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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2905/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2905 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
24.9.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 16.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Gorizia, al Parte_1 C.F._1
Corso Italia, n. 119, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Alesani, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata digitalmente all'atto di citazione.
Parte opponente
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Controparte_1 C.F._2
alla Via G. Puccini, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Claudia d'Aloisio, che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti familiari. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 24/9/2024, rinviando ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/9/2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 408 del 2022, R.G. n. 1857/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 1°/7/2022 e a lui notificato il 18/7/2022, lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte, ammontante a € 8.331,71, oltre agli interessi e alle spese di lite liquidate in € 540,00 per compensi e 145,00 per esborsi. In particolare, parte attrice ha contestato la pretesa creditoria sia sotto il profilo dell'an, sia, conseguentemente, del quantum, riconoscendo la minor somma di € 1.923,00,
e, contestualmente proponendo domanda riconvenzionale per la complessiva somma di € 14.070,00 per crediti vantati a propria volta nei confronti della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
, instando per la concessione della provvisoria esecutività del decreto, Controparte_1
eccependo la nullità della domanda riconvenzionale e chiedendo il rigetto delle pretese attoree e l'accertamento incidentale di un credito nei confronti di per la somma di € Parte_1
93.978,50. In data 6/7/2023, è stata depositata la comparsa di costituzione di nuovo difensore, con cui la difesa tecnica di parte convenuta è stata assunta dall'Avv. Claudia d'Aloisio, in sostituzione del precedente legale.
A seguito della prima udienza, parte attrice ha provveduto al pagamento della somma proposta di €
1.923,00 e il Giudice assegnatario, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2/3/2024 ha negato la provvisoria esecutività del decreto per la somma residua, formulando una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.
Constatata la mancata adesione di parte opposta alla proposta formulata, la causa è stata trattata per il tramite dello scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie formulate, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 19/6/2024.
In data 6/2/2024 il fascicolo è stato assegnato al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale ri- calendarizzata l'udienza alla data del 24/9/2024, ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, per maggior chiarezza espositiva si procederà ad analizzare le singole pretese avanzate dalle parti, distinguendo tra quelle fatte valere in sede monitoria e quelle articolate ex novo nel presente giudizio. 2.1. I crediti azionati da in sede di giudizio per emissione di decreto ingiuntivo Controparte_1
riguardano i rimborsi per le somme anticipate per spese straordinarie e mediche, in forza delle condizioni di separazione tra lei e il marito , omologate dall'intestato Tribunale in Parte_1
data 5/12/2018.
2.1.1. Con riferimento alle spese straordinarie, occorre immediatamente rilevare come Parte_1
abbia riconosciuto e adempiuto in corso di causa il proprio debito per la somma complessiva
[...] di € 1.167,20, computata come quota riferibile alle spese straordinarie, nell'ambito del complessivo ammontare versato di € 1923,00 (cfr. doc. nn. 3 e 5).
Per quanto attiene ai residui € 1174,53 (2341,73 - 1167,20), l'opponente eccepisce, anzitutto, che le stesse avrebbero dovuto essere previamente concordate, come previsto dalla clausola h) delle condizioni di separazione.
Tale clausola è, tuttavia, specificata per relationem con il rinvio operato al protocollo stipulato tra il
Tribunale e il COA di Trieste del 18/5/2015, che individua una serie di spese straordinarie soggette a previa approvazione e altre, per le quali tale accordo non è previsto. In particolare, si fa riferimento alle spese mediche di cui al punto 1a), le spese scolastiche di cui al punto 1b), le spese sportivo/ricreative di cui al punto 1c) e le spese per centri-vacanza e simili di cui al punto 1d).
Escluse le spese mediche e quelle per le rette scolastiche, differentemente disciplinate dai punti i) e g) delle condizioni di separazione omologate, le altre poste, rispettivamente consistenti nelle spese scolastiche differenti dalle rette di iscrizione, nonché le poste afferenti alle attività sportive, ricreative e alle vacanze, devono essere poste a carico dell'odierno opponente per la quota del 50%, sebbene non vi sia prova che siano state previamente concordate.
Oltre alla predetta lamentanza, ha altresì contestato, il fondamento documentale Parte_1
giustificativo dei predetti rimborsi e la stessa qualificazione di alcune poste in termini di spese straordinarie rimborsabili.
Alla luce di tali contestazioni e dei documenti giustificativi depositati in atti da parte opposta (cfr. doc. n. 4), la pretesa residua a quest'ultima spettante, al netto delle somme già versate da parte opponente, ammonta alla complessiva cifra di € 492,67, ottenuta scomputando dalle richieste articolate i controvalori concernenti: i) le spese di abbigliamento, rientranti nell'assegno di mantenimento;
ii) le spese per derattizzazione, in quanto estranee al titolo azionato;
iii) i costi correlati all'I-PAD, alla carta d'identità e alla festa di compleanno di perché non riconducili a spese Per_1
straordinarie, ovvero ad esse riconducibili, ma necessitanti il previo accordo, non provato, tra i coniugi;
iv) il costo delle lezioni di arpa, poiché vi è prova che siano state divise tra i coniugi ex ante
(cfr. doc. n. 4); v) le spese duplicate (maestro di sci e accessori danza). 2.1.2. Per quanto attiene alle spese mediche, parte opponente ne ha riconosciuto l'ammontare per la somma complessiva di € 754,74, che ha provveduto a versare a parte opposta nel corso del giudizio
(cfr. doc. nn. 3 e 5).
Con riguardo alle somme residue, parte ricorrente ne ha contestato il fondamento per non essere state previamente concordate, per carenza di documentazione giustificativa e per non aver tempestivamente fornito la documentazione, con ciò impedendo di richiederne il rimborso al proprio datore di lavoro.
Sul punto, le condizioni di separazione in tema di spese mediche hanno previsto la ripartizione del peso economico all'80% in capo al padre/marito e nel restante 20% in capo alla madre/moglie. La clausola in questione deroga a quanto previsto dal precedente punto h) delle condizioni di separazione, in quanto non propone il riparto al 50% e non distingue tra spese ordinarie, che rientrerebbero nell'assegno di mantenimento, e spese straordinarie. Inoltre, a differenza delle altre previsioni, il riparto relativo alle spese mediche si estende anche a e non solo Controparte_1
alle figlie della coppia.
Pertanto, l'interpretazione delle predette condizioni impone di ritenere oggetto del riparto tutte le spese mediche, sia quelle ordinarie, sia quelle straordinarie, prescindendo del tutto dall'ammontare delle stesse e dalla loro imputabilità all'assegno di mantenimento. Ciò trova conferma anche nella condotta processuale di parte opponente, posto che egli ha provveduto a riconoscere, e quindi a rimborsare, anche spese di entità modica.
Conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza del previo accordo tra i genitori con riguardo alle spese più ingenti (in particolare afferenti alla terapia psicologica e riabilitativa della figlia , in quanto il rimborso non è stato espressamente a esso subordinato. Per_1
È, poi, priva di rilievo l'osservazione di parte opponente secondo cui l'obbligo di farsi carico all'80% sarebbe stato accettato in quanto correlato alla possibilità di ottenere il corrispondente rimborso da parte del Consiglio d'Europa, istituzione alle cui dipendenze egli presta attività lavorativa. Tale precisazione, infatti, non è supportato da alcuna previsione, o altro implicito elemento, all'interno delle condizioni di separazione e, pertanto, non può essere qualificata come causa della clausola i), assurgendo a mero motivo della stessa, irrilevante ai fini della valutazione della debenza del rimborso nei termini indicati.
Per quanto attiene, invece, alla contestazione dei documenti giustificativi, la difesa di parte opponente
è fondata, non essendo stati forniti giustificativi di spesa per molte delle poste richieste a rimborso.
In particolare, delle spese annoverate nello schema contenuto nel documento n. 6 di parte opposta risultano provate solamente le poste relative alle sedute di mediazione familiare (date 12/11/21,
29/11/21 e 17/12/21). Per quanto attiene alle spese elencate nella tabella del documento n. 8 di parte opposta, risultano adeguatamente provate solamente le spese riconosciute da parte opponente, le spese di mediazione familiare e di riabilitazione (effettuate nelle date 12/1/2022, 27/1/2022,
7/02/2022, 5/3/2022, 21/3/2022, 27/4/2022, 27/4/2022, 2/05/2022, 6/5/2022, 17/5/2022, 21/5/2022,
19/5/2022, 30/5/2022 e 7/6/2022).
Di contro, risultano adeguatamente provate tutte le spese contenute nell'elenco di cui al documento n. 5 di parte opposta.
Tra le poste non riconosciute da , ma risultate provate dalla documentazione in atti, Parte_1
devono, poi, essere scomputate le somme concernenti i compensi per la terapia familiare, ammontanti a complessivi € 1.142,40, in quanto risultano essere già state ripartite tra i coniugi, che hanno provveduto a pagare alternatamente le singole sedute, come da accordi che si evincono nell'ambito delle missive depositate (cfr. doc. n. 1 di parte opposta).
Pertanto, le pretese inerenti il rimborso delle spese mediche all'80% si riducono, scomputando quanto già versato da parte opponente in corso di causa, all'ammontare di € 2.969,98 (2.329,98 doc. 5 e 640 doc. 7.1.).
2.1.3. Conclusivamente, il Tribunale accerta un credito da parte di nei Controparte_1 confronti di per l'ammontare complessivo di € 3.462,58, di cui € 492,60 per spese Parte_1
straordinarie e 2.969,98 per spese mediche.
Si impone, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo la predetta somma differente da quella oggetto del provvedimento monitorio.
3. Procedendo con l'analisi della domanda riconvenzionale di parte opponente, essa va accolta nei limiti che saranno indicati, per le seguenti ragioni.
Tale domanda è stata formulata per la somma complessiva di € 14.070,00, composta di spese mediche da egli sostenute e rimborsabili al 20%, di spese straordinarie da dividere al 50%, del costo delle utenze della casa coniugale rimborsabili al 100%, delle spese sostenute per l'immobile in comproprietà relative alle manutenzioni e alle spese legali relative a giudizi concernenti tale immobile.
