Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5176/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 22.09.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mirano (VE)al Numero 63, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2001;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 26.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 18.02.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole NO e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole NO e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 26.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“a) accertata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. e , di cittadinanza italiana, nata a [...]F._1 Parte_2
Mirano (VE) il 12/10/ ir Malpaga n. 112/C, C.F.
, autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa;
C.F._2
b) disporsi che l'immobile già casa familiare sito a Mira (VE), in via Malpaga n. 112/C, venga assegnato alla signora con arredi e corredi presenti all'interno dello stesso, fermo restando il diritto del signor Parte_2 di asportare i propri beni ed effetti personali tra cui sin d'ora si indicano, a titolo meramente esemplificativo e Pt_1 non esaustivo:
· la televisione installata all'interno della camera da letto della già casa familiare;
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Pt_1
· tre quadri di puzzle;
· l'affettatrice;
· decespugliatore;
c) disporsi che il signor lasci la già casa coniugale entro sei mesi decorrenti dalla data fissata per l'udienza di Pt_1 comparizione delle parti;
d) le parti convengono che i costi di ogni e qualsiasi intervento si dovesse eventualmente rendere necessario effettuare al fine di conseguire la riparazione e/o il ripristino dei beni mobili presenti all'interno dell'immobile casa familiare sito a Mira (VE) in via Malpaga n. 112/C, oggetto di assegnazione alla signora saranno sopportati in via Parte_2 esclusiva ed integrale dalla medesima quale utilizzatrice dei predetti beni mobili;
e) nulla disporsi con riferimento al figlio delle parti (C.F. ), di Persona_1 C.F._3 cittadinanza italiana, nato in data [...] a [...] la pacif tà ed autosufficienza ed indipendenza economica dello stesso;
f) disporsi che la IG NO delle parti, (C.F. , di cittadinanza italiana, Persona_2 C.F._4 nata in data [...] a [...], venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente sulle questioni di maggior interesse e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, ed abbia la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre, signora nell'immobile già casa familiare sito a Mira (VE), in via Malpaga n. 112/C; Parte_2
g) disporsi che il signor possa vedere e tenere con sé la IG NO secondo le seguenti modalità Pt_1 Persona_2
(meglio esplicate nel p itoriale allegato al presente ricorso sub la precisazione per cui tale regolamentazione dovrà ritenersi puramente indicativa e correlata alla attuale situazione lavorativa dei genitori e scolastico-ricreativa della IG, ed i genitori stessi, in relazione alle rispettive esigenze lavorative ed a quelle scolastiche, sportive e ricreative della IG, potranno sempre modificarla mediante accordo tra loro, anche semplicemente telefonico:
- due week end alternati al mese;
- due pomeriggi a settimana da individuarsi nel giovedì e nel venerdì, nelle settimane in cui trascorrerà il fine Per_2 settimana con il padre e nel martedì e nel giovedì allorquando la IG passerà il week end con la madre (senza la previsione del pernotto a casa dello stesso ad esclusione della notte tra il sabato e la domenica, salvo diverso accordo in merito tra i genitori);
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati di anno in anno tra i genitori;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, con Natale e Capodanno alternati di anno in anno tra i genitori;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previa reciproca comunicazione;
h) disporsi che, nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato, per giustificati motivi, in particolar modo di natura lavorativa, a portare la IG alla fermata dell'autobus per recarsi a scuola, ovvero, viceversa, sia Per_2 impossibilitato a riprenderla alla fermata stessa, verrà coadiuvato e/o sostituito nel compito dall'altro genitore, che dovrà essere avvisato tempestivamente, nonché disporsi che, in ogni caso, i genitori potranno essere coadiuvati dai nonni, sia materni che paterni, secondo le rispettive possibilità, nella gestione della IG;
Per_2
i) disporsi che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo mensile al mantenimento Pt_1 Parte_2 ordinario della IG NE , a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'importo Per_2 mensile di euro 280,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
l) disporsi che le spese straordinarie relative alla IG NO , da individuarsi secondo il protocollo applicato Per_2 dal Tribunale di Venezia che si allega sub DOC. 11 sottoscritto dalle parti, vengano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno previa esibizione, da parte del genitore che si è fatto carico per intero anticipando il relativo importo, della documentazione attestante l'avvenuta spesa. Il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire necessariamente entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della documentazione attestante l'avvenuto esborso a tale titolo;
pagina 2 di 3 m) disporsi che l'Assegno Unico relativo alla IG NO venga percepito e goduto per intero in via esclusiva Per_2
(100%) dalla signora Parte_2
n) disporsi che le detrazioni fiscali relative alla IG NO siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_2 ciascuno;
o) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi, indipendenti ed autosufficienti e danno atto di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
p) salvo quanto sopra e salva l'esatta esecuzione degli accordi contenuti nel presente ricorso, le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
q) le parti si autorizzano al rilascio e al rinnovo del passaporto relativo alla IG NO e/o di ogni Persona_2 documento valido per l'espatrio con l'eventuale iscrizione della stessa. Le parti si rendono parte diligente nel trasferire, senza indugio, all'altro genitore i documenti relativi alla IG quando se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità; r) le spese legali della presente procedura debbono intendersi integralmente compensate tra le parti.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 26.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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