TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/11/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 13 novembre 2025 dinanzi al G.I. dott. IE OD sono comparsi l'avv. Nicola Soracco in sostituzione dell'avv. Nicoletta Caruso per parte appellante.
L'Avv. Soracco, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. IE OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta, in grado di appello, al n. 751 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(CF e Parte_1 C.F._1 Parte_2 mi
[...] C.F._2 vv. oma Piazza dei Re di Roma n. 3, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , elettivamente domiciliati presso lo CP_1 P.IVA_1 runo Ca poli al Centro Direzionale Is. E/4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio per Parte_2 CP_1 pr entenza del Giudice di Pa ia n. 535/2024 con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione con condanna delle spese di lite. Deduceva, in particolare: -che l'ingiunzione di pagamento aveva riportato quale modalità di impugnazione dell'ingiunzione di pagamento le seguenti indicazioni: “MODALITA' PER PRESENTARE OPPOSIZIONE”: “Avverso la presente ingiunzione, determinata dall'omesso pagamento di entrate comunali di natura patrimoniale, può essere proposta motivata opposizione ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 (così come modificato dall'art. 34, comma 40, del D.Lgs. N. 150/2011), in combinato disposto con l'art. 32 del D. lgs. N. 150/2011, dei quali di seguito si riporta il testo vigente. Art. 3 R.D. 639/1910: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”. Art. 32 D.lgs. 150/2011 (“Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”): “1. Le controversie in materie di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5”; -che pertanto era ingiusta la condanna alle spese di lite quando era stata per prima ad indicare l'erronea proposizione CP_1 dell'opposizione dinan nario. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui dispone
“Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 535/2024 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, Sezione Civile, Giudice Dott. Russo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1433/2021, depositata in cancelleria il 12.02.2024 e notificata in pari data, disporre la revoca della sentenza impugnata, nella parte in cui “Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
3) IN VIA SUBORDINATA, accogliere almeno parzialmente per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 535/2024, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, Sezione Civile, Giudice Dott. Russo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1433/2021, depositata in cancelleria il 12.02.2024 e notificata in pari data, disporre la riduzione dell'importo liquidato nella condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite. 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza ce.
3.La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
4.L'appello ha ad oggetto la sola statuizione in punto di spese contenuta nella sentenza che ha condannato, dopo avere dichiarato la giurisdizione in capo alla commissione tributaria, l'opponente al pagamento delle spese di lite. Nell'ingiunzione di pagamento emessa da si evincono le CP_1 seguenti indicazioni “1) IN VIA PREGIUDIZI RE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui dispone “MODALITA' PER PRESENTARE OPPOSIZIONE”: “Avverso la presente ingiunzione, determinata dall'omesso pagamento di entrate comunali di natura patrimoniale, può essere proposta motivata opposizione ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 (così come modificato dall'art. 34, comma 40, del D.Lgs. N. 150/2011), in combinato disposto con l'art. 32 del D. lgs. N. 150/2011, dei quali di seguito si riporta il testo vigente. Art. 3 R.D. 639/1910: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”. Art. 32 D.lgs. 150/2011 (“Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”): “1. Le controversie in materie di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5”.
5.Tale richiamo è inconferente in quanto "le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono dettate sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie ivi previste" e precisato che "le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2011 (...) non introducono deroghe alle norme attributive della giurisdizione, sicché detta sussistenza deve essere attentamente verificata caso per caso, in ragione appunto della natura del rapporto dedotto in giudizio, della relativa disciplina sostanziale e della tutela concretamente richiesta. In particolare e conseguentemente, per quanto rileva nella specie, queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in materia di opposizione all'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e, pertanto, non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario controversie che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla disciplina ad essi relativa, debbano ritenersi attribuite alla giurisdizione di altro giudice, amministrativo, contabile o speciale” (cfr Cass. Civ. sentenza n. 1238 del 2002; cfr. altresì, ex plurimis, Cass. Civ. le sentenze nn. 22904 del 2005, 15611 del 2006, 5430 e 29529 del 2008; cfr Cass. Civ. Sezioni Unite n. 29 del 5 gennaio 2016).
6.Secondo la Corte Cost. con la sentenza n. 77/2018 il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese del giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
7.Ciò premesso sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, tenuto conto dell'erronea indicazione contenuta nell'ingiunzione di pagamento sul Tribunale fornito di giurisdizione.
8.In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma parziale della sentenza n. 535/2024 del giudice di pace di Civitavecchia, vanno compensate le spese di lite.
9.Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'appello e, in riforma parziale della sentenza n. 535/2024 del giudice di pace di Civitavecchia, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
-CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 elle spese di lite del grado di appello
[...] Parte_2
i euro 331,50 di cui euro 91,50 per spese vive ed euro 240,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
IE OD
All'udienza del giorno 13 novembre 2025 dinanzi al G.I. dott. IE OD sono comparsi l'avv. Nicola Soracco in sostituzione dell'avv. Nicoletta Caruso per parte appellante.
L'Avv. Soracco, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. IE OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta, in grado di appello, al n. 751 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(CF e Parte_1 C.F._1 Parte_2 mi
[...] C.F._2 vv. oma Piazza dei Re di Roma n. 3, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , elettivamente domiciliati presso lo CP_1 P.IVA_1 runo Ca poli al Centro Direzionale Is. E/4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio per Parte_2 CP_1 pr entenza del Giudice di Pa ia n. 535/2024 con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione con condanna delle spese di lite. Deduceva, in particolare: -che l'ingiunzione di pagamento aveva riportato quale modalità di impugnazione dell'ingiunzione di pagamento le seguenti indicazioni: “MODALITA' PER PRESENTARE OPPOSIZIONE”: “Avverso la presente ingiunzione, determinata dall'omesso pagamento di entrate comunali di natura patrimoniale, può essere proposta motivata opposizione ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 (così come modificato dall'art. 34, comma 40, del D.Lgs. N. 150/2011), in combinato disposto con l'art. 32 del D. lgs. N. 150/2011, dei quali di seguito si riporta il testo vigente. Art. 3 R.D. 639/1910: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”. Art. 32 D.lgs. 150/2011 (“Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”): “1. Le controversie in materie di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5”; -che pertanto era ingiusta la condanna alle spese di lite quando era stata per prima ad indicare l'erronea proposizione CP_1 dell'opposizione dinan nario. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui dispone
“Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 535/2024 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, Sezione Civile, Giudice Dott. Russo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1433/2021, depositata in cancelleria il 12.02.2024 e notificata in pari data, disporre la revoca della sentenza impugnata, nella parte in cui “Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
3) IN VIA SUBORDINATA, accogliere almeno parzialmente per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 535/2024, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, Sezione Civile, Giudice Dott. Russo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1433/2021, depositata in cancelleria il 12.02.2024 e notificata in pari data, disporre la riduzione dell'importo liquidato nella condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite. 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza ce.
3.La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
4.L'appello ha ad oggetto la sola statuizione in punto di spese contenuta nella sentenza che ha condannato, dopo avere dichiarato la giurisdizione in capo alla commissione tributaria, l'opponente al pagamento delle spese di lite. Nell'ingiunzione di pagamento emessa da si evincono le CP_1 seguenti indicazioni “1) IN VIA PREGIUDIZI RE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui dispone “MODALITA' PER PRESENTARE OPPOSIZIONE”: “Avverso la presente ingiunzione, determinata dall'omesso pagamento di entrate comunali di natura patrimoniale, può essere proposta motivata opposizione ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 (così come modificato dall'art. 34, comma 40, del D.Lgs. N. 150/2011), in combinato disposto con l'art. 32 del D. lgs. N. 150/2011, dei quali di seguito si riporta il testo vigente. Art. 3 R.D. 639/1910: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”. Art. 32 D.lgs. 150/2011 (“Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”): “1. Le controversie in materie di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5”.
5.Tale richiamo è inconferente in quanto "le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono dettate sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie ivi previste" e precisato che "le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2011 (...) non introducono deroghe alle norme attributive della giurisdizione, sicché detta sussistenza deve essere attentamente verificata caso per caso, in ragione appunto della natura del rapporto dedotto in giudizio, della relativa disciplina sostanziale e della tutela concretamente richiesta. In particolare e conseguentemente, per quanto rileva nella specie, queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in materia di opposizione all'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e, pertanto, non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario controversie che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla disciplina ad essi relativa, debbano ritenersi attribuite alla giurisdizione di altro giudice, amministrativo, contabile o speciale” (cfr Cass. Civ. sentenza n. 1238 del 2002; cfr. altresì, ex plurimis, Cass. Civ. le sentenze nn. 22904 del 2005, 15611 del 2006, 5430 e 29529 del 2008; cfr Cass. Civ. Sezioni Unite n. 29 del 5 gennaio 2016).
6.Secondo la Corte Cost. con la sentenza n. 77/2018 il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese del giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
7.Ciò premesso sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, tenuto conto dell'erronea indicazione contenuta nell'ingiunzione di pagamento sul Tribunale fornito di giurisdizione.
8.In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma parziale della sentenza n. 535/2024 del giudice di pace di Civitavecchia, vanno compensate le spese di lite.
9.Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'appello e, in riforma parziale della sentenza n. 535/2024 del giudice di pace di Civitavecchia, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
-CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 elle spese di lite del grado di appello
[...] Parte_2
i euro 331,50 di cui euro 91,50 per spese vive ed euro 240,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
IE OD