Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1687/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1687/2014 R.G.A.C.
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo Parte_1 grado, dall'Avv. Paolo VILLANI, nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA contumace in persona del l.r. p.t.; Controparte_2
APPELLATA contumace
Controparte_3
APPELLATA contumace in persona del l.r. p.t.; Controparte_4
APPELLATA contumace avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale - appello.
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Potenza, la Parte_1
affinché si accertasse che Controparte_2 Controparte_3 la fosse la responsabile del sinistro stradale, che aveva cagionato danni CP_3 all'autovettura appartenente all'attore, ed affinché la medesima , e, in solido, CP_3 la fossero condannate a pagare allo stesso attore la Controparte_2 somma di euro 5.109,42, quale risarcimento dei menzionati danni, equivalente al costo della riparazione, oppure a pagare la somma di euro 2.000,00, valore commerciale al momento
1
dell'evento, e, inoltre, la somma di euro 500,00, per demolizione ed immatricolazione di altra automobile, e la somma di euro 350,00, quale costo dell'attività stragiudiziale fatta eseguire.
Il sinistro accadeva a Potenza, il 17 Maggio 2011, alle ore 10:00 circa, nella Via Sicilia.
L'automobile del era una AN Y, targata BY931NK, assicurata dalla Pt_1
LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.P.A.
L'automobile dell'attore era condotta da CP_5
L'altra automobile coinvolta era una Peugeot 206, targata AW125FD, condotta da che ne era la proprietaria: l'assicuratore era la Controparte_3 [...]
Controparte_2
La invadeva la corsia di marcia della AN provocando l'impatto tra CP_3
i veicoli: anzi, la AN veniva sospinta, altresì, contro una FIAT 600, parcheggiata lateralmente, nella stessa corsia.
2. Resistevano sia la , sia la CP_3 Controparte_2
3. Risultava, tuttavia, proprietaria della Peugeot non la , bensì CP_3
Controparte_1
4. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della , della e della CP_1 CP_5
Controparte_6
5. La chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'automobile di lei.
6. La chiedeva il risarcimento del danno consistente nelle lesioni personali, da CP_5 lei patite.
7. Il Giudice di pace, con sentenza n. 784/2013, dichiarava improponibile la domanda della
, per difetto della condizione richiesta dall'art. 148, d. lgs. 209/2005; riconosceva la CP_5 pari responsabilità delle conducenti, nella causazione del sinistro, perché la CP_3 aveva invaso la corsia opposta, ma la non aveva evitato quello che costituiva «un CP_5 ostacolo prevedibile e visibile»; rigettava la domanda del : la voce della riparazione Pt_1 non poteva essere riconosciuta, avendo l'attore chiesto, altresì, contraddittoriamente, il costo della demolizione, e le altre voci mancavano di prova, o del quantum, come quella del valore venale del veicolo, dell'an; condannava il , in solido con la e la Pt_1 CP_5
a pagare a Controparte_6 [...] la somma di euro 135,02, pari alla metà di quanto richiesto;
compensava le spese CP_1 di lite tra le parti.
8. proponeva appello, ma non chiamava in causa la . Parte_1 CP_5
9. Gli appellati rimanevano contumaci e tali debbono essere dichiarati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto introduttivo del grado non considerava controparte, nemmeno a meri fini processuali, e, dunque, non veniva notificato a costei. CP_5 non aveva proposto alcuna domanda, nel grado precedente, contro di Parte_1 lei.
La , a propria volta, aveva partecipato al giudizio come conducente, ossia era CP_5 priva della posizione di litisconsorte necessario nel rapporto processuale instaurato dalla
2 N. 1687/2014 R.G.A.C.
attraverso la propria domanda riconvenzionale: e ben può rimanere estranea al CP_1 grado d'appello, però soggiacendo alla statuizione emanata contro di lei (Cass. civ., Sez. III, sent. 6.11.1996, n. 9647: «In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., il responsabile del danno, che a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando giustificazione detta deroga nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre
l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 legge citata, con riguardo non solo all'accertamento dell'"an", ma anche della liquidazione del
"quantum". Pertanto non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del conducente del veicolo che non abbia proposto gravame avverso la sentenza di primo grado.» - con neretto apposto dallo scrivente -; non si rinvengono massime più recenti, che contengano il riferimento all'integrazione del contraddittorio in appello, ma il principio è tuttora valido e persuasivo).
Rimane vincolato alla condanna, già emessa nei confronti di esso in prime cure,
l'assicuratore della che non ha proposto appello, nemmeno in via incidentale, e che CP_7 pure è stato chiamato a partecipare al presente grado del processo.
2. Rispetto alla posizione dell'appellante, invece, la responsabilità della causazione del sinistro deve ascriversi alla : la discrasia tra le due tesi, e tra le diverse CP_3 testimonianze, si deve comporre considerando che l'autovettura del , com'è rimasto Pt_1 pacifico ed è dimostrato altresì dalla documentazione fotografica, ha riportato danni anche sulla fiancata destra, oltre che su quella sinistra, e ciò in ragione dell'urto contro la FIAT 600, parcheggiata lateralmente, nella medesima corsia di marcia della CP_7
Tale impatto appare, più verosimilmente, essere stato causato dallo spostamento della
AN dovuto all'urto ricevuto dal lato sinistro: ove mai la AN avesse essa invaso la corsia della Peugeot, sarebbe stato meno probabile un rimbalzo sul lato destro della corsia di provenienza della stessa AN, anche in considerazione della non grande dimensione della
Peugeot (per come visibile nella documentazione fotografica).
