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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11729 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/01/2025 e vertente
TRA
, , quale procuratore di sé Parte_1 C.F._1 stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cimarosa n. 66.
- ATTORE -OPPONENTE
E
, , rappt.a e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Michelina Caputi, ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio sito in Napoli alla Via Gino Doria n. 130
- CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 impugnava l'atto di precetto notificatogli in data 22.04.2022 con il quale , ex coniuge, gli intimava il pagamento della CP_1 somma di euro 8.231,00 oltre interessi ed onorari, fondato sulla sentenza n. 5623/2021 del Tribunale di Napoli, con la quale, essendo già intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 venivano definite le statuizioni accessorie relative al mantenimento dei due figli, divenuti entrambi maggiorenni nelle more, ponendo a carico dell'odierno opponente l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 1.300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli a far data dal 2.11.2019, data del passaggio in giudicato dalla sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, l'opponente deduceva la non debenza delle somme richieste per il pregresso pagamento, e pertanto, previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in precetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta che contestava la domanda CP_1 attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali e condanna ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 07.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
-----
Va brevemente ricostruita in fatto la vicenda oggetto di contesa.
Parte opponente ha premesso che l'importo dovuto a titolo di
“integrazione al mantenimento” richiesto in precetto sarebbe pari ad euro 7.809,00 di cui: € 411,00 per il mese di dicembre 2019; €
4.932,00 per l'intero anno 2020 ed € 2.466,0 dal 01.01.2021 al
30.06.02021. Del pagamento di tali somme, il debitore si sarebbe fatto carico corrispondendo, oltre alla somma di 1.300,00 euro mensili, un'integrazione di 200,00 euro mensili erogati sin dal luglio
2021, per un totale di 10 mensilità, nonché corrispondendo i restanti euro 5.809.00 in data 09.05.2022, precisando che essendo passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 2.11.2019, la somma di 411,00 euro per il mese di Novembre
2019 non sarebbe dovuta;
che la somma di 411,00 euro per il mese di Luglio 2021 non sarebbe dovuta in quanto per quella mensilità il
2 ricorrente aveva già corrisposto euro 1300,00 quali risultanti dalla rideterminazione dell'assegno.
La convenuta ha dedotto invece che il bonifico effettuato dall' in Pt_1 data 9.5.2022 non aveva estinto integralmente il debito, residuando, in particolare, ulteriori 2698,00 euro. A tal proposito, evidenziava che dalle causali dei bonifici effettuati a partire dal luglio 2021 non emergeva l'imputazione delle somme all'integrazione del mantenimento ordinario;
che la formula "arretrati" utilizzata dall'attore nelle causali dei bonifici era idonea a ricomprendere sia le spese straordinarie, ancora dovute, che l'integrazione dell'assegno; che nell'importo complessivo doveva essere ricompresa anche la mensilità di novembre 2019 e non solo quella di dicembre, atteso che la sentenza è passata in giudicato il 1.11.2019; che la convenuta si era opposta al pagamento frazionato chiedendo l'immediato pagamento dell'intero con p.e.c. dell'11.10.2021; che in mancanza di un'indicazione precisa da parte dell' , la a partire da Pt_1 CP_1 luglio 2021 aveva imputato i pagamenti che eccedevano l'assegno di mantenimento ordinario alle spese straordinarie arretrate o riferite al mese precedente al pagamento.
Orbene, l'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alle doglianze dell'opponente riguardo la non debenza delle somme relative al Novembre 2019 ed al Luglio 2021 va rilevato che l'aumento di euro 411,00 è dovuto per la mensilità di Novembre
2019 in quanto la sentenza è passato in giudicato il 2.11.2019 entro il termine fissato in sentenza per il pagamento (05.11.2019) , mentre non è dovuto per il Luglio 2021 posto che dalla documentazione prodotta risulta versato l'importo di euro 1.300,00 a titolo di mantenimento, e quindi già comprensivo dell'aumento sancito dalla sentenza n. 5623/2021 del Tribunale di Napoli.
Sotto altro profilo, come dimostrato dalla documentazione prodotta,
l' effettuava n. 11 bonifici in favore della , dai quali, Pt_1 CP_1 tuttavia, non si evince, la quota da attribuirsi agli arretrati – richiesti
3 con il precetto oggetto di causa – e quella da attribuirsi alle altre voci elencate nelle causali dei bonifici. Segnatamente, una imputazione precisa dei pagamenti al saldo degli arretrati è stata effettuata dal debitore solo per i bonifici di Luglio 2021, Dicembre 2021 e Maggio
2022, distinguendo le somme imputate agli arretrati da quelle ordinarie per mantenimento e dalle spese straordinarie;
per gli altri versamenti, invece, non viene indicata la quota da attribuire ai vari debiti (per arretrati, mantenimento ordinario e spese straordinarie).
Ciò premesso in fatto, nella specie, ad eccezione dei tre bonifici sopra indicati, il debitore avendo effettuato una imputazione generica, non si è avvalso della facoltà riconosciuta dall'art. 1193 c.c. di dichiarare quale debito intenda soddisfare;
per l'effetto di tale omissione, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta non risulta alcun atto formale avente natura di quietanza, rilasciato al momento della ricezione del pagamento, con cui il creditore abbia espressamente dichiarato e reso edotto il debitore di aver imputato il pagamento alle spese straordinarie.
Ed invero, la , se per un verso ha allegato di essere creditrice CP_1 nei confronti dell'opponente di ulteriori somme rispetto a quelle precettate, relative a spese straordinarie di istruzione, mediche e/o ludico sportive, per altro verso non ha fornito alcuna prova riguardo la sussistenza e l'ammontare delle stesse, né ha richiesto il loro pagamento con l'atto di precetto odiernamente opposto.
Ne deriva che, non essendo applicabili né l'art. 1193 comma 1 c.c. né
l'art. 1195 c.c., dovrebbero trovare applicazione i criteri di imputazione legale sanciti dal comma II del citato art. 1193 c.c. a mente del quale “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
4 tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”
Orbene: non è utilizzabile il criterio del debito più antico, non essendovi prova, della data di scadenza relativa alle spese straordinarie (non essendo state prodotte fatture e/o documenti comprovanti l'ammontare e la sussistenza delle spese straordinarie); non è neppure utilizzabile il criterio del credito meno garantito, non essendovi specifiche garanzie reali o personali previste per alcuno dei due crediti;
con riferimento alla maggiore onerosità per il debitore, che può ad esempio derivare dal tasso di interesse gravante su ciascuno di essi, non sussistono elementi in giudizio che consentano di ritenere uno dei due crediti più oneroso dell'altro; ed infine, neppure il residuale criterio dell'imputazione proporzionale può trovare applicazione, in quanto non si evince dagli atti l'esatto l'importo delle spese straordinarie, che in ragione della contingenza che le caratterizza, non è e non avrebbe potuto essere determinato nel titolo esecutivo.
Pertanto, non potendosi risolvere la questione sul piano dei criteri legali di imputazione, per risolvere la controversia occorre verificare quale delle parti fosse tenuta a provare la riferibilità dei pagamenti ad un determinato credito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando al debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass., 21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527), precisando che, in linea generale, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al
5 debitore che l'eccepisca. Dunque, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass.
4 ottobre 2011, n. 20288).
Ebbene, da un lato, va rilevato che la parte opposta, su cui gravava il predetto onere, non ha fornito una prova idonea che consentisse di dimostrare la riferibilità dei pagamenti ad altri crediti;
per altro verso, non essendo stato documentato l'ammontare e l'esistenza delle spese straordinarie, i pagamenti effettuati dall' vanno imputati in Pt_1 parte al mantenimento ordinario (euro 1.300,00 mensili) ed in parte agli arretrarti (euro 200,00 per ciascun bonifico documentato).
Tanto premesso, l'opponente ha dimostrato il versamento in favore della D' di n. 11 bonifici per un ammontare complessivo di CP_1 euro 7.809,00 (euro 5.809,00 versati con il bonifico del 09.05.2022 ed euro 200,00 a titolo di arretrati versati con ognuno degli altri bonifici). Un discorso a sè stante va compiuto in relazione al bonifico dell'Ottobre 2021 in cui venivano corrisposti euro 1.400,00, di cui
1.300,00 vanno imputati al mantenimento ordinario, ed euro 100,00 vanno imputati agli arretrati.
Per le considerazioni sopra esposte, quindi, l'importo dovuto ammonta ed euro 8.220,00, e l'importo versato ammonta ad euro
7.709,00, sicché va dichiarata l'inefficacia del precetto per quanto eccedente la somma di euro 511,00.
Per quanto riguarda le spese processuali, sebbene la parte opponente sia risultata vittoriosa, va rilevato che il comportamento dell' Pt_1 che non ha effettuato una imputazione precisa ed analitica dei propri pagamenti e ha effettuato il pagamento della somma di euro 5.809,00 solo dopo aver ricevuto il precetto, ha contribuito a dare causa al presente giudizio, sicchè in applicazione del principio di causalità, che informa quello di soccombenza, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 11729/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto per la somma eccedente l'importo di euro 511,00;
• Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Napoli, 28.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11729 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/01/2025 e vertente
TRA
, , quale procuratore di sé Parte_1 C.F._1 stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cimarosa n. 66.
- ATTORE -OPPONENTE
E
, , rappt.a e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Michelina Caputi, ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio sito in Napoli alla Via Gino Doria n. 130
- CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 impugnava l'atto di precetto notificatogli in data 22.04.2022 con il quale , ex coniuge, gli intimava il pagamento della CP_1 somma di euro 8.231,00 oltre interessi ed onorari, fondato sulla sentenza n. 5623/2021 del Tribunale di Napoli, con la quale, essendo già intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 venivano definite le statuizioni accessorie relative al mantenimento dei due figli, divenuti entrambi maggiorenni nelle more, ponendo a carico dell'odierno opponente l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 1.300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli a far data dal 2.11.2019, data del passaggio in giudicato dalla sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, l'opponente deduceva la non debenza delle somme richieste per il pregresso pagamento, e pertanto, previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in precetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta che contestava la domanda CP_1 attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali e condanna ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 07.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
-----
Va brevemente ricostruita in fatto la vicenda oggetto di contesa.
Parte opponente ha premesso che l'importo dovuto a titolo di
“integrazione al mantenimento” richiesto in precetto sarebbe pari ad euro 7.809,00 di cui: € 411,00 per il mese di dicembre 2019; €
4.932,00 per l'intero anno 2020 ed € 2.466,0 dal 01.01.2021 al
30.06.02021. Del pagamento di tali somme, il debitore si sarebbe fatto carico corrispondendo, oltre alla somma di 1.300,00 euro mensili, un'integrazione di 200,00 euro mensili erogati sin dal luglio
2021, per un totale di 10 mensilità, nonché corrispondendo i restanti euro 5.809.00 in data 09.05.2022, precisando che essendo passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 2.11.2019, la somma di 411,00 euro per il mese di Novembre
2019 non sarebbe dovuta;
che la somma di 411,00 euro per il mese di Luglio 2021 non sarebbe dovuta in quanto per quella mensilità il
2 ricorrente aveva già corrisposto euro 1300,00 quali risultanti dalla rideterminazione dell'assegno.
La convenuta ha dedotto invece che il bonifico effettuato dall' in Pt_1 data 9.5.2022 non aveva estinto integralmente il debito, residuando, in particolare, ulteriori 2698,00 euro. A tal proposito, evidenziava che dalle causali dei bonifici effettuati a partire dal luglio 2021 non emergeva l'imputazione delle somme all'integrazione del mantenimento ordinario;
che la formula "arretrati" utilizzata dall'attore nelle causali dei bonifici era idonea a ricomprendere sia le spese straordinarie, ancora dovute, che l'integrazione dell'assegno; che nell'importo complessivo doveva essere ricompresa anche la mensilità di novembre 2019 e non solo quella di dicembre, atteso che la sentenza è passata in giudicato il 1.11.2019; che la convenuta si era opposta al pagamento frazionato chiedendo l'immediato pagamento dell'intero con p.e.c. dell'11.10.2021; che in mancanza di un'indicazione precisa da parte dell' , la a partire da Pt_1 CP_1 luglio 2021 aveva imputato i pagamenti che eccedevano l'assegno di mantenimento ordinario alle spese straordinarie arretrate o riferite al mese precedente al pagamento.
Orbene, l'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alle doglianze dell'opponente riguardo la non debenza delle somme relative al Novembre 2019 ed al Luglio 2021 va rilevato che l'aumento di euro 411,00 è dovuto per la mensilità di Novembre
2019 in quanto la sentenza è passato in giudicato il 2.11.2019 entro il termine fissato in sentenza per il pagamento (05.11.2019) , mentre non è dovuto per il Luglio 2021 posto che dalla documentazione prodotta risulta versato l'importo di euro 1.300,00 a titolo di mantenimento, e quindi già comprensivo dell'aumento sancito dalla sentenza n. 5623/2021 del Tribunale di Napoli.
Sotto altro profilo, come dimostrato dalla documentazione prodotta,
l' effettuava n. 11 bonifici in favore della , dai quali, Pt_1 CP_1 tuttavia, non si evince, la quota da attribuirsi agli arretrati – richiesti
3 con il precetto oggetto di causa – e quella da attribuirsi alle altre voci elencate nelle causali dei bonifici. Segnatamente, una imputazione precisa dei pagamenti al saldo degli arretrati è stata effettuata dal debitore solo per i bonifici di Luglio 2021, Dicembre 2021 e Maggio
2022, distinguendo le somme imputate agli arretrati da quelle ordinarie per mantenimento e dalle spese straordinarie;
per gli altri versamenti, invece, non viene indicata la quota da attribuire ai vari debiti (per arretrati, mantenimento ordinario e spese straordinarie).
Ciò premesso in fatto, nella specie, ad eccezione dei tre bonifici sopra indicati, il debitore avendo effettuato una imputazione generica, non si è avvalso della facoltà riconosciuta dall'art. 1193 c.c. di dichiarare quale debito intenda soddisfare;
per l'effetto di tale omissione, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta non risulta alcun atto formale avente natura di quietanza, rilasciato al momento della ricezione del pagamento, con cui il creditore abbia espressamente dichiarato e reso edotto il debitore di aver imputato il pagamento alle spese straordinarie.
Ed invero, la , se per un verso ha allegato di essere creditrice CP_1 nei confronti dell'opponente di ulteriori somme rispetto a quelle precettate, relative a spese straordinarie di istruzione, mediche e/o ludico sportive, per altro verso non ha fornito alcuna prova riguardo la sussistenza e l'ammontare delle stesse, né ha richiesto il loro pagamento con l'atto di precetto odiernamente opposto.
Ne deriva che, non essendo applicabili né l'art. 1193 comma 1 c.c. né
l'art. 1195 c.c., dovrebbero trovare applicazione i criteri di imputazione legale sanciti dal comma II del citato art. 1193 c.c. a mente del quale “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
4 tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”
Orbene: non è utilizzabile il criterio del debito più antico, non essendovi prova, della data di scadenza relativa alle spese straordinarie (non essendo state prodotte fatture e/o documenti comprovanti l'ammontare e la sussistenza delle spese straordinarie); non è neppure utilizzabile il criterio del credito meno garantito, non essendovi specifiche garanzie reali o personali previste per alcuno dei due crediti;
con riferimento alla maggiore onerosità per il debitore, che può ad esempio derivare dal tasso di interesse gravante su ciascuno di essi, non sussistono elementi in giudizio che consentano di ritenere uno dei due crediti più oneroso dell'altro; ed infine, neppure il residuale criterio dell'imputazione proporzionale può trovare applicazione, in quanto non si evince dagli atti l'esatto l'importo delle spese straordinarie, che in ragione della contingenza che le caratterizza, non è e non avrebbe potuto essere determinato nel titolo esecutivo.
Pertanto, non potendosi risolvere la questione sul piano dei criteri legali di imputazione, per risolvere la controversia occorre verificare quale delle parti fosse tenuta a provare la riferibilità dei pagamenti ad un determinato credito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando al debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass., 21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527), precisando che, in linea generale, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al
5 debitore che l'eccepisca. Dunque, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass.
4 ottobre 2011, n. 20288).
Ebbene, da un lato, va rilevato che la parte opposta, su cui gravava il predetto onere, non ha fornito una prova idonea che consentisse di dimostrare la riferibilità dei pagamenti ad altri crediti;
per altro verso, non essendo stato documentato l'ammontare e l'esistenza delle spese straordinarie, i pagamenti effettuati dall' vanno imputati in Pt_1 parte al mantenimento ordinario (euro 1.300,00 mensili) ed in parte agli arretrarti (euro 200,00 per ciascun bonifico documentato).
Tanto premesso, l'opponente ha dimostrato il versamento in favore della D' di n. 11 bonifici per un ammontare complessivo di CP_1 euro 7.809,00 (euro 5.809,00 versati con il bonifico del 09.05.2022 ed euro 200,00 a titolo di arretrati versati con ognuno degli altri bonifici). Un discorso a sè stante va compiuto in relazione al bonifico dell'Ottobre 2021 in cui venivano corrisposti euro 1.400,00, di cui
1.300,00 vanno imputati al mantenimento ordinario, ed euro 100,00 vanno imputati agli arretrati.
Per le considerazioni sopra esposte, quindi, l'importo dovuto ammonta ed euro 8.220,00, e l'importo versato ammonta ad euro
7.709,00, sicché va dichiarata l'inefficacia del precetto per quanto eccedente la somma di euro 511,00.
Per quanto riguarda le spese processuali, sebbene la parte opponente sia risultata vittoriosa, va rilevato che il comportamento dell' Pt_1 che non ha effettuato una imputazione precisa ed analitica dei propri pagamenti e ha effettuato il pagamento della somma di euro 5.809,00 solo dopo aver ricevuto il precetto, ha contribuito a dare causa al presente giudizio, sicchè in applicazione del principio di causalità, che informa quello di soccombenza, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 11729/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto per la somma eccedente l'importo di euro 511,00;
• Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Napoli, 28.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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