3.1. Principiando dalle spese derivanti dal medesimo titolo azionato con il decreto ingiuntivo, si distinguono le singole voci precedentemente rassegnate.
Con riguardo alle spese straordinarie, occorre scomputare l'ammontare delle lezioni di già Per_2
partitamente sostenute dai due genitori, computando, invece, i costi del noleggio dello strumento musicale, pagato per ciascun trimestre dal Parimenti, non sono prese in considerazione le Parte_1 spese relative al notebook acquistato nel marzo 2021, poiché, al pari di quanto previsto per l'I-PAD, non rientrano tra le poste indicate nelle condizioni di separazione e avrebbero dovuto essere concordate. Non sono, inoltre, computabili le spese sostenute in data anteriore alla separazione personale e alla conseguente omologazione delle condizioni di mantenimento delle figlie, in quanto precedenti alla formazione del titolo azionato nel presente giudizio. Non rileva in senso contrario eccepire che prima della conclusione della procedura di separazione consensuale le parti stessero già osservando il regime concordato, poiché, quand'anche così fosse stato, esse avrebbero uniformato bonariamente la propria condotta a pattuizioni non ancora fornite di giuridica vincolatività, con conseguente limitazione delle pretese alla sfera delle obbligazioni naturali. Non vi è peraltro, prova agli atti di un provvedimento presidenziale di autorizzazione in tal senso, in quanto non è stato depositato il verbale dell'udienza del 12/9/2018.
Per le spese mediche, invece, parte opponente agisce in via riconvenzionale chiedendone la ripetizione al 20%, con riguardo agli importi correlati a prestazioni dentistiche per entrambe le figlie e la moglie, nonché all'acquisto degli occhiali e alle analisi della figlia Persona_3
Tali spese sono state adeguatamente documentate ed ammontano a € 7.372,20 da rimborsare al 20%, per un valore di € 1474,44.
Infine, si computano le spese relative alle utenze della casa familiare, con esclusivo riguardo alla versata da per le annualità 2019, 2020 e 2021. Le restanti somme, relative Per_4 Parte_1
alle utenze energetiche e alla telefonia, non possono essere poste a carico di , Controparte_1 in quanto l'e-mail e gli estratti conto, depositati a comprova del relativo credito (cfr. doc. n. 4, cartella utenze), non consentono di accertare in modo univoco che la fornitura riguardi periodi di tempo successivi al 5/12/2018, ovvero sia stata effettivamente riferita all'immobile adibito a casa familiare.
I predetti importi ammontano, in definitiva, a € 3.558,38, di cui € 1.131,94 per spese straordinarie, €
1.474,44 per spese mediche ed € 952,00 per utenze casa familiare (TARI).
3.2. Con riguardo, poi, alle spese esterne al titolo azionato con il decreto ingiuntivo, esse afferiscono all'immobile in comunione, che è ordinaria a seguito dello scioglimento del regime patrimoniale coniugale, adibita a casa familiare e, poi, assegnata all'opposta quale genitore collocatario delle figlie.
Le somme chieste in rimborso riguardano la manutenzione dell'immobile in questione e le spese di lite di giudizi concernenti lo stesso.
In relazione alle spese di manutenzione, gli importi relativi ad attività precedenti lo scioglimento del matrimonio non possono essere prese in considerazione in quanto pagate in adempimento dei doveri coniugali di cui all'art. 143, comma terzo, c.c. e, pertanto, irripetibili. In particolare, si indicano, in tal senso, le spese concernenti la sostituzione della caldaia, posto che il pagamento è avvenuto in due tranche, di cui solamente la seconda è successiva al decreto del 5/12/2018. Inoltre, il primo ordine di bonifico è datato 14/11/2018 e la relativa fattura risulta emessa in data 1°/10/2018, cosicché si ritiene che le operazioni siano state decise in una fase antecedente allo scioglimento del matrimonio. Sarebbero, invece, pertinenti alla fase successiva alla separazione dei coniugi le spese relative all'impianto di allarme. Tuttavia, è emersa dagli atti processuali l'esistenza di interventi di manutenzione sostenuti da , cosicché sulla scorta delle stesse risultanze della Controparte_1
corrispondenza tra i coniugi, si ritiene che gli importi relativi alla manutenzione della cosa comune, nel silenzio delle condizioni di separazione sul punto, fossero inizialmente stati ripartiti tra i coniugi separati con l'accordo di provvedervi vicendevolmente e senza richiedere rimborsi.
Conseguentemente, ciascun coniuge, anche alla luce del valore pressocché corrispondente dei relativi oneri, deve sopportare a proprio esclusivo carico quanto pagato per sostenere le spese di manutenzione dell'immobile di comune proprietà.
Le precedenti riflessioni si attagliano anche alle somme concernenti le spese legali sostenute da
, in quanto relative a prestazioni concordate anteriormente allo scioglimento della Parte_1
comunione e partitamente sostenute anche dalla propria coniuge (cfr. doc. nn. 14, 15, 16, 17 e 18 di parte opposta). I relativi giudizi, peraltro, sono stati espressamente considerati nelle condizioni di separazione, senza precisare alcunché sotto il profilo della ripetizione dei costi relativi (cfr. doc. n. 2, punto e)).
Tanto premesso, si accerta che nulla è dovuto a da parte di Parte_1 Controparte_1
con riguardo ai costi di manutenzione della casa comune e alle spese di lite.
3.3. In conclusione, il credito complessivamente azionato da nei confronti di Parte_1
ammonta a € 3.558,38 per spese concernenti la separazione con la moglie. Controparte_1
4. Quanto, infine, alla domanda proposta “in via subordinata e incidentale” da parte opposta, con la quale si chiede l'accertamento della debenza della complessiva somma di € 93.978,50 per esborsi effettuati in costanza di matrimonio, si osserva quanto segue.
Tale domanda è stata subordinata all'analisi nel merito delle pretese azionate da parte opponente nel giudizio monitorio, che fossero estranee al titolo azionato in tale giudizio, con richiesta di pronuncia anche in caso di rigetto nel merito delle predette stesse («in via meramente subordinata ed incidentale, nella denegata ipotesi subordinata in cui venissero vagliate anche le voci non strettamente attinenti al titolo azionato in monitorio, e quindi esorbitanti rispetto al rimborso delle spese per le minori, rigettarle e comunque accertare e dichiarare che la Sig.ra CP_1
è creditrice nei confronti del sig. della somma complessiva di € 93.978,50
[...] Parte_1
(24.236,50 + 50.000,00 +19.742,00), ovvero della diversa somma risultante di giustizia», cfr. memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) di parte opposta).
La relativa domanda può essere analizzata, in quanto fondata sulla base delle pretese azionate con domanda riconvenzionale da parte opponente e concernente titoli correlati al legame familiare oggetto del presente giudizio (cfr. da ultimo, ancorché indirettamente, Cass., sez. un., 15/10/2024, n. 26727). In tal senso, la pretesa azionata, riguardante il rimborso di somme relative all'istruzione delle figlie, ad investimenti effettuati in costanza di matrimonio e al saldo relativo al conto cointestato dei coniugi, va rigettata.
Più dettagliatamente, le rette scolastiche delle figlie non appaiono ripetibili, rispondendo all'adempimento delle obbligazioni coniugali concernenti l'istruzione della prole ex art. 147 c.c.
Parimenti, le somme personali versate da parte opponente per investimenti realizzati nell'ambito del contesto di vita familiare devono essere qualificate come contribuzione della coniuge ai bisogni della famiglia, come previsto dall'art. 143, comma terzo, c.c., salva prova contraria rispetto alla loro destinazione che in atti non è stata raggiunta;
pertanto, neppure esse sono ripetibili.
Infine, con attinenza alle somme contenute nel conto cointestato, ritirate con giroconto da Parte_1
in data 30 ottobre 2017, si osserva che neppure tali poste possono essere chieste in ripetizione
[...]
al coniuge legalmente separato, poiché non si ritiene raggiunta la prova che lo stesso se ne sia appropriato ingiustamente.
In particolare, si osserva che la documentazione depositata (cfr. doc. n. 21 di parte opposta), pur fornendo conferma della doppia intestazione del conto, consente di concludere che la liquidità di cui si contesta l'apprensione è derivata da un prestito personale, accreditato sul conto e, poi, ritirato nella stessa data (30/10/2017). Risulta, pertanto, fondata l'eccezione di circa la Parte_1
provenienza esclusiva a proprio vantaggio delle corrispondenti somme, le quali hanno avuto una permanenza così limitata sul conto cointestato, da apparire del tutto estranee alla posizione della coniuge formalmente contitolare dello stesso.
Tanto premesso, si rigetta anche la domanda riconvenzionale proposta da parte ricorrente.
5. Ciò posto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale accerta il credito di CP_1
nei confronti del coniuge separato per la somma di € 3.462,58 e
[...] Parte_1 riconosce contestualmente, l'esistenza di un
contro
-credito spettante a favore di quest'ultimo, nei confronti della prima per € 3.558,38. Essendo le predette somme, entrambe certe, liquide ed esigibili sono fatte oggetto di compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c. Come infatti precisato dal
Giudice di legittimità (Cass. civ., SS.UU. n. 23225/16), possono formare oggetto dell'operazione giudiziale di tal fatta, come nel caso di specie, il credito oggetto della domanda riconvenzionale dell'opponente e quello azionato in via monitoria dall'opposto.
All'esito della predetta operazione il Tribunale condanna a corrispondere a Controparte_1 favore di la somma complessiva di € 95,80. Parte_1
6. Le spese di lite si compensano in ragione della soccombenza reciproca.
7. Si rigetta la domanda volta all'ottenimento della condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta, in quanto non si mostra censurabile la condotta processuale di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2905/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
▪ accerta, liquida e compensa i reciproci crediti vantati da ambo le parti e quantificati come in motivazione nella rispettiva somma di € 3.462,58 a favore di , nei Controparte_1 confronti di , nonché di € 3.558,38 a favore di e nei confronti Parte_1 Parte_1
di ; Controparte_1
▪ condanna a pagare in favore di la somma di € 95,80; Controparte_1 Parte_1
▪ compensa interamente le spese di lite.
▪ rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. di parte opposta.
Così deciso in Trieste, in data 15/1/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2905 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
24.9.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 16.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Gorizia, al Parte_1 C.F._1
Corso Italia, n. 119, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Alesani, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata digitalmente all'atto di citazione.
Parte opponente
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Controparte_1 C.F._2
alla Via G. Puccini, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Claudia d'Aloisio, che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti familiari. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 24/9/2024, rinviando ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/9/2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 408 del 2022, R.G. n. 1857/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 1°/7/2022 e a lui notificato il 18/7/2022, lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte, ammontante a € 8.331,71, oltre agli interessi e alle spese di lite liquidate in € 540,00 per compensi e 145,00 per esborsi. In particolare, parte attrice ha contestato la pretesa creditoria sia sotto il profilo dell'an, sia, conseguentemente, del quantum, riconoscendo la minor somma di € 1.923,00,
e, contestualmente proponendo domanda riconvenzionale per la complessiva somma di € 14.070,00 per crediti vantati a propria volta nei confronti della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
, instando per la concessione della provvisoria esecutività del decreto, Controparte_1
eccependo la nullità della domanda riconvenzionale e chiedendo il rigetto delle pretese attoree e l'accertamento incidentale di un credito nei confronti di per la somma di € Parte_1
93.978,50. In data 6/7/2023, è stata depositata la comparsa di costituzione di nuovo difensore, con cui la difesa tecnica di parte convenuta è stata assunta dall'Avv. Claudia d'Aloisio, in sostituzione del precedente legale.
A seguito della prima udienza, parte attrice ha provveduto al pagamento della somma proposta di €
1.923,00 e il Giudice assegnatario, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2/3/2024 ha negato la provvisoria esecutività del decreto per la somma residua, formulando una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.
Constatata la mancata adesione di parte opposta alla proposta formulata, la causa è stata trattata per il tramite dello scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie formulate, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 19/6/2024.
In data 6/2/2024 il fascicolo è stato assegnato al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale ri- calendarizzata l'udienza alla data del 24/9/2024, ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, per maggior chiarezza espositiva si procederà ad analizzare le singole pretese avanzate dalle parti, distinguendo tra quelle fatte valere in sede monitoria e quelle articolate ex novo nel presente giudizio. 2.1. I crediti azionati da in sede di giudizio per emissione di decreto ingiuntivo Controparte_1
riguardano i rimborsi per le somme anticipate per spese straordinarie e mediche, in forza delle condizioni di separazione tra lei e il marito , omologate dall'intestato Tribunale in Parte_1
data 5/12/2018.
2.1.1. Con riferimento alle spese straordinarie, occorre immediatamente rilevare come Parte_1
abbia riconosciuto e adempiuto in corso di causa il proprio debito per la somma complessiva
[...] di € 1.167,20, computata come quota riferibile alle spese straordinarie, nell'ambito del complessivo ammontare versato di € 1923,00 (cfr. doc. nn. 3 e 5).
Per quanto attiene ai residui € 1174,53 (2341,73 - 1167,20), l'opponente eccepisce, anzitutto, che le stesse avrebbero dovuto essere previamente concordate, come previsto dalla clausola h) delle condizioni di separazione.
Tale clausola è, tuttavia, specificata per relationem con il rinvio operato al protocollo stipulato tra il
Tribunale e il COA di Trieste del 18/5/2015, che individua una serie di spese straordinarie soggette a previa approvazione e altre, per le quali tale accordo non è previsto. In particolare, si fa riferimento alle spese mediche di cui al punto 1a), le spese scolastiche di cui al punto 1b), le spese sportivo/ricreative di cui al punto 1c) e le spese per centri-vacanza e simili di cui al punto 1d).
Escluse le spese mediche e quelle per le rette scolastiche, differentemente disciplinate dai punti i) e g) delle condizioni di separazione omologate, le altre poste, rispettivamente consistenti nelle spese scolastiche differenti dalle rette di iscrizione, nonché le poste afferenti alle attività sportive, ricreative e alle vacanze, devono essere poste a carico dell'odierno opponente per la quota del 50%, sebbene non vi sia prova che siano state previamente concordate.
Oltre alla predetta lamentanza, ha altresì contestato, il fondamento documentale Parte_1
giustificativo dei predetti rimborsi e la stessa qualificazione di alcune poste in termini di spese straordinarie rimborsabili.
Alla luce di tali contestazioni e dei documenti giustificativi depositati in atti da parte opposta (cfr. doc. n. 4), la pretesa residua a quest'ultima spettante, al netto delle somme già versate da parte opponente, ammonta alla complessiva cifra di € 492,67, ottenuta scomputando dalle richieste articolate i controvalori concernenti: i) le spese di abbigliamento, rientranti nell'assegno di mantenimento;
ii) le spese per derattizzazione, in quanto estranee al titolo azionato;
iii) i costi correlati all'I-PAD, alla carta d'identità e alla festa di compleanno di perché non riconducili a spese Per_1
straordinarie, ovvero ad esse riconducibili, ma necessitanti il previo accordo, non provato, tra i coniugi;
iv) il costo delle lezioni di arpa, poiché vi è prova che siano state divise tra i coniugi ex ante
(cfr. doc. n. 4); v) le spese duplicate (maestro di sci e accessori danza). 2.1.2. Per quanto attiene alle spese mediche, parte opponente ne ha riconosciuto l'ammontare per la somma complessiva di € 754,74, che ha provveduto a versare a parte opposta nel corso del giudizio
(cfr. doc. nn. 3 e 5).
Con riguardo alle somme residue, parte ricorrente ne ha contestato il fondamento per non essere state previamente concordate, per carenza di documentazione giustificativa e per non aver tempestivamente fornito la documentazione, con ciò impedendo di richiederne il rimborso al proprio datore di lavoro.
Sul punto, le condizioni di separazione in tema di spese mediche hanno previsto la ripartizione del peso economico all'80% in capo al padre/marito e nel restante 20% in capo alla madre/moglie. La clausola in questione deroga a quanto previsto dal precedente punto h) delle condizioni di separazione, in quanto non propone il riparto al 50% e non distingue tra spese ordinarie, che rientrerebbero nell'assegno di mantenimento, e spese straordinarie. Inoltre, a differenza delle altre previsioni, il riparto relativo alle spese mediche si estende anche a e non solo Controparte_1
alle figlie della coppia.
Pertanto, l'interpretazione delle predette condizioni impone di ritenere oggetto del riparto tutte le spese mediche, sia quelle ordinarie, sia quelle straordinarie, prescindendo del tutto dall'ammontare delle stesse e dalla loro imputabilità all'assegno di mantenimento. Ciò trova conferma anche nella condotta processuale di parte opponente, posto che egli ha provveduto a riconoscere, e quindi a rimborsare, anche spese di entità modica.
Conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza del previo accordo tra i genitori con riguardo alle spese più ingenti (in particolare afferenti alla terapia psicologica e riabilitativa della figlia , in quanto il rimborso non è stato espressamente a esso subordinato. Per_1
È, poi, priva di rilievo l'osservazione di parte opponente secondo cui l'obbligo di farsi carico all'80% sarebbe stato accettato in quanto correlato alla possibilità di ottenere il corrispondente rimborso da parte del Consiglio d'Europa, istituzione alle cui dipendenze egli presta attività lavorativa. Tale precisazione, infatti, non è supportato da alcuna previsione, o altro implicito elemento, all'interno delle condizioni di separazione e, pertanto, non può essere qualificata come causa della clausola i), assurgendo a mero motivo della stessa, irrilevante ai fini della valutazione della debenza del rimborso nei termini indicati.
Per quanto attiene, invece, alla contestazione dei documenti giustificativi, la difesa di parte opponente
è fondata, non essendo stati forniti giustificativi di spesa per molte delle poste richieste a rimborso.
In particolare, delle spese annoverate nello schema contenuto nel documento n. 6 di parte opposta risultano provate solamente le poste relative alle sedute di mediazione familiare (date 12/11/21,
29/11/21 e 17/12/21). Per quanto attiene alle spese elencate nella tabella del documento n. 8 di parte opposta, risultano adeguatamente provate solamente le spese riconosciute da parte opponente, le spese di mediazione familiare e di riabilitazione (effettuate nelle date 12/1/2022, 27/1/2022,
7/02/2022, 5/3/2022, 21/3/2022, 27/4/2022, 27/4/2022, 2/05/2022, 6/5/2022, 17/5/2022, 21/5/2022,
19/5/2022, 30/5/2022 e 7/6/2022).
Di contro, risultano adeguatamente provate tutte le spese contenute nell'elenco di cui al documento n. 5 di parte opposta.
Tra le poste non riconosciute da , ma risultate provate dalla documentazione in atti, Parte_1
devono, poi, essere scomputate le somme concernenti i compensi per la terapia familiare, ammontanti a complessivi € 1.142,40, in quanto risultano essere già state ripartite tra i coniugi, che hanno provveduto a pagare alternatamente le singole sedute, come da accordi che si evincono nell'ambito delle missive depositate (cfr. doc. n. 1 di parte opposta).
Pertanto, le pretese inerenti il rimborso delle spese mediche all'80% si riducono, scomputando quanto già versato da parte opponente in corso di causa, all'ammontare di € 2.969,98 (2.329,98 doc. 5 e 640 doc. 7.1.).
2.1.3. Conclusivamente, il Tribunale accerta un credito da parte di nei Controparte_1 confronti di per l'ammontare complessivo di € 3.462,58, di cui € 492,60 per spese Parte_1
straordinarie e 2.969,98 per spese mediche.
Si impone, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo la predetta somma differente da quella oggetto del provvedimento monitorio.
3. Procedendo con l'analisi della domanda riconvenzionale di parte opponente, essa va accolta nei limiti che saranno indicati, per le seguenti ragioni.
Tale domanda è stata formulata per la somma complessiva di € 14.070,00, composta di spese mediche da egli sostenute e rimborsabili al 20%, di spese straordinarie da dividere al 50%, del costo delle utenze della casa coniugale rimborsabili al 100%, delle spese sostenute per l'immobile in comproprietà relative alle manutenzioni e alle spese legali relative a giudizi concernenti tale immobile.
