. Pertanto il ricorso va interamente respinto. Nulla spese non avendo il Prefetto svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 8 Così deciso in Roma, nella la prima sezione civie, in data Il Consigliere estensore Mario Adamo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 MAR 2002 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 6 camera di consiglio del- 19. novembre.2001 Il Presidente Donato Plenteda IL CANCELLIERE arie Drблого Maria Di Nuzzo