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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/07/2024, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 451/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAMBERTI MARCO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FALSO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
e contro
(Cod. Fisc. e Partita IVA ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRA PAOLINI
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale impugnando l'intimazione di pagamento n.
0892022900129008000, emessa dall' e notificata il 7.7.2022, per la somma Controparte_3 complessiva di euro 16.081,40, relativa a: 1) avviso addebito n. 38920130000583244000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata notificata in data 22.04.2013 CP_4 sino alla concorrenza di Euro 874,52 oltre Euro 565,17 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.439,69 per aggio;
2) avviso addebito n. 38920130000890245000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2012 che sarebbe stata notificata in data 14.12.2013 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 1.042,20 oltre Euro 434,60 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.476,80 per aggio;
3) avviso addebito n. 38920130001523049000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2012 che sarebbe stata notificata in data 12.02.2014 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 1.006,72 oltre Euro 421,81 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.428,53 per aggio;
4) avviso addebito n. 38920140000008546000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 17.03.2014 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 1.669,60 oltre Euro 444,35 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 2.114,55 per aggio;
5) avviso di addebito n. 38920140000439578000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2012 che sarebbe stata notificata in data 09.06.2014 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 245,82 oltre Euro 436,21 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva,
Euro 709,03 per aggio;
6) avviso di addebito n. 38920140000741226000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 24.09.2014 sino alla CP_4 concorrenza di Euro , 836,91 oltre Euro 432,66 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
Euro 1.249,57 per aggio;
7) avviso di addebito n. 38920140001242921000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 22.10.2014 sino CP_4 alla concorrenza di Euro 3.024,78 oltre Euro 2.031,21 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 5.055,99 per aggio;
8) avviso di addebito n. 38920140001754320000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2014 che sarebbe stata notificata in data 30.12.2014 sino CP_4 alla concorrenza di Euro 1.150,68 oltre Euro 543,86 per interessi di mora e compensi di riscossione, Euro
1.694,54 per aggio;
9) avviso di addebito n. 38920150001387757000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 25.11.2015 sino alla concorrenza CP_4 di Euro 744,31 oltre Euro 416,91 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.161,22 per aggio;
10) avviso di addebito n. 38920180000161318000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 25.05.2018 sino alla concorrenza di CP_4
Euro 747,94 oltre Euro 375,68 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.123,62 per aggio;
11) avviso di addebito n. 38920190001184907000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2014 che sarebbe stata notificata in data 12.09.2019 sino alla concorrenza di CP_4
Euro 2.527,12 oltre Euro 1.159,76 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 3.1683,88 per aggio.
Parte ricorrente, a motivo della proposta impugnazione, ha lamentato che: 1) con l'atto impugnato verrebbe richiesto il pagamento di somme per la cui riscossione sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale, la quale non sarebbe mai stata interrotta;
2) non sarebbero stati inviati gli avvisi di addebito prodromici alla emissione dell'intimazione di pagamento;
3) la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe nulla, per violazione della normativa dettata in materia dal legislatore;
4) non sarebbe stata fornita alcuna prova circa l'esistenza della comunicazione preventiva, ossia gli avvisi di addebito, originanti l'atto opposto;
5) non sarebbe stata indicata la aliquota per gli interessi relativi ad ogni singolo anno e, comunque, sarebbe stata omessa la motivazione dell'atto impugnato, nonché la sua sottoscrizione. Parte ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti ad essa sottesi, anche inaudita altera parte, in ragione degli spiegati motivi. - in via principale, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità l'intimazione di pagamento n. 08920229001840202000 e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
- in subordine comunque dichiarare la non debenza delle somme richieste per complessivi Euro 13.543,35, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti prescritti o comunque inesistenti;
- in subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha premesso che tra le parti vi è già stato un contenzioso definito CP_4 con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 68/2020, depositata il 04.03.2020 e passata in giudicato, con la quale veniva rigettata l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata ad istanza dell'Agente della riscossione e riguardante alcuni avvisi di addebito impugnati in questa sede e, segnatamente, gli AVA n. 389 2013 00008902 45 000, n. 389 2014 00000085 46 000, n. 389 2014 00007412
26 000 e n. 389 2014 00017543 20 000. la avvenuta notifica degli avvisi di addebito con cristallizzazione della pretesa contributiva per mancata proposizione di opposizione nei termini e la necessità di far valere le doglianze, una volta iscritti a ruolo i contributi previdenziali non pagati nei termini di legge, nei riguardi dell'Agente della Riscossione;
l' ha concluso chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione per CP_1 carenza dei presupposti normativi, dichiarare inammissibile l'opposizione e, comunque, respingere la domanda avversaria ove
l'Agente della riscossione dia dimostrazione dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In subordine, in caso di accoglimento della domanda avversaria, si chiede di essere esonerati dall'onere delle spese processuali”.
Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva in merito alla doglianza relativa alla pretesa prescrizione delle somme oggetto di causa e contestando la fondatezza del ricorso avversario, anche in punto di istanza di sospensione proposta;
l'Ente impositore ha, quindi, concluso nel senso che segue: “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata nel merito, rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata, tutto per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali che il Giudice vorrà liquidare a favore del sottoscritto Avvocato Francesco Francini, antistatario, ex art. 93 cpc”.
Con ordinanza dell'08.11.2022 veniva respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata per insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1,
c.p.c., sotto il profilo del periculum. Svolta istruttoria documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. La sig.ra ha proposto opposizione, ex artt. 615 co. 1 - 618 bis c.p.c., avverso l'intimazione di Pt_1 pagamento n 0892022900129008000, emessa dall' e notificata il Controparte_3
7.7.2022, per la somma complessiva di euro 16.081,40, relativamente ai crediti vantati dall' di cui agli CP_4 avvisi di addebito nn. 389 2013 00005832 44 000, 389 2013 00015230 49 000; 389 2014 00004395 78 000,
389 2014 00012429 21 000, 389 2015 00013877 57 000, 389 2013 00008902 45 000, n. 389 2014 00000085
46 000, n. 389 2014 00007412 26 000, 389 2014 00017543 20 000, 389 2018 00001613 18 000 e n. 389 2019
00011849 07 000.
2. Preliminarmente, deve ritenersi incontroversa (in quanto ex adverso non contestata) la circostanza dedotta dall' nelle note autorizzate dep. 17.10.2023, secondo cui agli avvisi di addebito nn. 389 2013 00005832 CP_4
44 000, 389 2013 00015230 49 000, 389 2014 00004395 78 000, 389 2014 00012429 21 000 e 389 2015
00013877 57 000 risultano essere stati oggetto di annullamento ope legis in virtù dell'art 1 co. 222 L.
197/2022, talché va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle domande attoree ad essi relative (cfr. Cass. 16421/2023 che richiama Cass. 15471/2019).
3. Ciò premesso, si esamina l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica.
Sul punto la ricorrente deduce che l'intimazione di pagamento e gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, non possono mai essere notificati direttamente dall'Agente della Riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l'intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall'agente della riscossione è da ritenere giuridicamente inesistente.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo è sufficiente rammentare che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (in questi termini si v. Cass. 1304/2017).
4. Va poi esaminata l'eccezione di invalidità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'omessa sottoscrizione dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. 32213/2023).
5. Si esaminano ora congiuntamente le doglianze relative alla nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per omesso previo invio dell'avviso di addebito prodromico nonché di intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti di credito vantati dall' CP_4
Per quanto riguarda i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 389 2013 00008902 45 000, n. 389
2014 00000085 46 000, n. 389 2014 00007412 26 000 e n. 389 2014 00017543 20 000, è assorbente l'esame dell'eccezione di giudicato esterno spiegata dalle parti resistenti.
L'eccezione è fondata.
Invero, è documentale che questo Tribunale, con sentenza n. 68/2020 pubblicata il 4.3.2020 e passata in giudicato, intervenuta nel procedimento di accertamento negativo introdotto dalla sig.ra nei Pt_1 confronti dell' ed avente ad oggetto i suindicati crediti contributivi, ha ritenuto infondati i plurimi CP_4 motivi di doglianza articolati dalla ricorrente, identici a quelli in questa sede proposti, con accertamento della sussistenza delle ragioni creditorie dell'ente previdenziale e conseguente rigetto del ricorso (cfr. doc. 9 fascicolo . CP_4
È da ritenere, pertanto, inammissibile la riproposizione in questa sede di eccezioni relative alla sorte di detti crediti, in quanto coperte da giudicato.
Quanto agli avvisi di addebito n. 389 2018 00001613 18 000 e n. 389 2019 00011849 07 000, l' ha CP_4 documentato la regolare notifica degli stessi presso la residenza della ricorrente sita in Quarrata via del
Cantone 114 (cfr. procura alle liti depositata unitamente al ricorso), rispettivamente nelle date 25.5.2018 e
12.9.2019 (cfr. docc. 6 a, 7a fascicolo , con effetto validamente interruttivo della prescrizione. CP_4
Si osserva, peraltro, che la ricorrente non ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento di tali atti, nella prima difesa utile successiva alla loro produzione in giudizio ad opera della parte resistente (cfr. verbale udienza 6.9.2022). Invero, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale della copia cartoline di ritorno, operato dalla ricorrente per la prima volta in sede di note di trattazione scritta del 4.7.2024, va ritenuto inammissibile in quanto tardivo e oltretutto generico, posto che non sono evidenziati elementi tali che inducano a ritenere che la documentazione prodotta dall'ente sia stata oggetto di alterazioni o in ogni caso non sia perfettamente conforme all'originale (in questo senso si v. Cass. 4988/2023).
Ne consegue che alcuna prescrizione quinquennale dei diritti di credito vantati dall' poteva ritenersi CP_4 maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (7.7.2022).
5. Quanto alle doglianze inerenti il merito delle pretese creditorie vantate da occorre anzitutto CP_4 valutare gli effetti della mancata opposizione degli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento opposta.
Al riguardo si osserva che la mancata proposizione dell'opposizione avverso tali titoli nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. 30, co. 14, CP_4
D.L. 78/2019, conv. in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione degli stessi e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità dei relativi crediti (cfr. ex multis Cass. 18145/2012), con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.
Orbene, essendo pacifico che i detti avvisi di addebito non sono stati opposti ai sensi dell'art. 24 comma 5
d.lgs. n. 46/1999 nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notificazione, le pretese contributive in essi dedotte risultano definitivamente accertate e non più controvertibili.
Ne consegue l'inammissibilità delle doglianze relative al merito delle stesse (contestazione circa l'an e il quantum delle pretese, per omessa allegazione di documenti giustificativi, per carenza di elementi essenziali, per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, per difetto di motivazione), trattandosi di questioni che la ricorrente avrebbe dovuto porre nei giudizi di opposizione agli avvisi di addebito, tuttavia non tempestivamente introdotti.
Ogni ulteriore questione posta dalle parti è assorbita.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo ex
DM n. 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, sulla base del valore della causa (da euro 5.200 ad euro
26.000) e della natura del procedimento, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale). Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari a 5/11 dell'intero, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. avuto riguardo all'annullamento ope legis in corso di causa di n. 5 avvisi di addebito su 11 oggetto di contestazione, stante la novità della questione rappresentata dal sopravvenire della relativa normativa che ha effettivamente precluso ogni valutazione di merito (si v. sul punto Corte appello Firenze sez. lav., 5.9.2023, n.381).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di parte ricorrente aventi ad oggetto i crediti vantati dall' di cui agli avvisi di addebito n. 389 2013 00005832 44 000, n. 389 2013 CP_4
00015230 49 000; 389 2014 00004395 78 000, n. 389 2014 00012429 21 000, n. 389 2015 00013877 57
000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la ricorrente a rimborsare agli enti convenuti le spese di lite in misura pari a 6/11 dell'intero che si liquida per ciascuna parte in euro 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge;
4. compensa tra le parti le spese di lite in misura pari a 5/11 dell'intero liquidato al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 10 luglio 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAMBERTI MARCO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FALSO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
e contro
(Cod. Fisc. e Partita IVA ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRA PAOLINI
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale impugnando l'intimazione di pagamento n.
0892022900129008000, emessa dall' e notificata il 7.7.2022, per la somma Controparte_3 complessiva di euro 16.081,40, relativa a: 1) avviso addebito n. 38920130000583244000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata notificata in data 22.04.2013 CP_4 sino alla concorrenza di Euro 874,52 oltre Euro 565,17 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.439,69 per aggio;
2) avviso addebito n. 38920130000890245000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2012 che sarebbe stata notificata in data 14.12.2013 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 1.042,20 oltre Euro 434,60 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.476,80 per aggio;
3) avviso addebito n. 38920130001523049000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2012 che sarebbe stata notificata in data 12.02.2014 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 1.006,72 oltre Euro 421,81 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.428,53 per aggio;
4) avviso addebito n. 38920140000008546000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 17.03.2014 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 1.669,60 oltre Euro 444,35 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 2.114,55 per aggio;
5) avviso di addebito n. 38920140000439578000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2012 che sarebbe stata notificata in data 09.06.2014 sino
CP_4
alla concorrenza di Euro 245,82 oltre Euro 436,21 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva,
Euro 709,03 per aggio;
6) avviso di addebito n. 38920140000741226000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 24.09.2014 sino alla CP_4 concorrenza di Euro , 836,91 oltre Euro 432,66 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
Euro 1.249,57 per aggio;
7) avviso di addebito n. 38920140001242921000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 22.10.2014 sino CP_4 alla concorrenza di Euro 3.024,78 oltre Euro 2.031,21 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 5.055,99 per aggio;
8) avviso di addebito n. 38920140001754320000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2014 che sarebbe stata notificata in data 30.12.2014 sino CP_4 alla concorrenza di Euro 1.150,68 oltre Euro 543,86 per interessi di mora e compensi di riscossione, Euro
1.694,54 per aggio;
9) avviso di addebito n. 38920150001387757000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 25.11.2015 sino alla concorrenza CP_4 di Euro 744,31 oltre Euro 416,91 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.161,22 per aggio;
10) avviso di addebito n. 38920180000161318000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2013 che sarebbe stata notificata in data 25.05.2018 sino alla concorrenza di CP_4
Euro 747,94 oltre Euro 375,68 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 1.123,62 per aggio;
11) avviso di addebito n. 38920190001184907000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' relativo all'anno 2014 che sarebbe stata notificata in data 12.09.2019 sino alla concorrenza di CP_4
Euro 2.527,12 oltre Euro 1.159,76 per interessi di mora e compensi di riscossione coattiva, Euro 3.1683,88 per aggio.
Parte ricorrente, a motivo della proposta impugnazione, ha lamentato che: 1) con l'atto impugnato verrebbe richiesto il pagamento di somme per la cui riscossione sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale, la quale non sarebbe mai stata interrotta;
2) non sarebbero stati inviati gli avvisi di addebito prodromici alla emissione dell'intimazione di pagamento;
3) la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe nulla, per violazione della normativa dettata in materia dal legislatore;
4) non sarebbe stata fornita alcuna prova circa l'esistenza della comunicazione preventiva, ossia gli avvisi di addebito, originanti l'atto opposto;
5) non sarebbe stata indicata la aliquota per gli interessi relativi ad ogni singolo anno e, comunque, sarebbe stata omessa la motivazione dell'atto impugnato, nonché la sua sottoscrizione. Parte ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti ad essa sottesi, anche inaudita altera parte, in ragione degli spiegati motivi. - in via principale, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità l'intimazione di pagamento n. 08920229001840202000 e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
- in subordine comunque dichiarare la non debenza delle somme richieste per complessivi Euro 13.543,35, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti prescritti o comunque inesistenti;
- in subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha premesso che tra le parti vi è già stato un contenzioso definito CP_4 con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 68/2020, depositata il 04.03.2020 e passata in giudicato, con la quale veniva rigettata l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata ad istanza dell'Agente della riscossione e riguardante alcuni avvisi di addebito impugnati in questa sede e, segnatamente, gli AVA n. 389 2013 00008902 45 000, n. 389 2014 00000085 46 000, n. 389 2014 00007412
26 000 e n. 389 2014 00017543 20 000. la avvenuta notifica degli avvisi di addebito con cristallizzazione della pretesa contributiva per mancata proposizione di opposizione nei termini e la necessità di far valere le doglianze, una volta iscritti a ruolo i contributi previdenziali non pagati nei termini di legge, nei riguardi dell'Agente della Riscossione;
l' ha concluso chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione per CP_1 carenza dei presupposti normativi, dichiarare inammissibile l'opposizione e, comunque, respingere la domanda avversaria ove
l'Agente della riscossione dia dimostrazione dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In subordine, in caso di accoglimento della domanda avversaria, si chiede di essere esonerati dall'onere delle spese processuali”.
Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva in merito alla doglianza relativa alla pretesa prescrizione delle somme oggetto di causa e contestando la fondatezza del ricorso avversario, anche in punto di istanza di sospensione proposta;
l'Ente impositore ha, quindi, concluso nel senso che segue: “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata nel merito, rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata, tutto per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali che il Giudice vorrà liquidare a favore del sottoscritto Avvocato Francesco Francini, antistatario, ex art. 93 cpc”.
Con ordinanza dell'08.11.2022 veniva respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata per insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1,
c.p.c., sotto il profilo del periculum. Svolta istruttoria documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. La sig.ra ha proposto opposizione, ex artt. 615 co. 1 - 618 bis c.p.c., avverso l'intimazione di Pt_1 pagamento n 0892022900129008000, emessa dall' e notificata il Controparte_3
7.7.2022, per la somma complessiva di euro 16.081,40, relativamente ai crediti vantati dall' di cui agli CP_4 avvisi di addebito nn. 389 2013 00005832 44 000, 389 2013 00015230 49 000; 389 2014 00004395 78 000,
389 2014 00012429 21 000, 389 2015 00013877 57 000, 389 2013 00008902 45 000, n. 389 2014 00000085
46 000, n. 389 2014 00007412 26 000, 389 2014 00017543 20 000, 389 2018 00001613 18 000 e n. 389 2019
00011849 07 000.
2. Preliminarmente, deve ritenersi incontroversa (in quanto ex adverso non contestata) la circostanza dedotta dall' nelle note autorizzate dep. 17.10.2023, secondo cui agli avvisi di addebito nn. 389 2013 00005832 CP_4
44 000, 389 2013 00015230 49 000, 389 2014 00004395 78 000, 389 2014 00012429 21 000 e 389 2015
00013877 57 000 risultano essere stati oggetto di annullamento ope legis in virtù dell'art 1 co. 222 L.
197/2022, talché va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle domande attoree ad essi relative (cfr. Cass. 16421/2023 che richiama Cass. 15471/2019).
3. Ciò premesso, si esamina l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica.
Sul punto la ricorrente deduce che l'intimazione di pagamento e gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, non possono mai essere notificati direttamente dall'Agente della Riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l'intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall'agente della riscossione è da ritenere giuridicamente inesistente.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo è sufficiente rammentare che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (in questi termini si v. Cass. 1304/2017).
4. Va poi esaminata l'eccezione di invalidità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'omessa sottoscrizione dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. 32213/2023).
5. Si esaminano ora congiuntamente le doglianze relative alla nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per omesso previo invio dell'avviso di addebito prodromico nonché di intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti di credito vantati dall' CP_4
Per quanto riguarda i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 389 2013 00008902 45 000, n. 389
2014 00000085 46 000, n. 389 2014 00007412 26 000 e n. 389 2014 00017543 20 000, è assorbente l'esame dell'eccezione di giudicato esterno spiegata dalle parti resistenti.
L'eccezione è fondata.
Invero, è documentale che questo Tribunale, con sentenza n. 68/2020 pubblicata il 4.3.2020 e passata in giudicato, intervenuta nel procedimento di accertamento negativo introdotto dalla sig.ra nei Pt_1 confronti dell' ed avente ad oggetto i suindicati crediti contributivi, ha ritenuto infondati i plurimi CP_4 motivi di doglianza articolati dalla ricorrente, identici a quelli in questa sede proposti, con accertamento della sussistenza delle ragioni creditorie dell'ente previdenziale e conseguente rigetto del ricorso (cfr. doc. 9 fascicolo . CP_4
È da ritenere, pertanto, inammissibile la riproposizione in questa sede di eccezioni relative alla sorte di detti crediti, in quanto coperte da giudicato.
Quanto agli avvisi di addebito n. 389 2018 00001613 18 000 e n. 389 2019 00011849 07 000, l' ha CP_4 documentato la regolare notifica degli stessi presso la residenza della ricorrente sita in Quarrata via del
Cantone 114 (cfr. procura alle liti depositata unitamente al ricorso), rispettivamente nelle date 25.5.2018 e
12.9.2019 (cfr. docc. 6 a, 7a fascicolo , con effetto validamente interruttivo della prescrizione. CP_4
Si osserva, peraltro, che la ricorrente non ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento di tali atti, nella prima difesa utile successiva alla loro produzione in giudizio ad opera della parte resistente (cfr. verbale udienza 6.9.2022). Invero, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale della copia cartoline di ritorno, operato dalla ricorrente per la prima volta in sede di note di trattazione scritta del 4.7.2024, va ritenuto inammissibile in quanto tardivo e oltretutto generico, posto che non sono evidenziati elementi tali che inducano a ritenere che la documentazione prodotta dall'ente sia stata oggetto di alterazioni o in ogni caso non sia perfettamente conforme all'originale (in questo senso si v. Cass. 4988/2023).
Ne consegue che alcuna prescrizione quinquennale dei diritti di credito vantati dall' poteva ritenersi CP_4 maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (7.7.2022).
5. Quanto alle doglianze inerenti il merito delle pretese creditorie vantate da occorre anzitutto CP_4 valutare gli effetti della mancata opposizione degli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento opposta.
Al riguardo si osserva che la mancata proposizione dell'opposizione avverso tali titoli nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. 30, co. 14, CP_4
D.L. 78/2019, conv. in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione degli stessi e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità dei relativi crediti (cfr. ex multis Cass. 18145/2012), con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.
Orbene, essendo pacifico che i detti avvisi di addebito non sono stati opposti ai sensi dell'art. 24 comma 5
d.lgs. n. 46/1999 nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notificazione, le pretese contributive in essi dedotte risultano definitivamente accertate e non più controvertibili.
Ne consegue l'inammissibilità delle doglianze relative al merito delle stesse (contestazione circa l'an e il quantum delle pretese, per omessa allegazione di documenti giustificativi, per carenza di elementi essenziali, per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, per difetto di motivazione), trattandosi di questioni che la ricorrente avrebbe dovuto porre nei giudizi di opposizione agli avvisi di addebito, tuttavia non tempestivamente introdotti.
Ogni ulteriore questione posta dalle parti è assorbita.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo ex
DM n. 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, sulla base del valore della causa (da euro 5.200 ad euro
26.000) e della natura del procedimento, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale). Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari a 5/11 dell'intero, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. avuto riguardo all'annullamento ope legis in corso di causa di n. 5 avvisi di addebito su 11 oggetto di contestazione, stante la novità della questione rappresentata dal sopravvenire della relativa normativa che ha effettivamente precluso ogni valutazione di merito (si v. sul punto Corte appello Firenze sez. lav., 5.9.2023, n.381).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di parte ricorrente aventi ad oggetto i crediti vantati dall' di cui agli avvisi di addebito n. 389 2013 00005832 44 000, n. 389 2013 CP_4
00015230 49 000; 389 2014 00004395 78 000, n. 389 2014 00012429 21 000, n. 389 2015 00013877 57
000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la ricorrente a rimborsare agli enti convenuti le spese di lite in misura pari a 6/11 dell'intero che si liquida per ciascuna parte in euro 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge;
4. compensa tra le parti le spese di lite in misura pari a 5/11 dell'intero liquidato al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 10 luglio 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo