Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02250/2026REG.PROV.COLL.
N. 01875/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2024, proposto da AN RO e LA IO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Pizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00286/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. SC CA;
Preso atto delle istanza di passaggio in decisione senza discussione depositate dagli avvocanti di entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.AN RO e FF IO hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 2 del 2020 del Comune di Giugliano in Campania, con cui è stata loro ingiunta la demolizione del corpo di fabbrica di superficie mq 80,00 con una superficie di mq 200,00, sito alla via Grotta dell’Olmo n. 33 del Comune di Pozzuoli n. 129 del 2020,
Il ricorso è stato rigettato.
Avverso la sentenza di primo grado gli originari ricorrenti hanno proposto appello.
Il Comune si è costituito contestando la fondatezza del ricorso.
In data 4 febbraio 2026 gli appellanti hanno depositato rituale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità dell’appello. Il Comune ha depositato nota di passaggio in decisione, in cui ha insistito per la condanna degli appellanti alla refusione delle spese.
2. Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, e conseguentemente, in virtù dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarare improcedibile il ricorso (Cons.Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Per completezza, va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
5.In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di questo giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto della tempestiva dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, che ha limitato la difesa dell’appellato solo alla prima memoria di costituzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
SC CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC CA | IO CO |
IL SEGRETARIO