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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1530/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. CALICCI BARBARA (cf ) C.F._2
ATTORE
CA (cf , CP_1 P.IVA_1 con gli avv. BUSATO GIULIA (cf ) C.F._3
e MAZZEI LUCA (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Ricorre ex art. 281decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo: Controparte_2
“ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il
Tribunale di Pistoia accertata la invalidità e/o l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione condannare la alla cancellazione dai registri Crif del sig. CP_2
e per l'effetto Parte_1
Condannare la soc. al risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale da liquidarsi in via equitativa e quello patrimoniale da liquidarsi in
€.12.280,00 (dodicimiladuecentottanta//00) pari all'importo indebitamente posto a sofferenza o in quella somma maggiore /o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria spese, diritti e onorari del presente di giudizio e spese di mediazione, compresi accessori, cpa e iva come per legge”. Rappresenta parte attrice di aver prestato garanzia fideiussoria, quale socio della società 2 Elle Jersey s.r.l., per il contratto di leasing n. LE7130255 avente ad oggetto il godimento e utilizzo del veicolo tg. FX834VJ e quindi, a seguito del recesso da socio della predetta società, di aver chiesto informazioni all'odierna convenuta circa la propria posizione di garante ricevendo risposta di avvenuta estinzione del contratto di leasing e, conseguentemente, della garanzia fideiussoria;
nonostante ciò, di essere poi venuto a conoscenza della persistenza della propria posizione di garante e dell'avvenuta segnalazione del proprio nominativo nel registro EURISC in ragione dell'insolvenza della società debitrice principale e del garante nell'adempimento del contratto di leasing.
In relazione a tali fatti, l'attore formula domanda risarcitoria per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della illegittima segnalazione nel registro EURISC operata da controparte.
I.2. Quest'ultima si costituisce in giudizio, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in forza di clausola negoziale di deroga della competenza di cui all'art. 22 contratto di leasing, quindi contestando nel merito la pretesa attorea assumendo che il debito riveniente dal contratto di locazione finanziaria è ancora insoluto e la garanzia personale prestata dall'odierno attore ancora operante, dal che la asserita legittimità dell'avvenuta segnalazione nel registro EURISC ex adverso denunciata;
conclude quindi per il rigetto dell'altrui pretesa e formula domanda riconvenzionale per la condanna di parte attrice al pagamento del saldo debitore del contratto di leasing
(“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia in favore del
Tribunale di Torino, per le causali esposte in narrativa, e per l'effetto fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Torino;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande di parte ricorrente nei confronti di Controparte_3
IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannare il sig. a pagare a favore di la Parte_1 Controparte_3 somma di € 12.280,98, o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora contrattualmente stabiliti ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali di locazione finanziaria, quale debito derivante dal contratto di leasing n. 7130255 del 27/09/2019
e rispetto al quale il sig. si era costituito fideiussore. Pt_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre a CPA ed IVA”). I.3. Disposto, su istanza congiunta delle parti, un primo rinvio per trattative non andate a buon fine, in assenza di istanze istruttorie da delibare viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea merita solo parziale accoglimento mentre deve essere respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta per le ragioni che si vengono a esporre.
II.1. L'eccezione di incompetenza territoriale non ha pregio.
L'art. 22 del contratto di leasing stipulato in data 27.9.2019 tra la CP_4
(ora e la 2 Elle Jersey s.r.l. (cfr. doc. 1 fasc.
[...] Controparte_3 convenuta) statuisce che “Il foro competente in via esclusiva a dirimere le controversie relative al Contratto di Leasing è quello di Torino”, ma l'odierna controversia non è propriamente definibile come “relativa” al contratto di leasing atteso che essa concerne invero la denunciata responsabilità extracontrattuale della società concedente per illegittima segnalazione del garante nel registro EURISC: niente, dunque, che abbia a che fare con l'interpretazione e/o esecuzione del contratto, a nulla valendo in senso contrario la circostanza per cui la segnalazione di cui sopra sia avvenuta a seguito e a causa di un asserito inadempimento contrattuale.