Non è possibile, però, come aveva ritenuto di poter pensare il Giudice di pace, ascrivere addirittura una pari responsabilità alla conducente della AN ed a quella della Peugeot, pur se in applicazione dell'art. 2054 c.c.
Se è vero che «Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art.
2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.» (così, specificamente per l'ipotesi dell'invasione dell'altrui corsia, Cass. civ., Sez. III, sent. 15.1.2003, n. 477, tuttora perfettamente condivisibile), è, altresì, vero sia che l'automobile altrui, apparsa repentinamente
3 N. 1687/2014 R.G.A.C.
nella propria corsia, non potesse costituire, come invece reputava il Giudice di prime cure, «un ostacolo prevedibile e visibile (autoveicolo)», sia che la maggior quota della responsabilità debba essere attribuita a chi abbia viaggiato, sia pur momentaneamente, contravvenendo ad una regola elementare della circolazione.
A questa stregua, alla potrà ascriversi una responsabilità pari ai due CP_3 terzi: non, invece, al totale, giacché i consistenti danni della AN possono lasciar ritenere che la velocità di marcia di tale vettura fosse eccessiva.
3. La liquidazione del danno non può considerare il costo delle possibili riparazioni, già solo perché esse, come ammettono tanto il , quanto l'autore del preventivo delle Pt_1 riparazioni medesime, udito a teste dal Giudice di pace, eccedevano Tes_1 ampiamente il valore venale del veicolo.
Deve, invece, considerarsi, in aggiunta al valore venale, quello della demolizione, e ciò quand'anche il proprietario abbia preferito riparare i danni, come, nella specie, accadeva (come deve reputarsi alla luce della deposizione del testè ricordato testimone : cfr. Tes_1
Cass. civ., Sez. III, ord. 20.4.2023, n. 10686 («Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.»; se si legge la motivazione della pronunzia, si noterà come, in realtà, si debba liquidare la differenza tra il valore anteriore al sinistro e quello residuo, successivamente al sinistro, oltre alle spese di demolizione e sostituzione: nella specie, il valore residuo era negativo, giacché le spese di riparazioni eccedevano ampiamente il possibile prezzo di vendita prima del verificarsi dell'incidente).
Il valore dell'autovettura, dichiarato (senza un'allegazione di documentazione) come pari ad euro 2.000,00, non risulta specificamente contestato, innanzi al Giudice di pace, neppure dall'assicuratore (pur non trattandosi di una circostanza storica, ma di una valutazione tecnico- commerciale, un assicuratore della r.c.a. appare soggetto idoneo e qualificato a conoscere i valori di mercato degli autoveicoli): per prudenza, lo si può ritenere tale all'attualità.
Il costo della demolizione (non è stato domandato, altresì, l'equivalente delle spese di sostituzione dell'automobile), secondo quanto può ritenersi di comune verificazione, non può ammontare ad euro 500,00, ma, ad oggi, alla metà.
Si perviene, pertanto, ad un danno risarcibile, all'attualità, pari ad euro 1.500,00 complessivi, cui sommare gli interessi legali successivi, sino al soddisfo.
4. Sulle spese di lite, nel rapporto tra l'appellante e la Controparte_4 non dev'essere emessa alcuna pronunzia, trattandosi di parte chiamata a partecipare per mere ragioni di litisconsorzio processuale, senza alcuna ipotesi di soccombenza.
Quanto al rapporto fra l'appellante e la Controparte_1 [...]
le spese di lite seguono la soccombenza Controparte_2 Controparte_3
4 N. 1687/2014 R.G.A.C.
e sono liquidate nel dispositivo, considerando lo scaglione di valore, entro cui si colloca la somma oggetto di condanna.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1687/2014 R.G.A.C., promossa da contro la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r. p.t., e la
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. dichiara contumaci gli appellati;
2. conferma la condanna di e della (allora) CP_5 [...]
a vantaggio di Controparte_6 Controparte_1
3. riforma parzialmente la decisione adottata dal Giudice di pace di Potenza, mediante sentenza 784/2013, come da capi del presente dispositivo, che seguono;
4. nel rapporto fra l'appellante e gli appellati Controparte_3 [...]
e dichiara responsabile del sinistro CP_1 Controparte_2
per i due terzi;
Controparte_3
5. condanna la in Controparte_1 CP_2 Controparte_2 persona del l.r. p.t., e in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 Pt_1 la somma di euro 1.500,00, tale ad oggi, oltre agli interessi legali dalla data della
[...] presente sentenza al soddisfo;
6. condanna la in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r. p.t., e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 Pt_1 le spese di lite del doppio grado, liquidate in euro 1.065,00 per compensi del primo
[...] grado, in euro 99,19 per esborsi del primo grado, in euro 1.900,00 per compensi del secondo grado, in euro 181,18 per esborsi del secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
7. dichiara non doversi provvedere sulle spese, nel rapporto fra l'appellante e la
[...]
Controparte_4
Potenza, 24 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5