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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1417/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Parte_1
AB (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, E dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone (PEC:
). Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249001493448000, notificata l'11.6.2024, di importo pari a 20.963,70€, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920130000339337000 e 43920130000605300000, asseritamente mai
1 ricevuti. Parte ricorrente deduceva, altresì, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di rigetto, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920130000339337000 è stato notificato il 23.4.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000605300000 è stato notificato il 18.12.2013.
4.1. L'Ente di previdenza ha, altresì, dedotto e documentato (all. 3 della memoria di costituzione) l'avvenuto parziale sgravio dei carichi di cui all'avviso di addebito n. 43920130000339337000, considerati non più dovuti in ragione dell'intervenuta cancellazione della posizione contributiva della ricorrente, per fine attività, dal 14.1.2011, lasciando un residuo di importo pari a 4.804,06€.
5. Si dichiara, pertanto, la cessata materia relativamente ai carichi di cui all'avviso di addebito n. 43920130000339337000, siccome sgravati.
6. Nel resto, il ricorso non può trovare accoglimento perché stante la validità della notifica degli avvisi di addebito, eseguita nelle date suindicate, l'unica eccezione valutabile, senza entrare nel merito della questione, è quella di prescrizione.
7. Tuttavia, nessuna estinzione è ravvisabile nel caso di specie perché, il Concessionario ha dedotto e documentato di aver notificato a parte ricorrente due richieste di pagamento, quali l'intimazione di pagamento n. 13920179001690903000, contenente l'avviso di addebito n. 43920130000339337000 e notificato il 16.1.2018 e l'intimazione di pagamento n. 13920189000433560000, contenente l'avviso di addebito n. 43920130000605300000, notificata l'11.9.2018. Tali richieste di pagamento devono considerarsi interruttive dei termini prescrizionali, impeditivi del decorso del quinquennio provocativo dell'estinzione dei crediti.
8. Pertanto, relativamente all'avviso di addebito n. 43920130000339337000, nella parte in cui non è stato assoggettato a sgravio, e all'avviso di addebito n. 43920130000605300000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione, e il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese sono compensate per la metà stante il parziale sgravio e per la residua parte vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente ai carichi assoggettati a sgravio operato in autotutela dall'Ente previdenziale relativamente all'avviso di addebito n. 43920130000339337000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per a metà le spese di lite e
- condanna al pagamento della residua parte liquidate in Parte_1 complessivi € 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento della residua parte liquidate in Parte_1 complessivi € 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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