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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1431/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, IU monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9267/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trevignano Romano - Piazza Vittorio Emanuele Iii 1 00069 Trevignano Romano RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084295437000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI.
All'udienza questo IU ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo:
- carenza di legittimazione passiva sussistendo quella, in tesi, dell'ente impositore;
- notifica dell'avviso di accertamento nel 2020 e insussistenza della dedotta prescrizione.
Parte ricorrente ha depositato memoria sottolineando la sussistenza della legittimazione passiva concorrente dell'agente per la riscossione, e la mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento pretesamente interruttivo della prescrizione.
Rileva questo IU che:
- la notifica del ricorso al Comune è rituale;
- sussiste la legittimazione passiva dell'ente locale e dell'agente per la riscossione ai sensi dell'art. 14,
c.p.t., attesa la prospettazione attorea quale al contempo confermata, in ordine alla notifica di un atto presupposto, da parte dell'agente per la riscossione;
- non vi è alcuna prova specifica della pretesa notifica dell'atto interruttivo;
- è maturata quindi la prescrizione quinquennale periodica pur valutando la sospensione dettata dalla legislazione emergenziale pandemica;
- le spese debbono seguire in solido la soccombenza, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 350,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato Difensore_1.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il IU LO RE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, IU monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9267/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trevignano Romano - Piazza Vittorio Emanuele Iii 1 00069 Trevignano Romano RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084295437000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI.
All'udienza questo IU ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo:
- carenza di legittimazione passiva sussistendo quella, in tesi, dell'ente impositore;
- notifica dell'avviso di accertamento nel 2020 e insussistenza della dedotta prescrizione.
Parte ricorrente ha depositato memoria sottolineando la sussistenza della legittimazione passiva concorrente dell'agente per la riscossione, e la mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento pretesamente interruttivo della prescrizione.
Rileva questo IU che:
- la notifica del ricorso al Comune è rituale;
- sussiste la legittimazione passiva dell'ente locale e dell'agente per la riscossione ai sensi dell'art. 14,
c.p.t., attesa la prospettazione attorea quale al contempo confermata, in ordine alla notifica di un atto presupposto, da parte dell'agente per la riscossione;
- non vi è alcuna prova specifica della pretesa notifica dell'atto interruttivo;
- è maturata quindi la prescrizione quinquennale periodica pur valutando la sospensione dettata dalla legislazione emergenziale pandemica;
- le spese debbono seguire in solido la soccombenza, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 350,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato Difensore_1.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il IU LO RE