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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/10/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, nella persona del Giudice O.P., dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1 Treviso (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
C.F._2 Ricorrente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Di Controparte_1 C.F._3 MA (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliate;
C.F._4 Resistente
OGGETTO: accertamento accordo di trasferimento della proprietà immobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso datato 19.02.2025, il SI. chiedeva all'intestato Tribunale: “1) Parte_1
Accertare giudizialmente la sottoscrizione da parte dei sig.ri e Controparte_1 [...] della scrittura privata del 14.01.2025 con la quale la sig. Parte_2 CP_1
1 ha trasferito la quota parte pro-indiviso di proprietà al sig. CP_1 Parte_1 dell'appartamento ubicato in Francavilla al Mare (Ch), piano terra, interno 3, di circa 57,19 mq, identificato catastalmente al Comune di Francavilla al Mare al Foglio n.24, Particella n.417, sub 16, cat. A/4, classe 3, con rendita catastale 168,11;2) E, per l'effetto, previo detto riconoscimento giudiziale della scrittura privata, sottoscritta in data 14.01.2025, dare atto dell'avvenuto trasferimento della proprietà della quota parte del 50% dell'immobile sopradescritto in capo al sig. con la conseguente proprietà esclusiva Parte_1 dell'appartamento in capo allo stesso;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Chieti di trascrivere la scrittura del 14.01.2025 presso i pubblici registri immobiliari, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. oltre
Iva, cap e spese generali come per legge”.
2. Esponeva il ricorrente che, con ricorso per separazione consensuale iscritto al n. RG n.1955/2024 dinnanzi al Tribunale di Chieti, i coniugi e Parte_3 Controparte_1 avevano richiesto che l'immobile di proprietà comune ad entrambi i coniugi, ubicato in
Francavilla al Mare (CH) ed identificato catastalmente al Foglio n.24, Particella n.417, sub 16,
Cat. A/4, classe 3, fosse trasferito in proprietà esclusiva al marito , stante Parte_3
l'avvenuto pagamento del prezzo dell'acquisto effettuato integralmente dallo stesso.
3. Riferiva inoltre che, all'udienza di comparizione del 13.01.2025, Il Presidente del Tribunale di
Chieti, ai fini del trasferimento della quota dell'immobile di proprietà della
4. ra con sentenza di separazione, aveva chiesto l'integrazione del ricorso Controparte_1 secondo i termini indicati nel Protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati di Chieti, rinviando per tali incombenti all'udienza del 17.02.2025, alla quale la SI.ra non era tuttavia CP_1 comparsa.
5. Sosteneva inoltre che, nelle more, interveniva in data 14.01.2025 tra le parti scrittura privata con la quale si conveniva il trasferimento della quota pro-indiviso di proprietà dell'immobile della
SI.ra in favore del SI. . Controparte_1 Parte_3
6. Riteneva dunque che, con la scrittura privata in parola, i coniugi avrebbero concordemente dato atto del trasferimento della quota di proprietà della SI.ra in favore del Controparte_1 ricorrente, trattandosi di scrittura pienamente efficace tra le parti ex art. 1350 c.c., con conseguente effetto traslativo del diritto di proprietà in favore del SI. . Parte_3
7. Precisava poi che nella predetta scrittura privata i coniugi avevano convenivano che la cessione della quota di proprietà della SI.ra avvenisse senza corresponsione di Controparte_1 corrispettivo in quanto l'immobile era stato pagato interamente dal SI. , Parte_3
2 con la conseguenza che la cessione non poteva qualificarsi come atto a titolo gratuito finalizzato ad un ingiusto arricchimento.
8. Evidenziava infine come, all'art.6 della scrittura privata, la parti avevano convenuto che, al fine di garantire la formalizzazione presso i pubblici registri immobiliari dell'avvenuto trasferimento di proprietà, il SI. avrebbe potuto agire per il riconoscimento giudiziale Parte_3 della sottoscrizione, senza alcuna opposizione della cessionaria SI.ra . Controparte_1
9. Concludeva chiedendo l'accertamento giudiziale della scrittura privata e dell'avvenuto trasferimento della proprietà della quota parte del 50% dell'immobile in capo al ricorrente, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di trascrivere la scrittura privata del
14.01.2025 presso Registri Immobiliari e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
10. Con comparsa datata 04.04.2025, si costituiva in giudizio la SI.ra , Controparte_1 chiedendo “il rigetto delle richieste di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto in quanto frutto di violenza subita dalla stessa e di vizio nella determinazione della propria volontà
e per l'effetto annullare la scrittura privata in quanto viziata per VIOLENZA ai sensi dell'art.
1434- 1435 cc.”.
11. Riferiva la resistente che, in data 08.02.2025 veniva depositata ordinanza di applicazione di misura coercitiva (RGIP 190/2025 RGNR 270/2025) ex art. 282 ter c.p.p. a carico del marito a seguito di richiesta depositata il 07.02.2025 dal PM Dott.ssa Campo, della Parte_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento a ed all'abitazione, attività Controparte_1 commerciale e luoghi da essa abitualmente frequentati, nonché di comunicazione con la stessa, in quanto persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia, commesso in Torrevecchia
Teatina sino al settembre 2024 e di atti persecutori, commesso in Francavilla al Mare dal settembre 2024 sino al 3 febbraio 2025, come da imputazione provvisoria formulata dal PM.
12. Affermava di essersi costituita nel giudizio di separazione quale vittima di violenza e pressioni psicologiche da parte del ricorrente, tali da incidere sulla sottoscrizione della scrittura privata.
13. Riteneva dunque sussistere con riferimento alla scrittura privata del 14.01.2025 vizio della volontà della resistente, consistente in violenza comprovata dall'ordinanza restrittiva versata in atti, e conseguentemente chiedeva l'annullamento della scrittura stessa ex art. 1343 c.c.
14. Sosteneva infine che la scrittura privata del 14.01.2025 sarebbe viziata nella forma in quanto carente del pagamento del corrispettivo del prezzo.
15. Concludeva dunque chiedendo il rigetto delle richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in quanto frutto della violenza subita dalla resistente nella sottoscrizione della scrittura del 14.01.2025, delle quali invocava dunque l'annullamento ai sensi degli artt. 1434 e
3 1435 c.c.
16. All'udienza del 08.05.2025, le parti si riportavano ai propri atti introduttivi chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., ed il giudice, dato atto, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 26.06.2025 per gli ulteriori incombenti.
17. All'udienza del 26.06.2025, le parti si riportavano alle proprie memorie depositate ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di note conclusive ed il giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 09.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte d'udienza da depositarsi entro la data d'udienza e facoltà per le parti di depositare note conclusive sino a giorni dieci prima della fissata udienza.
18. Faceva seguito il deposito delle note scritte per l'udienza del 09.10.2025 e delle note conclusive ad opera delle parti.
************
19. Onde pervenire ad una pronuncia circa la fondatezza o meno delle richieste avanzate dalle parti, occorre procedere, nell'ordine, ad una analisi sotto due versanti: quello della validità (o meno) dell'accordo di cessione stipulato dalle parti, e quello della sussistenza (o meno) di un vizio del consenso nella sottoscrizione dello stesso.
20. Partendo dal primo dei due menzionati versanti, questo giudicante rileva anzitutto come siano acquisiti agli atti due distinti documenti, entrambi finalizzati al trasferimento della quota di proprietà immobiliare della resistente in favore del ricorrente, ovvero ricorso per separazione consensuale del 04.11.2024 e scrittura privata del 14.01.2025.
21. Posto che del primo dei documenti in parola può tenersi conto solo come meramente indicativo di una preesistente volontà, in capo alle parti, di procedere al suddetto trasferimento, dato che ad esso non è ad oggi stato dato seguito, ai fini della verifica della produzione o meno di un concreto effetto traslativo della proprietà dell'immobile occorre concentrare l'analisi sulla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 14.01.2025.
22. Nell'accordo in parola le parti, dopo aver richiamato in premessa il ricorso per separazione consensuale nella parte in cui prevedeva il trasferimento immobiliare, convengono, stipulano e danno atto del trasferimento della quota di proprietà della SI.ra , in Controparte_1 favore del SI. , dell'immobile sito in Francavilla Al Mare, identificato Parte_1 catastalmente al foglio n. 24, particella n. 417, sub. 16, cat. A/4, Classe 3.
23. Nell'accordo veniva altresì precisato, ed accettato mediante sottoscrizione, che il trasferimento
4 di proprietà ivi posto in essere era da considerarsi definitivo ex art. 1350 c.c., con facoltà per il
SI. di rivolgersi ad un Notaio, o adire l'autorità giudiziaria, per ottenerne la trascrizione Pt_1 in caso di inottemperanza della odierna resistente.
24. Quanto all'accordo in parola, occorre anzitutto valutare la validità ed efficacia a determinare il trasferimento di proprietà in via astratta (cioè a prescindere dal vizio del consenso e dell'assenza di corrispettivo invocate dalla resistente), per poi concentrarsi sulla concreta produzione di tale effetto nel caso di specie (ovvero tenuto conto delle censure di parte resistente e delle caratteristiche specifiche del caso).
25. Orbene, da un punto di vista generale ed astratto, l'accordo deve ritenersi pienamente idoneo a produrre l'effetto traslativo in esso previsto, posto che il trasferimento di proprietà immobiliare esige la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata soltanto ai fini della trascrizione, ovvero della opponibilità dell'acquisto ai terzi, non costituendo invece tali vesti formali requisito indispensabile ai fini della produzione dell'effetto traslativo, per il quale il legislatore si limita a richiedere la forma scritta.
26. Accertata l'idoneità in astratto della scrittura privata del 14.01.2025 a produrre l'effetto traslativo ivi contemplato, occorre a questo punto verificare se sussistono i presupposti e le condizioni per la produzione in concreto di tale effetto nel caso di specie.
27. In merito, va rilevato come, nella vicenda in esame, l'idoneità della summenzionata scrittura privata a determinare il trasferimento della proprietà immobiliare non è anzitutto scalfita dalle contestazioni di parte resistente secondo le quali l'accordo non sarebbe valido per mancanza di corrispettivo, quale elemento indispensabile del contratto di compravendita.
28. Sul punto si rileva anzitutto come la scrittura privata del 14.01.2025 non sia qualificabile come compravendita, ma piuttosto costituisca un accordo atipico volto al trasferimento della proprietà immobiliare da un soggetto all'altro.
29. Fermo restando tale inquadramento, va al contempo rilevato come sia la stessa scrittura privata del 14.01.2025 a precisare come l'accordo non possa di fatto qualificarsi come atto a titolo gratuito, e ciò in quanto il versamento di un corrispettivo in favore della resistente avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento della stessa, considerato che il prezzo d'acquisto del bene immobile venne sostenuto esclusivamente ed integralmente dal ricorrente, come riconosciuto da entrambe le parti nella scrittura privata stessa.
30. Conseguentemente, il ricorso al contratto tipico di compravendita, con previsione di un corrispettivo in favore della SI.ra , avrebbe nel caso di specie prodotto Controparte_1
l'inaccettabile conseguenza che il SI. , per ottenere la proprietà esclusiva Parte_1
5 dell'immobile, avrebbe nel tempo complessivamente esborsato un importo pari al 150% del prezzo di acquisto, di fatto sostenendo dapprima (in sede di rogito notarile ed in favore dell'alienante originario) il costo del 100% dell'immobile, e successivamente (in sede di scrittura privata ed in favore della resistente) pagato un ulteriore 50% del prezzo al fine di ottenere il trasferimento della quota intestata alla SI.ra con ingiustificato Controparte_1 arricchimento di quest'ultima.
31. D'altro canto, pur in assenza di un corrispettivo paragonabile a quello che caratterizza i tipici contratti di compravendita, non può dirsi che l'accordo sottoscritto tra le parti sia privo di utilità per la resistente.
32. Sul punto basti rilevare che la giurisprudenza ha ripetutamente precisato come le somme versate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto di un immobile non siano ripetibili, salvo intervengano accordi specifici in tal senso tra le parti.
33. Tale giurisprudenza ammette dunque che, mediante apposito accordo, le parti possono pattuire che il coniuge non partecipante all'esborso debba restituire all'altro l'importo corrispondente alla propria quota.
34. Orbene, è parere di questo giudice che siffatta tipologia di accordi possa pacificamente ammettersi sia anteriormente che successivamente all'acquisto dell'immobile, e che la scrittura privata del 14.01.2025 rientri appunto nella seconda categoria, nella parte in cui precisa che l'accordo non può considerarsi di fatto gratuito stante l'integrale pagamento dell'immobile da parte del ricorrente, in tal modo implicando che con esso da un lato la SI.ra CP_1
rinuncia alla propria quota di proprietà dell'immobile, mentre dall'altro il SI.
[...] [...]
in cambio rinuncia a richiedere alla stessa la restituzione del 50% del prezzo Parte_1
d'acquisto da egli integralmente sostenuto, al fine di ottenere la piena proprietà dell'immobile.
35. Sotto questo punto di vista, deve ritenersi che l'accordo stipulato costituisca un contratto atipico che presenta caratteristiche similari non già alla compravendita ma alla permuta, pienamente valido nel caso di specie.
36. Resta a questo punto esclusivamente da verificare se la scrittura privata del 14.01.2025 possa considerarsi o meno viziata dalla violenza addotta da parte resistente.
37. A sostegno di tale assunto, parte resistente richiama anzitutto due denunce-querele sporte dalla
SI.ra nei confronti del ricorrente, per i reati di maltrattamenti in famiglia Controparte_1 ed atti persecutori.
38. Con riferimento a tali denunce-querele va anzitutto rilevato come esse siano successive alla sottoscrizione della scrittura privata del 14.01.2025, e relative a fatti di reato che non consistono
6 in violenza esercitata al fine di costringere la persona offesa alla sottoscrizione di un accordo, il che induce sospetto di potenziale strumentalità dell'accusa alla ritrattazione della volontà precedentemente manifestata nell'accordo del 14.01.2025.
39. Ma anche al di là di tali dubbi di strumentalità dell'accusa, decisivo è a parere del giudicante il fondamentale principio della presunzione di non colpevolezza, il quale risulterebbe svilito ove l'imputato, con riferimento ai fatti di reato che gli vengono addebitati, non venisse tutelato, fino all'eventuale accertamento della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio, oltre che nella naturale sede penale anche in sede civile.
40. Conseguentemente, deve ritenersi che la presentazione di denunce-querele, non possa da sola e di per sé provare nell'odierna sede che sia stata posta in essere ai danni della resistente una violenza idonea ad incidere sulla volontà di quest'ultima nella sottoscrizione dell'accordo del
14.01.2025.
41. Tanto premesso, va altresì rilevato come, nel sostenere la sussistenza di tale violenza, vengano altresì richiamati nel giudizio de quo alcuni passaggi delle SIT assunte nell'ambito delle indagini avviate a seguito delle due denunce-querele sporte dalla resistente, dalle quali risulterebbe l'esercizio di pressioni da parte del ricorrente, tali da indurre a sottoscrivere l'accordo del
14.01.2025.
42. Come noto, la giurisprudenza è orientata nel senso che anche i verbali di sommarie informazioni possano entrare nel processo civile, se non come prova in senso stretto quantomeno come prove atipiche, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice.
43. La giurisprudenza è inoltre concorde nel ritenere che tali prove atipiche abbiano l'efficacia probatoria propria delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova, che devono necessariamente risultare gravi, precisi e concordanti.
44. Orbene, nell'odierno giudizio è possibile riscontrare da un lato limitati argomenti di prova ed indizi nel senso di una potenziale pressione a carico della SI.ra Controparte_1
(desumibili da alcuni brevi passaggi delle succitate SIT e querele), dall'altro ben più numerosi e convincenti indizi ed argomenti di prova a sostegno della libertà e genuinità della volontà espressa dalla resistente nella sottoscrizione della scrittura privata del 14.01.2025.
45. Ed infatti, dall'analisi degli atti dalla ricostruzione dei fatti di causa è possibile rilevare anzitutto come la volontà della SI.ra di procedere al trasferimento della propria Controparte_1 quota di proprietà dell'immobile sia stata da essa manifestata per ben due volte, in due diversi momenti e con due distinti atti, il che rende ovviamente meno plausibile che possa essere stata esercitata in entrambi i casi una violenza tale da incidere sulla libera determinazione della
7 resistente.
46. Ciò anche in considerazione del fatto che una delle due sottoscrizioni è stata apposta su ricorso per separazione consensuale tra coniugi, ovvero con la partecipazione di ben due difensori, tra cui quello della stessa resistente, al quale quest'ultima ben avrebbe potuto palesare eventuali pressioni subite, così sottraendosi alla sottoscrizione del ricorso o quantomeno pretendere che le previsioni relative al trasferimento dell'immobile venissero espunte dall'atto.
47. A ciò si aggiunga che, a seguito del deposito del succitato ricorso, i coniugi sono entrambi comparsi in udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale, ribadendo la volontà comune di procedere al trasferimento della quota di proprietà della resistente, in un contesto privilegiato e protetto nel quale la SI.ra avrebbe ben potuto manifestare il proprio Controparte_1 dissenso, o riferire le violenze asseritamente subite direttamente all'autorità giudiziaria e con l'assistenza del proprio difensore.
48. Da ultimo, ella ha sottoscritto, a seguito della succitata udienza, la scrittura privata del
14.01.2025, e solo a seguito dell'azione intrapresa in sede civile dal ricorrente ha deciso di sporgere denuncia-querela per gravi fatti di reato risalenti a svariati mesi prima, il che genera appunto fondati sospetti di strumentalità dell'accusa alla caducazione dell'accordo del
14.01.2025.
49. I succitati elementi a sostegno dell'assenza di violenza come vizio del consenso sono da considerare, contrariamente a quelli che sembrerebbero indicare la sussistenza di pressioni nei confronti della resistente, gravi, precisi e concordanti, sicché non può ritenersi dimostrato in giudizio che la SI.ra abbia effettivamente subito una violenza idonea Controparte_1 ad incidere sulla sua libera determinazione nella sottoscrizione dell'accordo del 14.01.2025.
50. Dovendosi, per tutte le ragioni sopra esposte, ritenere che la scrittura privata del 14.01.2025, sottoscritta dalle parti, sia idonea sia astrattamente che in concreto alla produzione dell'effetto traslativo ivi previsto, nonché scevra da vizi del consenso, il ricorso merita integrale accoglimento, essendo rimasto sprovvisto di prova quanto dedotto e richiesto da parte resistente.
Spese processuali
51. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi previsti per le controversie di valore compreso nello scaglione tra €
5.201 e € 26.000, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
8 1. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente SI. , nei confronti della resistente SI.ra Parte_3 [...]
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in accoglimento dello stesso, disattesa ogni Controparte_1 altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Accerta la sottoscrizione da parte dei SI.ri e della scrittura Controparte_1 Parte_1 privata del 14.01.2025 con la quale la SI.ra ha trasferito la sua quota Controparte_1 parte pro-indiviso di proprietà al SI. dell'appartamento ubicato in Parte_1
Francavilla al Mare (Ch), piano terra, interno 3, di circa 57,19 mq, identificato catastalmente al
Comune di Francavilla al Mare al Foglio n.24, Particella n.417, sub 16, cat. A/4, classe 3, con rendita catastale 168,11;
Accerta che con la scrittura privata del 14.01.2025 è validamente avvenuto il trasferimento della proprietà della quota parte del 50% dell'immobile in capo al SI. , così divenutone Parte_1 proprietario esclusivo;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di trascrivere l'emananda sentenza presso i pubblici registri immobiliari, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di parte ricorrente, che si quantificano in complessivi € 5.077,00=, di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva, € 1.680,00= fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00= fase decisionale, per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti ed € 145,50 per esborsi e successive occorrende.
Dispone
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
***
9 Si intende rigettata ogni altra eccezione, deduzione e richiesta, poiché inammissibile, tardiva, infondata e non dimostrata , comunque, assorbita dalla presente decisione.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona il 31.10.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, nella persona del Giudice O.P., dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1 Treviso (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
C.F._2 Ricorrente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Di Controparte_1 C.F._3 MA (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliate;
C.F._4 Resistente
OGGETTO: accertamento accordo di trasferimento della proprietà immobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso datato 19.02.2025, il SI. chiedeva all'intestato Tribunale: “1) Parte_1
Accertare giudizialmente la sottoscrizione da parte dei sig.ri e Controparte_1 [...] della scrittura privata del 14.01.2025 con la quale la sig. Parte_2 CP_1
1 ha trasferito la quota parte pro-indiviso di proprietà al sig. CP_1 Parte_1 dell'appartamento ubicato in Francavilla al Mare (Ch), piano terra, interno 3, di circa 57,19 mq, identificato catastalmente al Comune di Francavilla al Mare al Foglio n.24, Particella n.417, sub 16, cat. A/4, classe 3, con rendita catastale 168,11;2) E, per l'effetto, previo detto riconoscimento giudiziale della scrittura privata, sottoscritta in data 14.01.2025, dare atto dell'avvenuto trasferimento della proprietà della quota parte del 50% dell'immobile sopradescritto in capo al sig. con la conseguente proprietà esclusiva Parte_1 dell'appartamento in capo allo stesso;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Chieti di trascrivere la scrittura del 14.01.2025 presso i pubblici registri immobiliari, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. oltre
Iva, cap e spese generali come per legge”.
2. Esponeva il ricorrente che, con ricorso per separazione consensuale iscritto al n. RG n.1955/2024 dinnanzi al Tribunale di Chieti, i coniugi e Parte_3 Controparte_1 avevano richiesto che l'immobile di proprietà comune ad entrambi i coniugi, ubicato in
Francavilla al Mare (CH) ed identificato catastalmente al Foglio n.24, Particella n.417, sub 16,
Cat. A/4, classe 3, fosse trasferito in proprietà esclusiva al marito , stante Parte_3
l'avvenuto pagamento del prezzo dell'acquisto effettuato integralmente dallo stesso.
3. Riferiva inoltre che, all'udienza di comparizione del 13.01.2025, Il Presidente del Tribunale di
Chieti, ai fini del trasferimento della quota dell'immobile di proprietà della
4. ra con sentenza di separazione, aveva chiesto l'integrazione del ricorso Controparte_1 secondo i termini indicati nel Protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati di Chieti, rinviando per tali incombenti all'udienza del 17.02.2025, alla quale la SI.ra non era tuttavia CP_1 comparsa.
5. Sosteneva inoltre che, nelle more, interveniva in data 14.01.2025 tra le parti scrittura privata con la quale si conveniva il trasferimento della quota pro-indiviso di proprietà dell'immobile della
SI.ra in favore del SI. . Controparte_1 Parte_3
6. Riteneva dunque che, con la scrittura privata in parola, i coniugi avrebbero concordemente dato atto del trasferimento della quota di proprietà della SI.ra in favore del Controparte_1 ricorrente, trattandosi di scrittura pienamente efficace tra le parti ex art. 1350 c.c., con conseguente effetto traslativo del diritto di proprietà in favore del SI. . Parte_3
7. Precisava poi che nella predetta scrittura privata i coniugi avevano convenivano che la cessione della quota di proprietà della SI.ra avvenisse senza corresponsione di Controparte_1 corrispettivo in quanto l'immobile era stato pagato interamente dal SI. , Parte_3
2 con la conseguenza che la cessione non poteva qualificarsi come atto a titolo gratuito finalizzato ad un ingiusto arricchimento.
8. Evidenziava infine come, all'art.6 della scrittura privata, la parti avevano convenuto che, al fine di garantire la formalizzazione presso i pubblici registri immobiliari dell'avvenuto trasferimento di proprietà, il SI. avrebbe potuto agire per il riconoscimento giudiziale Parte_3 della sottoscrizione, senza alcuna opposizione della cessionaria SI.ra . Controparte_1
9. Concludeva chiedendo l'accertamento giudiziale della scrittura privata e dell'avvenuto trasferimento della proprietà della quota parte del 50% dell'immobile in capo al ricorrente, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di trascrivere la scrittura privata del
14.01.2025 presso Registri Immobiliari e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
10. Con comparsa datata 04.04.2025, si costituiva in giudizio la SI.ra , Controparte_1 chiedendo “il rigetto delle richieste di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto in quanto frutto di violenza subita dalla stessa e di vizio nella determinazione della propria volontà
e per l'effetto annullare la scrittura privata in quanto viziata per VIOLENZA ai sensi dell'art.
1434- 1435 cc.”.
11. Riferiva la resistente che, in data 08.02.2025 veniva depositata ordinanza di applicazione di misura coercitiva (RGIP 190/2025 RGNR 270/2025) ex art. 282 ter c.p.p. a carico del marito a seguito di richiesta depositata il 07.02.2025 dal PM Dott.ssa Campo, della Parte_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento a ed all'abitazione, attività Controparte_1 commerciale e luoghi da essa abitualmente frequentati, nonché di comunicazione con la stessa, in quanto persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia, commesso in Torrevecchia
Teatina sino al settembre 2024 e di atti persecutori, commesso in Francavilla al Mare dal settembre 2024 sino al 3 febbraio 2025, come da imputazione provvisoria formulata dal PM.
12. Affermava di essersi costituita nel giudizio di separazione quale vittima di violenza e pressioni psicologiche da parte del ricorrente, tali da incidere sulla sottoscrizione della scrittura privata.
13. Riteneva dunque sussistere con riferimento alla scrittura privata del 14.01.2025 vizio della volontà della resistente, consistente in violenza comprovata dall'ordinanza restrittiva versata in atti, e conseguentemente chiedeva l'annullamento della scrittura stessa ex art. 1343 c.c.
14. Sosteneva infine che la scrittura privata del 14.01.2025 sarebbe viziata nella forma in quanto carente del pagamento del corrispettivo del prezzo.
15. Concludeva dunque chiedendo il rigetto delle richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in quanto frutto della violenza subita dalla resistente nella sottoscrizione della scrittura del 14.01.2025, delle quali invocava dunque l'annullamento ai sensi degli artt. 1434 e
3 1435 c.c.
16. All'udienza del 08.05.2025, le parti si riportavano ai propri atti introduttivi chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., ed il giudice, dato atto, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 26.06.2025 per gli ulteriori incombenti.
17. All'udienza del 26.06.2025, le parti si riportavano alle proprie memorie depositate ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di note conclusive ed il giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 09.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte d'udienza da depositarsi entro la data d'udienza e facoltà per le parti di depositare note conclusive sino a giorni dieci prima della fissata udienza.
18. Faceva seguito il deposito delle note scritte per l'udienza del 09.10.2025 e delle note conclusive ad opera delle parti.
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19. Onde pervenire ad una pronuncia circa la fondatezza o meno delle richieste avanzate dalle parti, occorre procedere, nell'ordine, ad una analisi sotto due versanti: quello della validità (o meno) dell'accordo di cessione stipulato dalle parti, e quello della sussistenza (o meno) di un vizio del consenso nella sottoscrizione dello stesso.
20. Partendo dal primo dei due menzionati versanti, questo giudicante rileva anzitutto come siano acquisiti agli atti due distinti documenti, entrambi finalizzati al trasferimento della quota di proprietà immobiliare della resistente in favore del ricorrente, ovvero ricorso per separazione consensuale del 04.11.2024 e scrittura privata del 14.01.2025.
21. Posto che del primo dei documenti in parola può tenersi conto solo come meramente indicativo di una preesistente volontà, in capo alle parti, di procedere al suddetto trasferimento, dato che ad esso non è ad oggi stato dato seguito, ai fini della verifica della produzione o meno di un concreto effetto traslativo della proprietà dell'immobile occorre concentrare l'analisi sulla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 14.01.2025.
22. Nell'accordo in parola le parti, dopo aver richiamato in premessa il ricorso per separazione consensuale nella parte in cui prevedeva il trasferimento immobiliare, convengono, stipulano e danno atto del trasferimento della quota di proprietà della SI.ra , in Controparte_1 favore del SI. , dell'immobile sito in Francavilla Al Mare, identificato Parte_1 catastalmente al foglio n. 24, particella n. 417, sub. 16, cat. A/4, Classe 3.
23. Nell'accordo veniva altresì precisato, ed accettato mediante sottoscrizione, che il trasferimento
4 di proprietà ivi posto in essere era da considerarsi definitivo ex art. 1350 c.c., con facoltà per il
SI. di rivolgersi ad un Notaio, o adire l'autorità giudiziaria, per ottenerne la trascrizione Pt_1 in caso di inottemperanza della odierna resistente.
24. Quanto all'accordo in parola, occorre anzitutto valutare la validità ed efficacia a determinare il trasferimento di proprietà in via astratta (cioè a prescindere dal vizio del consenso e dell'assenza di corrispettivo invocate dalla resistente), per poi concentrarsi sulla concreta produzione di tale effetto nel caso di specie (ovvero tenuto conto delle censure di parte resistente e delle caratteristiche specifiche del caso).
25. Orbene, da un punto di vista generale ed astratto, l'accordo deve ritenersi pienamente idoneo a produrre l'effetto traslativo in esso previsto, posto che il trasferimento di proprietà immobiliare esige la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata soltanto ai fini della trascrizione, ovvero della opponibilità dell'acquisto ai terzi, non costituendo invece tali vesti formali requisito indispensabile ai fini della produzione dell'effetto traslativo, per il quale il legislatore si limita a richiedere la forma scritta.
26. Accertata l'idoneità in astratto della scrittura privata del 14.01.2025 a produrre l'effetto traslativo ivi contemplato, occorre a questo punto verificare se sussistono i presupposti e le condizioni per la produzione in concreto di tale effetto nel caso di specie.
27. In merito, va rilevato come, nella vicenda in esame, l'idoneità della summenzionata scrittura privata a determinare il trasferimento della proprietà immobiliare non è anzitutto scalfita dalle contestazioni di parte resistente secondo le quali l'accordo non sarebbe valido per mancanza di corrispettivo, quale elemento indispensabile del contratto di compravendita.
28. Sul punto si rileva anzitutto come la scrittura privata del 14.01.2025 non sia qualificabile come compravendita, ma piuttosto costituisca un accordo atipico volto al trasferimento della proprietà immobiliare da un soggetto all'altro.
29. Fermo restando tale inquadramento, va al contempo rilevato come sia la stessa scrittura privata del 14.01.2025 a precisare come l'accordo non possa di fatto qualificarsi come atto a titolo gratuito, e ciò in quanto il versamento di un corrispettivo in favore della resistente avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento della stessa, considerato che il prezzo d'acquisto del bene immobile venne sostenuto esclusivamente ed integralmente dal ricorrente, come riconosciuto da entrambe le parti nella scrittura privata stessa.
30. Conseguentemente, il ricorso al contratto tipico di compravendita, con previsione di un corrispettivo in favore della SI.ra , avrebbe nel caso di specie prodotto Controparte_1
l'inaccettabile conseguenza che il SI. , per ottenere la proprietà esclusiva Parte_1
5 dell'immobile, avrebbe nel tempo complessivamente esborsato un importo pari al 150% del prezzo di acquisto, di fatto sostenendo dapprima (in sede di rogito notarile ed in favore dell'alienante originario) il costo del 100% dell'immobile, e successivamente (in sede di scrittura privata ed in favore della resistente) pagato un ulteriore 50% del prezzo al fine di ottenere il trasferimento della quota intestata alla SI.ra con ingiustificato Controparte_1 arricchimento di quest'ultima.
31. D'altro canto, pur in assenza di un corrispettivo paragonabile a quello che caratterizza i tipici contratti di compravendita, non può dirsi che l'accordo sottoscritto tra le parti sia privo di utilità per la resistente.
32. Sul punto basti rilevare che la giurisprudenza ha ripetutamente precisato come le somme versate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto di un immobile non siano ripetibili, salvo intervengano accordi specifici in tal senso tra le parti.
33. Tale giurisprudenza ammette dunque che, mediante apposito accordo, le parti possono pattuire che il coniuge non partecipante all'esborso debba restituire all'altro l'importo corrispondente alla propria quota.
34. Orbene, è parere di questo giudice che siffatta tipologia di accordi possa pacificamente ammettersi sia anteriormente che successivamente all'acquisto dell'immobile, e che la scrittura privata del 14.01.2025 rientri appunto nella seconda categoria, nella parte in cui precisa che l'accordo non può considerarsi di fatto gratuito stante l'integrale pagamento dell'immobile da parte del ricorrente, in tal modo implicando che con esso da un lato la SI.ra CP_1
rinuncia alla propria quota di proprietà dell'immobile, mentre dall'altro il SI.
[...] [...]
in cambio rinuncia a richiedere alla stessa la restituzione del 50% del prezzo Parte_1
d'acquisto da egli integralmente sostenuto, al fine di ottenere la piena proprietà dell'immobile.
35. Sotto questo punto di vista, deve ritenersi che l'accordo stipulato costituisca un contratto atipico che presenta caratteristiche similari non già alla compravendita ma alla permuta, pienamente valido nel caso di specie.
36. Resta a questo punto esclusivamente da verificare se la scrittura privata del 14.01.2025 possa considerarsi o meno viziata dalla violenza addotta da parte resistente.
37. A sostegno di tale assunto, parte resistente richiama anzitutto due denunce-querele sporte dalla
SI.ra nei confronti del ricorrente, per i reati di maltrattamenti in famiglia Controparte_1 ed atti persecutori.
38. Con riferimento a tali denunce-querele va anzitutto rilevato come esse siano successive alla sottoscrizione della scrittura privata del 14.01.2025, e relative a fatti di reato che non consistono
6 in violenza esercitata al fine di costringere la persona offesa alla sottoscrizione di un accordo, il che induce sospetto di potenziale strumentalità dell'accusa alla ritrattazione della volontà precedentemente manifestata nell'accordo del 14.01.2025.
39. Ma anche al di là di tali dubbi di strumentalità dell'accusa, decisivo è a parere del giudicante il fondamentale principio della presunzione di non colpevolezza, il quale risulterebbe svilito ove l'imputato, con riferimento ai fatti di reato che gli vengono addebitati, non venisse tutelato, fino all'eventuale accertamento della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio, oltre che nella naturale sede penale anche in sede civile.
40. Conseguentemente, deve ritenersi che la presentazione di denunce-querele, non possa da sola e di per sé provare nell'odierna sede che sia stata posta in essere ai danni della resistente una violenza idonea ad incidere sulla volontà di quest'ultima nella sottoscrizione dell'accordo del
14.01.2025.
41. Tanto premesso, va altresì rilevato come, nel sostenere la sussistenza di tale violenza, vengano altresì richiamati nel giudizio de quo alcuni passaggi delle SIT assunte nell'ambito delle indagini avviate a seguito delle due denunce-querele sporte dalla resistente, dalle quali risulterebbe l'esercizio di pressioni da parte del ricorrente, tali da indurre a sottoscrivere l'accordo del
14.01.2025.
42. Come noto, la giurisprudenza è orientata nel senso che anche i verbali di sommarie informazioni possano entrare nel processo civile, se non come prova in senso stretto quantomeno come prove atipiche, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice.
43. La giurisprudenza è inoltre concorde nel ritenere che tali prove atipiche abbiano l'efficacia probatoria propria delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova, che devono necessariamente risultare gravi, precisi e concordanti.
44. Orbene, nell'odierno giudizio è possibile riscontrare da un lato limitati argomenti di prova ed indizi nel senso di una potenziale pressione a carico della SI.ra Controparte_1
(desumibili da alcuni brevi passaggi delle succitate SIT e querele), dall'altro ben più numerosi e convincenti indizi ed argomenti di prova a sostegno della libertà e genuinità della volontà espressa dalla resistente nella sottoscrizione della scrittura privata del 14.01.2025.
45. Ed infatti, dall'analisi degli atti dalla ricostruzione dei fatti di causa è possibile rilevare anzitutto come la volontà della SI.ra di procedere al trasferimento della propria Controparte_1 quota di proprietà dell'immobile sia stata da essa manifestata per ben due volte, in due diversi momenti e con due distinti atti, il che rende ovviamente meno plausibile che possa essere stata esercitata in entrambi i casi una violenza tale da incidere sulla libera determinazione della
7 resistente.
46. Ciò anche in considerazione del fatto che una delle due sottoscrizioni è stata apposta su ricorso per separazione consensuale tra coniugi, ovvero con la partecipazione di ben due difensori, tra cui quello della stessa resistente, al quale quest'ultima ben avrebbe potuto palesare eventuali pressioni subite, così sottraendosi alla sottoscrizione del ricorso o quantomeno pretendere che le previsioni relative al trasferimento dell'immobile venissero espunte dall'atto.
47. A ciò si aggiunga che, a seguito del deposito del succitato ricorso, i coniugi sono entrambi comparsi in udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale, ribadendo la volontà comune di procedere al trasferimento della quota di proprietà della resistente, in un contesto privilegiato e protetto nel quale la SI.ra avrebbe ben potuto manifestare il proprio Controparte_1 dissenso, o riferire le violenze asseritamente subite direttamente all'autorità giudiziaria e con l'assistenza del proprio difensore.
48. Da ultimo, ella ha sottoscritto, a seguito della succitata udienza, la scrittura privata del
14.01.2025, e solo a seguito dell'azione intrapresa in sede civile dal ricorrente ha deciso di sporgere denuncia-querela per gravi fatti di reato risalenti a svariati mesi prima, il che genera appunto fondati sospetti di strumentalità dell'accusa alla caducazione dell'accordo del
14.01.2025.
49. I succitati elementi a sostegno dell'assenza di violenza come vizio del consenso sono da considerare, contrariamente a quelli che sembrerebbero indicare la sussistenza di pressioni nei confronti della resistente, gravi, precisi e concordanti, sicché non può ritenersi dimostrato in giudizio che la SI.ra abbia effettivamente subito una violenza idonea Controparte_1 ad incidere sulla sua libera determinazione nella sottoscrizione dell'accordo del 14.01.2025.
50. Dovendosi, per tutte le ragioni sopra esposte, ritenere che la scrittura privata del 14.01.2025, sottoscritta dalle parti, sia idonea sia astrattamente che in concreto alla produzione dell'effetto traslativo ivi previsto, nonché scevra da vizi del consenso, il ricorso merita integrale accoglimento, essendo rimasto sprovvisto di prova quanto dedotto e richiesto da parte resistente.
Spese processuali
51. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi previsti per le controversie di valore compreso nello scaglione tra €
5.201 e € 26.000, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
8 1. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente SI. , nei confronti della resistente SI.ra Parte_3 [...]
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in accoglimento dello stesso, disattesa ogni Controparte_1 altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Accerta la sottoscrizione da parte dei SI.ri e della scrittura Controparte_1 Parte_1 privata del 14.01.2025 con la quale la SI.ra ha trasferito la sua quota Controparte_1 parte pro-indiviso di proprietà al SI. dell'appartamento ubicato in Parte_1
Francavilla al Mare (Ch), piano terra, interno 3, di circa 57,19 mq, identificato catastalmente al
Comune di Francavilla al Mare al Foglio n.24, Particella n.417, sub 16, cat. A/4, classe 3, con rendita catastale 168,11;
Accerta che con la scrittura privata del 14.01.2025 è validamente avvenuto il trasferimento della proprietà della quota parte del 50% dell'immobile in capo al SI. , così divenutone Parte_1 proprietario esclusivo;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di trascrivere l'emananda sentenza presso i pubblici registri immobiliari, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di parte ricorrente, che si quantificano in complessivi € 5.077,00=, di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva, € 1.680,00= fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00= fase decisionale, per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti ed € 145,50 per esborsi e successive occorrende.
Dispone
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
***
9 Si intende rigettata ogni altra eccezione, deduzione e richiesta, poiché inammissibile, tardiva, infondata e non dimostrata , comunque, assorbita dalla presente decisione.
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Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona il 31.10.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
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