Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 274/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MARTINI MARISA, Parte_1 C.F._1
c.f. con il patrocinio dell'Avv. MOUHADDAB Controparte_1 C.F._2
ABDERRAHMANE e dell'Avv. SCALERA GIANLUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- La presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera dei ricorrenti e il matrimonio contratto presso il Consolato del Regno del Marocco a Bologna,) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ebbene, con riguardo alla domanda di divorzio, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, applicabile ratione temporis,
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Stato membro: a) nel cui territorio si trova… - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, i ricorrenti risiedono stabilmente a Modena;
non rileva, d'altro canto, la nazionalità straniera dei ricorrenti costituendo la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza delle parti (in senso analogo si è espressa la CGCE nella sentenza
29.11.2007, C-68/07, c. , chiarendo l'ambito di applicazione del Controparte_2 Parte_2
Regolamento 2201/2003).
E' irrilevante la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano.
Venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal
21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 5 del
Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “Scelta della legge applicabile dalle parti
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”.
Orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione del comma 1 sub c), con conseguente applicabilità della legge marocchina, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i ricorrenti possedevano la cittadinanza marocchina. In tal caso i coniugi ricorrenti scelgono di applicare pagina 2 di 7 la legge marocchina disciplinata dalla (l. n. 70/2003 di riforma del diritto di famiglia), che Per_1
non prevede che lo scioglimento del vincolo debba essere preceduto dalla separazione. La norma del diritto straniero in questione, secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e i figli minori;
2. I coniugi danno atto che la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale sita in Modena Parte_1
(MO) Via Nonantolana n. 280, avendo reperito altro immobile in locazione in Modena (MO) Via
Sandra Forghieri n. 103/B, in cui si è già trasferita a vivere con i figli minori (nato a [...] il Per_2
21/01/2023, di 1 anno) e (nata a [...] il [...], di anni 6). La casa coniugale, pertanto, Per_3
di comune accordo tra i coniugi, resta assegnata al sig. che ivi continuerà a Controparte_1
risiedere;
3. I coniugi convengono che la sig.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente Parte_1
accordo possa ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali nonché i seguenti beni, di cui diverrà esclusiva proprietaria:
- Tavolo della sala da pranzo
- Cassettiera della camera da letto del figlio
- Lampadario della sala da pranzo
- Condizionatore portatile
Tutti i restanti arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare non compresi nell'elenco di cui sopra diverranno di proprietà esclusiva del sig. Controparte_1
4. I genitori convengono che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica ai fini amministrativi presso la casa materna. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata pagina 3 di 7 congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori stessi, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli minori durante il tempo di permanenza di questi ultimi presso di sé. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori e mantenere fra loro rapporti equilibrati, sereni e rispettosi, garantendo ad e un Per_2 Per_3
ambiente tranquillo e consono per la loro crescita;
5. I genitori concordano che i figli minori e trascorreranno con ciascun genitore un Per_2 Per_3
periodo di tempo secondo le modalità concordate tra gli stessi, ossia suddividendosi i giorni della settimana come segue:
SETTIMANA A
- Lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, con pernotto incluso, con la mamma;
- Martedì dall'uscita da scuola sino a giovedì mattina con il papà, inclusi i pernotti;
- Giovedì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
SETTIMANA B
- Da lunedì dall'uscita da scuola sino a venerdì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
- Da venerdì all'uscita da scuola sino a domenica sera, inclusi i pernotti, con il papà.
- I genitori concordano che chi avrà i figli a casa la notte precedente li accompagnerà a scuola il giorno successivo;
- Per quanto concerne le festività, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività, assicurandosi così tra loro l'alternanza, mettendosi direttamente d'accordo tra loro;
- Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con i figli, con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie;
6. Il sig. tenuto conto del suo attuale stato di disoccupazione, si impegna a Controparte_1
corrispondere alla moglie a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente accordo la somma mensile di euro 350,00 (euro trecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli minori e sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_2 Per_3
economica di questi ultimi, somma che verrà aggiornata di anno in anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025;
pagina 4 di 7 7. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori e i genitori vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal vigente Per_2 Per_3
protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. L'assegno unico per i figli attualmente percepito integralmente dalla madre, verrà riscosso dai genitori nella misura del 50% ciascuno. A tale precipuo scopo, la sig.ra si impegna a Parte_1
presentare e sottoscrivere presso gli uffici competenti tutto quanto necessario per rinunciare al 50% dell'assegno unico affinchè il restante 50% venga percepito dal marito. Quest'ultimo si attiverà presso gli uffici competenti per richiedere ed ottenere il versamento della sua quota pari al 50% dell'assegno unico che verrà incassato direttamente con addebito sul suo conto corrente;
pagina 5 di 7 9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
10. Il sig. quale contributo per le spese legate al trasloco, stipula del nuovo Controparte_1 contratto di locazione e all'acquisto di mobilio per la nuova abitazione reperita dalla moglie, e tenuto anche conto del fatto che la maggior parte degli arredi e suppellettili contenuti nella casa famigliare rimarranno di proprietà esclusiva di quest'utlimo, si obbliga a corrispondere alla moglie, sig.ra Pt_1
la somma complessiva di euro 5.000,00 (diconsi cinquemilaeuro/00) con le seguenti modalità:
[...]
- Quanto ad euro 1.000,00 (diconsi milleeuro/00) verranno corrisposti tramite bonifico bancario al momento della firma del presente accordo sulle coordinate bancarie già in possesso dei coniugi su cui viene versato il mantenimento per i figli;
- Quanto ad euro 2.000,00 (diconsi duemilaeuro/00) verranno corrisposti tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie di cui sopra al momento della pubblicazione del provvedimento di divorzio;
- Quanto, infine, ad euro 2.000,00 (diconsi duemilaeuro/00) verranno corrisposti sempre tramite bonifico bancario attraverso una rateizzazione di euro 100,00 mensili per la durata di 20 (venti) mesi a partire dal mese di sottoscrizione del presente accordo;
11. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
12. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende ciascuna parte provvederà a corrispondere al proprio legale di fiducia quanto dovuto”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 6 di 7 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 01/03/2017 fra nata Parte_1
in MAROCCO il 06/05/1994 e ato in MAROCCO il 25/10/1992, Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
II – Spese compensate
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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