3.1. Principiando dalle spese derivanti dal medesimo titolo azionato con il decreto ingiuntivo, si distinguono le singole voci precedentemente rassegnate.
Con riguardo alle spese straordinarie, occorre scomputare l'ammontare delle lezioni di già Per_2
partitamente sostenute dai due genitori, computando, invece, i costi del noleggio dello strumento musicale, pagato per ciascun trimestre dal Parimenti, non sono prese in considerazione le Parte_1 spese relative al notebook acquistato nel marzo 2021, poiché, al pari di quanto previsto per l'I-PAD, non rientrano tra le poste indicate nelle condizioni di separazione e avrebbero dovuto essere concordate. Non sono, inoltre, computabili le spese sostenute in data anteriore alla separazione personale e alla conseguente omologazione delle condizioni di mantenimento delle figlie, in quanto precedenti alla formazione del titolo azionato nel presente giudizio. Non rileva in senso contrario eccepire che prima della conclusione della procedura di separazione consensuale le parti stessero già osservando il regime concordato, poiché, quand'anche così fosse stato, esse avrebbero uniformato bonariamente la propria condotta a pattuizioni non ancora fornite di giuridica vincolatività, con conseguente limitazione delle pretese alla sfera delle obbligazioni naturali. Non vi è peraltro, prova agli atti di un provvedimento presidenziale di autorizzazione in tal senso, in quanto non è stato depositato il verbale dell'udienza del 12/9/2018.
Per le spese mediche, invece, parte opponente agisce in via riconvenzionale chiedendone la ripetizione al 20%, con riguardo agli importi correlati a prestazioni dentistiche per entrambe le figlie e la moglie, nonché all'acquisto degli occhiali e alle analisi della figlia Persona_3
Tali spese sono state adeguatamente documentate ed ammontano a € 7.372,20 da rimborsare al 20%, per un valore di € 1474,44.
Infine, si computano le spese relative alle utenze della casa familiare, con esclusivo riguardo alla versata da per le annualità 2019, 2020 e 2021. Le restanti somme, relative Per_4 Parte_1
alle utenze energetiche e alla telefonia, non possono essere poste a carico di , Controparte_1 in quanto l'e-mail e gli estratti conto, depositati a comprova del relativo credito (cfr. doc. n. 4, cartella utenze), non consentono di accertare in modo univoco che la fornitura riguardi periodi di tempo successivi al 5/12/2018, ovvero sia stata effettivamente riferita all'immobile adibito a casa familiare.
I predetti importi ammontano, in definitiva, a € 3.558,38, di cui € 1.131,94 per spese straordinarie, €
1.474,44 per spese mediche ed € 952,00 per utenze casa familiare (TARI).
3.2. Con riguardo, poi, alle spese esterne al titolo azionato con il decreto ingiuntivo, esse afferiscono all'immobile in comunione, che è ordinaria a seguito dello scioglimento del regime patrimoniale coniugale, adibita a casa familiare e, poi, assegnata all'opposta quale genitore collocatario delle figlie.
Le somme chieste in rimborso riguardano la manutenzione dell'immobile in questione e le spese di lite di giudizi concernenti lo stesso.
In relazione alle spese di manutenzione, gli importi relativi ad attività precedenti lo scioglimento del matrimonio non possono essere prese in considerazione in quanto pagate in adempimento dei doveri coniugali di cui all'art. 143, comma terzo, c.c. e, pertanto, irripetibili. In particolare, si indicano, in tal senso, le spese concernenti la sostituzione della caldaia, posto che il pagamento è avvenuto in due tranche, di cui solamente la seconda è successiva al decreto del 5/12/2018. Inoltre, il primo ordine di bonifico è datato 14/11/2018 e la relativa fattura risulta emessa in data 1°/10/2018, cosicché si ritiene che le operazioni siano state decise in una fase antecedente allo scioglimento del matrimonio. Sarebbero, invece, pertinenti alla fase successiva alla separazione dei coniugi le spese relative all'impianto di allarme. Tuttavia, è emersa dagli atti processuali l'esistenza di interventi di manutenzione sostenuti da , cosicché sulla scorta delle stesse risultanze della Controparte_1
corrispondenza tra i coniugi, si ritiene che gli importi relativi alla manutenzione della cosa comune, nel silenzio delle condizioni di separazione sul punto, fossero inizialmente stati ripartiti tra i coniugi separati con l'accordo di provvedervi vicendevolmente e senza richiedere rimborsi.
Conseguentemente, ciascun coniuge, anche alla luce del valore pressocché corrispondente dei relativi oneri, deve sopportare a proprio esclusivo carico quanto pagato per sostenere le spese di manutenzione dell'immobile di comune proprietà.
Le precedenti riflessioni si attagliano anche alle somme concernenti le spese legali sostenute da
, in quanto relative a prestazioni concordate anteriormente allo scioglimento della Parte_1
comunione e partitamente sostenute anche dalla propria coniuge (cfr. doc. nn. 14, 15, 16, 17 e 18 di parte opposta). I relativi giudizi, peraltro, sono stati espressamente considerati nelle condizioni di separazione, senza precisare alcunché sotto il profilo della ripetizione dei costi relativi (cfr. doc. n. 2, punto e)).
Tanto premesso, si accerta che nulla è dovuto a da parte di Parte_1 Controparte_1
con riguardo ai costi di manutenzione della casa comune e alle spese di lite.
3.3. In conclusione, il credito complessivamente azionato da nei confronti di Parte_1
ammonta a € 3.558,38 per spese concernenti la separazione con la moglie. Controparte_1
4. Quanto, infine, alla domanda proposta “in via subordinata e incidentale” da parte opposta, con la quale si chiede l'accertamento della debenza della complessiva somma di € 93.978,50 per esborsi effettuati in costanza di matrimonio, si osserva quanto segue.
Tale domanda è stata subordinata all'analisi nel merito delle pretese azionate da parte opponente nel giudizio monitorio, che fossero estranee al titolo azionato in tale giudizio, con richiesta di pronuncia anche in caso di rigetto nel merito delle predette stesse («in via meramente subordinata ed incidentale, nella denegata ipotesi subordinata in cui venissero vagliate anche le voci non strettamente attinenti al titolo azionato in monitorio, e quindi esorbitanti rispetto al rimborso delle spese per le minori, rigettarle e comunque accertare e dichiarare che la Sig.ra CP_1
è creditrice nei confronti del sig. della somma complessiva di € 93.978,50
[...] Parte_1
(24.236,50 + 50.000,00 +19.742,00), ovvero della diversa somma risultante di giustizia», cfr. memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) di parte opposta).
La relativa domanda può essere analizzata, in quanto fondata sulla base delle pretese azionate con domanda riconvenzionale da parte opponente e concernente titoli correlati al legame familiare oggetto del presente giudizio (cfr. da ultimo, ancorché indirettamente, Cass., sez. un., 15/10/2024, n. 26727). In tal senso, la pretesa azionata, riguardante il rimborso di somme relative all'istruzione delle figlie, ad investimenti effettuati in costanza di matrimonio e al saldo relativo al conto cointestato dei coniugi, va rigettata.
Più dettagliatamente, le rette scolastiche delle figlie non appaiono ripetibili, rispondendo all'adempimento delle obbligazioni coniugali concernenti l'istruzione della prole ex art. 147 c.c.
Parimenti, le somme personali versate da parte opponente per investimenti realizzati nell'ambito del contesto di vita familiare devono essere qualificate come contribuzione della coniuge ai bisogni della famiglia, come previsto dall'art. 143, comma terzo, c.c., salva prova contraria rispetto alla loro destinazione che in atti non è stata raggiunta;
pertanto, neppure esse sono ripetibili.
Infine, con attinenza alle somme contenute nel conto cointestato, ritirate con giroconto da Parte_1
in data 30 ottobre 2017, si osserva che neppure tali poste possono essere chieste in ripetizione
[...]
al coniuge legalmente separato, poiché non si ritiene raggiunta la prova che lo stesso se ne sia appropriato ingiustamente.
In particolare, si osserva che la documentazione depositata (cfr. doc. n. 21 di parte opposta), pur fornendo conferma della doppia intestazione del conto, consente di concludere che la liquidità di cui si contesta l'apprensione è derivata da un prestito personale, accreditato sul conto e, poi, ritirato nella stessa data (30/10/2017). Risulta, pertanto, fondata l'eccezione di circa la Parte_1
provenienza esclusiva a proprio vantaggio delle corrispondenti somme, le quali hanno avuto una permanenza così limitata sul conto cointestato, da apparire del tutto estranee alla posizione della coniuge formalmente contitolare dello stesso.
Tanto premesso, si rigetta anche la domanda riconvenzionale proposta da parte ricorrente.
5. Ciò posto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale accerta il credito di CP_1
nei confronti del coniuge separato per la somma di € 3.462,58 e
[...] Parte_1 riconosce contestualmente, l'esistenza di un
contro
-credito spettante a favore di quest'ultimo, nei confronti della prima per € 3.558,38. Essendo le predette somme, entrambe certe, liquide ed esigibili sono fatte oggetto di compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c. Come infatti precisato dal
Giudice di legittimità (Cass. civ., SS.UU. n. 23225/16), possono formare oggetto dell'operazione giudiziale di tal fatta, come nel caso di specie, il credito oggetto della domanda riconvenzionale dell'opponente e quello azionato in via monitoria dall'opposto.
All'esito della predetta operazione il Tribunale condanna a corrispondere a Controparte_1 favore di la somma complessiva di € 95,80. Parte_1
6. Le spese di lite si compensano in ragione della soccombenza reciproca.
7. Si rigetta la domanda volta all'ottenimento della condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta, in quanto non si mostra censurabile la condotta processuale di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2905/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
▪ accerta, liquida e compensa i reciproci crediti vantati da ambo le parti e quantificati come in motivazione nella rispettiva somma di € 3.462,58 a favore di , nei Controparte_1 confronti di , nonché di € 3.558,38 a favore di e nei confronti Parte_1 Parte_1
di ; Controparte_1
▪ condanna a pagare in favore di la somma di € 95,80; Controparte_1 Parte_1
▪ compensa interamente le spese di lite.
▪ rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. di parte opposta.
Così deciso in Trieste, in data 15/1/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio