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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3608/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
AN Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], impiegato, c.f.: Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], assistiti e difesi dall'avv. Paola
Schivalocchi del Foro di Brescia (c.f.: ) presso il cui studio eleggono C.F._3 domicilio, giusta procura in calce al ricorso (numero fax 0365.870428, pec:
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con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 4 agosto 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 5 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 4 agosto 2025.
All'udienza del 5 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto e assistenza;
2. ordinare al Comune di Storo di procedere alle annotazioni di legge;
3. la casa coniugale viene assegnata alla signora . Parte_3
Il sig. , si impegna a trasferire la residenza entro e non oltre il 30.10.2025; 4. Parte_2 affidamento condiviso delle figlie minori, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre. Di comune accordo dovranno essere assunte le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie stesse;
5. i genitori confermano l'incarico alla dott.ssa di presa in carico delle figlie minori, di supporto genitoriale Persona_1
e monitoraggio del nucleo familiare. Alla medesima viene conferito l'incarico di individuare e regolamentare forme e modalità di visite e frequentazioni padre-figlie -con potere anche di sospenderle- che dovranno avvenire nell'interesse esclusivo delle minori, e a cui entrambi i coniugi dichiarano di volersi attenere. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e ricreativi delle minori, e tenuto conto dei tempi emotivi delle figlie e del recupero del rapporto genitoriale. Allo stato, le figlie potranno stare con il padre per due giorni alla settimana, senza pernottamento, negli orari confacenti all'attività lavorativa del medesimo e agli impegni scolastici e ricreativi delle figlie.
Le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, se possibile, o con ciascuno di essi separatamente. I Giorni di Natale e Pasqua saranno alternati, così come Santo
TE o TT. Periodi prolungati di permanenza durante le vacanze scolastiche verranno definiti in accordo con la dott.ssa 6. I genitori potranno continuare a farsi coadiuvare Per_1 nella gestione delle figlie minori dai nonni e zii materni e nel momento in cui le figlie instaureranno rapporti significativi con la famiglia del padre, anche da zia e cugino paterni, che potranno provvedere anche al ritiro o accompagno delle minori alle attività ricreative;
7. tenuto conto che il sig. sarà onerato di un canone di locazione uso abitativo di circa euro 500,00=, il Parte_2 medesimo si impegna a versare alla signora , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_3 delle due figlie minori, a decorrere dal mese di giugno 2025, la somma di euro 200,00= ciascuna, da rivalutare annualmente su base istat e da versare a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro il giorno 15 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF che le parti dichiarano di ben conoscere e che dovranno essere rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, salvo quelle che possono essere fatturate pro quota a ciascun genitore. Le prestazioni della psicologa già incaricata verranno onerate al 50%. Atteso il modesto importo dell'assegno di mantenimento così determinato, le parti concordano che non potrà subire modifiche al ribasso nemmeno in caso di mutamento dei tempi di collocazione delle minori o di mutamento della situazione familiare delle parti;
8. l'assegno unico e le detrazioni fiscali verranno percepite, sin d'ora e per tutto il 2025, al 100% dalla signora;
9. la signora Parte_4 [...] continuerà a onerare in via esclusiva i mutui in essere fino alla loro scadenza naturale, Pt_4 impegnandosi a liberare il sig. dalle fideiussioni bancarie rilasciate in suo favore a Parte_2 titolo di garanzia;
10. i coniugi hanno provveduto alla suddivisione di tutti i beni comuni;
11. i coniugi sono economicamente autosufficienti, rinunciano pertanto a reciproche domande di mantenimento, e dichiarano di nulla avere a pretendere l'un dall'altro avendo definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e, comunque, a qualsiasi titolo dovuti;
12. i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso all'espatrio valido anche per le figlie minori, autorizzando reciprocamente l'emissione e/o il rinnovo dei necessari documenti;
13. i coniugi rinunciano, sin d'ora, all'impugnativa dell'emananda sentenza”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 4 agosto 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 1° maggio 2010 a Storo (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Storo (TN) al N.
1 - P. II - Serie A– Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025 Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina