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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13567 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7907/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7907/2020
Oggi 3 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente, in sostituzione dell'avv. Fornari, l'avv. Pero Lorusso il quale si riporta agli scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento;
per il Collegio regionale di Garanzia elettorale è presente il Procuratore dello Stato la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede Persona_1 l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. ssa Persona_2 Il Giudice esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, trattiene la causa in decisione. Alle ore 16,20, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 7907/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7907/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 domiciliata in CI (LT), Via Roma n. 152, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cesare Fornari, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
LA Controparte_1 CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ingiunzione CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 3 ottobre 2025 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 29 gennaio 2020 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1582 del 27.03.2019, emessa dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma, notificata a mani proprie in data 17.04.2019, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.823,00, per la violazione dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993, avendo omesso di depositare la dichiarazione relativa alle spese per la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di CI con riferimento alle consultazioni svolte in data 05.06.2016. A sostegno dell'opposizione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto nell'ordinanza impugnata la ricorrente risulta nata a [...] e non a CI e quindi non è stata correttamente identificata;
l'omessa notifica della diffida di cui all'art. 15, comma 8, l. 10 dicembre 1993 n. 515; il difetto di motivazione dell'ordinanza che reca solo la norma violata, peraltro applicabile alle elezione alla Camera dei Deputati e al Senato e non, invece, alle elezioni amministrative comunali, e la sanzione irrogata. Ha quindi concluso chiedendo, In via preliminare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, in via principale l'annullamento e/o la revoca, la dichiarazione di nullità inefficacia, illegittimità dell'ordinanza ingiunzione ed in via subordinata di essere, comunque, rimessa in termini per il deposito della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 6 della legge n. 515/1993. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato. Come emerge dagli atti, la diffida è stata regolarmente notificata alla ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Della notificazione è stata data alla stessa notizia mediante raccomandata, come provato dalla relazione dell'ufficiale giudiziario e dall'avviso di ricevimento allegato. Per quanto riguarda la contestata errata identificazione della ricorrente appare evidente che l'indicazione come luogo di nascita di LI anziché CI configuri un mero errore materiale, pienamente riconoscibile in presenza di tutti gli altri indicatori (nominativo, data di nascita, indirizzo di residenza) riportati invece correttamente, che non inficia la legittimità del provvedimento impugnato. Inoltre, nella diffida di cui all'art. 15, comma 8, l. 10 dicembre 1993 n. 515 il luogo di nascita della ricorrente è indicato correttamente. Va disattesa anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione, in quanto, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente ( cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent. 30/05/2025, n. 14567). Nell'ordinanza è indicato chiaramente che la sig.ra , candidata alle Parte_1 elezioni comunali di CI non ha provveduto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 7 co 6 L.515/1993, nonostante la precedente diffida e per questo motivo è stata condannata al pagamento della sanzione. Inoltre, nella diffida precedentemente notificata viene richiamata la norma di legge, art. 13 comma 6 della Legge 6 Luglio 2012 n° 96, che estende ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'applicazione dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993. Deve pertanto ritenersi correttamente irrogata la sanzione ed insussistenti i denunciati vizi di motivazione. Non può essere accolta neanche la domanda subordinata di rimessione in termini per il deposito della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 6 della legge n. 515/1993, considerato che la domanda deve semmai essere rivolta alla Autorità amministrativa e non all'Autorità giudiziaria e che in ogni caso la ricorrente non ha neanche dedotto le circostanze eccezionali che giustificherebbero tale richiesta. Tanto dedotto, la domanda della ricorrente deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2.540,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge.
Così deciso in Roma, in data 03/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7907/2020
Oggi 3 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente, in sostituzione dell'avv. Fornari, l'avv. Pero Lorusso il quale si riporta agli scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento;
per il Collegio regionale di Garanzia elettorale è presente il Procuratore dello Stato la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede Persona_1 l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. ssa Persona_2 Il Giudice esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, trattiene la causa in decisione. Alle ore 16,20, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 7907/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7907/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 domiciliata in CI (LT), Via Roma n. 152, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cesare Fornari, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
LA Controparte_1 CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ingiunzione CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 3 ottobre 2025 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 29 gennaio 2020 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1582 del 27.03.2019, emessa dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma, notificata a mani proprie in data 17.04.2019, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.823,00, per la violazione dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993, avendo omesso di depositare la dichiarazione relativa alle spese per la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di CI con riferimento alle consultazioni svolte in data 05.06.2016. A sostegno dell'opposizione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto nell'ordinanza impugnata la ricorrente risulta nata a [...] e non a CI e quindi non è stata correttamente identificata;
l'omessa notifica della diffida di cui all'art. 15, comma 8, l. 10 dicembre 1993 n. 515; il difetto di motivazione dell'ordinanza che reca solo la norma violata, peraltro applicabile alle elezione alla Camera dei Deputati e al Senato e non, invece, alle elezioni amministrative comunali, e la sanzione irrogata. Ha quindi concluso chiedendo, In via preliminare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, in via principale l'annullamento e/o la revoca, la dichiarazione di nullità inefficacia, illegittimità dell'ordinanza ingiunzione ed in via subordinata di essere, comunque, rimessa in termini per il deposito della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 6 della legge n. 515/1993. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato. Come emerge dagli atti, la diffida è stata regolarmente notificata alla ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Della notificazione è stata data alla stessa notizia mediante raccomandata, come provato dalla relazione dell'ufficiale giudiziario e dall'avviso di ricevimento allegato. Per quanto riguarda la contestata errata identificazione della ricorrente appare evidente che l'indicazione come luogo di nascita di LI anziché CI configuri un mero errore materiale, pienamente riconoscibile in presenza di tutti gli altri indicatori (nominativo, data di nascita, indirizzo di residenza) riportati invece correttamente, che non inficia la legittimità del provvedimento impugnato. Inoltre, nella diffida di cui all'art. 15, comma 8, l. 10 dicembre 1993 n. 515 il luogo di nascita della ricorrente è indicato correttamente. Va disattesa anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione, in quanto, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente ( cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent. 30/05/2025, n. 14567). Nell'ordinanza è indicato chiaramente che la sig.ra , candidata alle Parte_1 elezioni comunali di CI non ha provveduto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 7 co 6 L.515/1993, nonostante la precedente diffida e per questo motivo è stata condannata al pagamento della sanzione. Inoltre, nella diffida precedentemente notificata viene richiamata la norma di legge, art. 13 comma 6 della Legge 6 Luglio 2012 n° 96, che estende ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'applicazione dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993. Deve pertanto ritenersi correttamente irrogata la sanzione ed insussistenti i denunciati vizi di motivazione. Non può essere accolta neanche la domanda subordinata di rimessione in termini per il deposito della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 6 della legge n. 515/1993, considerato che la domanda deve semmai essere rivolta alla Autorità amministrativa e non all'Autorità giudiziaria e che in ogni caso la ricorrente non ha neanche dedotto le circostanze eccezionali che giustificherebbero tale richiesta. Tanto dedotto, la domanda della ricorrente deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2.540,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge.
Così deciso in Roma, in data 03/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia