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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NT UC - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 279/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Parte_1 C.F._1
Piazza Aldo Moro n. 23 presso lo studio dell'Avv. Savino Leonarda, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia Controparte_1 C.F._2 alla Via Lustro n. 29 presso lo studio dell'avv. Ruocco Andrea, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
19.11.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.01.2025 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 Controparte_1 personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 23.05.2023; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che l'unione coniugale è naufragata tanto che i CP_ coniugi vivono già separati;
che la è dipendente con contratto a tempo indeterminato e Pt_1 presso Barpag Srl con sede legale e operativa nella Zona Industriale ASI loc. Incoronata (FG)
[...]
e percepisce uno stipendio mensile base di €. 1.014,11 mentre il è operaio e percepisce CP_1 uno stipendio mensile di € 1.450,00; che la è proprietaria della casa coniugale nonché di altri Pt_1 cespiti immobiliari mentre il non è intestatario di immobili. CP_1
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 30.01.2025 e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza cartolare del 25.03.2025 invitando le parti al deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 168/2025 del 10.04.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. n. 168/2025 del
10.04.2025.
Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da ricorso congiunto del 30.01.2025, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 23.05.2023 tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
07.10.1989 (atto n. 39, Parte II – Serie A, anno 2023), alle condizioni contenute nel ricorso depositato in data 30.01.2025; • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
03/11/2000 n.396;
• Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo il ricorso introduttivo depositato il
30.01.2025, che qui devono intendersi per interamente trascritti;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice est. Il
Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott.
NT UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NT UC - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 279/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Parte_1 C.F._1
Piazza Aldo Moro n. 23 presso lo studio dell'Avv. Savino Leonarda, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia Controparte_1 C.F._2 alla Via Lustro n. 29 presso lo studio dell'avv. Ruocco Andrea, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
19.11.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.01.2025 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 Controparte_1 personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 23.05.2023; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che l'unione coniugale è naufragata tanto che i CP_ coniugi vivono già separati;
che la è dipendente con contratto a tempo indeterminato e Pt_1 presso Barpag Srl con sede legale e operativa nella Zona Industriale ASI loc. Incoronata (FG)
[...]
e percepisce uno stipendio mensile base di €. 1.014,11 mentre il è operaio e percepisce CP_1 uno stipendio mensile di € 1.450,00; che la è proprietaria della casa coniugale nonché di altri Pt_1 cespiti immobiliari mentre il non è intestatario di immobili. CP_1
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 30.01.2025 e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza cartolare del 25.03.2025 invitando le parti al deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 168/2025 del 10.04.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. n. 168/2025 del
10.04.2025.
Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da ricorso congiunto del 30.01.2025, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 23.05.2023 tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
07.10.1989 (atto n. 39, Parte II – Serie A, anno 2023), alle condizioni contenute nel ricorso depositato in data 30.01.2025; • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
03/11/2000 n.396;
• Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo il ricorso introduttivo depositato il
30.01.2025, che qui devono intendersi per interamente trascritti;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice est. Il
Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott.
NT UC