Sentenza 5 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2004, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del funzionario delegato pro tempore, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL TITOLO 8^ DELLA L. 14.5.1981 n. 219, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CORECA CONSORZIO REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9, presso l'avvocato ARTURO LEONE, rappresentato a difeso dall'avvocato PAOLO VOSA, giusta procura a margina dal controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1765/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal 09/10/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato CRISCUOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. LA CORTE osserva quanto segue:
Con atto di citazione dal 29.12,1997 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del funzionario delegato dal C.I.P.E., impugnava per nullità il lodo arbitrale deliberato in relazione alla controversia insorta tra il C.I.P.E. e il Consorzio CO.RE.CA a seguito dell'esecuzione di lavori commissionati a quest'ultimo dal Commissario Straordinario di Governo, per la realizzazione del programma di cui al titolo 8^ della l. 219/81. Il Consorzio CO.RE.CA, costituitosi in giudizio, contestava il contenuto dell'atto di impugnazione di cui chiedeva il rigetto e la Corte di Appello di Napoli constatava preliminarmente l'esistenza di un accordo transattivo fra le parti intervenuto dopo la notificazione del precetto al debitore (per effetto di detta pattuizione il debitore si era impegnato al pagamento immediato del 50% del dovuto, al pagamento del residuo entro un anno e senza interessi, mentre il creditore si era impegnato a rinunciare all'azione esecutiva), accordo dal quale doveva necessariamente discendere il superamento delle domande, eccezioni e deduzioni formulate con l'atto di impugnazione del lodo.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Avvocatura Generale dello Stato, che con due distinti motivi deduceva una duplice violazione di legge, oltre che vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente che nella specie non si sarebbe trattato di transazione, ma più semplicemente di intesa relativa alla fase dell'esecuzione dell'obbligazione debitoria, e che la legislazione in tema di contabilità di Stato non avrebbe consentito una formalizzazione di una transazione nei termini in cui si sarebbe verificata (proposta del debitore, cui aveva fatto seguito l'accettazione della controparte).
Resisteva con controricorso il Consorzio CO.RE.CA, poi ulteriormente illustrato con successiva memoria, che contrastava le argomentazioni dal ricorrente contestandone la fondatezza e deducendo in particolare l'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione, poiché non prospettato nella precedente fase di giudizio.
La controversia vaniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 9.10.2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli, aderendo alla prospettazione del Consorzio CO.RE.CA., ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che fra le parti vi fosse stato un accordo per la transazione della lite.
Tale conclusione è stata in particolare desunta dal contenuto della nota del Commissario del Governo in data 28.10.1997 con la quale, dopo la rappresentazione del proposito di procedere alla liquidazione del lodo, veniva proposto il pagamento immediato del 50% del dovuto, con corresponsione del saldo entro dodici mesi senza interessi sul residuo.
La proposta vaniva accettata dal Consorzio creditore in data 29.10.1997 e quindi la Corte, ritenendo irrilevanti la riserva di ripetizione successivamente manifestata e la mancata rinunzia all'impugnazione del lodo, riconosceva valore di accordo transattivo all'intasa raggiunta dalle parti il 30.10.1997, ravvisando in essa una regolamentazione dalla lite con concessioni aventi carattere di reciprocità.
Ciò premesso, si rileva che con il primo motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio ha denunciato violazione degli artt. 1965 e segg., 1362, 1366 c.c., 329 e 825, c. 2 e 3 c.p.c., lamentando l'erroneità della decisione sotto vari profili, essenzialmente individuati: nell'interpretazione di comportamenti posti in essere nell'attuazione della fase esecutiva del lodo come espressione dell'accordo transattivo sulle domande accolte nel giudizio arbitrale, e pertanto nella confusione fra i due diversi momenti;
nell'inesistenza dei presupposti necessari per la intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto questa postulerebbe il sopravvenire di una situazione riconosciuta come idonea ad eliminare la posizione di conflitto, e quindi l'interesse alla decisione;
nell'inosservanza dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. co., nella specie applicabili con riferimento sia al contratto di transazione che all'acquiescenza espressa dall'art. 329 c.p.c., trattandosi comunque di negozio giuridico processuale.
In particolare la detta inosservanza sarebbe ravvisabile poiché, benché nello scambio di note che avrebbe dato luogo alla transazione non vi fosse cenno ne' all'accettazione del lodo ne' a reciproche concessioni, non vi sarebbe stata indagine in ordine al comportamento complessivo delle parti, non si sarebbe tenuto conto di quello posteriore all'accordo (allegazione di polizze fideiussorie da parte del Consorzio per il pagamento delle somme precettate, salvezza di ripetizione in caso di esito positivo dell'impugnativa contenuta nel provvedimento del 12.10.1997 autorizzativo del pagamento dell'acconto, formulazione di domanda di sospensione dell'esecutività del lodo con la proposizione dell'impugnazione contro di esso ), e non sarebbe stato infine rispettato il criterio contenuto nell'art. 1366 c.c., posto che il Consorzio sarebbe stato consapevole che il Commissario governativo non aveva proposto transazione di sorta, ne' aveva prestato acquiescenza alla sentenza. Il motivo è fondato nei limiti e nei termini appresso indicati. Al riguardo va infatti osservato che l'art. 1362 c.c. stabilisce che nell'interpretare il contratto (il criterio, vincolante per l'interprete, è comunque applicabile in via generale alle manifestazioni negoziali bilaterali) si deve indagare quale sia la comune intenzione dalle parti, per la cui determinazione si devo valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione dall'accordo.
Nella specie l'accordo non è stato formalizzato in un unico atto sottoscritto da entrambe le parti, ma risulta al contrario da una proposta cui ha fatto seguito un'accettazione; in detti atti peraltro non è qualificata la natura dell'accordo ne' e fatto esplicito riferimento ad elementi utili per la relativa determinazione, quali la complessiva posizione sostanziale di ciascuna delle parti nei confronti dell'altra, le incertezze che si sarebbero potute manifestare nella realizzazione del credito quale riconosciuto nel giudizio arbitrale, le finalità compositive che, con riferimento a queste ultime, la nuova pattuizione avrebbe dovuto perseguire. La mancata qualificazione di detto accordo a l'omesso richiamo alle reciproche concessione delle parti avrebbe dovuto dunque sollecitare l'interprete ad una indagine particolarmente penetrante per ricostruirne l'intenzione in base alla accertata compatibilità o meno dei comportamenti adottati con la volontà di avvalersi dell'impugnazione ovvero di accettare la definizione della controversia, e ciò anche in quanto la situazione venutasi a creare (fase esecutiva del lodo) e la qualità dal soggetto passivo (Amministrazione dello Stato), i cui parametri di comportamento non coincidono con quelli di un soggetto privato sia per quanto riguarda la conclusione di un contratto che per l'adempimento di un'obbligazione, avrebbero dovuto suggerire l'adozione di criteri ermeneutici più rigorosi.
La Corte di Appello di Napoli, al contrario, non ha attribuito alcuna valenza alle due situazioni obiettive ora considerate, avendo in particolare ignorato la seconda ed affermato per la prima che l'intesa in questione non avrebbe potuto avere ad oggetto l'adempimento di un provvedimento esecutivo perché avrebbe ridiscusso modalità di pagamento nuovamente regolamentate con concessioni aventi carattere di reciprocità, affermazione che tuttavia non tiene debito conto della relativa autonomia che astrattamente si sarebbe potuto riconoscere alla fase esecutiva e della possibile definizione di pattuizioni relativamente ad essa. Non solo, ma la Corte di merito ha disconosciuto la rilevanza della nota con la quale il Commissario Straordinario aveva fatto salva la ripetizione di somme correlandola all'esito definitivo della controversia, ritenendo che le riserve successive al perfezionamento dell'accordo "non possono incidere sull'avvenuta conclusione dell'accordo transattivo" poiché "una volta transatta la lite acquista valore giuridico il nuovo e diverso titolo negoziale", con ciò ponendosi in contrasto con il chiaro dettato testuale dell'art. 1362, comma 2, c.c.. Non ignora il Collegio che a diverse conclusioni a recentemente pervenuta questa Corte (6517/2003) decidendo su analoga questione, ma ritiene tuttavia di doversi discostare da detto precedente, trattandosi di profili interpretativi di diverso contratto. Conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto con riferimento alla censura concernente la violazione delle regole interpretative di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., restando assorbite le ulteriori doglianze prospettate.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2004