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16 febbraio 1963
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16 febbraio 2001
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3 marzo 2013
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Art. 13. (( 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. )) ((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. )) ((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
Commentario • 1
- 1. Nuove leggi CostituzionaliFederici Federica · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2013 · 7.1018047
Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 – “Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 40 del 16 febbraio 2013) entrata in vigore il 3 marzo 2013 Con questo provvedimento è stato modificato l'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sostituito dal seguente: «Art. 13. – 1. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 06/03/2014, n. 39Provvedimento: SENTENZA N. 39 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, SE TESAURO, OL Maria NAPOLITANO, SE FRIGO, AL IS, OL RO, RG AN, LD AR, AR IA, SE TT, AR SA RE, AR CO, NO AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone …Leggi di più...
- bilancio e contabilità pubblica·
- decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione.·
- ricorsi delle regioni friuli-venezia giulia e sardegna·
- procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali·
- ricorso della regione sardegna·
- ricorso della regione friuli-venezia giulia·
- enti locali·
- non fondatezza delle questioni.·
- esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1·
- finanza pubblica·
- inammissibilità della questione.·
- illegittimità.·
- contabilità nazionale e degli enti pubblici