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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 782/2021, cui è riunita la causa n.
804/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 401/2021, pubblicata in data 15.1.2021, del tribunale di Napoli, sez. VI, notificata il 19.1.2021
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
con sede in CA alla Via Circumvallazione Esterna n. 98 (c.f.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_1
e (c.f. ), rappresentati e Parte_3 C.F._2
difesi in virtù di mandato in calce, dagli avv.ti Augusto Imondi (c.f.
) e Fabio Iannucci (c.f. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Bovio n. 8 presso l'avv. Maurizio
Maiello
Appellanti nel procedimento n. 782/2021, appellati nel procedimento n.
804/2021
E
1 P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., , CP_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce, dall'avv. Emilio De Stefano
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto I n. 564
Appellante nel procedimento n. 804/2021, appellata nel procedimento n.
782/2021
E
(P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_3
. 258/2010, in persona del Curatore p.t. Controparte_4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._6
(c.f. ) Parte_4 C.F._7
(c.f. ), in qualità di legale Parte_5 C.F._8
rappresentante p.t. della Controparte_4
Appellati contumaci in entrambi i procedimenti
Conclusioni
All'udienza del 27.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A - Giudizio di primo grado
Il tribunale Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, si è pronunciato sulla domanda proposta dalla società Parte_6
nei confronti della (nelle more dichiarata fallita è subentrata in Controparte_4
suo luogo la Curatela del fallimento, ex art. 66 l. fall.), della
[...]
[..
[...] di , e nonché di , Controparte_6 CP_5 Pt_4 Parte_5 Parte_1
di e della volta ad ottenere la Parte_3 Parte_2
declaratoria di nullità per simulazione e/o di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dei seguenti atti: 1) l'atto di compravendita per notaio del 2.4.2009 (rep. Per_1
40438, racc. 6136), trascritto il 6.4.2009, con il quale la aveva Controparte_4
alienato alla il terreno sito nel Comune di CA Controparte_1
alla località “Masseria Marrucco” della superficie di mq 1.367; 2) l'atto per notaio del 4.9.2008 (rep. 155144, racc. 23947) di cessione di quote di Per_2
partecipazione alla dal valore nominale di € 2.625,00, Parte_2
effettuata da in favore di . Controparte_5 Parte_1
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione, 1) dopo aver affermato, sulla base della sentenza n. 29420/2008
resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla curatela fallimentare e la susseguente carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'attore originario in ordine alla domanda da lui individualmente proposta e 2) dopo aver respinto l'eccezione di nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., 3)
relativamente all'atto di compravendita del 2.4.2009, osservava che: 3.1.)
l'esistenza e l'ammontare del credito risultavano documentalmente provati,
mediante la produzione di fatture non contestate dalla società debitrice;
3.2.) era da ritenersi sussistente il pregiudizio per la società attrice, posto che il debitore non aveva provato di disporre di altri beni né di aver incassato effettivamente il prezzo pattuito con la vendita;
3.3.) trattandosi di un atto successivo al sorgere dei debiti verso la società creditrice, la scientia damni del debitore era in re ipsa,
mentre quella del terzo era desumibile dalla mancata prova del pagamento
3 dell'intero importo indicato nel rogito, dal momento che “il corrispettivo pattuito
era stato dall'acquirente in gran parte versato in epoca anteriore alla vendita,
mediante la dazione di assegni”, nonché dal collegamento tra venditore e acquirente, “atteso che nel contratto di fornitura dei materiali del 10.10.2008 la
rende palese di conoscere la società acquirente per avere con CP_4
questa rapporti di diversa natura ove si legge testualmente che “l'impresa
committente ( ha dichiarato di dover effettuare lavori di CP_4
costruzione di capannoni per conto della società Controparte_1
P.I. presso CA (Na)” e ancora nelle note integrative di P.IVA_4
fornitura del 20.10.2008, del 01.12.2008, del 21.1.2009 e del 12.03.2009
sottoscritte dalla viene chiaramente indicato come luogo di Controparte_4
consegna delle merci il “cantiere di CA (Na), Controparte_1
( vedi doc. 13,14,15 prod. attore)”.
[...]
4) Relativamente all'atto di cessione di quote del 2008, evidenziava che: 4.1.)
la prova del credito era fornita da tre titoli protestati, emessi da Controparte_5
in favore della in sostituzione di altri titoli della 4.2.) Parte_6 CP_4
con l'atto in questione si era privata di somme consistenti del Controparte_5
suo patrimonio, diminuendo la propria garanzia patrimoniale, mentre, circa l'aspetto soggettivo, l'atto era stato compiuto “in concomitanza sia col nascere
dei rapporti commerciali con la nell'ottobre 2008 (rapporti Parte_6
commerciali che si affermano risalire al 2007 con la Controparte_7
il cui amministratore era , padre di e Parte_4 Parte_5 [...]
) sia con l'emissione dei primi titoli (n. 2 cambiali di € 10.000,00 CP_5
ciascuna emesse in data 30.12.2008) poi protestati emessi dal fratello Pt_5
in favore della società creditrice (prod. attrice)”; 4.3) in ordine alla
[...]
4 scientia damni così si esprimeva:
<<-non vi è prova del pagamento del prezzo, non essendo stato documentato alcun trasferimento di somme tra i contraenti. Ciò rappresenta un ulteriore elemento di prova a sostegno di una conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (non dovendo l'acquirente conoscere specificamente anche l'esistenza del credito determinato);
-il collegamento tra venditore ed acquirente: in data 04.9.2008 Controparte_5 vendeva le proprie quote sociali della a il Parte_2 Parte_1 quale alla data di acquisto delle quote (4.9.2008) era l'amministratore della
[...]
e lo è stato sino al 23.9.2008 data in cui è divenuto amministratore CP_4 Pt_5
fratello di .
[...] Controparte_5
Conseguentemente, il tribunale, in virtù del principio della ragione più liquida,
accoglieva la domanda di revocatoria e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia degli atti in questione nei confronti del fallimento condannando “i Controparte_4
convenuti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Controparte_5 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del
[...]
che si liquidano in complessivi euro 3.240,00, oltre spese Controparte_4
forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, con attribuzione in
favore dell'avv. Manlio Lubrano di Scorpaniello per averne fatto dichiarazione
di anticipo”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello , la Parte_1
e dando vita al procedimento n. Parte_2 Parte_3
782/2021, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda
quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base dei motivi riferibili all'atto di cessione di quote e così intitolati:
5 “I = Nullità dell'atto di citazione - combinato disposto di cui agli artt. 163
comma 3 n. 3 e 164 comma 4 cpc (indeterminatezza del petitum e della causa
petendi)”;
“II = Difetto di legittimazione passiva della e del sig. Parte_2
- infondatezza delle domande proposte nei loro Parte_3
confronti”, con cui contestano la decisione giacché è stata disposta la condanna al pagamento delle spese legali in assenza di ogni considerazione sulle loro posizioni rispetto alla vicenda narrata e sostengono, a tale riguardo, la loro estraneità ai fatti di causa, dal momento che la società “è l'oggetto dell'atto
dispositivo (con il quale ha venduto la sua quota di Controparte_5
partecipazione a )”, mentre il sig. “ne è un mero socio Parte_1 Pt_3
limitatamente responsabile”;
“III = Difetto di legittimazione e di interesse ad agire del fallimento CP_4
con riferimento all'atto dispositivo del 04.09.2008 tra e Controparte_5 [...]
”, in virtù della inapplicabilità dell'art. 66 della legge fallimentare alla Pt_1
fattispecie in esame stante la mancata dichiarazione di fallimento di CP_5
[...]
“IV = Insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande sia di
simulazione sia di revocatoria nei confronti di ”, a causa della Parte_1
mancata prova del carattere apparente dell'alienazione in discorso, nonché della carente dimostrazione dei requisiti della scientia damni e del consilium fraudis in capo al terzo acquirente della quota.
Gli appellanti, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., così hanno concluso:
< della sentenza n. 401/2021 (RG: 80365/2010) emessa in data 12.01.2021, depositata
6 in data 15.01.2021, notificata a mezzo PEC in data 19.01.2021:
- dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., con ogni conseguenza anche in ordine all'anomalo intervento del Curatore del Controparte_4
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e del Parte_2 sig. che sono, sotto ogni profilo, estranei al presente Parte_3 giudizio;
- con riferimento all'atto dispositivo del 04.09.2008, intercorso tra
[...]
e (avendo ad oggetto la cessione della quota della CP_5 Parte_1 [...]
dichiarare la inammissibilità, sotto il profilo del difetto di Parte_2 legittimazione attiva e mancanza di interesse ad agire (ex art. 100 cpc), con riferimento all'intervento spiegato dal Controparte_4
- sempre con riferimento all'atto dispositivo del 04.09.2008, intercorso tra
[...]
e (avendo ad oggetto la cessione della quota della CP_5 Parte_1 [...]
, in ogni caso, rigettare le domande di simulazione e di revocatoria, Parte_2 proposte dalla e dalla Curatela del Fallimento nei confronti CP_3 CP_4 dei sigg.ri , e;
Parte_1 Pt_1 Parte_2 Parte_3
- comunque condannare gli appellati e al Parte_6 Controparte_4 pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione>>.
B.b.) Con autonomo atto di appello, dando vita al procedimento n. 804/2021,
ha interposto gravame anche l' da intendersi Controparte_1
sempre qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
necessaria ed espressa della presente decisione, con cui ha censurato la decisione sulla base dei motivi così rubricati:
“1) Della violazione e della falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. – del difetto
di istruttoria – del vizio di motivazione – dell'errore e del travisamento manifesti
in relazione alla presunzione della “scientia damni””, avendo il tribunale omesso di valutare le prove documentali attestanti l'integrale corresponsione del prezzo di acquisto del terreno;
“2) Del preteso “collegamento tra venditore ed acquirente” – dell'errore e del
7 travisamento – in subordine, della sua inutilità in relazione alla prova
documentale fornita – della congruità del prezzo – dell'omesso e/o erroneo
esame del “consilium fraudis” – del difetto di motivazione – ingiustizia palese”,
stante l'insufficienza degli elementi forniti dalla società creditrice risultando, in particolare, congruo il prezzo pattuito e sussistente la finalità dell'investimento immobiliare, teso alla riqualificazione dell'intera area commerciale che ospitava l'ex Carrefour di CA per adibirla a parco giochi, sebbene di fatto non realizzato a causa di un successivo provvedimento di esproprio da parte del
Controparte_8
L'appellante ha così concluso:
<<1)- A C C O G L I E R E il presente appello perché fondato in fatto ed in diritto.
2)- ANNULLARE e/o REVOCARE e/o DICHIARARE INEFFICACE la sentenza n.401/2021 del 12.1.2021, pubblicata il 15.1.2021, resa dalla sezione VI civile (ex Stralcio, ex sezione distaccata di CA) del tribunale di Napoli, giudice onorario dr.ssa Rita Nissim, nel giudizio recante R.G. n.80365/2010 e, per l'effetto:
a)- R I G E T T A R E, in via preliminare, le domande perché assolutamente inammissibile, improponibile, improcedibile.
b)- R I G E T T A R E le domande per evidente carenza di legittimazione passiva dell'odierna comparente convenuta.
c)- R I G E T T A R E, in via subordinata e, nel merito, le domande perché infondate in fatto ed in diritto, non provate, formulate in modo artato e pretestuoso nonché fondate su falsi ed erronei presupposti di legge.
d)- D E N E G A R E ogni avversa richiesta istruttoria per i motivi gradatamente evidenziati innanzi, qui da intendersi per integralmente ripetuti e trascritti.
e)- C O N D A N N A R E, in ogni caso, l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre al 15% di spese forfetarie normativamente previste,
I.v.a. e C.p.a. come per legge;
il tutto con attribuzione al sottoscritto difensore>>.
B.c.) Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio, dovendo, pertanto,
8 essere dichiarata la loro contumacia.
B.d.) Riunite le impugnazioni, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione formulata nel procedimento n. 782/2021, le cause, all'udienza indicata in epigrafe, trattate in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., sono state riservate in decisione con concessione dei termini di cui all'190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, di gg. 40 + 20.
C – Considerazione sui motivi di appello promosso da , Parte_1
e Parte_2 Parte_3
C.a.) Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado per incertezza dell'oggetto e mancanza dell'esposizione delle ragioni della domanda.
In particolare, deducono che i fatti sono stati rappresentati da parte attrice in maniera confusa sì da rendere ardua la comprensione degli atti impugnati, non riportati nelle conclusioni, ma inclusi in un'unica azione di simulazione e/o revocatoria che, riguardando soggetti diversi, presupponeva accertamenti distinti.
In proposito va evidenziato che la dedotta eccezione, sebbene sia da ritenersi ammissibile dato che la eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo,
carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c.,
risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, deve essere fatta valere nel giudizio di appello o dal soccombente o dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti (cfr. Cass.
sez. II, 5.2.2018, n. 2755), appare priva di pregio in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'esposizione di parte attrice in punto di fatto e di diritto consente di individuare la domanda proposta sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, risultando in esso ben descritti i fatti posti a
9 suo fondamento.
Inoltre, gli odierni appellanti si sono ritualmente e tempestivamente costituiti in giudizio resistendo alla domanda e spiegando compiutamente ogni difesa,
indice della chiara ed esaustiva comprensione della pretesa avversaria.
Peraltro, proprio con riferimento al dedotto vizio della citazione, il costante orientamento della Corte di legittimità, nel ribadire che si deve procedere ad una valutazione da compiersi caso per caso, ha chiarito che occorre sempre tenere in considerazione la ragione ispiratrice della norma che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se,
nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva
(Cass. sez. III, 15.5.2013, n. 11751), cosa, come si è detto, insussistente nella specie.
D'altro canto, non può affatto ravvisarsi nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la nullità lamentata non essendo riscontrabile un'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto talmente grave da rendere impossibile la comprensione circa la ragione della chiamata in giudizio e delle richieste formulate in considerazione della completa difesa approntata dall'odierna parte appellante.
C.b.) Ragioni di ordine logico impongono di esaminare per primo il motivo con cui gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui ha ipotizzato un
10 interesse ad agire del fallimento in relazione all'atto per notaio del Per_2
4.9.2008 (rep. 155144; racc. 2394) con il quale aveva ceduto la Controparte_5
sua quota di partecipazione nella ad . Parte_2 Parte_1
Il motivo deve essere accolto, non essendo applicabile al caso in esame l'art. 66 della legge fallimentare che attribuisce al curatore la legittimazione ad agire in revocatoria a beneficio della massa di tutti i creditori concorrenti nella procedura concorsuale.
Riconoscendo l'interesse ad agire in capo al fallimento, il tribunale ha erroneamente esteso all'atto di cessione di quote intercorso tra e Controparte_5
il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Suprema Parte_1
Corte, con la pronuncia n. 29420/2008, che consente al curatore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.f., di subentrare nell'azione revocatoria promossa dal creditore originario in caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore convenuto in revocatoria e dante causa dell'atto dispositivo, accettando la causa nello stato in cui si trova e facendo venir meno la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario.
Il ragionamento svolto dalle Sezioni unite parte dalla premessa che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia per il soddisfacimento del credito. L'azione revocatoria,
pertanto, non incide sulla validità dell'atto dispositivo ma, essendo orientata a finalità esecutive, come risulta testualmente dall'art. 2902 c.c., sterilizza gli effetti nei confronti del creditore e consente a costui di aggredire esecutivamente i beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.
Pertanto, oggetto della domanda revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il
11 bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, ragion per cui il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore.
Tuttavia, qualora, ricorrendone le condizioni, il debitore fallisca, il pregiudizio determinato dall'atto revocabile si riflette sull'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perché, in tal caso, l'art. 66 l.f. attribuisca al curatore, nell'interesse della massa,
la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.f..
Si tratta di una legittimazione non derivante da norme di diritto comune ma prevista da una specifica disposizione positiva, che consente di esperire un'azione che, seppur postulante i medesimi presupposti di quella regolata dall'art. 2901
c.c., deriva da una procedura d'insolvenza ed è con essa strettamente connessa: si pone cioè a beneficio dell'intero ceto creditorio concorrente nella procedura concorsuale e preclude la praticabilità di autonome iniziative da parte dei creditori, non abilitati neppure ad intervenire o permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore. (così Cass. sez. III, ord., 6.7.2020, n. 13862; Cass. sez.
III, ord., 23.11.2022, n. 34391).
Ne discende che, effettuato il subentro nella lite del curatore, la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale vengono meno, restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori, e la domanda da lui proposta diviene improcedibile perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo
12 creditore.
Orbene, le regole di diritto ora illustrate non risultano applicabili al caso di specie con riferimento all'atto di cessione per notaio , posto che è Per_2
sopravvenuta 'lite pendente' la dichiarazione di fallimento della debitrice
[...]
e non di nella qualità di dante causa dell'atto CP_4 Controparte_5
dispositivo in questione, e compito del curatore fallimentare era quello di consentire, come detto, che i beni trasferiti dalla società fallita ai terzi venissero acquisiti alla soddisfazione di tutti i creditori anziché ad esclusivo beneficio della che aveva cominciato il giudizio di revocatoria. Parte_6
Risulta perciò estranea alla finalità di conservazione della garanzia generica del ceto creditorio l'esercizio di un'azione ex art. 2901 c.c. diretta ad ottenere una pronuncia di inefficacia di un atto dispositivo che, non essendo stato compiuto dalla società fallita ovvero da un suo debitore, non presenta i caratteri della frode e non arreca, quindi, pregiudizio alle ragioni dei creditori.
C.c.) In ogni caso, anche a voler ritenere che l'interesse del possa CP_4
incarnarsi in quello 'indiretto' rappresentato nel costituirsi nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio, si evince che il credito della posto a fondamento della domanda ex art. 2901 Parte_6
c.c., è sorto in data successiva all'atto di disposizione (4 settembre 2008), essendo relativo ad un contratto di fornitura del 10.10.2008 sottoscritto dal nuovo amministratore della e a sei fatture emesse dalla CP_4 Parte_5
società attrice per forniture eseguite tra marzo e giugno 2009.
In tal senso, l'attore in revocatoria avrebbe dovuto fornire valide argomentazioni con le quali poter accertare la ricorrenza della dolosa
preordinazione, richiesta dall'art. 2901, comma 1 , n. 2), c.c., rinvenendola ad
13 esempio nella scelta della società debitrice di modificare la composizione del proprio patrimonio, mediante la destinazione dei beni di sua proprietà ad altra società ( , in funzione del sorgere di future obbligazioni Parte_2
nei confronti della e, quindi, al fine di impedire o rendere più Parte_6
difficile l'azione esecutiva da parte dei creditori, nella consapevolezza di una situazione di difficoltà economica finanziaria in cui ipoteticamente versava la società e nella dimostrazione di eventuali cointeressenze tra la compagine sociale della venditrice e quella dell'acquirente.
Nella specie, è da ritenersi che la società attrice non abbia fornito prova del requisito in parola, tenuto, peraltro, conto della recente pronuncia delle Sezioni
unite n. 1898 del 27.1.2025, che hanno enunciato il principio secondo cui,
“quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la
"dolosa preordinazione" richiesta dall'art. 2901, primo comma, cod. civ. non è
sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che
l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che
l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere
dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o
comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una
modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio
(c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a
conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito
futuro”.
L'atto in questione, oggetto della revocatoria promossa dalla Parte_6
non è stato compiuto dalla società debitrice, né è stato dimostrato che tra la debitrice e sussistesse un collegamento tale da Controparte_4 Controparte_5
14 far ritenere che quest'ultima avesse qualche coinvolgimento in quella compagine societaria e che, quindi, la cessione di quote fosse stata realizzata in maniera soltanto apparente al fine di simulare un trasferimento non voluto (simulazione assoluta) ovvero voluto ad effetti diversi (simulazione relativa), o per pregiudicare i futuri crediti della a nulla potendo rilevare, in assenza di CP_3
più compiute specificazioni e di ulteriori circostanziati elementi, la sola circostanza che il fratello ( sia subentrato poco dopo nella carica di Parte_5
amministratore della CP_4
Al contempo, gli elementi offerti (cfr. visura camerale) non depongono nel senso di ritenere la una società fittizia, in cui tutte le Parte_2
azioni appartengono ad un solo socio (ossia la di cui Controparte_4 CP_5
era una presunta intermediaria), mentre gli altri sono soltanto dei fiduciari
[...]
intestatari, non potendo desumersi tale conclusione neppure dal fatto che l'acquirente delle quote ( ) all'epoca della stipula dell'atto di Parte_1
cessione ricopriva il ruolo di amministratore della società debitrice, diventando in seguito amministratore della Parte_2
In quest'ottica, soprattutto, il consilium fraudis non può ritenersi integrato in capo al cessionario , risultando alquanto paradossale rinvenirlo nel Parte_1
fatto che, essendo cessionario delle quote societarie della Parte_2
avrebbe dovuto prevedere che, successivamente alla sua sostituzione quale amministratore della quest'ultima – che all'epoca versava in una Controparte_4
situazione di equilibrio finanziario (cfr. bilancio della società relativo all'anno
2008) – avrebbe successivamente richiesto delle forniture di materiali alla senza essere in grado, dopo alcuni mesi, di corrispondere il relativo Parte_6
pagamento e che, a fronte dell'esposizione debitoria, la cedente Controparte_5
15 si sarebbe poi autonomamente accollata le passività mediante il rilascio di titoli cambiari e di assegni a propria firma in favore della creditrice CP_3
In definitiva, tenuto conto del consolidato orientamento secondo cui il giudice del merito, in tema di prova degli elementi integrativi della fattispecie dell'azione revocatoria, con particolare riferimento all'eventus damni e al consilium fraudis,
deve apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, l'appello appare fondato, risultando indimostrata la circostanza che l'acquirente fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ovviamente ciò 'assorbe' in senso favorevole anche l'impugnativa proposta da e dal Parte_2 Pt_3
Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda originariamente proposta da proseguita dal in CP_3 Controparte_4
relazione all'atto per notar del 4.9.2008, deve essere rigettata. Per_2
D – Considerazione sui motivi di appello promosso da
[...]
Controparte_1
D.a.) Con una duplice articolazione dei motivi, da esaminare congiuntamente in ragioni della loro connessione, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale della scientia damni, deducendo al riguardo l'omessa valutazione del materiale istruttorio attestante l'effettiva corresponsione del prezzo di acquisto nonché l'erronea valorizzazione di elementi relativi ad un presunto collegamento tra la società venditrice e quella acquirente.
La doglianza appare fondata.
La società appellante, infatti, ha documentalmente provato l'integrale corresponsione del prezzo di acquisto del terreno trasferitole dalla Controparte_4
16 con l'atto per notaio del 2.4.2009. Per_1
All'art. 3 del detto atto di compravendita si legge che il prezzo complessivo del trasferimento, pattuito in € 75.000,00, è stato corrisposto in parte prima della stipula dell'atto (€ 30.000,00), in altra parte contestualmente alla stipula dell'atto
(€ 10.000,00), mentre i restanti € 35.000,00 dovevano essere versati successivamente in quattro rate.
Poco oltre, con riferimento agli importi già corrisposti, si specifica che:
- € 15.000,00 sono stati versati “a mezzo di assegno bancario, non trasferibile,
n.21.359.682-06, tratto da in data 25 febbraio Controparte_1
2009, sul conto corrente presso la Banca di Credito Popolare, Filiale di CA,
all'ordine di , la cui prova è rinvenibile nell'allegato 4 della CP_4
produzione della società appellante, contenente copia dell'assegno con firma per ritiro e quietanza da parte dell'amministratore della Controparte_4 Pt_5
e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”;
[...]
- € 15.000,00 sono stati versati “a mezzo di assegno bancario, non trasferibile,
n. 0728028258-09, tratto da in data 13 marzo Controparte_1
2009, sul conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di
Pomigliano d'Arco Piazza Primavera n. 37, all'ordine di , la cui CP_4
prova è rinvenibile nell'allegato 5 contenente copia fronte-retro dell'assegno, con dichiarazione del 3.11.2011 (cfr. pag. 78 prod. I grado) di avvenuto pagamento
Contr resa da e con timbro e firma della e , oltre che Controparte_4 Parte_5
di successivo timbro di incasso apposto da Controparte_10
- € 10.000,00 sono stati versati all'atto di stipula “a mezzo di assegno
bancario, non trasferibile, n. 21.359.683-07, tratto da Controparte_1
[...
in data 2 aprile 2009, sul conto corrente presso la Banca di Credito
17 Popolare, Filiale di CA, all'ordine di , la cui prova è CP_4
rinvenibile nell'allegato 6 contenente copia fronte-retro dell'assegno, con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP e con scritta e firma della e Controparte_4
di oltre che di timbro di avvenuto pagamento apposto da CP_11
“ e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”. CP_10 CP_10
A ciò si aggiunga che, negli allegati da 7 a 10, sono stati altresì prodotti dalla società appellante gli assegni attestanti l'avvenuto pagamento, mediante singole quote successive, della restante parte di prezzo.
In particolare:
- l'allegato 7 contiene copia dell'assegno bancario di € 10.000,00, non trasferibile, n. 21.089.951-12, tratto dalla in data Controparte_1
4.5.2009, sul proprio rapporto di conto corrente intrattenuto con la BCP, Filiale di
CA, all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da Controparte_4
parte di BCP e con timbro e firma della e oltre che Controparte_4 Parte_5
di scritta apposta da e dichiarazione BCP di “estinzione Controparte_10
fuori piazza”;
- l'allegato 8 include copia dell'assegno bancario di € 10.000,00, non trasferibile, n. 21.089.952-00, tratto dalla in data Controparte_1
4.6.2009, sul medesimo conto corrente acceso presso la BCP, Filiale di CA,
all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP, Controparte_4
girato con timbro e firma di dalla alla Parte_5 Controparte_4 [...]
e recante scritta apposta dalla e Parte_2 Parte_7
dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”;
- l'allegato 9 riguarda la copia dell'assegno bancario di € 10.000,00, non trasferibile, n. 21.089.953-01, tratto dalla in data Controparte_1
18 4.7.2009, sul citato conto corrente presso la BCP, Filiale di CA, all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP, girato Controparte_4
con timbro e firma di dalla a soggetto con firma Parte_5 Controparte_4
illeggibile e recante scritta di negoziazione apposta dal Banco di Napoli e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”;
- l'allegato 10 comprende copia dell'assegno bancario di € 5.000,00, non trasferibile, n. 21.089.954-02, tratto dalla in data Controparte_1
4.8.2009, sul riferito conto corrente presso la BCP, Filiale di CA, all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP, girato Controparte_4
con timbro e firma di dalla a soggetto terzo e Parte_5 Controparte_4
recante scritta di definitiva negoziazione apposta dalla Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”.
Mediante tali documenti risulta, quindi, non solo che le parti hanno osservato le modalità di corresponsione del prezzo di acquisto pattuite nel contratto di compravendita, ma anche che il pagamento sia stato integralmente corrisposto dall'acquirente in favore dell'alienante Controparte_1 CP_4
ed effettivamente incassati, come attestato dai timbri degli istituti di credito
[...]
nonché dalle dichiarazioni rese.
D'altro canto, non risulta che il Fallimento della abbia contestato CP_4
detta documentazione.
Non sussistendo, quindi, elementi tali da far ritenere che il prezzo pattuito fosse meramente indicativo e, dunque, simulato o non congruo all'operazione, va esclusa, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la presunzione di consapevolezza in capo al terzo acquirente circa la natura pregiudizievole dell'affare.
19 In presenza di un simile quadro probatorio attestante la serietà dell'affare intrapreso mediante la corresponsione dell'integralità del prezzo, l'aspetto valorizzato dal tribunale, atto ad individuare una precedente conoscenza tra i contraenti nonché la sussistenza di un imprecisato collegamento tra gli stessi,
costituito dalla circostanza che, in base al contratto di fornitura concluso tra la e la quest'ultima avrebbe dichiarato di dover Parte_6 Controparte_4
effettuare lavori di costruzione di un capannone per conto della
[...]
e che, in base alle note integrative, la relative merce doveva Controparte_1
essere consegnata nel cantiere della sito in Controparte_1
CA, non può condurre ad una valutazione di segno contrario, diretta cioè ad integrare la conoscenza in capo al terzo acquirente del pregiudizio delle ragioni creditorie, finendo per rappresentare un evidente salto logico.
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere un giudizio di insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo avente causa, con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche relativamente all'atto di compravendita per notaio Per_1
del 2.4.2009.
E – Le spese
L'integrale riforma della sentenza impugnata impone un nuovo governo delle spese di lite, che non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore del credito a tutela del quale era stata avanzata la domanda (euro 123.258,59), con riferimento ai parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, nei valori minimi, considerata la ridotta complessità delle questioni trattate e la mancata resistenza del Controparte_4
nel giudizio di appello.
[...]
20
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di del di Parte_6 Controparte_4
, e Controparte_5 Parte_4 Parte_5
b) accoglie l'appello proposto da , dalla Parte_1 Parte_2
e da (proc. 782/2021), nei sensi di cui in motivazione e, Parte_3
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in relazione all'atto per notar del 4.9.2008, su meglio precisato, intercorso Per_3
tra e;
Controparte_5 Parte_1
c) accoglie l'appello proposto dalla (proc. Controparte_1
802/2021) e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in relazione all'atto per notaio del 2.4.2009, rep. 40.438, raccolta n. 6136, Per_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli, il 6.4.2009 al n. 4820
e trascritto, in pari data, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli ai nn. 17446/11232, avente ad oggetto il terreno sito in CA alla località Masseria Marrucco dalla superficie di circa mq 1.367;
d) condanna il a rifondere le spese di lite in favore Controparte_4
degli appellanti nella causa n. 782/2021, con attribuzione al loro procuratore, che liquida, d1) per il primo grado in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; d2) per il grado di appello in euro
1.165,50 per spese ed euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
e) condanna il medesimo a rifondere le spese di lite Controparte_4
in favore dell'appellante nella causa n. 804/2021, con attribuzione al suo
21 procuratore, che liquida, e1) per il primo grado in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; e2) per il grado di appello in euro 804,00 per spese ed euro 7.160,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 782/2021, cui è riunita la causa n.
