Articolo 13 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 12Articolo 14
Versione
16 febbraio 1963
>
Versione
16 febbraio 2001
>
Versione
3 marzo 2013
Art. 13. (( 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. )) ((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
Entrata in vigore il 3 marzo 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente