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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 816 del Ruolo Generale del 2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Perniciaro ed elettivamente Parte_1 domiciliata giusta procura in atti, in Trapani, nella via Palermo n. 85
Attrice
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Castelli ed elettivamente Controparte_1 domiciliato, giusta procura in atti, nella via Virgilio n. 37/A
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Murgia ed elettivamente CP_2 domiciliato, giusta procura in atti, in Palermo, nella via Libertà n. 171
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
- premettendo di essere affittuaria del fondo sito in Trapani, Contrada Parte_1
Runza, di ha 58 e censito al NCEU di Trapani particelle nn. 104,108 ex 29, ex 96b, 106, ex
25b e 4 sub.4 del foglio 142 e particelle 7 e 8 del foglio 134 e particelle 37 e 38 del foglio
142, giusta contratto d'affitto agrario stipulato con la defunta (deceduta il Persona_1
25.10.2020) in data 19.04.2007 e con scadenza 18.04.2022 (registrato a Trapani al n. 2.487/ serie 3° il 8.5.2007) - ha convenuto in giudizio , n.q. di erede di CP_3 [...]
giusta testamento olografo pubblicato in Palermo il 30.10.2020. Parte attrice ha Per_1 rappresentato: - che i fondi oggetto del contratto di affitto agrario sono stati promessi in vendita da a con contratto preliminare siglato in data Persona_1 Parte_2
3.8.2011, poi ceduto, con atto del 31.7.2020 all'odierno convenuto;
- di Controparte_1 esser venuta a conoscenza della intervenuta stipula di detto contratto preliminare solo con la missiva del 12.03.2021 inviatale dell'erede , il quale ha, pure, manifestato la CP_2 volontà di non rinnovare il menzionato contratto d'affitto.
Pertanto, lamentando la violazione del proprio diritto di prelazione ex art. 8, l. n. 590/1965, parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito Ammessi i mezzi di prova dedotti, Voglia il
Giudicante accertare e dichiarare il diritto di prelazione per il prezzo di € 17.500,00 ex art. 8 della legge
26 maggio 1965 n. 590 dell'odierna attrice sul fondo sito in Trapani nella Contrada Runza di ha 58 e censito al NCEU di Trapani particelle nn°104,108 ex 29, ex 96b, 106, ex 25b e 4 sub.4 del foglio
142 e particelle 7 e 8 del foglio 134 e particelle 37 e 38 del foglio 142 di proprietà del convenuto
[...]
conseguentemente dichiararsi nullo, annullabile o comunque inefficace il preliminare di vendita e/o CP_2
l'eventuale contratto di compravendita, ove nelle more stipulato, tra i convenuti e CP_2 CP_1
consegunetemente sostituire nella posizione di quest'ultimo l'attrice , con
[...] Parte_1 vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Perniciaro che le ha anticipate”.
Costituendosi in giudizio, – rappresentando la pendenza di procedimento CP_2 penale a proprio carico e l'esistenza di provvedimento di sequestro preventivo sui beni relitti dalla de cuius con richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 Persona_1
c.p.c. – ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata corretta attivazione de procedimento di mediazione e ha, comunque, nel merito, dedotto l'infondatezza della domanda attorea e l'assenza di elementi di prova tali da giustificarne l'accoglimento, tanto più che a fronte della nullità/annullabilità del contratto preliminare di compravendita stipulato il 3.8.2011 dall'Aula e dall' , essendo decorso il termine di sei mesi Parte_2 fissato per la stipula del definitivo
Pertanto, ha chiesto: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. sospendere il CP_2 presente procedimento in attesa delle statuizioni del giudice penale, accertando in ogni caso che al momento il convenuto, sia per le indagini in corso sia per il sequestro preventivo intervenuto, non ha alcuna possibilità di alienare l'immobile de quo. - In subordine, state le argomentazioni sopra esposte, demandare parte diligente del procedimento a proporre nuova istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito: rigettare tutte le richieste principali, subordinate ed ulteriormente subordinate di parte attrice e dell'altro convenuto perché infondate. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria del 17.8.22 si è costituito in giudizio , evidenziando la Controparte_1
Per_ circostanza della intervenuta vendita da parte della de cuius di gran parte dei fondi oggetto del contratto di affitto agrario siglato con la nonché la mancata Pt_1 trascrizione del preliminare di vendita del 3.8.11 e la inammissibilità dell'azione di riscatto azionata, rispetto alla quale la non avrebbe dimostrato la ricorrenza dei Pt_1 presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla l. n. 590/1965. Ha, dunque, chiesto:
“preliminarmente, - accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte attrice non presentando le medesime i requisiti previsti dalla legge;
nel merito, - rigettare, in ogni caso, tutte le domande dell'attrice e dell'altro convenuto perché destituite da ogni fondamento giuridico”.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata avviata a decisione, previa concessione di termine per note conclusive.
*****
Preliminarmente all'esame del merito va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata sia dalla convenuta che dai terzi chiamati costituiti, posto che l'oggetto dell'odierno giudizio (vertente non già su “diritti reali” ma specificamente sul diritto di prelazione e di riscatto ex art. 7 della L. n. 817/1971) non rientra tra quelli contemplati dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 e rispetto ai quali l'attivazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Parte attrice, a sostegno della domanda azionata, ha invocato l'art. 8 della legge 590/1965, a norma del quale il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola per l'eventualità della prelazione, ed il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Se il proprietario non provvede a tale notificazione o il prezzo indicato è superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo alla prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
Tale riscatto costituisce un diritto potestativo di subentrare nella posizione dell'acquirente del fondo con effetti ex tunc, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia rivolta al retrattato.
Da ciò consegue, nel caso di instaurazione della controversia, che il legittimato passivo è
l'acquirente, dovendo determinare l'accoglimento della domanda di riscatto il subingresso del retraente al terzo acquirente con effetto dalla data della domanda medesima.
È stato, infatti, affermato che la prelazione prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa, come nel caso di specie) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, come avvenuto nel caso di specie, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta "impropria" (cfr Cass. SS.UU.
1.7.1997 n. 5895). La legge citata detta in maniera dettagliata le condizioni cui detto diritto è condizionato, e precisamente:
- chi esercita il diritto deve rivestire la qualità di coltivatore diretto del fondo e lo deve aver coltivato da almeno due anni;
- non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici;
- il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, attesa la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio del diritto di prelazione, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto, che sono quelle di promuovere la formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e l'accorpamento dei fondi per migliorare la redditività dei terreni (cfr. Cass. 15899/2011).
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto è necessario, allora, che l'attore dimostri la sussistenza tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e cioè la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto (cfr. Cass. 3280/2003; deve, invero, rammentarsi che in tema di prelazione e riscatto agrario, l'onere di fornire la prova dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto -ivi compresa la stessa qualità di coltivatore diretto - incombe al retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.).
Va, altresì, precisato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
“il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8, legge 26 maggio 1965,
n. 590, nonché dell'art. 7, legge 14 agosto 1971, n. 817, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell'impresa agraria, e che perciò sia rimasto nella sua disponibilità in base all'originario contratto agrario” (cfr. Cass.
7183/2015; cfr. anche Cass. 2372/2016).
Orbene, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni avversarie, deve evidenziarsi, anzitutto, che l'attrice non ha dimostrato la destinazione all'impresa agraria del fabbricato oggetto del preliminare in questione, posto che, come già evidenziato con ordinanza del
6.5.23, la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. è stata depositata solo in data 17.11.22, quando era ormai spirato il termine di giorni trenta, che veniva a scadere il giorno 16.11.22. non ha inoltre dimostrato né allegato la mancata vendita di fondi rustici Parte_1 nel biennio antecedente all'esercizio del diritto di riscatto. Come sopra evidenziato, la vendita di fondi rustici nei due anni antecedenti costituisce causa ostativa all'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto qualunque forma assuma (atto pubblico o scrittura privata) e sia o meno trascritta, valendo in ogni caso ad escludere la finalità della legge, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato di non avere di mira la coltivazione della terra come fonte principale del proprio reddito (cfr. ex plurimis Cass. 8 maggio 2003, n. 6980).
Premesso che la prova di tale condizione grava sempre su chi agisce per il riconoscimento del diritto di riscatto (il quale potrà assolvere a tale onere con ogni mezzo, e dunque anche mediante prova testimoniale, cfr. Cass. 25742/2008), nel caso che ci occupa, l'attrice non ha prodotto alcuna certificazione della Conservatoria né dell'Agenzia delle Entrate da cui potesse, seppur indiziariamente, desumersi l'insussistenza della condizione negativa sopra evidenziata.
Manca, inoltre, qualsivoglia allegazione e prova del requisito del possesso, in capo all'attrice e alla sua famiglia, di adeguata forza lavoro, tale da poter coprire il fabbisogno di almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, ivi compreso l'immobile oggetto di retratto.
La proporzione voluta dalla legge va verificata tramite la considerazione della composizione del nucleo familiare, l'indicazione dei membri della famiglia che si occupano abitualmente della lavorazione dei terreni ovvero le prestazioni lavorative ragionevolmente esigibili, secondo criteri di equo apprezzamento, dai singoli componenti, tenuto conto della loro età
e della loro abituale occupazione, ed infine l'estensione di eventuali altri fondi da essi coltivati.
Il retraente, infatti, deve fornire la prova che il fondo da acquisire, eventualmente in aggiunta ad altri già posseduti, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia (cd. ULI, ossia l'unità lavorativa individuale, calcolata sia in singulis e sia complessiva-mente con i componenti della famiglia).
La ha omesso di riferire, prima ancora che di provare, l'apporto ricevuto dai Pt_1 familiari rispetto alle attività di coltivazione diretta dei propri fondi, nulla deducendo in ordine alla complessiva forza lavorativa del nucleo familiare in relazione alle normali necessità di coltivazione del fondo. L'attrice, in definitiva, non ha nemmeno offerto di provare la ricorrenza del predetto requisito, pure previsto dalla normativa.
Per tali assorbenti motivi la domanda di parte attrice va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (stante la non particolare complessità delle vicende di causa) di cui al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda spiegata da contro e Parte_1 Controparte_1
; CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti e , che liquida, per ciascuno, in € CP_2 Controparte_1
2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 7.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari