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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2571/2019 depositato il 12/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Del Mare 7/a 73100 Lecce LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 13/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020300651-2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020300651-2017 IRAP 2012
- sull'appello n. 2574/2019 depositato il 12/09/2019
proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE 2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Via Monte Sabotino N 4 73029 Vernole LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 220/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 13/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300978-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300978-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300978-2017 IRPEF-ALTRO 2012
- sull'appello n. 2575/2019 depositato il 12/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE 2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso Viale Della Liberta 95 A Int 2 73100 Lecce LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 13/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300982-2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300982-2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300982-2016 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato ed iscritto al n. 2571/19 r.g.a. l'Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Lecce impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 219/02/19, con la quale è stato accolto, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto dalla società “
TE 2 avverso l'avviso di accertamento n. TVM020300651/2017 con cui, con riferimento all'anno d'imposta 2012, veniva accertato un maggior reddito d'impresa, un maggior valore della produzione netta ed un maggior volume d'affari IVA pari ad € 46.800,00
a fronte di una perdita dichiarata di € 17.402,00.
Eccepisce l'erroneità della sentenza gravata, che “si fonda su osservazioni non strettamente pertinenti al caso di specie, preso atto degli elementi istruttori che hanno indotto l'ufficio a recuperare materia imponibile
".
Rileva che i primi giudici hanno ignorato che l'accertamento dell'Ufficio scaturisce dall'accertata
“antieconomicità della gestione societaria, protratta nel tempo, fuori da ogni logica aziendale e commerciale” e che, in conseguenza di tale anomalia, le risultanze reddituali dichiarate non potevano rispecchiare il reale risultato di esercizio conseguito.
Precisa che il maggior reddito imponibile era stato accertato, prendendo, quale elemento di paragone, la retribuzione media di un dipendente del settore economico oggetto dell'attività sociale.
Contesta ai primi giudici una valutazione superficiale delle argomentazioni difensive della ricorrente, non supportate da alcun elemento probatorio, e conclude per la integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con separati atti di appello iscritti, rispettivamente, ai nn. 2574/19 r.g.a. e 2575/19 r.g.a. l'Agenzia delle
Entrate-direzione provinciale di Lecce impugna le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di
Lecce n. 220/02/19 e n. 221/02/19, con le quali sono stati accolti, con compensazione delle spese di lite, i ricorsi proposti da TE 2 , soci, con una quota del 50%, della suddetta società, avverso gli avvisi di accertamento n. TVM010300978/2017 e n. TVM010300982/2017, con cui, con riferimento all'anno d'imposta 2012, in applicazione del criterio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR 917/86, veniva loro imputato, in ragione della rispettiva quota di partecipazione, il maggior utile accertato nei confronti della società.
Preliminarmente chiede la riunione dei procedimenti a carico dei due soci con quello a carico della società
e, quanto al merito, richiama i rilievi di cui all'atto impositivo emesso a carico della società, alla quale era stata contestata la “antieconomicità della gestione societaria, protratta nel tempo, fuori da ogni logica aziendale e commerciale”.
Precisa che il maggior utile accertato nei confronti della società era stato imputato ai soci pro quota in base alla percentuale di partecipazione societaria, in applicazione del criterio di trasparenza di cui all'art. 5 del
TUIR 917/86, trattandosi di società di persone.
Conclude per la integrale riforma delle sentenze impugnate, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti appellate non risultano costituite nel giudizio di appello, sebbene il ricorso in appello sia stato regolarmente notificato al difensore costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei fascicoli nn. 2574/19 r.g.a. e 2575/19 r.g.a., rispettivamente a carico dei soci TE 2, al fascicolo n. 2571/19 r.g.a. a carico della società “TE 2”, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene necessario che i giudizi relativi all'accertamento del reddito della società di persone e dei soci si svolgano in un unico contesto processuale, al fine di garantire il diritto al contraddittorio ed evitare la nullità del giudizio (ex multis cass. ordin. n. 14521/2024).
Quanto al merito delle controversie, va rilevato che l'accertamento societario trova giustificazione nell'accertata “antieconomicità della gestione societaria, protratta nel tempo, fuori da ogni logica aziendale e commerciale”.
L'antieconomicità della gestione societaria (ad es. perdite sistematiche, utili esigui rispetto ai costi sostenuti o agli standard di settore) è un forte indizio di evasione fiscale o, comunque, di elusione che permette all'A.
F. di accertare un maggior reddito mediante metodi induttivi (art. 39 del d.pr. 600/73). Non costituisce un illecito in sé ma una presunzione grave e precisa che giustifica l'accertamento; tuttavia il contribuente può giustificare, con elementi probatori idonei, la ragionevolezza delle proprie scelte imprenditoriali, anche in caso di perdite o redditi esigui.
La Corte di cassazione, in varie occasioni, ha chiarito che il contribuente può efficacemente superare le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria dimostrando con elementi concreti le ragioni economiche delle perdite dichiarate.
Nel caso di specie, la società non ha offerto alcun elemento probante idoneo a superare le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria. Non ha supportato le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, dando giustificazione dei risultati economici negativi, oggetto di contestazione, come ad esempio: contenziosi con clienti o fornitori, perdita di commesse importanti, investimenti non andati a buon fine, crisi di mercato, sono tutti elementi che possono giustificare risultati economici negativi.
Non possono ritenersi elementi di prova esaustivi gli estratti conto bancari versati in atti, in quanto non risultano correlati alla contabilità aziendale.
Priva di riscontro è rimasta, anche, l'asserita “agguerrita concorrenza”, in quanto non è stata provata l'esistenza di altre attività similari nella propria zona di influenza, l'intraprendenza dei concorrenti in termini di prodotti, servizi aggiuntivi, sconti, attività promozionali, ecc.
La sentenza gravata presenta, senza dubbio, delle criticità, in quanto i primi giudici, in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione, hanno ignorato che l'antieconomicità della gestione aziendale, protrattasi per varie annualità, rappresenti una presunzione grave e precisa, che legittima l'accertamento analitico-induttivo, a fronte del quale il contribuente è onerato di fornire ampia giustificazione della ragionevolezza delle proprie scelte.
Con la censurata sentenza i giudici hanno qualificato gli elementi istruttori appurati dall'Ufficio quali mere
“presunzioni semplici”, mentre hanno valorizzato le sterili argomentazioni svolte nel ricorso, sebbene non supportate da alcun elemento di prova.
Nel presente giudizio di appello le parti appellate, sebbene ritualmente evocate, non si sono costituite e, pertanto, non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Anche in ordine alla quantificazione del maggior reddito imponibile l'operato dell'Amministrazione finanziaria
è immune da censure, in quanto il criterio adottato appare ragionevole, avendo preso, quale elemento di paragone, la retribuzione media di un dipendente del settore economico oggetto dell'attività sociale. Quindi, l'A.F. correttamente, in applicazione del criterio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR 917/86, ha imputato il maggior utile accertato nei confronti della società ai soci, in ragione della quota di partecipazione societaria.
Gli appelli riuniti sono fondati e pertanto, in riforma delle sentenze di primo grado, devono essere rigettati i ricorsi originari perché palesemente infondati.
La mancata costituzione delle parti appellate, da considerare quale acquiescenza alla pretesa dell'Ufficio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie gli appelli riunti proposti dall'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Lecce ed, in riforma delle sentenze di primo grado, rigetta i ricorsi originari. Spese compensate.
Lecce, 16 luglio 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2571/2019 depositato il 12/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Del Mare 7/a 73100 Lecce LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 13/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020300651-2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020300651-2017 IRAP 2012
- sull'appello n. 2574/2019 depositato il 12/09/2019
proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE 2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Via Monte Sabotino N 4 73029 Vernole LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 220/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 13/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300978-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300978-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300978-2017 IRPEF-ALTRO 2012
- sull'appello n. 2575/2019 depositato il 12/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE 2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso Viale Della Liberta 95 A Int 2 73100 Lecce LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 13/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300982-2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300982-2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010300982-2016 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato ed iscritto al n. 2571/19 r.g.a. l'Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Lecce impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 219/02/19, con la quale è stato accolto, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto dalla società “
TE 2 avverso l'avviso di accertamento n. TVM020300651/2017 con cui, con riferimento all'anno d'imposta 2012, veniva accertato un maggior reddito d'impresa, un maggior valore della produzione netta ed un maggior volume d'affari IVA pari ad € 46.800,00
a fronte di una perdita dichiarata di € 17.402,00.
Eccepisce l'erroneità della sentenza gravata, che “si fonda su osservazioni non strettamente pertinenti al caso di specie, preso atto degli elementi istruttori che hanno indotto l'ufficio a recuperare materia imponibile
".
Rileva che i primi giudici hanno ignorato che l'accertamento dell'Ufficio scaturisce dall'accertata
“antieconomicità della gestione societaria, protratta nel tempo, fuori da ogni logica aziendale e commerciale” e che, in conseguenza di tale anomalia, le risultanze reddituali dichiarate non potevano rispecchiare il reale risultato di esercizio conseguito.
Precisa che il maggior reddito imponibile era stato accertato, prendendo, quale elemento di paragone, la retribuzione media di un dipendente del settore economico oggetto dell'attività sociale.
Contesta ai primi giudici una valutazione superficiale delle argomentazioni difensive della ricorrente, non supportate da alcun elemento probatorio, e conclude per la integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con separati atti di appello iscritti, rispettivamente, ai nn. 2574/19 r.g.a. e 2575/19 r.g.a. l'Agenzia delle
Entrate-direzione provinciale di Lecce impugna le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di
Lecce n. 220/02/19 e n. 221/02/19, con le quali sono stati accolti, con compensazione delle spese di lite, i ricorsi proposti da TE 2 , soci, con una quota del 50%, della suddetta società, avverso gli avvisi di accertamento n. TVM010300978/2017 e n. TVM010300982/2017, con cui, con riferimento all'anno d'imposta 2012, in applicazione del criterio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR 917/86, veniva loro imputato, in ragione della rispettiva quota di partecipazione, il maggior utile accertato nei confronti della società.
Preliminarmente chiede la riunione dei procedimenti a carico dei due soci con quello a carico della società
e, quanto al merito, richiama i rilievi di cui all'atto impositivo emesso a carico della società, alla quale era stata contestata la “antieconomicità della gestione societaria, protratta nel tempo, fuori da ogni logica aziendale e commerciale”.
Precisa che il maggior utile accertato nei confronti della società era stato imputato ai soci pro quota in base alla percentuale di partecipazione societaria, in applicazione del criterio di trasparenza di cui all'art. 5 del
TUIR 917/86, trattandosi di società di persone.
Conclude per la integrale riforma delle sentenze impugnate, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti appellate non risultano costituite nel giudizio di appello, sebbene il ricorso in appello sia stato regolarmente notificato al difensore costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei fascicoli nn. 2574/19 r.g.a. e 2575/19 r.g.a., rispettivamente a carico dei soci TE 2, al fascicolo n. 2571/19 r.g.a. a carico della società “TE 2”, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene necessario che i giudizi relativi all'accertamento del reddito della società di persone e dei soci si svolgano in un unico contesto processuale, al fine di garantire il diritto al contraddittorio ed evitare la nullità del giudizio (ex multis cass. ordin. n. 14521/2024).
Quanto al merito delle controversie, va rilevato che l'accertamento societario trova giustificazione nell'accertata “antieconomicità della gestione societaria, protratta nel tempo, fuori da ogni logica aziendale e commerciale”.
L'antieconomicità della gestione societaria (ad es. perdite sistematiche, utili esigui rispetto ai costi sostenuti o agli standard di settore) è un forte indizio di evasione fiscale o, comunque, di elusione che permette all'A.
F. di accertare un maggior reddito mediante metodi induttivi (art. 39 del d.pr. 600/73). Non costituisce un illecito in sé ma una presunzione grave e precisa che giustifica l'accertamento; tuttavia il contribuente può giustificare, con elementi probatori idonei, la ragionevolezza delle proprie scelte imprenditoriali, anche in caso di perdite o redditi esigui.
La Corte di cassazione, in varie occasioni, ha chiarito che il contribuente può efficacemente superare le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria dimostrando con elementi concreti le ragioni economiche delle perdite dichiarate.
Nel caso di specie, la società non ha offerto alcun elemento probante idoneo a superare le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria. Non ha supportato le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, dando giustificazione dei risultati economici negativi, oggetto di contestazione, come ad esempio: contenziosi con clienti o fornitori, perdita di commesse importanti, investimenti non andati a buon fine, crisi di mercato, sono tutti elementi che possono giustificare risultati economici negativi.
Non possono ritenersi elementi di prova esaustivi gli estratti conto bancari versati in atti, in quanto non risultano correlati alla contabilità aziendale.
Priva di riscontro è rimasta, anche, l'asserita “agguerrita concorrenza”, in quanto non è stata provata l'esistenza di altre attività similari nella propria zona di influenza, l'intraprendenza dei concorrenti in termini di prodotti, servizi aggiuntivi, sconti, attività promozionali, ecc.
La sentenza gravata presenta, senza dubbio, delle criticità, in quanto i primi giudici, in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione, hanno ignorato che l'antieconomicità della gestione aziendale, protrattasi per varie annualità, rappresenti una presunzione grave e precisa, che legittima l'accertamento analitico-induttivo, a fronte del quale il contribuente è onerato di fornire ampia giustificazione della ragionevolezza delle proprie scelte.
Con la censurata sentenza i giudici hanno qualificato gli elementi istruttori appurati dall'Ufficio quali mere
“presunzioni semplici”, mentre hanno valorizzato le sterili argomentazioni svolte nel ricorso, sebbene non supportate da alcun elemento di prova.
Nel presente giudizio di appello le parti appellate, sebbene ritualmente evocate, non si sono costituite e, pertanto, non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Anche in ordine alla quantificazione del maggior reddito imponibile l'operato dell'Amministrazione finanziaria
è immune da censure, in quanto il criterio adottato appare ragionevole, avendo preso, quale elemento di paragone, la retribuzione media di un dipendente del settore economico oggetto dell'attività sociale. Quindi, l'A.F. correttamente, in applicazione del criterio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR 917/86, ha imputato il maggior utile accertato nei confronti della società ai soci, in ragione della quota di partecipazione societaria.
Gli appelli riuniti sono fondati e pertanto, in riforma delle sentenze di primo grado, devono essere rigettati i ricorsi originari perché palesemente infondati.
La mancata costituzione delle parti appellate, da considerare quale acquiescenza alla pretesa dell'Ufficio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie gli appelli riunti proposti dall'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Lecce ed, in riforma delle sentenze di primo grado, rigetta i ricorsi originari. Spese compensate.
Lecce, 16 luglio 2025