Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2021, proposto da
NA NI, rappresentata e difesa dall'avvocato OV Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ciraci e Carmela Di Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di inefficacia della S.C.I.A. e ordine di ripristino comunicato a mezzo PEC dal Comune di Lucca al Geom. marino Lippi in data in data 14.04.2021;
- della nota di riscontro alla richiesta di annullamento del provvedimento indicato alla precedente lettera “A” inviata dal Comune di Lucca a mezzo PEC in data 10.06.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. OV CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra NA NI ha impugnato il provvedimento di inefficacia della S.C.I.A. e ordine di ripristino comunicato dal Comune di Lucca il 14 aprile 2021 e, ciò, unitamente alla nota di riscontro alla richiesta di annullamento del provvedimento in autotutela inviata dal Comune il 10 giugno 2021.
La ricorrente ha presentato una S.C.I.A. in sanatoria, ex art. 209 della L. Reg. Toscana n. 65/2014, al fine di regolarizzare una tettoia posta a corredo di un suo fabbricato residenziale ubicato nel Comune di Lucca.
L’opera consisteva (secondo la descrizione contenuta nella relazione del tecnico di fiducia della ricorrente “.. nell'aver costruito una tettoia sull'area di pertinenza della propria abitazione. Tale costruzione è realizzata in parte su pilastri in muratura e legno che sorreggono una struttura leggera inclinata realizzata in legno con sovrastante manto di copertura in materiale composito a forma di tegole e coppi, il tutto corredato da scossalina e canale in rame. L'intervento è stato realizzato sulla pavimentazione esistente, realizzata con DIA n. 1377/2003 e pertanto senza incremento di impermeabilizzazioni del terreno. L'intervento risulta realizzato, stante la dichiarazione della proprietaria, prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica ”.
Malgrado le osservazioni della ricorrente, il 14 aprile 2021, a mezzo PEC indirizzata al tecnico di fiducia, il Comune di Lucca ha comunicato il provvedimento in cui veniva dichiarata l’inefficacia della S.C.I.A. e il conseguente ordine di ripristino, evidenziando che “ ai sensi del D.P.G.R. n° 64/R/2013, la tettoia non rientra tra i casi di esclusione della Superficie Coperta e, in relazione allo stato dei luoghi raffigurato negli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica in atti al fascicolo, non risultano rispettate le distanze tra la costruzione in oggetto, che possiede caratteri di stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo, ed altri fabbricati limitrofi che presentano pareti finestrate, prescritte dall'art. 9 del D.M n° 1444/1968 e dall'art. n° 93 del Regolamento Edilizio del Comune di Lucca (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 1309/2018). Nulla rileva che le costruzioni predette appartengano al medesimo proprietario. Per quanto sopra indicato, risultando l'intervento segnalato in contrasto con l'art. 9 del D.M. 1444/68 e con l'art. 93 del vigente Regolamento Edilizio, si comunica, ai sensi dell'art. 19 co. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 145 co. 6 della L.R. 65/2014, che la S.C.I.A. presentata è inefficace; si comunica altresì l'ordine di ripristino delle parti poste in essere “.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 93 del vigente regolamento edilizio del comune di Lucca e dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione previsti dall’art. 97 della Costituzione, in quanto la disposizione del regolamento comunale confermerebbe la legittimità della tettoia, nella parte in cui prevede che ai fini del calcolo delle distanze “ non si tiene conto né dei muri di cinta, come definiti dall'art. 878 C, C., né dei corpi costituenti superficie accessoria con altezza, al colmo della copertura, inferiore a m. 2,70, rispetto alla quota del piano di campagna ”;
2. la violazione degli artt. 209, 145, 146 e 147 della L. reg. Toscana n. 65/2014, nonché dell’art. 19 e/o 21 nonies della l. n. 241/1990, in quanto il provvedimento del 14 aprile 2021 sarebbe intervenuto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni.
Si è costituito il Comune di Lucca, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
È da respingere il primo motivo con il quale si sostiene la mancata applicazione dell'art. 93 del Regolamento Edilizio del Comune di Lucca, nella parte in cui, pur rinviando alla disciplina delle distanze di cui all'art. 9 DM 2.4.1968 n. 1444, si sancisce che “ a) non si tiene conto né dei muri di cinta, come definiti dall'art. 878 C, C., né dei corpi costituenti superficie accessoria con altezza, al colmo della copertura, inferiore a m. 2,70, rispetto alla quota del piano di campagna ”.
La ricorrente sostiene che il manufatto di cui si tratta avrebbe un’altezza non superiore a ml. 2,70, circostanza quest’ultima che ne confermerebbe la legittimità in applicazione del regolamento comunale sopra citato.
In primo luogo è necessario chiarire che l’Amministrazione, sia nel provvedimento impugnato che nella successiva nota con la quale ha respinto l’istanza di autotutela, ha avuto modo di affermare che la costruzione oggetto di sanatoria si qualifica come "tettoia" e che, nel contempo, non risultavano rispettate le distanze tra la costruzione in oggetto, che possiede caratteri di stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo ed altri fabbricati limitrofi che presentano pareti finestrate, sussistendo la violazione delle distanze prescritte dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, disciplina statale che è stata espressamente posta a fondamento della motivazione del provvedimento ora impugnato.
Anche nella nota di riscontro del 10 giugno 2021, con la quale il Comune di Lucca ha rigettato l’istanza di autotutela, si era evidenziato che “ circa le disposizioni dell'art. 93 del R.E., si rileva che per consolidata giurisprudenza il D.M. n. 1444/68 trova applicazione indipendentemente da disposizioni regolamentari contrarie. In tal senso la giurisprudenza in materia, citata anche nell'atto di cui si chiede l'annullamento, ricorda che la disciplina statale sulle distanze tra edifici, volta alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, è tassativa e inderogabile, e trova applicazione anche con riferimento alla fattispecie delle tettoie ”.
È allora dirimente constatare che, non solo il Comune ha inteso espressamente riferirsi alla disciplina di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68, ma che detta normativa di rango primario prevale sulla normativa comunale eventualmente difforme e, ciò, come peraltro confermato da un costante orientamento giurisprudenziale laddove si è sancito che " le previsioni di cui al D.M. 1444/68, essendo state emanate su delega effettuata da una norma di rango primario – e cioè l’art. 41 quinquies della L. 1150/42 – hanno esse stesse valore di legge e come tali sono in grado di andare a sostituire automaticamente le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali che siano entrate in vigore in epoca successiva al D.M. citato e che risultino difformi da questo ultimo... " (Tar Piemonte, Sez. II, 5 ottobre 2016, n. 1224; Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 05/01/2015, n. 11).
Ulteriori pronunce hanno chiarito, altresì, che " la tettoia è rilevante ai fini del rispetto della distanza fra i fabbricati" e che, ancora, "l’art. 9, comma 1, n. 2), del D.M. n. 1444/1968 – rubricato “Limiti di distanza tra i fabbricati” ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, che stabilisce in via generale e astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 5466) " (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 aprile 2021, n. 752).
Si consideri, inoltre, che il richiamo nella motivazione del provvedimento ora impugnato al Regolamento edilizio è da considerarsi comunque coerente, laddove detta disposizione prevede che " la distanza tra fabbricati è misurata sul segmento ortogonale che congiunge i due punti più prossimi delle rispettive superfici coperte; essa in caso di nuova costruzione (ivi compreso l'ampliamento od il sopralzo) di uno dei fabbricati considerati, non deve essere inferiore a quella prescritta dall'art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444 o da eventuali successive norme modificative o sostitutive ovvero disposizioni del presente Regolamento.. ".
Altrettanto da respingere è la seconda censura con la quale si sostiene che il provvedimento che ha dichiarato l’inefficacia della scia sarebbe tardivo, in quanto emanato oltre il termine di trenta giorni.
Sul punto è dirimente constatare che, con con la nota del 3 marzo 2021, il Comune di Lucca ha inviato alla ricorrente una “ Richiesta precisazioni – conformazione ”, necessaria per il “ completamento dell'attività di verifica di quanto realizzato in difformità assenza di titolo edilizio e per l'ulteriore corso della stessa... ”, indicando la documentazione richiesta che, a sua volta, è stata successivamente depositata dalla ricorrente.
Ne consegue che è evidente che, con detta nota, il Comune ha inteso interrompere del termine di consolidamento della scia, così come previsto dall'art. 145 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, con conseguente rispetto dei termini previsti per l’adozione del provvedimento di “non sanabilità”.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
OV CC, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV CC | AR IA |
IL SEGRETARIO