804/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 401/2021, pubblicata in data 15.1.2021, del tribunale di Napoli, sez. VI, notificata il 19.1.2021
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
con sede in CA alla Via Circumvallazione Esterna n. 98 (c.f.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_1
e (c.f. ), rappresentati e Parte_3 C.F._2
difesi in virtù di mandato in calce, dagli avv.ti Augusto Imondi (c.f.
) e Fabio Iannucci (c.f. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Bovio n. 8 presso l'avv. Maurizio
Maiello
Appellanti nel procedimento n. 782/2021, appellati nel procedimento n.
804/2021
E
1 P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., , CP_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce, dall'avv. Emilio De Stefano
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto I n. 564
Appellante nel procedimento n. 804/2021, appellata nel procedimento n.
782/2021
E
(P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_3
. 258/2010, in persona del Curatore p.t. Controparte_4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._6
(c.f. ) Parte_4 C.F._7
(c.f. ), in qualità di legale Parte_5 C.F._8
rappresentante p.t. della Controparte_4
Appellati contumaci in entrambi i procedimenti
Conclusioni
All'udienza del 27.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A - Giudizio di primo grado
Il tribunale Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, si è pronunciato sulla domanda proposta dalla società Parte_6
nei confronti della (nelle more dichiarata fallita è subentrata in Controparte_4
suo luogo la Curatela del fallimento, ex art. 66 l. fall.), della
[...]
[..
[...] di , e nonché di , Controparte_6 CP_5 Pt_4 Parte_5 Parte_1
di e della volta ad ottenere la Parte_3 Parte_2
declaratoria di nullità per simulazione e/o di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dei seguenti atti: 1) l'atto di compravendita per notaio del 2.4.2009 (rep. Per_1
40438, racc. 6136), trascritto il 6.4.2009, con il quale la aveva Controparte_4
alienato alla il terreno sito nel Comune di CA Controparte_1
alla località “Masseria Marrucco” della superficie di mq 1.367; 2) l'atto per notaio del 4.9.2008 (rep. 155144, racc. 23947) di cessione di quote di Per_2
partecipazione alla dal valore nominale di € 2.625,00, Parte_2
effettuata da in favore di . Controparte_5 Parte_1
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione, 1) dopo aver affermato, sulla base della sentenza n. 29420/2008
resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla curatela fallimentare e la susseguente carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'attore originario in ordine alla domanda da lui individualmente proposta e 2) dopo aver respinto l'eccezione di nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., 3)
relativamente all'atto di compravendita del 2.4.2009, osservava che: 3.1.)
l'esistenza e l'ammontare del credito risultavano documentalmente provati,
mediante la produzione di fatture non contestate dalla società debitrice;
3.2.) era da ritenersi sussistente il pregiudizio per la società attrice, posto che il debitore non aveva provato di disporre di altri beni né di aver incassato effettivamente il prezzo pattuito con la vendita;
3.3.) trattandosi di un atto successivo al sorgere dei debiti verso la società creditrice, la scientia damni del debitore era in re ipsa,
mentre quella del terzo era desumibile dalla mancata prova del pagamento
3 dell'intero importo indicato nel rogito, dal momento che “il corrispettivo pattuito
era stato dall'acquirente in gran parte versato in epoca anteriore alla vendita,
mediante la dazione di assegni”, nonché dal collegamento tra venditore e acquirente, “atteso che nel contratto di fornitura dei materiali del 10.10.2008 la
rende palese di conoscere la società acquirente per avere con CP_4
questa rapporti di diversa natura ove si legge testualmente che “l'impresa
committente ( ha dichiarato di dover effettuare lavori di CP_4
costruzione di capannoni per conto della società Controparte_1
P.I. presso CA (Na)” e ancora nelle note integrative di P.IVA_4
fornitura del 20.10.2008, del 01.12.2008, del 21.1.2009 e del 12.03.2009
sottoscritte dalla viene chiaramente indicato come luogo di Controparte_4
consegna delle merci il “cantiere di CA (Na), Controparte_1
( vedi doc. 13,14,15 prod. attore)”.
[...]
4) Relativamente all'atto di cessione di quote del 2008, evidenziava che: 4.1.)
la prova del credito era fornita da tre titoli protestati, emessi da Controparte_5
in favore della in sostituzione di altri titoli della 4.2.) Parte_6 CP_4
con l'atto in questione si era privata di somme consistenti del Controparte_5
suo patrimonio, diminuendo la propria garanzia patrimoniale, mentre, circa l'aspetto soggettivo, l'atto era stato compiuto “in concomitanza sia col nascere
dei rapporti commerciali con la nell'ottobre 2008 (rapporti Parte_6
commerciali che si affermano risalire al 2007 con la Controparte_7
il cui amministratore era , padre di e Parte_4 Parte_5 [...]
) sia con l'emissione dei primi titoli (n. 2 cambiali di € 10.000,00 CP_5
ciascuna emesse in data 30.12.2008) poi protestati emessi dal fratello Pt_5
in favore della società creditrice (prod. attrice)”; 4.3) in ordine alla
[...]
4 scientia damni così si esprimeva:
<<-non vi è prova del pagamento del prezzo, non essendo stato documentato alcun trasferimento di somme tra i contraenti. Ciò rappresenta un ulteriore elemento di prova a sostegno di una conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (non dovendo l'acquirente conoscere specificamente anche l'esistenza del credito determinato);
-il collegamento tra venditore ed acquirente: in data 04.9.2008 Controparte_5 vendeva le proprie quote sociali della a il Parte_2 Parte_1 quale alla data di acquisto delle quote (4.9.2008) era l'amministratore della
[...]
e lo è stato sino al 23.9.2008 data in cui è divenuto amministratore CP_4 Pt_5
fratello di .
[...] Controparte_5
Conseguentemente, il tribunale, in virtù del principio della ragione più liquida,
accoglieva la domanda di revocatoria e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia degli atti in questione nei confronti del fallimento condannando “i Controparte_4
convenuti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Controparte_5 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del
[...]
che si liquidano in complessivi euro 3.240,00, oltre spese Controparte_4
forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, con attribuzione in
favore dell'avv. Manlio Lubrano di Scorpaniello per averne fatto dichiarazione
di anticipo”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello , la Parte_1
e dando vita al procedimento n. Parte_2 Parte_3
782/2021, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda
quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base dei motivi riferibili all'atto di cessione di quote e così intitolati:
5 “I = Nullità dell'atto di citazione - combinato disposto di cui agli artt. 163
comma 3 n. 3 e 164 comma 4 cpc (indeterminatezza del petitum e della causa
petendi)”;
“II = Difetto di legittimazione passiva della e del sig. Parte_2
- infondatezza delle domande proposte nei loro Parte_3
confronti”, con cui contestano la decisione giacché è stata disposta la condanna al pagamento delle spese legali in assenza di ogni considerazione sulle loro posizioni rispetto alla vicenda narrata e sostengono, a tale riguardo, la loro estraneità ai fatti di causa, dal momento che la società “è l'oggetto dell'atto
dispositivo (con il quale ha venduto la sua quota di Controparte_5
partecipazione a )”, mentre il sig. “ne è un mero socio Parte_1 Pt_3
limitatamente responsabile”;
“III = Difetto di legittimazione e di interesse ad agire del fallimento CP_4
con riferimento all'atto dispositivo del 04.09.2008 tra e Controparte_5 [...]
”, in virtù della inapplicabilità dell'art. 66 della legge fallimentare alla Pt_1
fattispecie in esame stante la mancata dichiarazione di fallimento di CP_5
[...]
“IV = Insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande sia di
simulazione sia di revocatoria nei confronti di ”, a causa della Parte_1
mancata prova del carattere apparente dell'alienazione in discorso, nonché della carente dimostrazione dei requisiti della scientia damni e del consilium fraudis in capo al terzo acquirente della quota.
Gli appellanti, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., così hanno concluso:
< della sentenza n. 401/2021 (RG: 80365/2010) emessa in data 12.01.2021, depositata
6 in data 15.01.2021, notificata a mezzo PEC in data 19.01.2021:
- dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., con ogni conseguenza anche in ordine all'anomalo intervento del Curatore del Controparte_4
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e del Parte_2 sig. che sono, sotto ogni profilo, estranei al presente Parte_3 giudizio;
- con riferimento all'atto dispositivo del 04.09.2008, intercorso tra
[...]
e (avendo ad oggetto la cessione della quota della CP_5 Parte_1 [...]
dichiarare la inammissibilità, sotto il profilo del difetto di Parte_2 legittimazione attiva e mancanza di interesse ad agire (ex art. 100 cpc), con riferimento all'intervento spiegato dal Controparte_4
- sempre con riferimento all'atto dispositivo del 04.09.2008, intercorso tra
[...]
e (avendo ad oggetto la cessione della quota della CP_5 Parte_1 [...]
, in ogni caso, rigettare le domande di simulazione e di revocatoria, Parte_2 proposte dalla e dalla Curatela del Fallimento nei confronti CP_3 CP_4 dei sigg.ri , e;
Parte_1 Pt_1 Parte_2 Parte_3
- comunque condannare gli appellati e al Parte_6 Controparte_4 pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione>>.
B.b.) Con autonomo atto di appello, dando vita al procedimento n. 804/2021,
ha interposto gravame anche l' da intendersi Controparte_1
sempre qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
necessaria ed espressa della presente decisione, con cui ha censurato la decisione sulla base dei motivi così rubricati:
“1) Della violazione e della falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. – del difetto
di istruttoria – del vizio di motivazione – dell'errore e del travisamento manifesti
in relazione alla presunzione della “scientia damni””, avendo il tribunale omesso di valutare le prove documentali attestanti l'integrale corresponsione del prezzo di acquisto del terreno;
“2) Del preteso “collegamento tra venditore ed acquirente” – dell'errore e del
7 travisamento – in subordine, della sua inutilità in relazione alla prova
documentale fornita – della congruità del prezzo – dell'omesso e/o erroneo
esame del “consilium fraudis” – del difetto di motivazione – ingiustizia palese”,
stante l'insufficienza degli elementi forniti dalla società creditrice risultando, in particolare, congruo il prezzo pattuito e sussistente la finalità dell'investimento immobiliare, teso alla riqualificazione dell'intera area commerciale che ospitava l'ex Carrefour di CA per adibirla a parco giochi, sebbene di fatto non realizzato a causa di un successivo provvedimento di esproprio da parte del
Controparte_8
L'appellante ha così concluso:
<<1)- A C C O G L I E R E il presente appello perché fondato in fatto ed in diritto.
2)- ANNULLARE e/o REVOCARE e/o DICHIARARE INEFFICACE la sentenza n.401/2021 del 12.1.2021, pubblicata il 15.1.2021, resa dalla sezione VI civile (ex Stralcio, ex sezione distaccata di CA) del tribunale di Napoli, giudice onorario dr.ssa Rita Nissim, nel giudizio recante R.G. n.80365/2010 e, per l'effetto:
a)- R I G E T T A R E, in via preliminare, le domande perché assolutamente inammissibile, improponibile, improcedibile.
b)- R I G E T T A R E le domande per evidente carenza di legittimazione passiva dell'odierna comparente convenuta.
c)- R I G E T T A R E, in via subordinata e, nel merito, le domande perché infondate in fatto ed in diritto, non provate, formulate in modo artato e pretestuoso nonché fondate su falsi ed erronei presupposti di legge.
d)- D E N E G A R E ogni avversa richiesta istruttoria per i motivi gradatamente evidenziati innanzi, qui da intendersi per integralmente ripetuti e trascritti.
e)- C O N D A N N A R E, in ogni caso, l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre al 15% di spese forfetarie normativamente previste,
I.v.a. e C.p.a. come per legge;
il tutto con attribuzione al sottoscritto difensore>>.
B.c.) Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio, dovendo, pertanto,
8 essere dichiarata la loro contumacia.
B.d.) Riunite le impugnazioni, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione formulata nel procedimento n. 782/2021, le cause, all'udienza indicata in epigrafe, trattate in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., sono state riservate in decisione con concessione dei termini di cui all'190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, di gg. 40 + 20.
C – Considerazione sui motivi di appello promosso da , Parte_1
e Parte_2 Parte_3
C.a.) Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado per incertezza dell'oggetto e mancanza dell'esposizione delle ragioni della domanda.
In particolare, deducono che i fatti sono stati rappresentati da parte attrice in maniera confusa sì da rendere ardua la comprensione degli atti impugnati, non riportati nelle conclusioni, ma inclusi in un'unica azione di simulazione e/o revocatoria che, riguardando soggetti diversi, presupponeva accertamenti distinti.
In proposito va evidenziato che la dedotta eccezione, sebbene sia da ritenersi ammissibile dato che la eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo,
carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c.,
risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, deve essere fatta valere nel giudizio di appello o dal soccombente o dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti (cfr. Cass.
sez. II, 5.2.2018, n. 2755), appare priva di pregio in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'esposizione di parte attrice in punto di fatto e di diritto consente di individuare la domanda proposta sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, risultando in esso ben descritti i fatti posti a
9 suo fondamento.
Inoltre, gli odierni appellanti si sono ritualmente e tempestivamente costituiti in giudizio resistendo alla domanda e spiegando compiutamente ogni difesa,
indice della chiara ed esaustiva comprensione della pretesa avversaria.
Peraltro, proprio con riferimento al dedotto vizio della citazione, il costante orientamento della Corte di legittimità, nel ribadire che si deve procedere ad una valutazione da compiersi caso per caso, ha chiarito che occorre sempre tenere in considerazione la ragione ispiratrice della norma che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se,
nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva
(Cass. sez. III, 15.5.2013, n. 11751), cosa, come si è detto, insussistente nella specie.
D'altro canto, non può affatto ravvisarsi nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la nullità lamentata non essendo riscontrabile un'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto talmente grave da rendere impossibile la comprensione circa la ragione della chiamata in giudizio e delle richieste formulate in considerazione della completa difesa approntata dall'odierna parte appellante.
C.b.) Ragioni di ordine logico impongono di esaminare per primo il motivo con cui gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui ha ipotizzato un
10 interesse ad agire del fallimento in relazione all'atto per notaio del Per_2
4.9.2008 (rep. 155144; racc. 2394) con il quale aveva ceduto la Controparte_5
sua quota di partecipazione nella ad . Parte_2 Parte_1
Il motivo deve essere accolto, non essendo applicabile al caso in esame l'art. 66 della legge fallimentare che attribuisce al curatore la legittimazione ad agire in revocatoria a beneficio della massa di tutti i creditori concorrenti nella procedura concorsuale.
Riconoscendo l'interesse ad agire in capo al fallimento, il tribunale ha erroneamente esteso all'atto di cessione di quote intercorso tra e Controparte_5
il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Suprema Parte_1
Corte, con la pronuncia n. 29420/2008, che consente al curatore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.f., di subentrare nell'azione revocatoria promossa dal creditore originario in caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore convenuto in revocatoria e dante causa dell'atto dispositivo, accettando la causa nello stato in cui si trova e facendo venir meno la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario.
Il ragionamento svolto dalle Sezioni unite parte dalla premessa che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia per il soddisfacimento del credito. L'azione revocatoria,
pertanto, non incide sulla validità dell'atto dispositivo ma, essendo orientata a finalità esecutive, come risulta testualmente dall'art. 2902 c.c., sterilizza gli effetti nei confronti del creditore e consente a costui di aggredire esecutivamente i beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.
Pertanto, oggetto della domanda revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il
11 bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, ragion per cui il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore.
Tuttavia, qualora, ricorrendone le condizioni, il debitore fallisca, il pregiudizio determinato dall'atto revocabile si riflette sull'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perché, in tal caso, l'art. 66 l.f. attribuisca al curatore, nell'interesse della massa,
la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.f..
Si tratta di una legittimazione non derivante da norme di diritto comune ma prevista da una specifica disposizione positiva, che consente di esperire un'azione che, seppur postulante i medesimi presupposti di quella regolata dall'art. 2901
c.c., deriva da una procedura d'insolvenza ed è con essa strettamente connessa: si pone cioè a beneficio dell'intero ceto creditorio concorrente nella procedura concorsuale e preclude la praticabilità di autonome iniziative da parte dei creditori, non abilitati neppure ad intervenire o permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore. (così Cass. sez. III, ord., 6.7.2020, n. 13862; Cass. sez.
III, ord., 23.11.2022, n. 34391).
Ne discende che, effettuato il subentro nella lite del curatore, la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale vengono meno, restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori, e la domanda da lui proposta diviene improcedibile perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo
12 creditore.
Orbene, le regole di diritto ora illustrate non risultano applicabili al caso di specie con riferimento all'atto di cessione per notaio , posto che è Per_2
sopravvenuta 'lite pendente' la dichiarazione di fallimento della debitrice
[...]
e non di nella qualità di dante causa dell'atto CP_4 Controparte_5
dispositivo in questione, e compito del curatore fallimentare era quello di consentire, come detto, che i beni trasferiti dalla società fallita ai terzi venissero acquisiti alla soddisfazione di tutti i creditori anziché ad esclusivo beneficio della che aveva cominciato il giudizio di revocatoria. Parte_6
Risulta perciò estranea alla finalità di conservazione della garanzia generica del ceto creditorio l'esercizio di un'azione ex art. 2901 c.c. diretta ad ottenere una pronuncia di inefficacia di un atto dispositivo che, non essendo stato compiuto dalla società fallita ovvero da un suo debitore, non presenta i caratteri della frode e non arreca, quindi, pregiudizio alle ragioni dei creditori.
C.c.) In ogni caso, anche a voler ritenere che l'interesse del possa CP_4
incarnarsi in quello 'indiretto' rappresentato nel costituirsi nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio, si evince che il credito della posto a fondamento della domanda ex art. 2901 Parte_6
c.c., è sorto in data successiva all'atto di disposizione (4 settembre 2008), essendo relativo ad un contratto di fornitura del 10.10.2008 sottoscritto dal nuovo amministratore della e a sei fatture emesse dalla CP_4 Parte_5
società attrice per forniture eseguite tra marzo e giugno 2009.
In tal senso, l'attore in revocatoria avrebbe dovuto fornire valide argomentazioni con le quali poter accertare la ricorrenza della dolosa
preordinazione, richiesta dall'art. 2901, comma 1 , n. 2), c.c., rinvenendola ad
13 esempio nella scelta della società debitrice di modificare la composizione del proprio patrimonio, mediante la destinazione dei beni di sua proprietà ad altra società ( , in funzione del sorgere di future obbligazioni Parte_2
nei confronti della e, quindi, al fine di impedire o rendere più Parte_6
difficile l'azione esecutiva da parte dei creditori, nella consapevolezza di una situazione di difficoltà economica finanziaria in cui ipoteticamente versava la società e nella dimostrazione di eventuali cointeressenze tra la compagine sociale della venditrice e quella dell'acquirente.
Nella specie, è da ritenersi che la società attrice non abbia fornito prova del requisito in parola, tenuto, peraltro, conto della recente pronuncia delle Sezioni
unite n. 1898 del 27.1.2025, che hanno enunciato il principio secondo cui,
“quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la
"dolosa preordinazione" richiesta dall'art. 2901, primo comma, cod. civ. non è
sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che
l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che
l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere
dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o
comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una
modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio
(c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a
conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito
futuro”.
L'atto in questione, oggetto della revocatoria promossa dalla Parte_6
non è stato compiuto dalla società debitrice, né è stato dimostrato che tra la debitrice e sussistesse un collegamento tale da Controparte_4 Controparte_5
14 far ritenere che quest'ultima avesse qualche coinvolgimento in quella compagine societaria e che, quindi, la cessione di quote fosse stata realizzata in maniera soltanto apparente al fine di simulare un trasferimento non voluto (simulazione assoluta) ovvero voluto ad effetti diversi (simulazione relativa), o per pregiudicare i futuri crediti della a nulla potendo rilevare, in assenza di CP_3
più compiute specificazioni e di ulteriori circostanziati elementi, la sola circostanza che il fratello ( sia subentrato poco dopo nella carica di Parte_5
amministratore della CP_4
Al contempo, gli elementi offerti (cfr. visura camerale) non depongono nel senso di ritenere la una società fittizia, in cui tutte le Parte_2
azioni appartengono ad un solo socio (ossia la di cui Controparte_4 CP_5
era una presunta intermediaria), mentre gli altri sono soltanto dei fiduciari
[...]
intestatari, non potendo desumersi tale conclusione neppure dal fatto che l'acquirente delle quote ( ) all'epoca della stipula dell'atto di Parte_1
cessione ricopriva il ruolo di amministratore della società debitrice, diventando in seguito amministratore della Parte_2
In quest'ottica, soprattutto, il consilium fraudis non può ritenersi integrato in capo al cessionario , risultando alquanto paradossale rinvenirlo nel Parte_1
fatto che, essendo cessionario delle quote societarie della Parte_2
avrebbe dovuto prevedere che, successivamente alla sua sostituzione quale amministratore della quest'ultima – che all'epoca versava in una Controparte_4
situazione di equilibrio finanziario (cfr. bilancio della società relativo all'anno
2008) – avrebbe successivamente richiesto delle forniture di materiali alla senza essere in grado, dopo alcuni mesi, di corrispondere il relativo Parte_6
pagamento e che, a fronte dell'esposizione debitoria, la cedente Controparte_5
15 si sarebbe poi autonomamente accollata le passività mediante il rilascio di titoli cambiari e di assegni a propria firma in favore della creditrice CP_3
In definitiva, tenuto conto del consolidato orientamento secondo cui il giudice del merito, in tema di prova degli elementi integrativi della fattispecie dell'azione revocatoria, con particolare riferimento all'eventus damni e al consilium fraudis,
deve apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, l'appello appare fondato, risultando indimostrata la circostanza che l'acquirente fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ovviamente ciò 'assorbe' in senso favorevole anche l'impugnativa proposta da e dal Parte_2 Pt_3
Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda originariamente proposta da proseguita dal in CP_3 Controparte_4
relazione all'atto per notar del 4.9.2008, deve essere rigettata. Per_2
D – Considerazione sui motivi di appello promosso da
[...]
Controparte_1
D.a.) Con una duplice articolazione dei motivi, da esaminare congiuntamente in ragioni della loro connessione, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale della scientia damni, deducendo al riguardo l'omessa valutazione del materiale istruttorio attestante l'effettiva corresponsione del prezzo di acquisto nonché l'erronea valorizzazione di elementi relativi ad un presunto collegamento tra la società venditrice e quella acquirente.
La doglianza appare fondata.
La società appellante, infatti, ha documentalmente provato l'integrale corresponsione del prezzo di acquisto del terreno trasferitole dalla Controparte_4
16 con l'atto per notaio del 2.4.2009. Per_1
All'art. 3 del detto atto di compravendita si legge che il prezzo complessivo del trasferimento, pattuito in € 75.000,00, è stato corrisposto in parte prima della stipula dell'atto (€ 30.000,00), in altra parte contestualmente alla stipula dell'atto
(€ 10.000,00), mentre i restanti € 35.000,00 dovevano essere versati successivamente in quattro rate.
Poco oltre, con riferimento agli importi già corrisposti, si specifica che:
- € 15.000,00 sono stati versati “a mezzo di assegno bancario, non trasferibile,
n.21.359.682-06, tratto da in data 25 febbraio Controparte_1
2009, sul conto corrente presso la Banca di Credito Popolare, Filiale di CA,
all'ordine di , la cui prova è rinvenibile nell'allegato 4 della CP_4
produzione della società appellante, contenente copia dell'assegno con firma per ritiro e quietanza da parte dell'amministratore della Controparte_4 Pt_5
e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”;
[...]
- € 15.000,00 sono stati versati “a mezzo di assegno bancario, non trasferibile,
n. 0728028258-09, tratto da in data 13 marzo Controparte_1
2009, sul conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di
Pomigliano d'Arco Piazza Primavera n. 37, all'ordine di , la cui CP_4
prova è rinvenibile nell'allegato 5 contenente copia fronte-retro dell'assegno, con dichiarazione del 3.11.2011 (cfr. pag. 78 prod. I grado) di avvenuto pagamento
Contr resa da e con timbro e firma della e , oltre che Controparte_4 Parte_5
di successivo timbro di incasso apposto da Controparte_10
- € 10.000,00 sono stati versati all'atto di stipula “a mezzo di assegno
bancario, non trasferibile, n. 21.359.683-07, tratto da Controparte_1
[...
in data 2 aprile 2009, sul conto corrente presso la Banca di Credito
17 Popolare, Filiale di CA, all'ordine di , la cui prova è CP_4
rinvenibile nell'allegato 6 contenente copia fronte-retro dell'assegno, con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP e con scritta e firma della e Controparte_4
di oltre che di timbro di avvenuto pagamento apposto da CP_11
“ e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”. CP_10 CP_10
A ciò si aggiunga che, negli allegati da 7 a 10, sono stati altresì prodotti dalla società appellante gli assegni attestanti l'avvenuto pagamento, mediante singole quote successive, della restante parte di prezzo.
In particolare:
- l'allegato 7 contiene copia dell'assegno bancario di € 10.000,00, non trasferibile, n. 21.089.951-12, tratto dalla in data Controparte_1
4.5.2009, sul proprio rapporto di conto corrente intrattenuto con la BCP, Filiale di
CA, all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da Controparte_4
parte di BCP e con timbro e firma della e oltre che Controparte_4 Parte_5
di scritta apposta da e dichiarazione BCP di “estinzione Controparte_10
fuori piazza”;
- l'allegato 8 include copia dell'assegno bancario di € 10.000,00, non trasferibile, n. 21.089.952-00, tratto dalla in data Controparte_1
4.6.2009, sul medesimo conto corrente acceso presso la BCP, Filiale di CA,
all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP, Controparte_4
girato con timbro e firma di dalla alla Parte_5 Controparte_4 [...]
e recante scritta apposta dalla e Parte_2 Parte_7
dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”;
- l'allegato 9 riguarda la copia dell'assegno bancario di € 10.000,00, non trasferibile, n. 21.089.953-01, tratto dalla in data Controparte_1
18 4.7.2009, sul citato conto corrente presso la BCP, Filiale di CA, all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP, girato Controparte_4
con timbro e firma di dalla a soggetto con firma Parte_5 Controparte_4
illeggibile e recante scritta di negoziazione apposta dal Banco di Napoli e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”;
- l'allegato 10 comprende copia dell'assegno bancario di € 5.000,00, non trasferibile, n. 21.089.954-02, tratto dalla in data Controparte_1
4.8.2009, sul riferito conto corrente presso la BCP, Filiale di CA, all'ordine della con modulo di avvenuto incasso da parte di BCP, girato Controparte_4
con timbro e firma di dalla a soggetto terzo e Parte_5 Controparte_4
recante scritta di definitiva negoziazione apposta dalla Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza e dichiarazione BCP di “estinzione fuori piazza”.
Mediante tali documenti risulta, quindi, non solo che le parti hanno osservato le modalità di corresponsione del prezzo di acquisto pattuite nel contratto di compravendita, ma anche che il pagamento sia stato integralmente corrisposto dall'acquirente in favore dell'alienante Controparte_1 CP_4
ed effettivamente incassati, come attestato dai timbri degli istituti di credito
[...]
nonché dalle dichiarazioni rese.
D'altro canto, non risulta che il Fallimento della abbia contestato CP_4
detta documentazione.
Non sussistendo, quindi, elementi tali da far ritenere che il prezzo pattuito fosse meramente indicativo e, dunque, simulato o non congruo all'operazione, va esclusa, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la presunzione di consapevolezza in capo al terzo acquirente circa la natura pregiudizievole dell'affare.
19 In presenza di un simile quadro probatorio attestante la serietà dell'affare intrapreso mediante la corresponsione dell'integralità del prezzo, l'aspetto valorizzato dal tribunale, atto ad individuare una precedente conoscenza tra i contraenti nonché la sussistenza di un imprecisato collegamento tra gli stessi,
costituito dalla circostanza che, in base al contratto di fornitura concluso tra la e la quest'ultima avrebbe dichiarato di dover Parte_6 Controparte_4
effettuare lavori di costruzione di un capannone per conto della
[...]
e che, in base alle note integrative, la relative merce doveva Controparte_1
essere consegnata nel cantiere della sito in Controparte_1
CA, non può condurre ad una valutazione di segno contrario, diretta cioè ad integrare la conoscenza in capo al terzo acquirente del pregiudizio delle ragioni creditorie, finendo per rappresentare un evidente salto logico.
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere un giudizio di insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo avente causa, con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche relativamente all'atto di compravendita per notaio Per_1
del 2.4.2009.
E – Le spese
L'integrale riforma della sentenza impugnata impone un nuovo governo delle spese di lite, che non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore del credito a tutela del quale era stata avanzata la domanda (euro 123.258,59), con riferimento ai parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, nei valori minimi, considerata la ridotta complessità delle questioni trattate e la mancata resistenza del Controparte_4
nel giudizio di appello.
[...]
20
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di del di Parte_6 Controparte_4
, e Controparte_5 Parte_4 Parte_5
b) accoglie l'appello proposto da , dalla Parte_1 Parte_2
e da (proc. 782/2021), nei sensi di cui in motivazione e, Parte_3
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in relazione all'atto per notar del 4.9.2008, su meglio precisato, intercorso Per_3
tra e;
Controparte_5 Parte_1
c) accoglie l'appello proposto dalla (proc. Controparte_1
802/2021) e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in relazione all'atto per notaio del 2.4.2009, rep. 40.438, raccolta n. 6136, Per_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli, il 6.4.2009 al n. 4820
e trascritto, in pari data, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli ai nn. 17446/11232, avente ad oggetto il terreno sito in CA alla località Masseria Marrucco dalla superficie di circa mq 1.367;
d) condanna il a rifondere le spese di lite in favore Controparte_4
degli appellanti nella causa n. 782/2021, con attribuzione al loro procuratore, che liquida, d1) per il primo grado in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; d2) per il grado di appello in euro
1.165,50 per spese ed euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
e) condanna il medesimo a rifondere le spese di lite Controparte_4
in favore dell'appellante nella causa n. 804/2021, con attribuzione al suo
21 procuratore, che liquida, e1) per il primo grado in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; e2) per il grado di appello in euro 804,00 per spese ed euro 7.160,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
22