Vertendo quindi la presente controversia in tema di responsabilità da illecito extracontrattuale, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 20 c.p.c. che individua il foro competente in quello ove è avvenuto il danno, dunque ove il danneggiato risiede ivi essendosi verificati i pretesi effetti negativi dell'altrui condotta: d'altra parte, occorre anche considerare che è stata proprio la convenuta, con dichiarazione resa extra iudicium all'odierno attore e dunque avente valore confessorio, a rappresentare l'avvenuta estinzione del contratto di leasing e della connessa garanzia (cfr. docc.
1-2 fasc. attoreo, mai disconosciuti né contestati dalla convenuta) pertanto non può oggi la convenuta invocare le clausole di un contratto che ella stessa ha dichiarato
“estinto” né la qualifica di garante-non consumatore di un soggetto che ella stessa ha dichiarato liberato da ogni obbligo fideiussorio. II.2. Tanto premesso e venendo al merito della lite, mette conto rilevare che:
(a) in punto di an della pretesa attorea con riguardo alla denunciata illegittimità dell'avvenuta segnalazione del nominativo dell'attore nel registro
EURISC a opera della convenuta, assume portata dirimente l'evenienza fattuale appena menzionata, ossia la circostanza emergente per tabulas e non contestata dalla convenuta - che nulla mai, nei propri scritti difensivi, ha dedotto in proposito, omettendo del tutto di affrontare la questione - per cui fu proprio costei, a fronte di una espressa richiesta dell'attore una volta uscito dalla compagine sociale della 2 Elle Jersey s.r.l., a comunicare l'avvenuta estinzione del contratto di leasing e della connessa garanzia.
Come detto, siffatte dichiarazioni - mai disconosciute in giudizio dalla convenuta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. - non solo assumono valore confessorio nei confronti del soggetto nei cui riguardi sono state rese ai sensi dell'art. 2735 c.c., ossia proprio l'odierno attore, ma hanno avuto l'indubbio effetto di generare in quest'ultimo il legittimo affidamento circa l'effettiva estinzione del contratto de quo con conseguente liberazione del garante da ogni obbligo, ragion per cui questi legittimamente si è astenuto dal porre in essere atti estintivi dell'altrui pretesa creditoria nella convinzione, ingenerata proprio da controparte, che tali obblighi non fossero più sussistenti e, in ogni caso, che fosse venuto meno il proprio obbligo fideiussorio.
A fronte di tali risultanze documentali e probatorie stante, come detto, la valenza confessoria delle dichiarazioni resa extra iudicium dalla convenuta e mai smentite da costei in corso di causa, si profila privo di rilevanza l'assunto versato nel presente giudizio per cui il contratto di leasing sarebbe invero ancora in essere e il debito riveniente da esso ancora insoluto: da ciò, di riflesso, l'illegittimità del comportamento della convenuta che ha segnalato nel registro EURISC un soggetto divenuto “insolvente” non per responsabilità propria, ma per legittimo affidamento ingenerato dal comportamento tenuto dalla convenuta stessa.
Alla luce di quanto sopra, merita senz'altro accoglimento la domanda svolta ex parte actoris per l'accertamento dell'illegittimità dell'avvenuta segnalazione in
EURISC e per la condanna della convenuta alla richiesta di cancellazione del nominativo dell'attore; (b) per quel che attiene alla domanda risarcitoria azionata da parte attrice, occorre dare continuità all'elaborazione giurisprudenziale in materia che, confermando l'indirizzo esegetico di portata generale circa la non configurabilità nel nostro ordinamento giuridico di cd. danni in re ipsa, ritiene ammissibile la prova in giudizio del danno da illegittima segnalazione tramite presunzioni ex art. 2729 c.c. (cfr. da ultimo, fra le più recenti in argomento,
Cass. ord. n. 29252/2024, Cass. ord. n. 3133/2020): tuttavia, nel presente contenzioso parte attrice ha da un lato fornito già in punto di an allegazioni del tutto generiche, limitandosi a sostenere che (cfr. pagg.
3-4 ricorso) “Sul piano non patrimoniale l'errata ed illegittima segnalazione subita, stante il carattere pubblico di visibilità dei dati presenti negli archivi informatici, ha comporta[to] una incontrovertibile lesione dei diritti di immagine e credibilità in quanto la pregiudizievole segnalazione realizza una diminuzione della considerazione e affidabilità della persona fisica e/o giuridica, che potrà essere liquidato in via equitativa” senza alcuna specifica di sorta né alcun elemento probatorio di supporto, neppure indiziario, e che “Sul piano patrimoniale, il ricorrente ha subito un danno rappresentato dalla richiesta di rientro immediato avanzata dalle altre banche e dalla conseguente impossibilità d'accedere ai finanziamenti” senza nulla documentare in proposito (richiesta di rientro immediato avanzata da quale istituto di credito? in quale data? in relazione a quali rapporti?) e limitandosi solo, in corso di giudizio - dunque, anche tardivamente e comunque inammissibilmente perché al di fuori sia del ricorso introduttivo, sia delle eventuali memorie aggiuntive ex art. 281duodecies co. 4
c.p.c. che nessuna delle parti ha richiesto - a depositare (cfr. doc. 16 allegato alle note scritte ex art. 127ter c.p.c. attoree dep. 23.12.2024) screenshot di una schermata online - secondo quanto par di capire - con avviso all'attore di declino della concessione di una carta di credito senza che però risulti indicata la ragione di tale diniego, né possono dirsi sussistenti in atti indici univoci della sussistenza di nesso causale - anche secondo il più blando criterio civilistico del cd. più probabile che non - tra siffatto diniego e la segnalazione in EURISC, stante anche il divario temporale non indifferente tra le due vicende (segnalazione risalente al febbraio 2023, secondo quanto pare potersi desumere dal doc. 3 fasc. attoreo;
diniego della carta di ottobre 2024). Per tali motivi, stante l'assenza di allegazioni specifiche e di elementi probatori anche solo indiziari circa la ricorrenza di danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente connessi all'illegittimo comportamento della convenuta
(illegittima segnalazione nel registro EURISC), non può accedersi alla domanda risarcitoria neppure tramite il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa, presupponendo questa pur sempre che il danno sia provato nell'an
- mentre s'è visto mancare anche tale prova nel presente contenzioso - e ne risulti solamente difficoltosa la prova in ordine al quantum;
(c) da respingere, infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta in ragione del comportamento concludente e confessorio (tale da assumere i connotati di una rinuncia alla garanzia) da costei tenuto ante iudicium, come spiegato supra sub (a), per cui non può adesso venire contra factum proprium e potrà rivolgersi unicamente nei confronti della debitrice principale.
Ogni altra questione e argomentazione disattesa o assorbita.
III. L'accoglimento solo parziale della domanda attorea con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta conduce il giudice a ritenere congrua e conforme a legge la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, gravando i restanti 2/3 sulla parte convenuta prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa, tenuto conto - in parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento - della natura documentale del contenzioso, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e ridotti i compensi per la fase decisionale limitata al deposito di una breve nota scritta ex art. 127ter
c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza.
In assenza di soccombenza esclusiva a carico di una parte, non si fa luogo a pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. mancandone i presupposti di legge (e senza che, peraltro, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. abbia influenza in tema di regolamentazione delle spese di lite: cfr. ex pluribus Cass. ord. n.
20317/2022, Cass. ord. n. 5466/2020, Cass. ord. n. 11792/2918 et al.).
Per quanto riguarda le spese di mediazione, delle quali pure parte attrice ha chiesto la refusione, pare congruo porle a carico della convenuta nella misura di 2/3 per le ragioni anzidette su un totale di spese di euro 168,36 come documentate in giudizio (cfr. docc. 13-14 fasc. attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a chiedere la cancellazione del nominativo dell'attore Controparte_3 dai registri Crif;
Parte_1
2) respinge la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
3) respinge la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta;
4) compensa fra le parti le spese del presente giudizio nella misura di 1/3, condannando parte convenuta a rifondere a parte attrice i restanti 2/3 liquidati nell'importo complessivo di euro 2.000,00 (2/3 del totale liquidato in euro 3.000,00) per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 176,00 per esborsi (2/3 di euro 264,00);
5) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del procedimento di mediazione nella misura di 2/3, liquidate nell'importo complessivo di euro 112,24 (2/3 di euro 168,36).
Pistoia, 24/04/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini