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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 103/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Lago Gerundo 5, c,
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Lago Gerundo 5, rappresentata dai genitori esercenti la potestà nato a [...] il Persona_1
22.03.1986, ivi residente in [...] (c.f. ) e C.F._3 Parte_1
come sopra generalizzata, entrambe rappresentate e difese dall'avv.to GUIDO MARIA GIARRUSSO (c.f.
), con studio in Cremona Via Fulvio Cazzaniga 1, presso il quale hanno eletto C.F._4
domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._5
OL ed Uniti (CR) Via Porta Meridionale 17;
(C.F. ), in persona del procuratore alle liti Dott.ssa Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(P.I di gruppo e C.F. Parte_2 P.IVA_2
), a mezzo del sottoscritto Avv. (C.F.: ) P.IVA_1 CP_4 CodiceFiscale_6
procuratore e domiciliatario in Cremona, Via Brescia n. 81;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione, e , rappresentata dai genitori e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
, quali sorella e nipote del defunto hanno convenuto in giudizio Parte_1 Persona_2
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5 Controparte_3
l'On.le Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, - accertare e dichiarare il Signor RI , quale proprietario e conducente del veicolo Renault LI targata CP_2
EF036EE, assicurato con polizza n. 240081639, unico ed esclusivo Controparte_3
responsabile del sinistro avvenuto in data 16.08.2019, ore 21,50 circa, sulla Via Mantova e da cui derivava la morte del Signor - per l'effetto, condannare il Signor RI e la Persona_2 CP_2
società , in solido tra di loro, per i rispettivi titoli di responsabilità, a risarcire Controparte_3
alle attrici tutti i danni subiti, da liquidarsi in Euro 102.352,80 (137.352,80 detratto l'importo di Euro
35.000 incassato a titolo di acconto) per la Signora e in Euro 137.352,80 per la Parte_1
minore ovvero, per entrambe, nella diversa maggiore o minore somma accertata in Controparte_1
corso di causa, con rivalutazione dalla data del sinistro al saldo e con interessi legali dalla data del sinistro alla data della domanda giudiziale e con interessi di mora, ex art. 1284 comma 4 dalla data della domanda all'effettivo saldo;
- spese di cause in ogni caso rifuse”.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona del procuratore alle liti pro Controparte_3 tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, accertato e dichiarato che l'incidente per cui è processo si è verificato per colpa paritaria di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per le ragioni esposte in premessa o, in via sussidiaria, in applicazione dell'art. 2054, 2° comma del codice civile e preso atto che , tenuto conto di tale concorso di colpa del conducente il motoveicolo nella Controparte_6
causazione del sinistro per cui è processo, in data 29.12.2020 ed in data 14.03.2024, versava a saldo di ogni ulteriore pretesa, alla sorella non convivente della vittima, Sig.ra la somma Parte_1 di € 65.000,00, ritenere tale importo congruo e sufficiente a risarcire tutti i danni dalla stessa patiti per la perdita del congiunto, respingendo ogni ulteriore domanda a qualsiasi titolo introdotta nei confronti dei convenuti siccome infondata in fatto e in diritto. Respingersi inoltre la domanda relativa al risarcimento del danno a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale dello zio, introdotta dai ricorrenti in qualità di esercenti la patria potestà sulla minore
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni al riguardo esposte in premessa. Con CP_1
vittoria di spese ed onorari di causa. Spese di lite in ogni caso interamente compensate tra le parti
pagina 2 di 15 nell'eventualità in cui le pretese attoree vengano comunque considerevolmente ridimensionate al termine della presente causa”.
Il convenuto , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, per cui ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia con decreto del 19/4/2024.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e lo svolgimento delle prove testimoniali.
In data 11/11/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da e possono essere parzialmente accolte, per Parte_1 Controparte_1
le ragioni che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tuttavia, nel caso (come quello di specie) di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' dunque evidente che quello dei due conducenti che intenda superare la presunzione di corresponsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. è tenuto a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente, e dunque, in concreto: a) di aver tenuto a sua volta una condotta di guida corretta;
b) che la condotta dell'altro conducente non fosse in alcun modo evitabile, per le sue caratteristiche di pericolosità e totale anomalia.
Quanto alla prova della corresponsabilità (e di conseguenza all'assenza di prova, nel caso di specie, della opposta responsabilità esclusiva del RI), va rilevato che nel procedimento penale che ha visto imputato il RI è stata disposta dal GUP, in contraddittorio tra le parti, una perizia cinematica sulle cause e sulla dinamica del sinistro.
Sul punto, va premesso come la Suprema Corte abbia ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654,
652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (Cass.civ. n. 18025/2019; Cass.
17316/2018; Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass.
24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011); specificamente, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, gli elementi acquisiti dal giudice penale sottoposti al pagina 3 di 15 contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare (come nel caso in esame) per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.) sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato (così in motivazione: Cass. 21299/2014 e Cass.civ. n. 18025/2019).
Orbene, si rileva che la perizia d'ufficio suddetta (doc. 7 attrici), la quale appare coerente ed esente da macroscopici errori logici e tecnici, ha accertato la corresponsabilità dei due conducenti, contestando a ciascuno la violazione di distinte norme del codice della strada, così concludendo: “Il signor Per_2
(34 anni), alla guida del suo motociclo KAWASAKI Versys 650 targato EK 70057, stava
[...]
percorrendo via Mantova, nel centro abitato del Comune di Cremona, con direzione di marcia centro città - Mantova. Il limite di velocità era di 50 km/h. Il traffico era scarso, il fondo stradale asfaltato, asciutto e privo di anomalie, il cielo sereno e la visibilità buona, con illuminazione pubblica presente e sufficiente. Giunto ad una trentina di metri dal centro dell'intersezione con via dei Partigiani, posta sulla sua destra, il signor si avvedeva della presenza dell'autovettura RENAULT LI 1.5 dCi Pt_1
targata EF 036EE, condotta dal proprietario signor (63 anni) che, proveniente dalla Controparte_2 predetta laterale, stava iniziando l'immissione sulla carreggiata di via Mantova, intenzionato a svoltare a sinistra, verso il centro città, non avvedendosi del sopraggiungente motociclo o non valutandone correttamente la velocità di marcia. Nonostante la manovra di emergenza posta in essere dal signor che tentava di spostarsi verso la propria sinistra per evitare la collisione, il Pt_1
raggiungeva ed urtava violentemente la vettura. In conseguenza della collisione, che si Pt_3
verificava nella parte sinistra della corsia di pertinenza del e si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte Pt_3
anteriore della fiancata sinistra della il signor proseguiva in avanti e dopo aver CP_7 Pt_1
urtato contro il serbatoio del suo veicolo e contro la vettura, scavalcava il cofano della LI e rovinava al suolo, arrestandosi circa 16 ÷ 17 metri più avanti. In conseguenza della collisione, la LI entrava in rotazione e si arrestava dopo poco più di un paio di metri, al termine di una rotazione oraria di circa 70°, di traverso alla carreggiata. Il motociclo, che nella collisione riportava la rottura delle piastre delle forcelle ed il distacco delle stesse e della ruota, si arrestava a circa 5.50 metri dal punto
d'urto, nella parte sinistra della carreggiata, adagiato sul fianco destro, al termine di una rotazione antioraria di circa 145°. Nell'occorso il signor riportava le gravissime lesioni toraco - Persona_2
addominali e di bacino per le quali veniva trasportato e ricoverato, con prognosi iniziale di 30 giorni,
pagina 4 di 15 presso il Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Cremona, dove decedeva alle ore 01:59 del giorno successivo. Dalla ricostruzione, eseguita sulla base degli elementi oggettivi a disposizione, e con le approssimazioni dovute alle particolari modalità del sinistro, sono emerse velocità alla collisione di circa 13 km/h per la e di circa 96 km/h per il motociclo. Dalla ricostruzione è CP_7
inoltre emerso che la LI avrebbe iniziato a muoversi quando mancavano circa 2.2 secondi alla collisione, con il motociclo distante circa 60 metri dal punto d'urto, perfettamente avvistabile, e che il signor avrebbe potuto avvedersi delle intenzioni del conducente della quando Pt_1 CP_7 mancavano circa 1.2 secondi all'urto ed il giungeva a soli 32 metri circa dal punto di Pt_3
collisione. Si è quindi calcolato che se il signor avesse marciato rispettando il limite di velocità Pt_1
in vigore avrebbe potuto arrestarsi agevolmente prima che le traiettorie dei due veicoli si intersecassero. D'altro canto, è anche emerso che stante la presenza di doppia linea di mezzeria continua all'altezza dell'intersezione, il signor non avrebbe potuto immettersi in direzione CP_2
del centro città. In conclusione, nella condotta di guida del signor conducente del Persona_2
KAWASAKI, si riscontrano violazioni oltre che alle norme generiche di prudenza, perizia e diligenza previste dal principio informatore della circolazione (art. 140 C.d.S.), anche a quanto prescritto negli articoli 141 (Velocità) commi 1, 2 e 3 e 142 (Limiti di velocità) comma 1 del Codice della Strada. La sua condotta di guida è in nesso causale con il verificarsi del sinistro. Nella condotta di guida del signor conducente della si riscontrano violazioni oltre che alle norme Controparte_2 CP_7
generiche di prudenza, perizia e diligenza previste dal principio informatore della circolazione (art.
140 C.d.S.), anche a quanto prescritto negli articoli 145 (Precedenza) comma 4 e 146 (Violazione della segnaletica stradale) comma 1 del Codice della Strada. Anche la sua condotta di guida è in nesso causale con il verificarsi del sinistro”.
Parte attrice ha ritenuto di non condividere tuttavia la dinamica del sinistro ricostruita dal perito del processo penale, a suo dire inficiata da errori riguardanti il punto di impatto e di contatto tra i veicoli
(che avrebbero inficiato la valutazione sulla presunta velocità del motociclo al momento dell'urto), gli urti secondati, la modalità di immissione dell'auto nella SS 10 Padana Inferiore ed il tempo c.d. psicotecnico di reazione del conducente dell'autoveicolo.
In particolare ha inteso dimostrare (con autonoma perizia di parte, doc. 8, che riproduce comunque osservazioni già sottoposte al perito in sede di procedimento penale) che il limite di velocità del tratto di strada fosse di 90 km/h (e non di 50 km/h, come accertato dal perito), ma soprattutto che la velocità
pagina 5 di 15 del motoveicolo (stimata in 72 km/h a fronte dei 96 km/h calcolati dal perito) sarebbe stata irrilevante, dal momento che solo una velocità di 21 km/h avrebbe potuto evitare l'impatto.
Orbene, innanzitutto, quanto al limite di velocità, le deduzioni attoree non colgono nel segno.
Come accertato dal perito penale, “Percorrendo via Mantova con direzione di marcia centro città -
Mantova, terminato il tratto della predetta arteria suddiviso in due carreggiate (ciascuna con due corsie), sottoposto a limite di velocità di 50 km/h, si incontra, poco prima dello svincolo per
l'autostrada, segnaletica verticale indicante divieto di sorpasso e limite di velocità di 70 km/h. I due cartelli sono seguiti, a breve distanza, da un cartello indicante la presenza di intersezione. Il cartello del limite di velocità di 70 km/h non viene ripetuto al termine dell'intersezione con lo svincolo autostradale. Il limite quindi decade e torna in vigore il limite di 50 km/h (il limite di velocità, cioè, in vigore in ambito urbano). Dopo l'intersezione con via dei Partigiani è collocata segnaletica verticale indicante limite di velocità di 70 km/h e continuazione del divieto di sorpasso. Pertanto, stante la segnaletica presente sul luogo, il limite di velocità in vigore all'altezza dell'intersezione con via dei
Partigiani nella direzione di marcia del motociclo era, ed è, di 50 km/h”.
Tali considerazioni meritano di essere condivise.
Invero, l'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della strada definisce “centro abitato” – in cui, ai sensi dell'art. 142 dello stesso codice, vige il limite di velocità di 50 km/h, salva possibilità di elevazione –
l'“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”.
E' pacifico che il tratto di strada teatro dell'incidente fosse ricompreso nella area del centro abitato con delibera di giunta num. di reg. 230 del 07/12/2016 , e che vi fosse segnale di delimitazione in ingresso ed in uscita, ad eccezione dei veicoli che provenissero dallo svincolo autostradale, in cui il segnale di ingresso non era ripetuto (come indicato dal perito, “sarebbe parimenti auspicabile, subito dopo
l'immissione dallo svincolo dell'autostrada su via Mantova, l'apposizione di segnaletica verticale indicante il limite di velocità in vigore sul tratto di strada antecedente l'intersezione con via dei
Partigiani (e cioè 50 km/h trovandosi il luogo ancora in ambito urbano)”).
L'assenza di tale ultima segnalazione tuttavia varrebbe, per eventualmente inficiare “soggettivamente” la delimitazione del centro abitato, unicamente per i veicoli provenienti dallo svincolo autostradale e non anche per gli altri, come il motoveicolo del danneggiato, come peraltro osservato dalla relazione della polizia stradale (doc. 1 attrici), la quale – pur non avendo alcuna importanza nella valutazione, che spetta comunque al Giudice, del reale stato dei luoghi – prevede il ripristino del limite generale pagina 6 di 15 (seppure erroneamente individuato in 90 km/h) solo per chi si immette sulla via Mantova dal raccordo autostradale.
Non si può viceversa opinare, come invece fa parte attrice, nel senso che l'assenza di segnalazione all'uscita dal casello autostradale comporti per tutti i veicoli (anche quelli non provenienti da tale accesso) la totale eliminazione del limite di 50 km/h, con la conseguenza che ciò si estenderebbe dunque anche al pieno centro della città di Cremona. L'eventuale assenza di segnalazione da una via di accesso può quindi comportare, a tutela dell'affidamento di chi si immette in una nuova strada, la mancata vigenza del limite solo per chi proviene dall'accesso privo di segnalazione.
Inoltre, appare irrilevante la colorazione blu della cartellonistica, essendo prevista anche per le strade che si avviano, come quella del caso di specie, verso l'esterno del centro abitato (ex art. 78 C.d.s.).
Chiarito dunque che il limite di velocità fosse di 50 km/h, la ricostruzione delle parti attrici non appare allora idonea ad inficiare e vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c.
In primo luogo, si rileva come il perito nominato dal GUP ha già coerentemente e sufficientemente risposto alle osservazioni mosse dalla difesa delle attrici in sede di esame reso all'udienza preliminare
(doc. 4 assicurazione), in particolare respingendo la tesi del consulente di parte attrice sulla velocità del motoveicolo (72 km/h), in quanto ritenuta molto poco verosimile “tenuto conto dei anni ingentissimi che ha riportato il motociclo, che ha praticamente la ruota completamente ovalizzata, il cerchio spaccato, si sono spaccate le forcelle, è tutto deformato e anche le deformazioni che ha la vettura”.
Inoltre, quanto al punto d'urto, il perito penale ha chiarito che 45 cm è un parametro classico che si utilizza per la simulazione degli urti delle autovetture (più alto invece se l'urto riguarda i camion), ritenendo peraltro l'altezza ipotizzata dal perito di parte (90 cm) non coerente con la dinamica dell'urto, che ha coinvolto l fianchetto.
In secondo luogo in questa sede si osserva anche che: a) essendo il limite di velocità pari a 50 km/h, il conducente del motoveicolo (anche volendo fare propria la ricostruzione del consulente di parte attrice, secondo cui egli viaggiava ad una velocità di 72 km/h) ha comunque violato tale limite;
b) non può condividersi, in quanto priva di adeguata spiegazione e dimostrazione, la ricostruzione del consulente di parte laddove ha affermato che il sinistro sarebbe potuto essere evitato solo ad una velocità di 21 km/h, sulla base del fatto che il motociclo avrebbe potuto percepire la situazione di pericolo solo quando l'autovettura aveva iniziato ad inserirsi nella via Mantova a causa della difficoltà del motociclo pagina 7 di 15 di avvistare prima l'autovettura dovuta al “notevole contrasto di zone d'ombra create dall'illuminazione artificiale”.
Su quest'ultimo punto si rileva che: a) le condizioni di visibilità di base (orario notturno, illuminazione artificiale) individuate dal CTP sono le medesime per entrambe i veicoli, eppure ciò ha comportato ingiustificatamente, nella valutazione dello stesso CTP, due diversi e opposti giudizi: di facile avvistabilità del motoveicolo da parte dell'auto e di difficile avvistabilità dell'autoveicolo da parte della moto;
b) la presenza di illuminazione artificiale in corrispondenza dell'incrocio è invece elemento utile a sostenere la piena visibilità dell'incrocio stesso da parte della moto, con dovere per i conducenti provenienti da Cremona sulla via Mantova di prestare maggiore attenzione ai veicoli possibilmente provenienti dalla via dei Partigiani, i quali avrebbero potuto legittimamente immettersi nella via
Mantova con direzione Mantova;
c) appare generico e non dimostrato il supposto “contrasto di zone d'ombra” valutato solo a favore, come detto, del motoveicolo, dovendosi considerare altresì che la posizione dei coni di proiezione dei fari dell'auto ortogonale al senso di marcia del motoveicolo è anch'esso elemento che è idoneo ad aumentare la percepibilità del pericolo, non provocando l'abbaglio del conducente della moto.
Ma soprattutto, la consulenza di parte attrice (anche volendo far propria la tesi per cui l'impatto sarebbe stato evitato solo ad una velocità di 21 km/h), nulla dice o dimostra in ordine alle conseguenze possibili e prevedibili nel caso in cui il conducente del motoveicolo, come suo dovere, avesse rispettato il limite di 50 km/h accertato dal CTU;
in altre parole, la consulenza di parte (così come la perizia in sede penale) si concentrano unicamente sulla velocità da tenere per evitare completamente il sinistro, tuttavia non è in alcun modo dedotto né provato – ed era necessario, non condividendosi i risultati della perizia penale – se il rispetto del limite di velocità massimo di 50 km/h avrebbe, pur non evitato l'impatto con l'autoveicolo, scongiurato comunque le conseguenze anche mortali che ne sono derivate;
ciò è enormemente rilevante, dal momento che l'evento di danno che deve essere oggetto del giudizio di evitabilità (condizione della assenza di corresponsabilità) non è l'evento “impatto” bensì l'evento
“morte”, ossia le concrete conseguenze derivanti dal sinistro.
Ciò rende irrilevanti le dissertazioni delle attrici in ordine all'errore del tempo psicotecnico rilevato dal perito penale, le quali, comunque smentite dal perito, non trovano comunque riscontro nella perizia di parte prodotta.
Ancora, si rileva che alla condotta del motociclista deve, come correttamente ricostruito dal perito penale, essere addebitata – oltre alla violazione del limite di velocità – anche la violazione delle norme pagina 8 di 15 di prudenza, in quanto: 1) la condotta del di svolta a sinistra con doppia linea continua, CP_2
certamente vietata, non può certo definirsi totalmente imprevedibile, con la conseguenza che sempre l'utente della strada deve prestare la dovuta attenzione anche alle manovre vietate poste in essere dagli altri utenti (v. Cass. pen. N. 44323/ 2016, secondo cui “poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha
l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili”); 2) come detto, la condotta dell'autoveicolo – seppure imprudente e vietata – era anche visibile e percepibile al conducente della moto (o comunque lo sarebbe stata se egli avesse rispettato i limiti) proprio in quanto il tratto di strada interessato (l'intersezione con via dei
Partigiani) era illuminato da un lampione poco distante.
La condotta di ha dunque avuto certa incidenza causale sull'evento di danno, ossia Persona_2 sull'evento “morte” come conseguenza dell'impatto, anche considerata la ridottissima velocità in urto dell'autoveicolo, che aveva appena iniziato la marcia. E' dunque evidente che una minore velocità del motoveicolo (rispettosa del limte di 50 km/h) avrebbe – se non totalmente evitato l'impatto – potuto scongiurare comunque l'evento morte o comunque affievolire le conseguenze dannose dell'urto.
Per tali ragioni, si ritiene che al permanere di condotte colpose anche in capo al conducente del motoveicolo (relativi alla violazione del limite di velocità e di prudenza), anche a voler condividere la alternativa ricostruzione di parte attrice sulla velocità del motoveicolo e sulla velocità che avrebbe evitato l'impatto, l'assenza di prova sugli ulteriori elementi a sostegno della velocità che avrebbe dovuto essere tenuta per evitare l'impatto, nonché all'assenza di prova in ordine alle conseguenze che sarebbero derivate o non derivate dal rispetto del limite di velocità, si ritiene che non possa dirsi superata, per assenza di idonea allegazione e prova, la presunzione di corresponsabilità.
In ogni caso, la già esaminata condotta imprudente del danneggiato dovrebbe comunque essere valorizzata ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il quale dispone che se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 9 di 15 Così accertata la pari responsabilità di entrambe le parti nella causazione del sinistro, vanno ora esaminate le poste di danno di cui le attrici hanno chiesto il risarcimento (ossia il danno subito da perdita del rapporto parentale).
In punto di liquidazione di tale tipo di danno, la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire da Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579) ha affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v., Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579;
Cass. 29 settembre 2021, n. 26300; 10 novembre 2021, n. 33005, che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema “a punti”; 23 giugno
2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009; 28 febbraio 2023, n. 5948; 22 gennaio 2024, n. 2239;
Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n. 13701; Cass., sez. III, 6 marzo 2025, n. 6026). Questo nuovo orientamento ha propiziato l'adeguamento delle tabelle milanesi nel 2022 e successive, nel cui documento di accompagnamento è stato chiarito che non si tratta di nuove tabelle, ma di una variante basata su un “sistema a punti” con previsione di un capitolo con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro
1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.
La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che “(l)e tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene
pagina 10 di 15 procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (v. Cass.,
37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540).
Pertanto, il nuovo sistema a punto variabile recepito dalle Tabelle LA può ben essere utilizzato per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale.
Va inoltre precisato che non può accogliersi la tesi dell'assicurazione secondo cui non sarebbe risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla nipote ex fratre per la Controparte_1
morte dello zio, laddove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto;
sul punto v. in particolare Cass. n. 26140/2023, secondo cui, se da un lato operano “meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva
e/o relazionale”. Tale sentenza aggiunge anche che “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento”.
Quanto al “limite” di risarcibilità della cerchia di congiunti del defunto, vale osservare che: a) certamente non possono essere valorizzate, in quanto di intensità certamente inferiore, nella norma, rispetto ad un parente, le relazioni amicali;
b) per quanto riguarda i parenti, esso (il limite) va ricercato nella tutela che l'ordinamento riconosce in altri ambiti, si veda ad esempio l'ambito della successione legittima, che riserva tutela ai parenti entro il sesto grado (art. 572 c.c.), sempre che comunque dimostrino l'intensità del rapporto ed il dolore conseguente.
pagina 11 di 15 Orbene, si ritiene che entrambe le attrici (sorella e nipote del defunto) abbiano dimostrato a pieno la forte relazione che avevano con il prossimo congiunto scomparso, come bene si evidenzierà di seguito nell'applicazione di punti alla base delle Tabelle LA.
Da ultimo sul punto si rileva che, in generale, vige l'obbligo dell'applicazione, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione
(Cass., 11 maggio 2012 n.7272; Cass., 17 aprile 2013 n.9231) al fine di rispondere al problema nascente dall'ontologico iato temporale tra l'epoca di verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione. Tuttavia, al fine di valorizzare il comportamento processuale della parte che spontaneamente adempia alla propria obbligazione e di evitare che il danneggiato, ricevuta una somma idonea a compensare il pregiudizio sofferto, invochi in un momento successivo (ed anche a distanza notevole di tempo) un maggior ristoro, "lucrando" su più favorevoli criteri di liquidazione nelle more affermatisi in via normativa o giurisprudenziale, la Suprema Corte ha chiarito che – nel caso in cui la parte debitrice metta a disposizione l'intero massimale o che, comunque, corrisponda una somma significativa al fine di favorire la definizione della lite – dovranno essere utilizzati per la liquidazione i criteri praticati al momento del suddetto pagamento spontaneo (v. Cass. ord. 8839/2025).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa ha liquidato alla sola attrice la somma di Parte_1
euro 65.000,00 (da ultimo in data 14/3/2024, v. doc. 8 assicurazione), per cui per il risarcimento dei danni relativi all'attrice suddetta devono applicarsi i criteri delle tabelle milanesi aggiornate al 2022 (in quanto vigenti dal 2022 al maggio 2024) e non quelli vigenti alla data della decisione (ossia le Tabelle
LA aggiornate nel giugno 2024, ovvero dopo il pagamento).
Pertanto, in applicazione delle tabelle LA (danno da morte del fratello/nipote) nella versione aggiornata al 2022, devono essere assegnati a i seguenti punti: a) 16 punti per età della Parte_1
vittima primaria compresa tra 31 e 40 anni ( aveva 34 anni); b) 16 punti per età della Persona_2
vittima secondaria compresa tra 31 e 40 anni ( aveva 31 anni); c) 0 punti per Parte_1
convivenza (abitare nel medesimo quartiere, seppure a poca distanza, non giustifica la presenza di quella comunanza particolare di vita che caratterizza la convivenza o, per esteso, l'abitare “nello stesso stabile o complesso condominiale”); d) 9 punti per sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (il padre, la figlia, nipote di ed il marito, non rientrando invece i nonni nel Persona_2
nucleo familiare primario – ed in ogni caso in caso di 4 o 5 superstiti il punteggio sarebbe comunque rimasto di 9); e) 30 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Per un totale dunque di punti 71.
pagina 12 di 15 Con particolare riferimento all'intensità della relazione, l'attrice ha dedotto e dimostrato che: i due fratelli avevano quasi la stessa età e avevano dovuto affrontare insieme i problemi di salute della madre, deceduta nel 2014 (doc. 17-18 attrici); i due fratelli erano l'uno un punto di riferimento per l'altra (v. lettera di alla sorella , doc. 19 attrici, in cui si legge “nel mio mondo ti Per_2 Parte_1 osservo e ti ammiro (…) una sorella come si deve. Sono felice e onorato d'averti sempre avuto dalla mia parte ed è proprio indescrivibile il bene che ti voglio ma c'è, forte e indissolubile”; v. ringraziamenti tesi di laurea di , doc. 20, in cui si legge “A mio fratelo, la mia roccia (…) due Parte_1
facce della stessa medaglia. Sono orgogliosa di essere la metà della tua”; v. dichiarazioni testi Tes_1
, , ; fu il testimone delle nozze di e del
[...] Testimone_2 Testimone_3 Per_2 Parte_1
Per_ marito nonché padrino di battesimo di (doc. 22 attrici) e anche dopo i matrimonio i due CP_1
fratelli mantenevano un rapporto quotidiano (v. messaggi doc. 21 attrici;
v. foto doc. 22-23-24-25-26-
27; v. dichiarazioni testi , , ); ogni domenica la famiglia Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
pranzava insieme e, sempre insieme, trascorreva ogni festività, pasqua, natale e ferragosto;
spesso contava su per accudire la figlia (v. dichiarazioni testi , , Parte_1 Per_2 Testimone_1 Testimone_2
. Testimone_3
Ne consegue un profondo dolore ed uno stravolgimento intenso delle abitudini di vita che, considerata la vita vissuta praticamente insieme, va valutato così come sopra espresso.
In applicazione delle tabelle LA (per analogia, danno da morte del fratello/nipote) nella versione aggiornata al 2024, devono essere assegnati a i seguenti punti: a) 16 punti per età della Controparte_1
vittima primaria compresa tra 31 e 40 anni ( aveva 34 anni); b) 20 punti per età della Persona_2
vittima secondaria compresa tra 11 e 20 anni ( aveva 11 anni); c) 0 punti per convivenza (v. CP_1
supra); d) 9 punti per sopravvivenza di tre parenti enro il 2' grado (il nonno materno e la madre,
[...]
, e il padre); e) 20 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Per un totale Parte_1
dunque di punti 65.
Con particolare riferimento all'intensità della relazione, l'attrice ha dedotto e dimostrato che: Per_2
fu padrino di battesimo di (doc. 22 attrici) e che aveva un intenso legame di frequentazione con CP_1
la nipote (v. foto doc. 27); spesso contava su per accudire la figlia ed i due uscivano Parte_1 Per_2
spesso insieme (v. v. dichiarazioni testi , , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Ne consegue anche qui un profondo dolore ed uno stravolgimento intenso delle abitudini di vita che, dovendo considerare tuttavia che la comunanza di vita si è protratta “solo” per circa 11 anni, va valutato così come sopra espresso.
pagina 13 di 15 In conclusione, il danno da perdita del rapporto parentale per l'attrice va liquidato in Parte_1
euro 103.745,20 (71x1461,20) e dimidiato ai sensi della presunzione di corresponsabilità in euro
51.872,60. Di conseguenza, si rileva che, seppure nel corso del giudizio, l'assicurazione abbia adempiuto al proprio obbligo risarcitorio e non vada dunque condannata a corrispondere alcuna ulteriore somma ad . Parte_1
Il danno da perdita del rapporto parentale per l'attrice va invece liquidato in euro Controparte_1
110.370,00 (65x1698,00) e dimidiato ai sensi della presunzione di corresponsabilità in euro 55.185,00.
Di conseguenza, l'assicurazione andrà condannata a risarcire della somma di euro Controparte_1
55.185,00.
Sulla somma suddetta (debito di valore), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono dovuti interessi nella misura legale dal sinistro e sino alla data della proposizione della domanda giudiziale e nella misura ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda alla pubblicazione della presente decisione. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella misura ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della pubblicazione della decisione (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza, distinguendo tuttavia ciascuna delle distinte posizioni processuali delle attrici, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018. Nulla sulle spese di , non essendosi costituito in Controparte_2
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 103/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
AN a rifondere l'assicurazione convenuta delle spese del presente giudizio, Parte_1
che si liquidano in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In accoglimento parziale delle domande proposte da , rappresentata dai genitori Controparte_1
e , AN le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in Persona_1 Parte_1
favore di , nella persona dei genitori, della somma, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
di euro 55.185,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
pagina 14 di 15 AN le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a le spese del presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi (CU e marca da bollo) ed in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 19 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 103/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Lago Gerundo 5, c,
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Lago Gerundo 5, rappresentata dai genitori esercenti la potestà nato a [...] il Persona_1
22.03.1986, ivi residente in [...] (c.f. ) e C.F._3 Parte_1
come sopra generalizzata, entrambe rappresentate e difese dall'avv.to GUIDO MARIA GIARRUSSO (c.f.
), con studio in Cremona Via Fulvio Cazzaniga 1, presso il quale hanno eletto C.F._4
domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._5
OL ed Uniti (CR) Via Porta Meridionale 17;
(C.F. ), in persona del procuratore alle liti Dott.ssa Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(P.I di gruppo e C.F. Parte_2 P.IVA_2
), a mezzo del sottoscritto Avv. (C.F.: ) P.IVA_1 CP_4 CodiceFiscale_6
procuratore e domiciliatario in Cremona, Via Brescia n. 81;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione, e , rappresentata dai genitori e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
, quali sorella e nipote del defunto hanno convenuto in giudizio Parte_1 Persona_2
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5 Controparte_3
l'On.le Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, - accertare e dichiarare il Signor RI , quale proprietario e conducente del veicolo Renault LI targata CP_2
EF036EE, assicurato con polizza n. 240081639, unico ed esclusivo Controparte_3
responsabile del sinistro avvenuto in data 16.08.2019, ore 21,50 circa, sulla Via Mantova e da cui derivava la morte del Signor - per l'effetto, condannare il Signor RI e la Persona_2 CP_2
società , in solido tra di loro, per i rispettivi titoli di responsabilità, a risarcire Controparte_3
alle attrici tutti i danni subiti, da liquidarsi in Euro 102.352,80 (137.352,80 detratto l'importo di Euro
35.000 incassato a titolo di acconto) per la Signora e in Euro 137.352,80 per la Parte_1
minore ovvero, per entrambe, nella diversa maggiore o minore somma accertata in Controparte_1
corso di causa, con rivalutazione dalla data del sinistro al saldo e con interessi legali dalla data del sinistro alla data della domanda giudiziale e con interessi di mora, ex art. 1284 comma 4 dalla data della domanda all'effettivo saldo;
- spese di cause in ogni caso rifuse”.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona del procuratore alle liti pro Controparte_3 tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, accertato e dichiarato che l'incidente per cui è processo si è verificato per colpa paritaria di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per le ragioni esposte in premessa o, in via sussidiaria, in applicazione dell'art. 2054, 2° comma del codice civile e preso atto che , tenuto conto di tale concorso di colpa del conducente il motoveicolo nella Controparte_6
causazione del sinistro per cui è processo, in data 29.12.2020 ed in data 14.03.2024, versava a saldo di ogni ulteriore pretesa, alla sorella non convivente della vittima, Sig.ra la somma Parte_1 di € 65.000,00, ritenere tale importo congruo e sufficiente a risarcire tutti i danni dalla stessa patiti per la perdita del congiunto, respingendo ogni ulteriore domanda a qualsiasi titolo introdotta nei confronti dei convenuti siccome infondata in fatto e in diritto. Respingersi inoltre la domanda relativa al risarcimento del danno a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale dello zio, introdotta dai ricorrenti in qualità di esercenti la patria potestà sulla minore
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni al riguardo esposte in premessa. Con CP_1
vittoria di spese ed onorari di causa. Spese di lite in ogni caso interamente compensate tra le parti
pagina 2 di 15 nell'eventualità in cui le pretese attoree vengano comunque considerevolmente ridimensionate al termine della presente causa”.
Il convenuto , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, per cui ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia con decreto del 19/4/2024.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e lo svolgimento delle prove testimoniali.
In data 11/11/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da e possono essere parzialmente accolte, per Parte_1 Controparte_1
le ragioni che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tuttavia, nel caso (come quello di specie) di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' dunque evidente che quello dei due conducenti che intenda superare la presunzione di corresponsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. è tenuto a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente, e dunque, in concreto: a) di aver tenuto a sua volta una condotta di guida corretta;
b) che la condotta dell'altro conducente non fosse in alcun modo evitabile, per le sue caratteristiche di pericolosità e totale anomalia.
Quanto alla prova della corresponsabilità (e di conseguenza all'assenza di prova, nel caso di specie, della opposta responsabilità esclusiva del RI), va rilevato che nel procedimento penale che ha visto imputato il RI è stata disposta dal GUP, in contraddittorio tra le parti, una perizia cinematica sulle cause e sulla dinamica del sinistro.
Sul punto, va premesso come la Suprema Corte abbia ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654,
652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (Cass.civ. n. 18025/2019; Cass.
17316/2018; Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass.
24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011); specificamente, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, gli elementi acquisiti dal giudice penale sottoposti al pagina 3 di 15 contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare (come nel caso in esame) per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.) sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato (così in motivazione: Cass. 21299/2014 e Cass.civ. n. 18025/2019).
Orbene, si rileva che la perizia d'ufficio suddetta (doc. 7 attrici), la quale appare coerente ed esente da macroscopici errori logici e tecnici, ha accertato la corresponsabilità dei due conducenti, contestando a ciascuno la violazione di distinte norme del codice della strada, così concludendo: “Il signor Per_2
(34 anni), alla guida del suo motociclo KAWASAKI Versys 650 targato EK 70057, stava
[...]
percorrendo via Mantova, nel centro abitato del Comune di Cremona, con direzione di marcia centro città - Mantova. Il limite di velocità era di 50 km/h. Il traffico era scarso, il fondo stradale asfaltato, asciutto e privo di anomalie, il cielo sereno e la visibilità buona, con illuminazione pubblica presente e sufficiente. Giunto ad una trentina di metri dal centro dell'intersezione con via dei Partigiani, posta sulla sua destra, il signor si avvedeva della presenza dell'autovettura RENAULT LI 1.5 dCi Pt_1
targata EF 036EE, condotta dal proprietario signor (63 anni) che, proveniente dalla Controparte_2 predetta laterale, stava iniziando l'immissione sulla carreggiata di via Mantova, intenzionato a svoltare a sinistra, verso il centro città, non avvedendosi del sopraggiungente motociclo o non valutandone correttamente la velocità di marcia. Nonostante la manovra di emergenza posta in essere dal signor che tentava di spostarsi verso la propria sinistra per evitare la collisione, il Pt_1
raggiungeva ed urtava violentemente la vettura. In conseguenza della collisione, che si Pt_3
verificava nella parte sinistra della corsia di pertinenza del e si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte Pt_3
anteriore della fiancata sinistra della il signor proseguiva in avanti e dopo aver CP_7 Pt_1
urtato contro il serbatoio del suo veicolo e contro la vettura, scavalcava il cofano della LI e rovinava al suolo, arrestandosi circa 16 ÷ 17 metri più avanti. In conseguenza della collisione, la LI entrava in rotazione e si arrestava dopo poco più di un paio di metri, al termine di una rotazione oraria di circa 70°, di traverso alla carreggiata. Il motociclo, che nella collisione riportava la rottura delle piastre delle forcelle ed il distacco delle stesse e della ruota, si arrestava a circa 5.50 metri dal punto
d'urto, nella parte sinistra della carreggiata, adagiato sul fianco destro, al termine di una rotazione antioraria di circa 145°. Nell'occorso il signor riportava le gravissime lesioni toraco - Persona_2
addominali e di bacino per le quali veniva trasportato e ricoverato, con prognosi iniziale di 30 giorni,
pagina 4 di 15 presso il Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Cremona, dove decedeva alle ore 01:59 del giorno successivo. Dalla ricostruzione, eseguita sulla base degli elementi oggettivi a disposizione, e con le approssimazioni dovute alle particolari modalità del sinistro, sono emerse velocità alla collisione di circa 13 km/h per la e di circa 96 km/h per il motociclo. Dalla ricostruzione è CP_7
inoltre emerso che la LI avrebbe iniziato a muoversi quando mancavano circa 2.2 secondi alla collisione, con il motociclo distante circa 60 metri dal punto d'urto, perfettamente avvistabile, e che il signor avrebbe potuto avvedersi delle intenzioni del conducente della quando Pt_1 CP_7 mancavano circa 1.2 secondi all'urto ed il giungeva a soli 32 metri circa dal punto di Pt_3
collisione. Si è quindi calcolato che se il signor avesse marciato rispettando il limite di velocità Pt_1
in vigore avrebbe potuto arrestarsi agevolmente prima che le traiettorie dei due veicoli si intersecassero. D'altro canto, è anche emerso che stante la presenza di doppia linea di mezzeria continua all'altezza dell'intersezione, il signor non avrebbe potuto immettersi in direzione CP_2
del centro città. In conclusione, nella condotta di guida del signor conducente del Persona_2
KAWASAKI, si riscontrano violazioni oltre che alle norme generiche di prudenza, perizia e diligenza previste dal principio informatore della circolazione (art. 140 C.d.S.), anche a quanto prescritto negli articoli 141 (Velocità) commi 1, 2 e 3 e 142 (Limiti di velocità) comma 1 del Codice della Strada. La sua condotta di guida è in nesso causale con il verificarsi del sinistro. Nella condotta di guida del signor conducente della si riscontrano violazioni oltre che alle norme Controparte_2 CP_7
generiche di prudenza, perizia e diligenza previste dal principio informatore della circolazione (art.
140 C.d.S.), anche a quanto prescritto negli articoli 145 (Precedenza) comma 4 e 146 (Violazione della segnaletica stradale) comma 1 del Codice della Strada. Anche la sua condotta di guida è in nesso causale con il verificarsi del sinistro”.
Parte attrice ha ritenuto di non condividere tuttavia la dinamica del sinistro ricostruita dal perito del processo penale, a suo dire inficiata da errori riguardanti il punto di impatto e di contatto tra i veicoli
(che avrebbero inficiato la valutazione sulla presunta velocità del motociclo al momento dell'urto), gli urti secondati, la modalità di immissione dell'auto nella SS 10 Padana Inferiore ed il tempo c.d. psicotecnico di reazione del conducente dell'autoveicolo.
In particolare ha inteso dimostrare (con autonoma perizia di parte, doc. 8, che riproduce comunque osservazioni già sottoposte al perito in sede di procedimento penale) che il limite di velocità del tratto di strada fosse di 90 km/h (e non di 50 km/h, come accertato dal perito), ma soprattutto che la velocità
pagina 5 di 15 del motoveicolo (stimata in 72 km/h a fronte dei 96 km/h calcolati dal perito) sarebbe stata irrilevante, dal momento che solo una velocità di 21 km/h avrebbe potuto evitare l'impatto.
Orbene, innanzitutto, quanto al limite di velocità, le deduzioni attoree non colgono nel segno.
Come accertato dal perito penale, “Percorrendo via Mantova con direzione di marcia centro città -
Mantova, terminato il tratto della predetta arteria suddiviso in due carreggiate (ciascuna con due corsie), sottoposto a limite di velocità di 50 km/h, si incontra, poco prima dello svincolo per
l'autostrada, segnaletica verticale indicante divieto di sorpasso e limite di velocità di 70 km/h. I due cartelli sono seguiti, a breve distanza, da un cartello indicante la presenza di intersezione. Il cartello del limite di velocità di 70 km/h non viene ripetuto al termine dell'intersezione con lo svincolo autostradale. Il limite quindi decade e torna in vigore il limite di 50 km/h (il limite di velocità, cioè, in vigore in ambito urbano). Dopo l'intersezione con via dei Partigiani è collocata segnaletica verticale indicante limite di velocità di 70 km/h e continuazione del divieto di sorpasso. Pertanto, stante la segnaletica presente sul luogo, il limite di velocità in vigore all'altezza dell'intersezione con via dei
Partigiani nella direzione di marcia del motociclo era, ed è, di 50 km/h”.
Tali considerazioni meritano di essere condivise.
Invero, l'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della strada definisce “centro abitato” – in cui, ai sensi dell'art. 142 dello stesso codice, vige il limite di velocità di 50 km/h, salva possibilità di elevazione –
l'“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”.
E' pacifico che il tratto di strada teatro dell'incidente fosse ricompreso nella area del centro abitato con delibera di giunta num. di reg. 230 del 07/12/2016 , e che vi fosse segnale di delimitazione in ingresso ed in uscita, ad eccezione dei veicoli che provenissero dallo svincolo autostradale, in cui il segnale di ingresso non era ripetuto (come indicato dal perito, “sarebbe parimenti auspicabile, subito dopo
l'immissione dallo svincolo dell'autostrada su via Mantova, l'apposizione di segnaletica verticale indicante il limite di velocità in vigore sul tratto di strada antecedente l'intersezione con via dei
Partigiani (e cioè 50 km/h trovandosi il luogo ancora in ambito urbano)”).
L'assenza di tale ultima segnalazione tuttavia varrebbe, per eventualmente inficiare “soggettivamente” la delimitazione del centro abitato, unicamente per i veicoli provenienti dallo svincolo autostradale e non anche per gli altri, come il motoveicolo del danneggiato, come peraltro osservato dalla relazione della polizia stradale (doc. 1 attrici), la quale – pur non avendo alcuna importanza nella valutazione, che spetta comunque al Giudice, del reale stato dei luoghi – prevede il ripristino del limite generale pagina 6 di 15 (seppure erroneamente individuato in 90 km/h) solo per chi si immette sulla via Mantova dal raccordo autostradale.
Non si può viceversa opinare, come invece fa parte attrice, nel senso che l'assenza di segnalazione all'uscita dal casello autostradale comporti per tutti i veicoli (anche quelli non provenienti da tale accesso) la totale eliminazione del limite di 50 km/h, con la conseguenza che ciò si estenderebbe dunque anche al pieno centro della città di Cremona. L'eventuale assenza di segnalazione da una via di accesso può quindi comportare, a tutela dell'affidamento di chi si immette in una nuova strada, la mancata vigenza del limite solo per chi proviene dall'accesso privo di segnalazione.
Inoltre, appare irrilevante la colorazione blu della cartellonistica, essendo prevista anche per le strade che si avviano, come quella del caso di specie, verso l'esterno del centro abitato (ex art. 78 C.d.s.).
Chiarito dunque che il limite di velocità fosse di 50 km/h, la ricostruzione delle parti attrici non appare allora idonea ad inficiare e vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c.
In primo luogo, si rileva come il perito nominato dal GUP ha già coerentemente e sufficientemente risposto alle osservazioni mosse dalla difesa delle attrici in sede di esame reso all'udienza preliminare
(doc. 4 assicurazione), in particolare respingendo la tesi del consulente di parte attrice sulla velocità del motoveicolo (72 km/h), in quanto ritenuta molto poco verosimile “tenuto conto dei anni ingentissimi che ha riportato il motociclo, che ha praticamente la ruota completamente ovalizzata, il cerchio spaccato, si sono spaccate le forcelle, è tutto deformato e anche le deformazioni che ha la vettura”.
Inoltre, quanto al punto d'urto, il perito penale ha chiarito che 45 cm è un parametro classico che si utilizza per la simulazione degli urti delle autovetture (più alto invece se l'urto riguarda i camion), ritenendo peraltro l'altezza ipotizzata dal perito di parte (90 cm) non coerente con la dinamica dell'urto, che ha coinvolto l fianchetto.
In secondo luogo in questa sede si osserva anche che: a) essendo il limite di velocità pari a 50 km/h, il conducente del motoveicolo (anche volendo fare propria la ricostruzione del consulente di parte attrice, secondo cui egli viaggiava ad una velocità di 72 km/h) ha comunque violato tale limite;
b) non può condividersi, in quanto priva di adeguata spiegazione e dimostrazione, la ricostruzione del consulente di parte laddove ha affermato che il sinistro sarebbe potuto essere evitato solo ad una velocità di 21 km/h, sulla base del fatto che il motociclo avrebbe potuto percepire la situazione di pericolo solo quando l'autovettura aveva iniziato ad inserirsi nella via Mantova a causa della difficoltà del motociclo pagina 7 di 15 di avvistare prima l'autovettura dovuta al “notevole contrasto di zone d'ombra create dall'illuminazione artificiale”.
Su quest'ultimo punto si rileva che: a) le condizioni di visibilità di base (orario notturno, illuminazione artificiale) individuate dal CTP sono le medesime per entrambe i veicoli, eppure ciò ha comportato ingiustificatamente, nella valutazione dello stesso CTP, due diversi e opposti giudizi: di facile avvistabilità del motoveicolo da parte dell'auto e di difficile avvistabilità dell'autoveicolo da parte della moto;
b) la presenza di illuminazione artificiale in corrispondenza dell'incrocio è invece elemento utile a sostenere la piena visibilità dell'incrocio stesso da parte della moto, con dovere per i conducenti provenienti da Cremona sulla via Mantova di prestare maggiore attenzione ai veicoli possibilmente provenienti dalla via dei Partigiani, i quali avrebbero potuto legittimamente immettersi nella via
Mantova con direzione Mantova;
c) appare generico e non dimostrato il supposto “contrasto di zone d'ombra” valutato solo a favore, come detto, del motoveicolo, dovendosi considerare altresì che la posizione dei coni di proiezione dei fari dell'auto ortogonale al senso di marcia del motoveicolo è anch'esso elemento che è idoneo ad aumentare la percepibilità del pericolo, non provocando l'abbaglio del conducente della moto.
Ma soprattutto, la consulenza di parte attrice (anche volendo far propria la tesi per cui l'impatto sarebbe stato evitato solo ad una velocità di 21 km/h), nulla dice o dimostra in ordine alle conseguenze possibili e prevedibili nel caso in cui il conducente del motoveicolo, come suo dovere, avesse rispettato il limite di 50 km/h accertato dal CTU;
in altre parole, la consulenza di parte (così come la perizia in sede penale) si concentrano unicamente sulla velocità da tenere per evitare completamente il sinistro, tuttavia non è in alcun modo dedotto né provato – ed era necessario, non condividendosi i risultati della perizia penale – se il rispetto del limite di velocità massimo di 50 km/h avrebbe, pur non evitato l'impatto con l'autoveicolo, scongiurato comunque le conseguenze anche mortali che ne sono derivate;
ciò è enormemente rilevante, dal momento che l'evento di danno che deve essere oggetto del giudizio di evitabilità (condizione della assenza di corresponsabilità) non è l'evento “impatto” bensì l'evento
“morte”, ossia le concrete conseguenze derivanti dal sinistro.
Ciò rende irrilevanti le dissertazioni delle attrici in ordine all'errore del tempo psicotecnico rilevato dal perito penale, le quali, comunque smentite dal perito, non trovano comunque riscontro nella perizia di parte prodotta.
Ancora, si rileva che alla condotta del motociclista deve, come correttamente ricostruito dal perito penale, essere addebitata – oltre alla violazione del limite di velocità – anche la violazione delle norme pagina 8 di 15 di prudenza, in quanto: 1) la condotta del di svolta a sinistra con doppia linea continua, CP_2
certamente vietata, non può certo definirsi totalmente imprevedibile, con la conseguenza che sempre l'utente della strada deve prestare la dovuta attenzione anche alle manovre vietate poste in essere dagli altri utenti (v. Cass. pen. N. 44323/ 2016, secondo cui “poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha
l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili”); 2) come detto, la condotta dell'autoveicolo – seppure imprudente e vietata – era anche visibile e percepibile al conducente della moto (o comunque lo sarebbe stata se egli avesse rispettato i limiti) proprio in quanto il tratto di strada interessato (l'intersezione con via dei
Partigiani) era illuminato da un lampione poco distante.
La condotta di ha dunque avuto certa incidenza causale sull'evento di danno, ossia Persona_2 sull'evento “morte” come conseguenza dell'impatto, anche considerata la ridottissima velocità in urto dell'autoveicolo, che aveva appena iniziato la marcia. E' dunque evidente che una minore velocità del motoveicolo (rispettosa del limte di 50 km/h) avrebbe – se non totalmente evitato l'impatto – potuto scongiurare comunque l'evento morte o comunque affievolire le conseguenze dannose dell'urto.
Per tali ragioni, si ritiene che al permanere di condotte colpose anche in capo al conducente del motoveicolo (relativi alla violazione del limite di velocità e di prudenza), anche a voler condividere la alternativa ricostruzione di parte attrice sulla velocità del motoveicolo e sulla velocità che avrebbe evitato l'impatto, l'assenza di prova sugli ulteriori elementi a sostegno della velocità che avrebbe dovuto essere tenuta per evitare l'impatto, nonché all'assenza di prova in ordine alle conseguenze che sarebbero derivate o non derivate dal rispetto del limite di velocità, si ritiene che non possa dirsi superata, per assenza di idonea allegazione e prova, la presunzione di corresponsabilità.
In ogni caso, la già esaminata condotta imprudente del danneggiato dovrebbe comunque essere valorizzata ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il quale dispone che se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 9 di 15 Così accertata la pari responsabilità di entrambe le parti nella causazione del sinistro, vanno ora esaminate le poste di danno di cui le attrici hanno chiesto il risarcimento (ossia il danno subito da perdita del rapporto parentale).
In punto di liquidazione di tale tipo di danno, la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire da Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579) ha affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v., Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579;
Cass. 29 settembre 2021, n. 26300; 10 novembre 2021, n. 33005, che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema “a punti”; 23 giugno
2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009; 28 febbraio 2023, n. 5948; 22 gennaio 2024, n. 2239;
Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n. 13701; Cass., sez. III, 6 marzo 2025, n. 6026). Questo nuovo orientamento ha propiziato l'adeguamento delle tabelle milanesi nel 2022 e successive, nel cui documento di accompagnamento è stato chiarito che non si tratta di nuove tabelle, ma di una variante basata su un “sistema a punti” con previsione di un capitolo con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro
1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.
La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che “(l)e tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene
pagina 10 di 15 procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (v. Cass.,
37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540).
Pertanto, il nuovo sistema a punto variabile recepito dalle Tabelle LA può ben essere utilizzato per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale.
Va inoltre precisato che non può accogliersi la tesi dell'assicurazione secondo cui non sarebbe risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla nipote ex fratre per la Controparte_1
morte dello zio, laddove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto;
sul punto v. in particolare Cass. n. 26140/2023, secondo cui, se da un lato operano “meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva
e/o relazionale”. Tale sentenza aggiunge anche che “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento”.
Quanto al “limite” di risarcibilità della cerchia di congiunti del defunto, vale osservare che: a) certamente non possono essere valorizzate, in quanto di intensità certamente inferiore, nella norma, rispetto ad un parente, le relazioni amicali;
b) per quanto riguarda i parenti, esso (il limite) va ricercato nella tutela che l'ordinamento riconosce in altri ambiti, si veda ad esempio l'ambito della successione legittima, che riserva tutela ai parenti entro il sesto grado (art. 572 c.c.), sempre che comunque dimostrino l'intensità del rapporto ed il dolore conseguente.
pagina 11 di 15 Orbene, si ritiene che entrambe le attrici (sorella e nipote del defunto) abbiano dimostrato a pieno la forte relazione che avevano con il prossimo congiunto scomparso, come bene si evidenzierà di seguito nell'applicazione di punti alla base delle Tabelle LA.
Da ultimo sul punto si rileva che, in generale, vige l'obbligo dell'applicazione, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione
(Cass., 11 maggio 2012 n.7272; Cass., 17 aprile 2013 n.9231) al fine di rispondere al problema nascente dall'ontologico iato temporale tra l'epoca di verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione. Tuttavia, al fine di valorizzare il comportamento processuale della parte che spontaneamente adempia alla propria obbligazione e di evitare che il danneggiato, ricevuta una somma idonea a compensare il pregiudizio sofferto, invochi in un momento successivo (ed anche a distanza notevole di tempo) un maggior ristoro, "lucrando" su più favorevoli criteri di liquidazione nelle more affermatisi in via normativa o giurisprudenziale, la Suprema Corte ha chiarito che – nel caso in cui la parte debitrice metta a disposizione l'intero massimale o che, comunque, corrisponda una somma significativa al fine di favorire la definizione della lite – dovranno essere utilizzati per la liquidazione i criteri praticati al momento del suddetto pagamento spontaneo (v. Cass. ord. 8839/2025).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa ha liquidato alla sola attrice la somma di Parte_1
euro 65.000,00 (da ultimo in data 14/3/2024, v. doc. 8 assicurazione), per cui per il risarcimento dei danni relativi all'attrice suddetta devono applicarsi i criteri delle tabelle milanesi aggiornate al 2022 (in quanto vigenti dal 2022 al maggio 2024) e non quelli vigenti alla data della decisione (ossia le Tabelle
LA aggiornate nel giugno 2024, ovvero dopo il pagamento).
Pertanto, in applicazione delle tabelle LA (danno da morte del fratello/nipote) nella versione aggiornata al 2022, devono essere assegnati a i seguenti punti: a) 16 punti per età della Parte_1
vittima primaria compresa tra 31 e 40 anni ( aveva 34 anni); b) 16 punti per età della Persona_2
vittima secondaria compresa tra 31 e 40 anni ( aveva 31 anni); c) 0 punti per Parte_1
convivenza (abitare nel medesimo quartiere, seppure a poca distanza, non giustifica la presenza di quella comunanza particolare di vita che caratterizza la convivenza o, per esteso, l'abitare “nello stesso stabile o complesso condominiale”); d) 9 punti per sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (il padre, la figlia, nipote di ed il marito, non rientrando invece i nonni nel Persona_2
nucleo familiare primario – ed in ogni caso in caso di 4 o 5 superstiti il punteggio sarebbe comunque rimasto di 9); e) 30 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Per un totale dunque di punti 71.
pagina 12 di 15 Con particolare riferimento all'intensità della relazione, l'attrice ha dedotto e dimostrato che: i due fratelli avevano quasi la stessa età e avevano dovuto affrontare insieme i problemi di salute della madre, deceduta nel 2014 (doc. 17-18 attrici); i due fratelli erano l'uno un punto di riferimento per l'altra (v. lettera di alla sorella , doc. 19 attrici, in cui si legge “nel mio mondo ti Per_2 Parte_1 osservo e ti ammiro (…) una sorella come si deve. Sono felice e onorato d'averti sempre avuto dalla mia parte ed è proprio indescrivibile il bene che ti voglio ma c'è, forte e indissolubile”; v. ringraziamenti tesi di laurea di , doc. 20, in cui si legge “A mio fratelo, la mia roccia (…) due Parte_1
facce della stessa medaglia. Sono orgogliosa di essere la metà della tua”; v. dichiarazioni testi Tes_1
, , ; fu il testimone delle nozze di e del
[...] Testimone_2 Testimone_3 Per_2 Parte_1
Per_ marito nonché padrino di battesimo di (doc. 22 attrici) e anche dopo i matrimonio i due CP_1
fratelli mantenevano un rapporto quotidiano (v. messaggi doc. 21 attrici;
v. foto doc. 22-23-24-25-26-
27; v. dichiarazioni testi , , ); ogni domenica la famiglia Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
pranzava insieme e, sempre insieme, trascorreva ogni festività, pasqua, natale e ferragosto;
spesso contava su per accudire la figlia (v. dichiarazioni testi , , Parte_1 Per_2 Testimone_1 Testimone_2
. Testimone_3
Ne consegue un profondo dolore ed uno stravolgimento intenso delle abitudini di vita che, considerata la vita vissuta praticamente insieme, va valutato così come sopra espresso.
In applicazione delle tabelle LA (per analogia, danno da morte del fratello/nipote) nella versione aggiornata al 2024, devono essere assegnati a i seguenti punti: a) 16 punti per età della Controparte_1
vittima primaria compresa tra 31 e 40 anni ( aveva 34 anni); b) 20 punti per età della Persona_2
vittima secondaria compresa tra 11 e 20 anni ( aveva 11 anni); c) 0 punti per convivenza (v. CP_1
supra); d) 9 punti per sopravvivenza di tre parenti enro il 2' grado (il nonno materno e la madre,
[...]
, e il padre); e) 20 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Per un totale Parte_1
dunque di punti 65.
Con particolare riferimento all'intensità della relazione, l'attrice ha dedotto e dimostrato che: Per_2
fu padrino di battesimo di (doc. 22 attrici) e che aveva un intenso legame di frequentazione con CP_1
la nipote (v. foto doc. 27); spesso contava su per accudire la figlia ed i due uscivano Parte_1 Per_2
spesso insieme (v. v. dichiarazioni testi , , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Ne consegue anche qui un profondo dolore ed uno stravolgimento intenso delle abitudini di vita che, dovendo considerare tuttavia che la comunanza di vita si è protratta “solo” per circa 11 anni, va valutato così come sopra espresso.
pagina 13 di 15 In conclusione, il danno da perdita del rapporto parentale per l'attrice va liquidato in Parte_1
euro 103.745,20 (71x1461,20) e dimidiato ai sensi della presunzione di corresponsabilità in euro
51.872,60. Di conseguenza, si rileva che, seppure nel corso del giudizio, l'assicurazione abbia adempiuto al proprio obbligo risarcitorio e non vada dunque condannata a corrispondere alcuna ulteriore somma ad . Parte_1
Il danno da perdita del rapporto parentale per l'attrice va invece liquidato in euro Controparte_1
110.370,00 (65x1698,00) e dimidiato ai sensi della presunzione di corresponsabilità in euro 55.185,00.
Di conseguenza, l'assicurazione andrà condannata a risarcire della somma di euro Controparte_1
55.185,00.
Sulla somma suddetta (debito di valore), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono dovuti interessi nella misura legale dal sinistro e sino alla data della proposizione della domanda giudiziale e nella misura ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda alla pubblicazione della presente decisione. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella misura ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della pubblicazione della decisione (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza, distinguendo tuttavia ciascuna delle distinte posizioni processuali delle attrici, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018. Nulla sulle spese di , non essendosi costituito in Controparte_2
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 103/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
AN a rifondere l'assicurazione convenuta delle spese del presente giudizio, Parte_1
che si liquidano in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In accoglimento parziale delle domande proposte da , rappresentata dai genitori Controparte_1
e , AN le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in Persona_1 Parte_1
favore di , nella persona dei genitori, della somma, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
di euro 55.185,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
pagina 14 di 15 AN le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a le spese del presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi (CU e marca da bollo) ed in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 19 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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