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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2024, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1754 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORTIS Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTRICE/APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCHIOR Controparte_1 C.F._2
LARA
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione rigettate, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Udine n. 256/2024, voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la proposta opposizione del signor e confermarsi il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace Controparte_1
di Udine n. 1687/2021.
In ogni caso, per i motivi esposti nel presente e negli atti già depositati, ogni diversa domanda e/o eccezione avversaria rigettata, e rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di
€ 4.433,99 perché del tutto infondata, condannarsi il signor a pagare in favore Controparte_1 della signora somma di € 1.630,95, oltre agli interessi moratori ex DLGS Parte_2
231/02 dal dovuto al saldo, le spese del procedimento monitorio e successive.
Spese, compensi, C.N.A. ed I.V.A. di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via istruttoria: omissis”
1 Per parte convenuta:
“In via principale, nel merito: contrariis reiectis, rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
con atto dd. 2/7/24 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.
[...]
256/2024 del Giudice di Pace di Udine dd. 3/6/2024 e, conseguentemente, per i motivi esposti nel presente e negli atti già depositati, confermarsi l'accoglimento della domanda riconvenzionale di cui atto di opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale dd. 3/2/2022.
In ogni caso: Spese del presente grado rifuse con distrazione a favore del sottoscritto proc. anticipante.
In via istruttoria: omissis”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
ha chiesto ed ottenuto dal giudice di pace di Udine il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n° 1687/21 di pagamento della somma di € 1.630,95, oltre accessori, a carico di . Ciò a titolo di rimborso della metà delle spese sostenute da gennaio Controparte_1
2020 a settembre 2021 in favore delle comuni figlie.
L'ingiunto ha proposto opposizione, lamentando di essere tenuto a concorrere al pagamento solo di alcune delle spese rivendicate (corsi di equitazione in favore della figlia corsi di danza Per_1
della figlia;
non delle ulteriori, perché eccessive e conseguenti ad iniziative assunte in via Per_2
unilaterale dalla controparte.
Ha quindi proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della controparte al rimborso della metà delle spese sostenute per il mantenimento di un cavallo, acquistato in favore della figlia per parte delle relative lezioni di equitazione, e per la partecipazione della stessa Per_1
ad un centro estivo, pari complessivamente ad € 4.433,39.
Con sentenza n° 256/2024 il giudice di pace di Udine, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha in primis revocato il decreto opposto e quantificato il credito di in € 888,04; ha Parte_1 poi accolto la riconvenzionale, determinando il credito di in € 7.058,99; ha Controparte_1
infine condannato al pagamento della differenza (€ 6.170,95) alla controparte. Parte_1
Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto appello, reiterando le proprie istanze.
Resiste l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e senza proporre alcuna impugnazione incidentale.
La causa, discussa oralmente alla prima udienza del 12 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata a restituire alla controparte la somma di € 2.700,00, perché anticipata da CP_1
in forza della provvisoria esecutività conferita originariamente al decreto ingiuntivo
[...]
opposto.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, perché il primo giudice ha preso in esame la questione senza che vi fosse una domanda in tal senso da parte dell'odierno appellato.
Inoltre, perché i documenti prodotti in primo grado (docc. 14 e 15 ) mostrano che il CP_1 pagamento di € 2.700,00 da parte dell'odierno appellato è avvenuto per estinguere un distinto debito per arretrati negli assegni di mantenimento, non quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto, andrà eliminata la condanna di a restituire detta somma alla Parte_1
controparte.
***
Per il resto, va premesso che a febbraio 2020 il Tribunale ha omologato le condizioni di separazione personale fra le odierne parti, disponendo che il padre avrebbe Controparte_1
pagato in esclusiva:
- le spese di mensa e dei centri estivi di entrambe le figlie (previa intesa fra i genitori sull'entità dell'impegno economico);
- le spese per i corsi di equitazione, equipaggiamento e gare per la figlia Per_1
Tutte le altre spese, per come previste dal protocollo in uso presso l'ufficio (che le definisce
“straordinarie”), sarebbero state suddivise al 50% fra i genitori.
A giugno 2021, il presidente dell'ufficio ha modificato il regime precedente, disponendo che tutte le spese legate al mantenimento dovessero rientrare nelle regole del protocollo, stabilendo un assegno a carico del padre per ciascuna figlia e l'obbligo di questi di rimborsare il 50% delle spese
“straordinarie”, intese come da citato protocollo.
chiede in via monitoria il rimborso del 50% delle seguenti spese sostenute Parte_1 nell'interesse delle figlie:
1) fra il 21.1.2020 ed il 21.4.2021:
3 - € 1.485,86 per i corsi di musica delle figlie;
- € 240 per il corso di danza della figlia Per_2
- € 80 per il servizio di preaccoglienza scolastica per la figlia Per_2
- € 251 per il costo di libri e materiale scolastico per le figlie.
2) dal giugno 2021:
- € 130 per il centro estivo frequentato dalla figlia Per_2
- € 616,18 per spese scolastiche per la figlia Per_1
- € 248,85 per trasporto scolastico per la figlia Per_1
- € 210 per attività sportiva della figlia Per_2
In totale € 1.630,95.
sostiene, con l'opposizione, che: Controparte_1
- secondo il protocollo richiamato dai provvedimenti citati, le spese per attività ricreative, sportive od artistiche successive alla prima sono condivise fra i genitori solo in caso di loro preventivo accordo, altrimenti sono a carico esclusivo del genitore che prende l'iniziativa;
- egli ha espresso dissenso a che le figlie frequentassero anche corsi di musica;
- le spese per la preaccoglienza non sono state previamente concordate;
- egli ha acquistato quaderni e materiale di cancelleria sufficienti per più anni alle figlie.
Il primo giudice ha stabilito che:
- può vedersi rimborsare solo il costo di un'attività sportiva o ricreativa per Parte_1
ciascuna figlia;
- nella fattispecie, o il corso di musica, o l'attività sportiva;
- occorre scegliere l'attività più economica fra quelle in gioco, ovvero quella sportiva.
Ha quindi riconosciuto il diritto di ad ottenere il rimborso di soli € 888,02, Parte_1
escludendo dunque le spese legate ai corsi di musica.
***
L'appellante lamenta il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese per le attività musicali sostenute in favore di entrambe le figlie.
4 Preliminarmente va analizzata la prassi giudiziaria in merito alla nozione di “spese ordinarie” e
“spese straordinarie” legate a figli minori. Come precisato dalla Suprema Corte, l'impiego di questa seconda categoria non è corretto con riferimento ai costi legati a prevedibili esigenze di mantenimento della prole, che possono dirsi connotati di certezza e di ritualità in merito al loro possibile riproporsi. Tali spese sono in realtà ordinarie, come tali parte integrante ed implicita degli importi periodici dovuti dal genitore e possono essere richieste utilizzando il provvedimento già ottenuto (Cass. n° 379/2021).
Le spese straordinarie, intese in senso stretto, si caratterizzano invece per la loro imprevedibilità, imponderabilità e rilevanza, ed esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n° 18869/2014).
Solo queste ultime spese devono essere previamente concordate tra i coniugi per poter essere condivise.
Le altre, invece, sono dovute automaticamente senza necessità del previo concerto tra i genitori, costituendo una componente ulteriore ed automatica dell'assegno di mantenimento (cfr. sentenza
Tribunale di Udine, n. 65/2024)
Ciò detto, la censura è fondata, in primo luogo perché non si tratta di spese straordinarie, nel senso sopra indicato e richiedente il previo accordo fra i genitori.
In secondo luogo, perché non si tratta di attività avviate ex novo dalla madre dopo la separazione, ma di spese sostenute per proseguire attività svolte dalle figlie già in costanza di matrimonio, evidentemente in accordo fra i genitori. Sono agli atti, infatti, i documenti di spesa legata al corso di violino per la figlia avviato già a gennaio 2019 ed al corso di pianoforte per la figlia Per_1 Per_2
avviato a ottobre 2019.
Le prove per testi dedotte sul punto dall'appellato in comparsa, per provare l'assenza di accordo sul punto (capitoli 1, 2, 3), sono inammissibili, perché le sue istanze istruttorie, originariamente dedotte nel primo giudizio, non sono state inserite nelle conclusioni precisate dinanzi al primo giudice;
per questo si devono ritenere rinunciate e come tali non riproponibili in appello.
L'opposizione, dunque, va totalmente respinta e il credito azionato da Parte_1
riconosciuto interamente.
***
Nel giudizio di primo grado ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna Controparte_1
della controparte a contribuire alla metà delle spese di mantenimento del cavallo acquistato per la
5 figlia (€ 3.630 + € 707,98 per l'intero), oltre che alle spese per le relative lezioni di Per_1
equitazione da giugno 2021 in poi (€ 4.380) ed a quelle per il centro estivo (€ 150).
Il primo giudice ha accolto la domanda, determinando il credito in € 4.358,99 (anziché in €
4.433,99 come sarebbe stato corretto).
impugna tale statuizione sostenendo che l'appellato, nel corso dell'udienza Parte_1
presidenziale di separazione consensuale, avrebbe dichiarato di accollarsi interamente le spese per l'equitazione a favore della figlia in ordine al quantum, evidenzia la mancata dimostrazione Per_1 dell'avvenuto pagamento delle somme richieste.
La censura è infondata.
Il padre si è accollato solamente le spese per i corsi di equitazione, per l'equipaggiamento e per le gare per la figlia non tutte le spese relative all'attività di equitazione, comprensive di Per_1
mantenimento e cura del cavallo.
Inoltre, si deve ricordare che il contratto di acquisto del cavallo è stato sottoscritto da entrambi i genitori, il che fa presumere (senza elementi contrari che portino a smentire detta conclusione) che entrambi siano tenuti a contribuire alle spese di suo mantenimento e cura (ad es.: veterinario;
maniscalco).
Sul quantum della pretesa, ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado: Controparte_1
ricevute di pagamento rilasciate dalla ASD L.A. 104 Horses (docc. 7 e 11) e copia delle fatture quietanzate relative al mantenimento e alla cura del cavallo (doc. 8, da cui si desume che si tratta di materiale di vestizione del cavallo e di cura dello stesso, il cui nome è menzionato nelle parcelle del sanitario).
Ha inoltre affermato (senza contestazione, e dunque senza necessità di prova) che:
- ha approvato nell'assemblea del 29.4.2021 il bilancio della ASD in cui erano Parte_1
regolarmente esposti i corrispettivi percepiti dal sodalizio per il mantenimento dei cavalli tenuti a pensione (fra cui quello della figlia ed i costi di acquisto di foraggi da parte dell'ASD; Per_1
- il corrispettivo per le forniture in questione è stato compensato col suo debito verso la ASD per il mantenimento del cavallo, ed è per questo che non sono documentabili pagamenti in denaro.
Ciò detto, deve essere confermata la sentenza di primo grado nella parte qui in discussione, con riconoscimento dell'esistenza di un credito a favore del sig. per € 4.358,99. Controparte_1
6 Non sono state impugnate le statuizioni del primo giudice che hanno riconosciuto un credito inferiore a quello correttamente derivante dalla somma delle poste richieste dal sig. e la CP_1
debenza di interessi di mora in misura legale a suo favore, nonostante la mancanza di domanda in tal senso.
***
L'opposizione proposta avverso il d.i. va pertanto definitivamente ed interamente respinta, riformando in tal senso la sentenza gravata, da cui deve essere eliminata anche la condanna alla ripetizione disposta senza domanda di parte.
Va invece confermato l'accoglimento pieno della riconvenzionale.
La domanda di compensazione fra le poste, presentata in prime cure dal sig. , non è stata CP_1
riprodotta in questa sede.
Stante il rigetto dell'opposizione, le spese della fase monitoria sono rette dal decreto opposto.
Quelle del doppio grado del giudizio di merito vanno interamente compensate per la reciproca soccombenza.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, così decide:
a) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Udine n° 256/2024,
- rigetta interamente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 1687/21 emesso dal giudice di pace di Udine, che pertanto conferma interamente anche con riguardo al capo degli accessori e delle spese, dichiarandone l'esecutorietà;
- annulla il capo della sentenza gravata che ha condannato alla restituzione Parte_1 alla controparte di € 2.700;
b) rigetta per il resto l'appello, confermando la sentenza gravata nella parte in cui condanna a pagare € 4.358,99 a , oltre interessi legali dal 9.2.2022 Parte_1 Controparte_1
al saldo;
c) compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado della lite nella fase di cognizione piena.
Udine, 10/12/2024
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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