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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8718 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 45242/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/12/2023 da nata a [...] il [...]Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]1 20090 CESANO BOSCONE ITALIA dell'avv. VITALE ANTONELLA BERRETTI MARIA GRAZIA econ l'Avv.
C.F. 2
ATTORE
Nei confronti di ato a NA IL (MI) il 23/10/1989 CP_1
Cod. Fisc. C.F. 3 residente in [...]1 20090 CESANO BOSCONE ITALIA con l'Avv. DI MARIA ILARIA
CONVENUTO
"in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' RT_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.1.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ex art. 151 II comma c.c., disponendo l'addebito della stessa a carico del marito ritenuta la sua condotta contraria ai doveri coniugali e tale da causare la frattura irreparabile del rapporto affettivo, stabilendo le seguenti
Condizioni Disporre che i coniugi vivano separati nel vincolo del mutuo rispetto;
Affidare i figli Per_1 e Per 2 in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad adottare nell'interesse degli stessi anche le decisioni di maggior rilevanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare anche tutte le pratiche amministrative (affido super-esclusivo);
Disporre che i figli vivano con la madre ed abbiano residenza anagrafica presso la stessa;
Assegnare la casa coniugale sita in CE BO via Isonzo n.1 alla medesima ivi convivente con i minori;
Sospendere gli incontri tra padre e minori, sino a quando il procedimento penale RGNR 32335/2023
– RGTRIB 13702/2023, pendente avanti il Tribunale di Milano, Sezione V penale, in composizione
Collegiale, non sarà definito con sentenza e, nel caso di condanna del Signor CP 1 fino a quando lo stesso non avrà interamente scontato la pena inflitta e, comunque, a condizione che venga effettuato l'accertamento della capacità genitoriale del medesimo, con ogni più approfondita indagine psicologica e psichiatrica ed in ogni caso in sede osservata e protetta;
Subordinare altresì gli incontri tra i minori e i famigliari del ramo paterno alla valutazione psicologica e sociale degli stessi ed in ogni caso effettuarli in sede osservata e protetta;
Disporre che il Sig. CP_1 contribuisca al mantenimento dei minori mediante il pagamento della somma di Euro 1.000,00 mensili ovvero di quella diversa da accertarsi anche alla luce del deposito dei documenti contabili di controparte e in corso di istruttoria, da corrispondersi in via anticipata con valuta fissa al cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché al pagamento del 50% delle spese di cui alle Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti sottoscritte il 14 novembre 2017 dal Tribunale di Milano così come trascritte nel ricorso introduttivo del giudizio e ivi espressamente richiamate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte, si chiede ammissione alla prova per interpello ed escussione testi sulle circostanze capitolate nella narrativa del ricorso introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 473 bis n.1 c.p.c. che si trascrivono, da intendersi tutte preceduti dalla locuzione "vero che":
1. A febbraio 2020 la ricorrente ha denunciato che, mentre faceva le pulizie ed era un po' lenta ed appesantita dalla gravidanza, il signor CP 1 iniziava a bestemmiare e colpire il muro con i pugni per poi sbattere la porta di casa e uscire;
2. La ricorrente ha denunciato che, quando Per 1 aveva pochi mesi, dopo averla insultata l'afferrava e la sbatteva con forza sul letto, procurandole un forte dolore al costato, poi saliva su di lei immobilizzandola;
3. La ricorrente ha denunciato che, durante il 2021, il signor CP 1 di frequente si arrabbiava con lei, le tirava i capelli e la colpiva con pugni alla testa, mentre lei ometteva di reagire vivendo tali situazioni come la normalità;
4. La ricorrente ha denunciato che nell'estate 2021 mentre era in corso una seconda gravidanza, durante una notte la spingeva sul petto facendola cadere a terra, lei si rialzava e lui la minacciava che se avesse parlato a qualcuno di quello che accadeva l'avrebbe fatta pentire;
5. Successivamente a ottobre 2021 la signora Pt 1 perdeva il bambino per cause naturali e mentre era in ospedale per la terapia farmaceutica di espulsione del feto, il marito ometteva di confortarla e a anzi la insultava perché la famiglia di lei chiedeva del suo stato di salute;
6. La signora Pt 1 ha denunciato che nella notte del 10 novembre 2021 il marito la insultava, lei reagiva dicendo di voler chiudere la loro relazione e lui prendeva un taglierino dagli oggetti di cancelleria, la gettava sul divano, si buttava sopra di lei e appoggiava la lama tra l'occhio e lo zigomo dicendo "provaci a lasciarmi” Il giorno dopo lei scriveva quanto accaduto a Parte_2 una cugina di CP 1 come risulta dallo screenshot del cellulare che si produce (doc.8);
7. La ricorrente ha denunciato che a dicembre 2021 gli episodi aumentavano e inizialmente la suocera signora Persona 3 la difendeva poi invece lei trovava sul cellulare del marito dei messaggi nei quali la madre gli diceva di non picchiarla e di essere furbo (cfr doc.9-10); 8. La signora Pt 1 ha denunciato che il 10 dicembre 2021, la colpiva con un pugno in testa e chiamava la propria madre affinché la convincesse a non andare in ospedale o almeno andarci con la suocera. A quel punto la ricorrente desisteva;
9. La ricorrente ha denunciato che l'11.12.2021 era presente la Signora Per_3 che per un motivo futile apostrofava la nuora. Alla risposta della stessa "ma dov'è il problema”, il marito si alzava dalla scrivania, si poneva alle spalle della moglie e malgrado la stessa reggesse in braccio Per 1, la strattonava per i capelli tirandoli sino a quando la stessa era costretta araggomitolarsi a terra, proteggendo il bimbo nella caduta. Mentre il Signor CP 1 urlava alla moglie di andarsene da casa, gettando i suoi vestiti fuori dall'armadio, la suocera sorrideva e diceva alla nuora che era esaurita, congedandosi dal figlio con un bacio sulla fronte;
10. La signora Pt 1 ha denunciato che il 14 marzo 2022, mentre si era attardata per accudire
Per 1, il Signor CP_1 si arrabbiava in quanto voleva avere un rapporto sessuale;
quindi la alzava dal letto e la spingeva sino a farla cadere;
11. La ricorrente ha denunciato che a marzo 2022, dopo che si era recata ad una festa di compleanno pomeridiana con i colleghi, il Signor CP 1 la insultava di fronte ai suoceri, alla cognata [...]
Per 4 e al suo fidanzato AT NO, tanto che la sorella gli diceva di andarsene, perché se voleva rovinare la sua famiglia, doveva farlo fuori dalla loro casa;
12. La signora Pt 1 ha denunciato che il 17 e 18 marzo 2022, avendo letto una sua conversazione con un amico, in merito al fatto di iscriversi o meno in palestra, faceva una scenata di gelosia davanti a tutta la propria famiglia e spingendola cercava di impossessarsi del telefono;
la discussione continuava a casa dei suoceri, in presenza degli stessi e della sorella del marito Per_4 Ivi la famiglia
CP 1 si mostrava unita contro la ricorrente, insistendo di far vedere il telefono;
13. La ricorrente ha denunciato che poi il giorno dopo, in presenza di Per_1, il marito estraeva il pene dai pantaloni e lo agitava dicendole “tu sei brava solo in questo";
14. Ha denunciato che sempre a marzo 2022, mentre cercava di prendere l'aspirapolvere per andare a pulire la casa di CE BO che avevano acquistato, il Signor CP_1 chiudeva la porta tenendosi le chiavi e le diceva che l'avrebbe picchiata sino a non farla alzare da terra;
interveniva una pattuglia dei Carabinieri chiamati dalla ricorrente che suggerivano di procedere con una separazione;
15. Da marzo a maggio 2022, essendo ancora la nuova casa inagibile, la ricorrente si trasferiva con i figli a CE BO via Pogliani n.5 presso i propri genitori;
mentre i rispettivi legali, Avv.ti
Zanotti ed Avv. Piazza, redigevano una scrittura per la gestione di Per 1, la ricorrente si rendeva conto di essere incinta di Per_2 Incontrandosi in occasione degli incontri con il bambino, i coniugi si riconciliavano e si recavano ad abitare a CE BO;
16. Nello stesso periodo, la Signora Pt 1 aveva convinto il marito a fare un percorso di terapia di coppia con la Dottoressa RT_3 e, nel contempo, avviato un suo supporto psicologico ma entrambi i percorsi si interrompevano in parte per i con la Dottoressa RT_4 costi elevati e in parte perché, pur riferendo episodi di violenza, ogni seduta era solo una descrizione della situazione senza alcun elemento costruttivo e/o consiglio;
17. La ricorrente ha denunciato che il 18 giugno 2022, mentre facevano colazione, il Signor CP_1 insisteva con Per 1 affinché mangiasse lo yogurt;
la ricorrente gli diceva di non insistere e lui le lanciava addosso lo yogurt e la seguiva in cucina tirandole i capelli e infilandole dita nelle orecchie e nel naso;
la ricorrente era alla quindicesima settimana di gravidanza e avvertiva perdite di sangue, quindi correva al Pronto Soccorso dove riferiva la violenza domestica e dove veniva data prognosi di giorni dodici (cfr doc.6); 18. La signora Pt 1 ha denunciato che nell'estate 2022 il marito chiudeva la moglie, insieme al bimbo, sul balcone di casa;
19. La ricorrente ha denunciato che durante una notte nell'estate 2022, dal momento che Per 1 piangeva insistentemente, il signor CP_1 lo mordeva sul braccio e in altra occasione lo alzava dal letto e lo scuoteva con forza;
20. La Signora Pt 1 ha denunciato che il 22 ottobre 2022, stavano per recarsi in ospedale per sospetta rottura del sacco amniotico, mentre parlava con il marito dello sport praticato da Per_1 ed esprimeva la sua preferenza per un posto vicino a casa, il Signor CP_1 la prendeva per i capelli nel cortile del palazzo e si allontanava, lasciandola da sola con il bimbo;
il ginecologo contattato diceva di correre subito in ospedale e solo allora il marito tornava indietro e la portava ivi, dove rimaneva ricoverata una settimana anche perché Per 2 nasceva prematuramente;
21. La ricorrente ha denunciato che il 20 novembre 2022, ancora provata dal post parto, chiedeva al marito di potersi preparare da solo la cena, non essendo in grado. Egli, la sollevava di peso facendola saltare e gridando “era questo quello che volevi", quindi la trascinava di peso lungo la sala, tirandole i capelli;
22. La Signora Pt 1 ha denunciato che a dicembre 2022, poiché lei aveva lasciato a pranzo
Per 1 dai nonni materni, il marito afferrava un toast caldo spalmandolo sul viso, la buttava sul letto schiacciando il cuscino sulla testa e bloccandola con il proprio corpo;
23. La ricorrente ha denunciato che sempre a dicembre 2022, in una discussione, il marito la sbatteva con forza contro la finestra, con conseguente colpo al capo per il quale, non recandosi al PS, la ricorrente effettuava una TAC privata (doc.11); 24. La Signora Pt 1 ha denunciato che il 19 febbraio 2023, poiché non se la sentiva di seguirlo ad una partita di paddle, la sollevava dal letto portandola verso la sala;
lì le mordeva il viso e le braccia, l'afferrava poi al collo e le infilava in bocca la spugna dei piatti, tenendola immobilizzata;
con i segni ancora visibili la Signora Pt 1 si presentava presso il Consultorio famigliare di
AG (doc.12);
25. La ricorrente ha denunciato che in un'altra occasione, avendo omesso di comunicare il proprio orario di rientro, pur avendo già consegnato al marito la tabella orario insistentemente richiesta e avendo omesso di comprare il tacchino da lui richiesto, veniva apostrofata con epiteto "puttana", aggredita e spinta nello sgabuzzino dove cadeva;
26. La signora Pt 1 ha denunciato che il 29 maggio 2023 mentre voleva scendere in cortile con
Per 1, il marito l'afferrava per i capelli strappandone un'intera ciocca, le diceva "tu hai bisogno di essere educata", afferrava un mazzo di fiori che le aveva regalato il giorno prima per l'anniversario e lo spingeva in bocca facendola sanguinare, quindi la bloccava e le introduceva un dito nell'ano;
27. La ricorrente ha denunciato che in data 4 giugno 2023 dopo il Battesimo di Per 2 saliti in macchina dopo una discussione sulle spese e i regali, il marito la schiaffeggiava, poi a casa la discussione continuava di fronte alla cugina di lei Signora RT 5 ; la mattina dopo, mentre i cugini erano in altra stanza a preparare le valige, l'afferrava e la portava in soggiorno ove cercava di abbassarle i pantaloni dicendo di trattarla come era, cioè una puttana ma la ricorrente riusciva a liberarsi;
28. La signora Pt 1 ha denunciato che il 13 giugno 2023 il Signor CP 1 le diceva che non
l'avrebbe lasciata uscire al lavoro se non avesse giustificato una spesa di Euro 10,00 che lei riusciva a ricostruire per l'acquisto di vestiario per Per 1 ;
29. La ricorrente ha denunciato che a Luglio 2023 mentre erano al mare, il Signor CP 1 la sbatteva con forza sul letto, tirandole i capelli, infilandole le dita delle orecchie e mordendola;
30. La signora Pt 1 ha denunciato che il 19 agosto 2023 mentre era al lago presso i propri genitori con i bambini, il marito la raggiungeva, entrava in bagno dove la spingeva e la afferrava alla gola con una mano, tirandole i capelli con l'altra e poi le torceva il polso sinistro;
31. La ricorrente ha denunciato che il 4 settembre 2023 il signor CP 1 la afferrava al collo, tirandole i capelli e mordendola sul polso destro;
liberatasi la stessa chiamava i Carabinieri, sopraggiunti i quali suggerivano al Signor CP_1 di allontanarsi spontaneamente e a lei di recarsi in
Ospedale; nottetempo il marito le chiedeva un rapporto sessuale che lei rifiutava;
egli quindi la spingeva sul divano, bloccandola, in modo da strusciarsi su di lei sino ad avere un'eiaculazione; il giorno dopo la ricorrente accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo ove veniva indirizzata al CASD (cfr doc.6);
32. La ricorrente ha denunciato che in data 24 settembre 2023, dopo che si era allontanata con i minori dalla casa coniugale, dopo la funzione religiosa il CP_1 la seguiva fino a casa dei genitori, proferendo minacce di morte nei confronti suoi e dei suoi genitori, sferrandole un calcio alla gamba, mentre con una mano le tirava i capelli e con l'altra l'afferrava al collo;
33. La Signora Parte 1 nell'estate 2019 stava cercando un bilocale in CE BO per andare a vivere da sola ma durante una gita al lago, in presenza degli amici Persona 5 e la fidanzata Per 6 , il Signor CP 1 le offriva le chiavi del proprio appartamento, con legate le foto di entrambi e sparando un fuoco d'artificio;
34. A settembre 2019, la madre del Signor CP 1 chiedeva quando le avrebbero “dato un nipotino”;
35. Il giorno del concepimento di Per 1 il 25 settembre 2019 (cfr capitolo 8 di controparte) è dato per certo dal Signor CP 1 in quanto era stato nei giorni precedenti in Germania per lavoro e, a suo dire, aveva evitato l'autoerotismo per riuscire con maggiore probabilità a mettere incinta la compagna;
36. L'unica visita specialistica all'apparato genitale del Signor CP 1 che la coppia ha condiviso, è stata effettuata a protezione del Signor CP_1 quando la Signora Pt 1 incinta di Per 1, manifestava un'infezione che poteva essere trasmessa con i rapporti sessuali. all'inizio della
37. La lesione di grado C2, diagnosticata a carico della Signora Parte 1 gravidanza di Per_1, è stata monitorata all'istituto oncologico IEO e ha richiesto, dopo il parto, un intervento chirurgico di conizzazione, nonché una terapia vaccinale, causando paura e disagio, anche perché la puerpera doveva essere aiutata nel sollevare pesi, bimbo compreso;
38. In tale occasione il signor CP_1 ometteva il proprio aiuto, essendo impegnato nel lavoro in smart working;
la madre del marito affermava che avrebbe dovuto prendere aspettativa dal lavoro e pertanto la coppia si trasferiva a casa dei genitori della Signora Pt 1 che si rendevano disponibili;
39. In precedenza, durante la gravidanza la Signora Pt 1 era stata seguita prima dalla ginecologa dottoressa Per 7 con studio in CE BO e successivamente dal Dott. Per 8 dell'Ospedale
Sacco, in quanto la prima non era ecografista;
quest'ultimo, dal momento che durante una visita della Pt 1 di recarsi in Pronto prima ginecologa non si avvertiva il battito, suggeriva alla Signora
Soccorso; per il resto la gravidanza veniva monitorata regolarmente;
40. La Signora Pt 1 effettuava ulteriori ecografie in sole due occasioni: una a Borgomanero in quanto aveva subito attacchi forti di vomito e perdite di sangue che poi si identificavano come urinarie e una in Campania a seguito della infezione di cui al precedente capitolo 36;
41. Dalla nascita del figlio Per_1, il Signor CP 1 si occupava solo sporadicamente del bambino e la gestione della famiglia gravava quasi esclusivamente sulla moglie che, lavorando anch'ella, doveva essere aiutata dai propri famigliari;
42. I genitori per motivi economici, dato l'elevato costo del nido, nonché essendo il bimbo nato a [...] 2020, in periodo attraversato ancora dalle problematiche della pandemia, decidevano di chiedere l'aiuto delle famiglie: la madre della Signora Pt 1 si prestava, nonostante i problemi fisici suoi e del marito, mentre la madre del Signor CP_1 si dichiarava disponibile a prendere aspettativa dal lavoro, se la consuocera fosse stata in difficoltà; doveva essere operata all'anca, la Signora Per_3
43. Quando a Novembre 2021 la Signora Pt 3 grazie al fatto di essere dipendenteParte 1 ometteva di chiedere l'aspettativa e la Signora ivi, riusciva a inserire Per 1 al nido delle Suore Mantellate, nei mesi di novembre e dicembre;
a gennaio 2022, con l'ennesima ondata di casi Covid, il bimbo tornava ad essere accudito a casa;
44. La secondogenita Per 2 nata ad [...] 2022, è stata inserita al nido dopo la fine della astensione dal lavoro per maternità della madre e lo frequenta a tutt'oggi.
45. In parallelo con la nascita di Per_1, essendosi già verificate le circostanze di cui ai capitoli 1-2 del ricorso, il Signor CP 1 decideva di seguire un percorso psicoterapeutico, anche appoggiato dalla madre di lui che in quella fase riconosceva i problemi del figlio, pur minimizzandoli;
46. La signora Pt_1 nonostante la sua condizione di credente e praticante, ha accettato di sposare il marito con il solo rito civile e in un momento di riconciliazione ha frequentato con lui il corso prematrimoniale;
l'idea di celebrare il matrimonio e soprattutto il ricevimento in Campania era invece caldeggiata dal Signor CP 1 che aveva apprezzato la cucina locale e la possibile location;
47. Il trasferimento da Milano, con ricerca di altra abitazione, era inizialmente collegato agli eventi di cui ai capitoli 5-6-7-8-9 precedenti, in quanto a fronte di ciò la madre del Signor CP_1 aveva affermato "dovete andarvene da questa casa";
Pt 1 dalla scuola si recava in48. In occasione dell'aborto spontaneo di ottobre 2021, la Signora
Pronto Soccorso per le perdite di sangue e chiedeva alla madre di tenere Per 1 senza specificare il problema. Solo tempo dopo la Signora Pt 3 apprendeva la situazione;
CP 1 non sono mai stati 49. I rapporti sessuali tra i coniugi, per espressa volontà del Signor protetti;
50. Nei due mesi di allontanamento dopo i fatti di cui al precedente capitolo, il Signor CP 1 incontrava e stava con Per 1 senza alcun problema, ma coglieva ogni occasione di visita per proferire insulti nei confronti della moglie;
51. La Signora Parte 1 realizzava di essere nuovamente incinta solo ad Aprile 2022, avendo avuto nei mesi precedenti delle perdite di sangue compatibili con il ciclo;
52. Il percorso di terapia di coppia con la Dottoressa CP 3 costituiva un costo di Euro 120,00 a settimana, ossia 480 Euro mensili che risultavano oltremodo gravose per la famiglia, anche alla luce della rata di mutuo da sostenere.
Si indicano quali testimoni, sia a prova diretta che eventuale prova contraria, come richiesta nella memoria ex art. 473 bic comma 3 c.p.c. a fronte delle circostanze enumerate nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto: CP 6 e RT 7 residenti a [...] su tutti i capitoli;
Testimone 1 via Resnati 5, Milano su tutti i capitoli;
Testimone 2 e Testimone 3 via Luigi Chiarelli, 8 Milano su tutti i capitoli;
Tes_4 via Diaz 3 CE BO sui capitoli da n. 17 a n. 32;
Testimone 5 via Diaz 3 CE BO su tutti i capitoli;
Testimone 6 residente a [...] su tutti i capitoli;
Testimone 7 residente a [...] sui tutti capitoli;
Testimone 8 residente a [...] su tutti i capitoli;
[...] Tes 9 e Testimone 10 residenti in [...] CE BO sui capitoli 41. 42, 43, 44 Testimone 11 e Testimone 12 residenti in [...] CE BO sui capitoli
41. 42, 43, 44
Testimone 13 e Tes 14 in Corsico via Marzabotto sui capitoli Tes 15 residente in [...] sul capitolo 6 e confronto documento 8; Parte 2
RT 5 residente a [...]5 su tutti i capitoli
Testimone 6 residente a [...] su tutti i capitoli;
presso Centro Ascolto e soccorso Donna dell'ASST Santipaoloecarlo di Dottoressa Tes 16
Milano sui capitoli 31 e 32; ginecologa presso consultorio CEMP in Milano via Eugenio Chiesa 1, sui Dott.ssa Testimone 17 capitoli 36-37-39-40; Dott. Tes 18 con studio in Milano in Piazza Giulio Cesare 14 sui capitoli 36-37-39-40.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni incombente e/o declaratoria del caso, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dalla sig.ra Pt 1
- Persona 9 ad entrambi i· Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per 1 e genitori, con collocamento prevalente ai fini anagrafici presso la madre;
- Confermare l'intervento dei Servizi Sociali con prosecuzione dei supporti psicologici individuali ed il percorso di supporto e monitoraggio e con incarico di regolamentare il diritto di visita padre/figli e dei minori con la famiglia di origine paterna autorizzandoli fin da ora a prevedere una maggiore apertura degli incontri, tanto in riferimento alle modalità (presenza della figura educativa) quanto rispetto alle tempistiche (ipotizzando un ampliamento temporale);
- Nominare un curatore speciale, come richiesto dai Servizi Sociali di CE BO;
Firmato-
Disporre una CTU volta ad approfondire la condizione dei minori, la struttura di personalità di entrambi i genitori al fine di valutarne le risorse nello svolgimento delle funzioni genitoriali, in rapporto alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo dei minori stessi;
- Disporre un ulteriore approfondimento della struttura di personalità della sig.ra Pt 1 presso una struttura di secondo livello (CPS) come richiesto dal Consultorio Familiare di CE BO, dott.ssa Persona 10 nella valutazione psicodiagnostica dell' 11.03.2025;
- Porre a carico del sig. CP 1 l'obbligo di versare alla sig.ra Pt 1 quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli un assegno dell'importo mensile che sarà ritenuto di giustizia in relazione all'attuale stato di detenzione, comunque non superiore ad € 150,00 mensili per ciascun figlio;
- Porre a carico del sig. CP 1 l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie secondo i criteri di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
La difesa del resistente, all'occorrenza e senza accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova e senza rinuncia all'esonero dalla prova di ogni fatto non specificamente contestato, chiede l'ammissione oltre che dei capitoli già capitolati nella comparsa di costituzione e risposta riportati nella narrativa dai punti 1-63 da intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione e preceduti dalla locuzione "vero che", anche dei seguenti ulteriori capitoli di prova per testi:
1) "Vero che in data 29 settembre 2019, in occasione di una gita in montagna in compagnia di amici erano presenti la sig.ra Parte 1 ed il sig. CP 1 (Testi Tes 19 Per 5
,
و Tes 22[...] Testimone_20 , Testimone_21
2) "Vero che in occasione della gita in montagna del 29 settembre 2019 la sig.ra Parte 1
Tes 19 perché addormentandosi scatenava una relazione di gelosia nei confronti della sig.ra
(Testi Tes 19 Persona 5 sul divano appoggiava la testa sulla spalla di CP 1
3) Testimone 21 Tes 22 Testimone 20
"Vero che in occasione della scenata di gelosia del 29 settembre 2019 il sig. CP_1 giustificava il comportamento della compagna di fronte agli amici di sempre" (Testi Tes 19 Per 5
,
و Tes 22
[...] Testimone 20 , Testimone 21
4)"Vero che la mamma della sig.ra Pt 1 si opponeva alla frequentazione del nido da parte del piccolo Per 1 pretendendo di occuparsi personalmente delle cure del nipote" (Testi Tes 23
[...] Persona 3 Parte 2 ) Tes_24
5)"Vero che il sig. CP 1 voleva far frequentare il nido al piccolo Per 1 (Testi Testimone 23 Tes 24 ) Persona 3 " Parte 2
6)"Vero che i nonni materni fumavano in casa mentre erano in compagnia del piccolo Per 1 (Testi
, , Tes 24 ( Persona 3 Testimone 23 Parte 2
7)"Vero che la sig.ra decideva che il figlio dovesse essere curato dalla propria madre (Testi Pt 1
و , Tes 24 ) Testimone 23 Persona 3 Parte 2
8) "Vero che la sig.ra CP_1 quando veniva contraddetta dal marito minacciava di lasciarlo (Testi Tes 24 ( Persona 3 Testimone 23 Parte 2 " ,
9)"Vero che il sig. è ateo (Testi CP 1 Testimone 23 Persona 3 Parte 2
, Tes 19 Persona 5 ) Tes 24
10) "Vero che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale avvenuto il 19 marzo 2022 la sig.ra Pt 1 si recava con il bambino presso la casa dei genitori ricattando il sig. CP 1 di
Testimone 23 Persona 3 ) impedirgli la frequentazione dei figli (Testi
11) "Vero che il sig. CP 1 e la sig.ra Parte 1 intorno al mese di maggio 2022 si rivolgevano alla dott.ssa CP 3 per un percorso di coppia (Teste dott.ssa RT_3 ed il sig. CP 1
12) "Vero che tra il 23 luglio ed il 7 agosto 2023 la sig.ra Parte 1 venivano in Abruzzo per trascorrere dei giorni in mia compagnia (Teste Tes 25 ed il sig.
13) "Vero che tra il 23 luglio ed il 7 agosto 2023 la sig.ra Parte 1 CP_1 venivano a Genezzano per trascorrere dei giorni in mia compagnia (Teste
14) Persona 11
"Vero che il rapporto con CP_1 è caratterizzato da litigi" (Teste Persona 4 CP 1 questo diventa aggressivo e violento (Teste [...] 15)"Vero che quando litigo con il sig.
Per 4
16) "Vero che sono proprietaria di un appartamento a Milano in zona Affori LE OZ (Teste
Persona 4
17) "Vero che ho concesso in comodato il mio appartamento a CP 1 (Teste Persona 4
18) "Vero che nell'appartamento di Milano zona Affori di mia proprietà mio fratello nel 2019 ha iniziato una convivenza con la sig.ra Parte 1 (Teste Persona 4
19) "Vero che il 2 giugno 2022 il sig. CP 1 e la sig.ra Parte_1 lasciavano libero
l'immobile di Milano zona Affori per trasferirsi nell'abitazione acquistata nel Comune di CE
BO (Teste Persona 4
20) "Vero che il sig. CP 1 e la sig.ra si trasferivano nel comune di CE Parte 1
Boscono per avvicinarsi ai genitori della sig.ra (Teste Persona 4 Parte 1 perché eravamo fidanzati (Teste 21) "Vero che ho convissuto per tre anni con il sig. CP 1 Tes 26 )
22) "Vero che il sig. CP 1 era aggressivo e violento (Teste Tes 26 )
23) "Vero che ho conosciuto il sig. CP 1 perché eravamo entrambi istruttori di nuoto (Teste Tes_26
[...] )
24) "Vero che sono stata fidanzata con CP 1 per un anno dal 2017 al 2018 (Teste Tes_27
[...] )
25) "Vero che il sig. CP_1 era aggressivo e violento (Teste Testimone_27 ) portandoli al parco, giocando
26)"Vero che il sig. CP_1 si occupava dei figli, AT e Per 2
con loro in casa ed accudendoli per intere giornate” (Testi Testimone 23 Testimone 28 [...]
Parte 2 Persona 5 ) lavorava e il sig. CP_1 si occupava dei Pt 1 27) "Vero che nella giornata del sabato la sig.ra figli AT e Per 2 (Testi Testimone 23 Testimone_28 Parte 2 Per 5
[...]
(Sevilla), Avenida Manuel Clavero Si indicano quali testimoni: Tes 19 ( Tes 29 in via Papa Giovanni XXIII n. 43; Arévalo, 1°); Testimone 30 Testimone 20 ; [...]
Testimone 23 (Milano, Tes 21 (Sesto San Giovanni, via Ippolito Nievo n. 13); Tes 22
(Pandino, via Cavour n. via Assietta n. 9); Persona 3 (Milano, via Assietta n. 9); Parte 2
(Milano, via Lepanto n. 5); (Monza, via San Gottardo n. 26); RT_3 2), Tes 24
(LO (Gennazzano, via Valmontone n. 32); Tes 25 Persona 4 Persona 11
(Rho, via (Milano, via Amoretti n. 14); Testimone_27 Balsamo, via Robecco n. 39); Tes 26
Mazzo n. 25).
In caso di ammissione dei capitoli di prova della ricorrente si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con riferimento ai capitoli n. 7, 8, 9, 11, 12, 38, 41, 42, 43, 45 e 50.
Con riferimento ai capitoli 7, 8, 9, 11, 38, 41, 42, 43, 45, si indica quale teste la sig.ra Persona 3 ; con riferimento ai capitoli 12 e 50 si indicano quali testi la sig.ra Persona 3 il sig. Tes 23
[...] la sig.ra Persona 4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e CP 1 hanno contratto matrimonio con rito civile in CESANO
BOSCONE il 28/05/2020 (anno 2020 atto n. 10 parte 1 serie );
Dal matrimonio sono nati Per 1 (nato il [...]) e Per 2 (nata il [...]) Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/12/2023 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione con addebito della responsabilità al convenuto evidenziando che l'unione coniugale era fallita per fatto e colpa imputabili in via esclusiva al sig. CP_1 il quale con il proprio comportamento violento sia sotto il profilo verbale sia sotto il profilo delle violenze psicologiche, fisiche e anche sessuali poste in essere in danno della moglie (anche alla presenza del figlio minore ) aveva di fatto reso intollerabile e improseguibile l'unione Persona 12
coniugale. Evidenziava la parte attrice che la stessa sino al settembre 2023 non aveva mai trovato la forza di presentare denunzia nei confronti del coniuge malgrado i continui episodi di violenza verbale, psicologica, fisica e anche sessuale che avevano caratterizzato tutto il matrimonio fin dall'inizio, dettagliatamente ripercorrendoli e dettagliatamente indicandoli;
che quindi in data
19.09.2023 ed 1.10.2023 aveva sporto denunzia querela a fronte delle quali si era aperto il procedimento penale RGNR N. 32335/2023 con applicazione al convenuto della misura della custodia cautelare in carcere;
che la stessa solo grazie al sostegno di amici e parenti, a cui ha avuto la forza di raccontare quanto subito per anni, era riuscita ad uscire dalla condizione di ansia e prostrazione che avevano caratterizzato la sua unione coniugale costellata di continue minacce, ricatti, comportamenti abusanti e prevaricatori che hanno profondamente provato la stessa.
Sotto il profilo della responsabilità genitoriale parte attrice chiedeva che i figli minori venissero affidati in via super esclusiva alla stessa, collocati presso di lei – alla quale doveva di conseguenza essere assegnata la casa coniugale di CE BO via Isonzo n.1 a (in comproprietà tra i coniugi)
- con sospensione dei incontri tra il padre e minori, sino a quando il convenuto non avesse scontato la pena per la quale, all'epoca della proposizione del ricorso, si trovata ristretto in carcere e a condizione che venisse effettuato l'accertamento della capacità sua genitoriale previa eventuale approfondita indagine psicologica e psichiatrica ed in ogni caso con incontri da effettuare con modalità protetta ed osservata e protetta.
Quanto ai profili economici chiedeva con il convenuto fosse tenuto a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori un assegno pari a € 1.000,00 altro al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili
CP 1 ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di separazione avanzata dalla parte attrice, contestava in fatto e in diritto la ricostruzione della vicenda matrimoniale come proposta dalla parte attrice con riferimento alle pretese condotte prevaricatorie, denigratorie offensive e violente, chiedendo il rigetto della domanda di addebito come proposta della quale deduceva la totale infondatezza. Il convenuto evidenziava che al matrimonio, preceduto da un periodo breve di conoscenza tra le parti e dalla scoperta dello stato di gravidanza della Pt 1 era stato sostanzialmente imposto dalla Sig.ra Pt 1 e precipitosamente dalla stessa organizzato, che la vita matrimoniale -a stata costellata da innumerevole e reciproci dissidi sorti fin da dopo poco la nascita di Per 1 agevolati dalle importanti intromissioni della famiglia di origine della Pt 1 soprattutto della di lei madre era stata fin da subito caratterizzata dalle significative intromissioni della suocera e dai contrasti anche di tipo educativo sorti tra la stessa e il convenuto, che, innamorato della moglie avrebbe anche proposto una terapia di coppia di fatto iniziata ma a breve interrotta dalla sig.ra Pt 1 che anche i rapporti tra la parte attrice e la famiglia del convenuto- inizialmente ottimi si erano rapidamente deteriorati: nel 2022 la vita matrimoniale aveva visto una importante interruzione dal momento che la sig.ra Pt 1 dopo un litigio con il convenuto avvenuto per futili motivi e in assenza di ogni violenza in suo danno portata dal convenuto, si era allontanata da casa con
Per 1 per andare a stare dai propri genitori dando inizio ad un procedimento separativo che, di fatto, non aveva seguito dal momento che nessun ricorso era stato depositato essendosi la parte attrice avveduta di essere incinta ( da tre mesi) dalla secondogenita Per 2 ( che nascerà il
29.10.2022). Il convenuto aveva ritenuto di dare una seconda opportunità alla moglie nella speranza che il percorso di coppia previsto anche nel ricorso per separazione consensuale (non depositato) potesse avere comunque seguito;
che di fatto anche dopo la nascita di Per 2 la situazione tra i coniugi non era migliorata. Il 19 settembre 2023 parte attrice aveva depositato la prima denuncia.
Negava il convenuto gli episodi di violenza denunziati dalla moglie evidenziando la propria natura non pacata al contrario della estrema reattività della moglie contestando tutti gli addebiti allo stesso mossi che, stigmatizzava come falsi offensivi e calunniosi, negando sue condotte violente, sia sotto un profilo verbale (in termini di insulti alla moglie di qualsivoglia tenore), che fisico (in termini di mani in faccia o qualsivoglia altro comportamento violento) ai danni della consorte limitandosi ad ammettere nella coppia vi era un'alta conflittualità che spesso degenerava in litigi furibondi nei quali le parti si offendevano reciprocamente.
Quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, chiedeva che i minori venissero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, che venissero incaricati i servizi sociali competenti per territorio al fine di attuare ogni intervento di sostegno necessario a tutela dei minori anche con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita padre /figli e dei minori con la famiglia di origine paterna ritenendo inaccettabile e contraria agli interessi dei minori una sospensione delle relazioni tra padre e figli, chiedeva che venisse disposta una CTU per verificare le condizioni dei minori e approfondire la struttura personologica di entrambi i genitori e approfondirne la capacità genitoriale.
Chiedeva che venisse contenuto in € 300 mensili ( 150 a figlio) la misura del contributo che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale concorso al mantenimento dei bambini oltre alla quota di spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano dovendosi da un lato considerare che alla parte attrice viene mensilmente riconosciuto l'assegno unico universale e che il convenimmo- a causa dello stato detentivo ( custodia cautelare in carcere)- era rimasto privo della propria attività lavorativa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19.3.2024 le parti venivano sentite separatamente.
Con successiva ordinanza del 9.4.2024 il Giudice Delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati affidava i minori Per 1 e Persona 9 in via esclusiva alla madre con collocazione degli stessi presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica prevedendo che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di CE
BO incaricando gli stessi di redigere una relazione sulle condizioni psicofisiche delle genitori e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, sulle condizioni psicofisiche dei figli minori e sulla qualità della relazione tra ciascun genitore e i minori attivando un servizio di educativa domiciliare presso la residenza materna, altresì prevedendo che i Servizi regolamentassero gli incontri tramite videochiamata tra padre e figli, tenuto conto dell'interesse preminente di questi ultimi;
poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il pagamento alla ricorrente della somma mensile omnicomprensiva di euro 500 a decorrere dalla data del deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione dicembre 2024); attribuiva alla parte attrice il diritto a percepire in via integrale l'assegno unico universale e rigettava le prove orali dedotte dalle parti.
Con provvedimento del 24.9.2024 il Giudice Delegato, vista la relazione nel frattempo inviata dai servizi sociali disponeva la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare estendendolo anche ai nonni paterni e materni dei minori, mediante indagine psicofisica degli stessi incaricando altresì i servizi, anche per il tramite dei servizi specialistici territorialmente competenti di procedere alla valutazione psicodiagnostica e all'accertamento della capacità genitoriali delle parti.
Depositate nel contempo la sentenza penale di condanna del convenuto in primo grado ( sentenza n.10308/2024 del 19.9.2024 - condanna del convenuto alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione per tutti i reati al medesimo ascritti ) e in secondo grado ( sentenza 14.4.2025 - rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado), acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati, con ordinanza del 2.4.2025 il Giudice Delegato assegnava alle parti i termini di cui alle memorie ex art. 473bis. 28 c.p.c. fissando l'udienza dell'8.10.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) per la rimessione della causa al Collegio.
Con successiva ordinanza dell'8.10.2025 il nuovo Giudice Delegato subentrato alla dott.ssa
TE trasferita da altro ufficio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025 sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.
Sulle richieste in via istruttoria
All'esito delle produzioni effettuate, ritiene il Collegio di dover confermare il provvedimento del
Giudice Delegato con il quale le istanze istruttorie orali sono state rigettate.
Le produzione effettuate dalle parti con gli scritti introduttivi e con le memorie ex art. 473bis. 17
c.p.c, i verbali delle trascrizioni delle udienze dibattimentali svoltesi avanti alla Sezione V del
Tribunale di Milano, la sentenza di primo grado e quella di secondo grado - che ha confermato la condanna del convenuto alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione per i reati di cui all'art. 572 c.p.,
582 comma 1° c.p. e 609 bis c.p.c 609 ter n.
5 - quater c.p. - le relazioni dei servizi sociali acquisite nel corso del presente giudizio consentono infatti al Collegio una cognizione piena ed esaustiva e permettono quindi, di statuire con riferimento a tutte le domande di cui al presente giudizio.
Nello specifico osserva il Collegio che del tutto superflua risulta la richiesta della difesa del convenuto di nomina di un Curatore Speciale dei minori: il proposito osserva il Collegio che la nomina del Curatore Speciale, che diviene parte processuale del giudizio e che assolve alla funzione di dare voce nel processo ai minori, risulta oggi del tutto ultronea - essendo la controversia stata posta alla decisione del Collegio – ma era da ritenersi manifestamente superflua e non necessaria neppure nella fase antecedente. In proposito, peraltro, si osserva che tale opzione non è obbligatoria potendo l'autorità giudiziaria discrezionalmente valutare l'opportunità di far rappresentare i minori da un soggetto terzo nel caso in cui i genitori sia in ragione delle loro conflittualità sia in ragione della loro oggettiva incapacità non siano in grado di rappresentarne le legittime istanze dei minori. Nel caso di specie, peraltro, non si ravvisa alcuna specifica necessarietà- oltre che utilità- della richiesta nomina, all'uopo osservando che proprio la relazione dei Servizi Sociali del Comune di CE BO del 28.2.2025 evidenzia con chiarezza le ragioni per cui i servizi consiglierebbero la relativa nomina. Si legge invero nella relazione che “La situazione giuridica tuttora aperta nell'ambito del procedimento penale ha reso sovente difficoltoso per il servizio di riuscire a lavorare con la coppia genitoriale:_dalla prospettiva del signor CP_1 è stato recepito il timore di essere limitato negli incontri con i figli in conseguenza di un pregiudizio nei suoi confronti da parte delle operatrici, o perché le stesse avrebbero potuto avere una maggiore inclinazione ad assecondare le richieste materne e a tollerarne le ambivalenze;
non diversamente dalla parte della signora Pt 1 la quale pare aver interpretato alcune decisioni prese dal servizio come maggiormente rispondenti ai desideri paterni che non ai bisogni dei figli. Entrambi e, a parere del servizio, l'esistenza del procedimento penale esacerba tale aspetto, sembrano essere tuttora impegnati nel dimostrare la propria "verità processuale”, questo ha infatti avuto come esito un'importante intervento anche dei legali che si sono fatti a loro volta portavoce delle istanze dei signori obiettando sull'operato del servizio imputandone le scelte alle pressioni a loro parere, ricevute da controparte.
In questa situazione si intende precisarlo entrambi i genitori hanno comunque mostrato l'intenzione di collaborare e di cercare di mantenere l'attenzione sui minori.
Si ritiene che la presenza della figura di un curatore speciale rappresenterebbe una migliore garanzia per i minori, stante il compito di vigilanza affinché tutti gli attori in essere lavorino nell'esclusivo interesse dei minori".
Evidenzia il Collegio che la necessarietà “difensiva" del proprio operato evidenziata dal Servizio
Sociale è del tutto estranea al ruolo e alla funzione che l'ordinamento attribuisce al Curatore Speciale
e alla specifica natura processuale allo stesso conferita alla quale, invero è del tutto estraneo il ritenuto
"compito di vigilanza affinché tutti gli attori in essere lavorino nell'esclusivo interesse dei minori".
Al Curatore Speciale, infatti, non compete un ruolo di "vigilanza su tutti gli attori in essere" ma il compito di avanzare istanze nell'interesse dei minori anche eventualmente divergenti da quelle dei loro genitori ed eventualmente anche contro quelle dei loro genitori.
Analogamente ritiene il Collegio superfluo un ulteriore approfondimento “di secondo livello" (CPS) della struttura di personalità della signora Pt 1 risultando l'accertamento effettuato adeguato a delinearne le capacità genitoriali.
Sulla domanda di separazione personale e sulla domanda di addebito
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano infatti inequivocabilmente che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. In tal senso sia la parte attrice sia il convenuto convengono nel ritenere che la prosecuzione del matrimonio sia impossibile essendo venuta meno ogni e qualsiasi affectio coniugalis. Le allegazioni e prospettazioni di entrambe le parti sono in tal senso convergenti con la conseguenza che nessun dubbio residua in ordine all'accoglimento della domanda di separazione.
Anche la domanda di addebito avanzata dalla parte attrice è, a giudizio del Collegio, fondata e merita accoglimento.
In proposito osserva il Collegio che la disamina del materiale probatorio prodotto nel presente giudizio e formatosi nel corso del procedimento penale di primo grado, la coerente lineare e precisa narrazione datane dalla persona offesa ( odierna parte attrice), le dichiarazioni testimoniali acquisite nel giudizio penale di primo grado consentono di ritenere provati non solo i gravi fatti di violenza, verbale, fisica e psicologica di cui la sig.ra Pt 1 è stata vittima nell'arco di tutta la sua vita matrimoniale, ma anche la sussistenza di un nesso causale diretto tra tali gravi condotte poste in essere dal coniuge e il fallimento del matrimonio. Se, invero, è pacifico che l'accertamento della responsabilità penale del convenuto non possa dirsi oggi accertata con valenza di giudicato (potendo la stessa essere impugnata in Cassazione) nondimeno l'assetto probatorio - autonomamente valutabile dal Giudice civile - restituisce un quadro caratterizzato da una reiterazione di condotte denigratore, di soprusi, di violenze verbali, di violente fisiche e financo di violenze sessuali reiteratamente e sistematicamente poste in essere dal convenuto in danno della moglie, anche alla presenza dei figli, in un crescendo di gravità degli episodi che hanno creato un clima di sistematico timore in capo alla Pt 1 delle reazioni sempre più controllanti, astiose e violente del coniuge.
Irrilevante è che nella coppia vi fossero frequentai litigi, a fronte dei gravi e accertati episodi di violenza. Non condivisibile, perché smentita oltre che dai fatti anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte è l'assunto della difesa del convenuto laddove ritiene infondata la domanda di addebito svolta da parte attrice per assenza del requisito del nesso causale evidenziando che le condotte violente - che peraltro il convenuto nega e minimizza anche pur a fronte di un corposissimo quadro probatorio- si sarebbero inserite in una situazione coniugale già irreversibilmente compromessa. A contrario, mette conto rilevare quanto anche in tempi recenti affermato dalla
Supporta Corte - Cass. n 5171 del 27 febbraio 2024 ossia che: "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (cfr. Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017
e Cass. n. 433/2016).
Del resto è appena il caso di rammentare anche di recente, ma con orientamento ormai costante, la Cassazione ha affermato che gli episodi di violenza "fisica" costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito addirittura quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio (e non è in caso in disamina in cui gli episodi sono stati plurimi e reiterati nel tempo) – e persino se perpetrata all'interno di un rapporto
-
già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia. (Cass. n. 12478/2024). Di quanto asserito la sig.ra Pt 1 ha fornito prova inconfutabile.
La sig.ra Pt 1 ha infatti provato che nel corso del matrimonio vi erano fatti sfociati in aggressioni che si alternavano a momenti di serenità (fasi tipiche del ciclo della violenza) e che quando lei e il marito discutevano questi adottava delle condotte di controllo, agiva con violenza sia verbalmente sia fisicamente tirandola per i capelli colpendola con pugni e schiaffi mordendola prendendola per il collo ovvero insultandola con epiteti ingiuriosi, minacciandola anche di morte se lo avesse lasciato, costringendola ad atti sessuali contro la sua volontà. Detta circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai familiari dalla donna ossia la madre e le cugine, in particolare RT 5 , dall'amica e collega CP_6 ma anche dagli amici del
CP 8 che danno pieno credito alle confidenze della Pt 1 convenuto Persona 5 e circa le violenze perpetrate in suo danno dal coniuge, dalle psicoterapeute a cui la copia si era rivolta ed in particolate la dott.ssa Tes 31 che aveva notato dei lividi sul corpo della donna. Nel quadro probatorio dato, che peraltro ha portato alla condanna in primo e in secondo grado del convenuto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito svolta dalla ricorrente sia pienamente provata debba essere accolta.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Con riferimento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che nel contesto dato e alle luce del profili genitoriali come delineati dalle relazioni in atti, i minori Per 1 e Per 2 debbano essere affidati in via esclusiva alla madre presso la quale saranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica- con concentrazione in capo alla stessa (ex art, 337 quater c.c.) della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute educazione, istruzione e residenza dei minori risultando del tutto impraticabile, attesa la conflittualità e la diffidenza tuttora esistente tra i genitori dei minori- il regime ordinario dell'affidamento condiviso invocato anche con le conclusioni in via definitiva rassegnate dal convenuto.
Come evidenziato dalle relazioni dei servizi sociali del Comune di CE BO ( 30.6.2025) non si evidenziando invero in capo alla madre criticità personologiche clinicamente significativamente o di carattere psicopatologico tali da risultare pregiudizievoli per i minori.
Osserva peraltro il Tribunale, facendo proprie le considerazioni di cui alla richiamata relazione, che Pt 1 le esperienze che vengono riferite dalla sig.ra sembrano aver lasciato un traccia di sofferenza che, sebbene la signora affermi il contrario, potrebbero inficiare una serena ripresa dei rapporti con l'altro genitore, se e quando avverrà, nell'ottica della bigenitorialità, a fronte dei vissuti di rancore che ancora si possono percepire da parte della signora nei confronti dell'ex compagno di cui dichiara di non fidarsi ancora completamente. Alla luce delle suesposte considerazione deve quindi attribuirsi ai Servizi Sociali del Comune di CE BO ( con limitazione della relativa facoltà alla madre) di stabilire- in relazione alla positiva evoluzione delle relazioni tra padre e figli- i tempi e le modalità degli incontri tra i papà e i bambini - anche potenziando incontri dedicati e privilegiati con ciascun minore si da differenziare la qualità delle relazione in considerazione degli specifici bisogni di ognuno- le tempistiche della frequentazione, che allo stato, dovranno proseguire con le modalità in essere e quindi in spazio neutro e alla presenza di un educatore. Spetterà poi all'ente di gradualmente ampliare i tempi di frequentazione dei bambini con il papà procedendo anche ad una chiusura di spazio neutro ma con l'attivazione di incontri alla presenza di un educatore. Dovrà in ogni caso proseguire il monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei servizi territoriali come pure gli interventi di supporto psicologico individuale oggi in essere.
Deve essere attribuita all'ente la facoltà di disciplinare - allo stato con modalità protetta ed osservata- gli incontri tra i minori e il ramo parentale paterno ( ascendenti e zia) apparendo fondamentale che, anche con riferimento a questi ultimi, restino osservate le modalità dell'incontro e della relazione con i bambini anche al fine di evitare la veicolazione di informazioni (ad esempio relative alle vicende penali) non adeguate in relazione alle condizioni dei minori medesimi e della loro età.
Sull'assegnazione della casa famigliare e sul mantenimento dei minori
Atteso il collocamento dei minori presso la madre, la casa coniugale di CE BO, in comproprietà tra i coniugi, dovrà esser alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei minori, ritiene il Collegio che alla luce della posizione reddituale delle parti, considerata l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra Pt 1 che dispone di un reddito mensile di € 1700,00, valutato l'onere gravante su entrambi i coniugi di provvedere pro quota al pagamenti del mutuo (pari a € 890,00 mensili) acceso per l'acquisto della casa coniugale e tenuto conto del fatto che il padre - che risulta svolgere attività lavorativa con contratto a termine rinnovato e con scadenza al 10 dicembre 2025 – vive presso i suoi genitori e quindi senza sostenere spese di locazioni, di dover confermare la misura dell'assegno indiretto allo stato previsto a carico del convenuto ( € 500 mensili a far data dalla domanda) ma di dover prevedere a suo carico l'ulteriore onere di provvedere ( con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente statuizione) al versamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli come da linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 e da intendersi qui ritrascritte e ciò in considerazione della mutata situazione fattuale del convenuto ( ora non più ristretto come al momento dell'assunzione dei provvedimenti temporanei) e della necessità che il medesimo contribuisca anche alle esigenze " straordinarie" dei minori. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente
Sulle spese di lite.
CP 1 deve essere condannato al Atteso l'esito del giudizio e la soccombenza del convenuto, pagamento in favore di Parte 1 della spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Cpa e iva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
45242 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale ex art 151 comma 2° c.c.. dei coniugi Parte 1
a CESANO BOSCONE -MI- il 28/05/2020, atto iscritto nei registri dello e CP 1
Stato Civile Comune di CESANO BOSCONE-MI anno 2020, atto n. 10, parte 1, Serie) con addebito della responsabilità al convenuto RT_9 ;
2. Affida i figli minori Per 1 e Per 2 in via esclusiva alla madre - presso la quale saranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica- con concentrazione in capo alla stessa (ex art. 337 quater c.c.) della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute educazione, istruzione e residenza dei minori
3. Attribuisce ai Servizi Sociali del Comune di CE BO (con limitazione della relativa facoltà alla madre) di stabilire- in relazione alla positiva evoluzione delle relazioni tra padre e figli- i tempi e le modalità degli incontri tra i papà e i bambini – anche potenziando incontri dedicati e privilegiati con ciascun minore si da differenziare la qualità delle relazione in considerazione degli specifici bisogni di ognuno- le tempistiche della frequentazione, che allo stato, dovranno proseguire con le modalità in essere e quindi in spazio neutro e alla presenza di un educatore. L'ente provvederà, in relazione alla positiva evoluzione della relazione e in considerazione delle condizioni deio minori e dei percorsi paterni, a gradualmente ampliare i tempi di frequentazione dei bambini con il papà procedendo anche ad una chiusura di spazio neutro ma con l'attivazione di incontri alla presenza di un educatore.
4. Dispone la prosecuzione a cura dei servizi sociali del comune di CE BO del monitoraggio del nucleo famigliare e di tutti gli interventi di supporto psicologico individuale oggi in essere.
5. Incarica i servizi sociali del Comune di CE BO di disciplinare e regolamentare- allo stato con modalità protetta ed osservata- gli incontri tra i minori e il ramo parentale paterno (ascendenti e zia) che avverranno con modalità osservate
6. Assegna la casa coniugale sita in CE BO Via Isonzo 1 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuto alla Parte 1 quale collocataria dei minori;
7. Dispone che CP 1 Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento dei versi a figli minori, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda l'importo di € 500 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat
-
dal dicembre 2024( base di calcolo dicembre 2023) oltre - a far data dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 20925 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva da Parte 1
9. Condanna CP 1 al pagamento in favore di Parte 1 della spese di lite che liquida in € 10.860,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Cpa e iva come per legge
10. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CESANO
BOSCONE-MI-, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/12/2023 da nata a [...] il [...]Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]1 20090 CESANO BOSCONE ITALIA dell'avv. VITALE ANTONELLA BERRETTI MARIA GRAZIA econ l'Avv.
C.F. 2
ATTORE
Nei confronti di ato a NA IL (MI) il 23/10/1989 CP_1
Cod. Fisc. C.F. 3 residente in [...]1 20090 CESANO BOSCONE ITALIA con l'Avv. DI MARIA ILARIA
CONVENUTO
"in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' RT_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.1.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ex art. 151 II comma c.c., disponendo l'addebito della stessa a carico del marito ritenuta la sua condotta contraria ai doveri coniugali e tale da causare la frattura irreparabile del rapporto affettivo, stabilendo le seguenti
Condizioni Disporre che i coniugi vivano separati nel vincolo del mutuo rispetto;
Affidare i figli Per_1 e Per 2 in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad adottare nell'interesse degli stessi anche le decisioni di maggior rilevanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare anche tutte le pratiche amministrative (affido super-esclusivo);
Disporre che i figli vivano con la madre ed abbiano residenza anagrafica presso la stessa;
Assegnare la casa coniugale sita in CE BO via Isonzo n.1 alla medesima ivi convivente con i minori;
Sospendere gli incontri tra padre e minori, sino a quando il procedimento penale RGNR 32335/2023
– RGTRIB 13702/2023, pendente avanti il Tribunale di Milano, Sezione V penale, in composizione
Collegiale, non sarà definito con sentenza e, nel caso di condanna del Signor CP 1 fino a quando lo stesso non avrà interamente scontato la pena inflitta e, comunque, a condizione che venga effettuato l'accertamento della capacità genitoriale del medesimo, con ogni più approfondita indagine psicologica e psichiatrica ed in ogni caso in sede osservata e protetta;
Subordinare altresì gli incontri tra i minori e i famigliari del ramo paterno alla valutazione psicologica e sociale degli stessi ed in ogni caso effettuarli in sede osservata e protetta;
Disporre che il Sig. CP_1 contribuisca al mantenimento dei minori mediante il pagamento della somma di Euro 1.000,00 mensili ovvero di quella diversa da accertarsi anche alla luce del deposito dei documenti contabili di controparte e in corso di istruttoria, da corrispondersi in via anticipata con valuta fissa al cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché al pagamento del 50% delle spese di cui alle Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti sottoscritte il 14 novembre 2017 dal Tribunale di Milano così come trascritte nel ricorso introduttivo del giudizio e ivi espressamente richiamate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte, si chiede ammissione alla prova per interpello ed escussione testi sulle circostanze capitolate nella narrativa del ricorso introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 473 bis n.1 c.p.c. che si trascrivono, da intendersi tutte preceduti dalla locuzione "vero che":
1. A febbraio 2020 la ricorrente ha denunciato che, mentre faceva le pulizie ed era un po' lenta ed appesantita dalla gravidanza, il signor CP 1 iniziava a bestemmiare e colpire il muro con i pugni per poi sbattere la porta di casa e uscire;
2. La ricorrente ha denunciato che, quando Per 1 aveva pochi mesi, dopo averla insultata l'afferrava e la sbatteva con forza sul letto, procurandole un forte dolore al costato, poi saliva su di lei immobilizzandola;
3. La ricorrente ha denunciato che, durante il 2021, il signor CP 1 di frequente si arrabbiava con lei, le tirava i capelli e la colpiva con pugni alla testa, mentre lei ometteva di reagire vivendo tali situazioni come la normalità;
4. La ricorrente ha denunciato che nell'estate 2021 mentre era in corso una seconda gravidanza, durante una notte la spingeva sul petto facendola cadere a terra, lei si rialzava e lui la minacciava che se avesse parlato a qualcuno di quello che accadeva l'avrebbe fatta pentire;
5. Successivamente a ottobre 2021 la signora Pt 1 perdeva il bambino per cause naturali e mentre era in ospedale per la terapia farmaceutica di espulsione del feto, il marito ometteva di confortarla e a anzi la insultava perché la famiglia di lei chiedeva del suo stato di salute;
6. La signora Pt 1 ha denunciato che nella notte del 10 novembre 2021 il marito la insultava, lei reagiva dicendo di voler chiudere la loro relazione e lui prendeva un taglierino dagli oggetti di cancelleria, la gettava sul divano, si buttava sopra di lei e appoggiava la lama tra l'occhio e lo zigomo dicendo "provaci a lasciarmi” Il giorno dopo lei scriveva quanto accaduto a Parte_2 una cugina di CP 1 come risulta dallo screenshot del cellulare che si produce (doc.8);
7. La ricorrente ha denunciato che a dicembre 2021 gli episodi aumentavano e inizialmente la suocera signora Persona 3 la difendeva poi invece lei trovava sul cellulare del marito dei messaggi nei quali la madre gli diceva di non picchiarla e di essere furbo (cfr doc.9-10); 8. La signora Pt 1 ha denunciato che il 10 dicembre 2021, la colpiva con un pugno in testa e chiamava la propria madre affinché la convincesse a non andare in ospedale o almeno andarci con la suocera. A quel punto la ricorrente desisteva;
9. La ricorrente ha denunciato che l'11.12.2021 era presente la Signora Per_3 che per un motivo futile apostrofava la nuora. Alla risposta della stessa "ma dov'è il problema”, il marito si alzava dalla scrivania, si poneva alle spalle della moglie e malgrado la stessa reggesse in braccio Per 1, la strattonava per i capelli tirandoli sino a quando la stessa era costretta araggomitolarsi a terra, proteggendo il bimbo nella caduta. Mentre il Signor CP 1 urlava alla moglie di andarsene da casa, gettando i suoi vestiti fuori dall'armadio, la suocera sorrideva e diceva alla nuora che era esaurita, congedandosi dal figlio con un bacio sulla fronte;
10. La signora Pt 1 ha denunciato che il 14 marzo 2022, mentre si era attardata per accudire
Per 1, il Signor CP_1 si arrabbiava in quanto voleva avere un rapporto sessuale;
quindi la alzava dal letto e la spingeva sino a farla cadere;
11. La ricorrente ha denunciato che a marzo 2022, dopo che si era recata ad una festa di compleanno pomeridiana con i colleghi, il Signor CP 1 la insultava di fronte ai suoceri, alla cognata [...]
Per 4 e al suo fidanzato AT NO, tanto che la sorella gli diceva di andarsene, perché se voleva rovinare la sua famiglia, doveva farlo fuori dalla loro casa;
12. La signora Pt 1 ha denunciato che il 17 e 18 marzo 2022, avendo letto una sua conversazione con un amico, in merito al fatto di iscriversi o meno in palestra, faceva una scenata di gelosia davanti a tutta la propria famiglia e spingendola cercava di impossessarsi del telefono;
la discussione continuava a casa dei suoceri, in presenza degli stessi e della sorella del marito Per_4 Ivi la famiglia
CP 1 si mostrava unita contro la ricorrente, insistendo di far vedere il telefono;
13. La ricorrente ha denunciato che poi il giorno dopo, in presenza di Per_1, il marito estraeva il pene dai pantaloni e lo agitava dicendole “tu sei brava solo in questo";
14. Ha denunciato che sempre a marzo 2022, mentre cercava di prendere l'aspirapolvere per andare a pulire la casa di CE BO che avevano acquistato, il Signor CP_1 chiudeva la porta tenendosi le chiavi e le diceva che l'avrebbe picchiata sino a non farla alzare da terra;
interveniva una pattuglia dei Carabinieri chiamati dalla ricorrente che suggerivano di procedere con una separazione;
15. Da marzo a maggio 2022, essendo ancora la nuova casa inagibile, la ricorrente si trasferiva con i figli a CE BO via Pogliani n.5 presso i propri genitori;
mentre i rispettivi legali, Avv.ti
Zanotti ed Avv. Piazza, redigevano una scrittura per la gestione di Per 1, la ricorrente si rendeva conto di essere incinta di Per_2 Incontrandosi in occasione degli incontri con il bambino, i coniugi si riconciliavano e si recavano ad abitare a CE BO;
16. Nello stesso periodo, la Signora Pt 1 aveva convinto il marito a fare un percorso di terapia di coppia con la Dottoressa RT_3 e, nel contempo, avviato un suo supporto psicologico ma entrambi i percorsi si interrompevano in parte per i con la Dottoressa RT_4 costi elevati e in parte perché, pur riferendo episodi di violenza, ogni seduta era solo una descrizione della situazione senza alcun elemento costruttivo e/o consiglio;
17. La ricorrente ha denunciato che il 18 giugno 2022, mentre facevano colazione, il Signor CP_1 insisteva con Per 1 affinché mangiasse lo yogurt;
la ricorrente gli diceva di non insistere e lui le lanciava addosso lo yogurt e la seguiva in cucina tirandole i capelli e infilandole dita nelle orecchie e nel naso;
la ricorrente era alla quindicesima settimana di gravidanza e avvertiva perdite di sangue, quindi correva al Pronto Soccorso dove riferiva la violenza domestica e dove veniva data prognosi di giorni dodici (cfr doc.6); 18. La signora Pt 1 ha denunciato che nell'estate 2022 il marito chiudeva la moglie, insieme al bimbo, sul balcone di casa;
19. La ricorrente ha denunciato che durante una notte nell'estate 2022, dal momento che Per 1 piangeva insistentemente, il signor CP_1 lo mordeva sul braccio e in altra occasione lo alzava dal letto e lo scuoteva con forza;
20. La Signora Pt 1 ha denunciato che il 22 ottobre 2022, stavano per recarsi in ospedale per sospetta rottura del sacco amniotico, mentre parlava con il marito dello sport praticato da Per_1 ed esprimeva la sua preferenza per un posto vicino a casa, il Signor CP_1 la prendeva per i capelli nel cortile del palazzo e si allontanava, lasciandola da sola con il bimbo;
il ginecologo contattato diceva di correre subito in ospedale e solo allora il marito tornava indietro e la portava ivi, dove rimaneva ricoverata una settimana anche perché Per 2 nasceva prematuramente;
21. La ricorrente ha denunciato che il 20 novembre 2022, ancora provata dal post parto, chiedeva al marito di potersi preparare da solo la cena, non essendo in grado. Egli, la sollevava di peso facendola saltare e gridando “era questo quello che volevi", quindi la trascinava di peso lungo la sala, tirandole i capelli;
22. La Signora Pt 1 ha denunciato che a dicembre 2022, poiché lei aveva lasciato a pranzo
Per 1 dai nonni materni, il marito afferrava un toast caldo spalmandolo sul viso, la buttava sul letto schiacciando il cuscino sulla testa e bloccandola con il proprio corpo;
23. La ricorrente ha denunciato che sempre a dicembre 2022, in una discussione, il marito la sbatteva con forza contro la finestra, con conseguente colpo al capo per il quale, non recandosi al PS, la ricorrente effettuava una TAC privata (doc.11); 24. La Signora Pt 1 ha denunciato che il 19 febbraio 2023, poiché non se la sentiva di seguirlo ad una partita di paddle, la sollevava dal letto portandola verso la sala;
lì le mordeva il viso e le braccia, l'afferrava poi al collo e le infilava in bocca la spugna dei piatti, tenendola immobilizzata;
con i segni ancora visibili la Signora Pt 1 si presentava presso il Consultorio famigliare di
AG (doc.12);
25. La ricorrente ha denunciato che in un'altra occasione, avendo omesso di comunicare il proprio orario di rientro, pur avendo già consegnato al marito la tabella orario insistentemente richiesta e avendo omesso di comprare il tacchino da lui richiesto, veniva apostrofata con epiteto "puttana", aggredita e spinta nello sgabuzzino dove cadeva;
26. La signora Pt 1 ha denunciato che il 29 maggio 2023 mentre voleva scendere in cortile con
Per 1, il marito l'afferrava per i capelli strappandone un'intera ciocca, le diceva "tu hai bisogno di essere educata", afferrava un mazzo di fiori che le aveva regalato il giorno prima per l'anniversario e lo spingeva in bocca facendola sanguinare, quindi la bloccava e le introduceva un dito nell'ano;
27. La ricorrente ha denunciato che in data 4 giugno 2023 dopo il Battesimo di Per 2 saliti in macchina dopo una discussione sulle spese e i regali, il marito la schiaffeggiava, poi a casa la discussione continuava di fronte alla cugina di lei Signora RT 5 ; la mattina dopo, mentre i cugini erano in altra stanza a preparare le valige, l'afferrava e la portava in soggiorno ove cercava di abbassarle i pantaloni dicendo di trattarla come era, cioè una puttana ma la ricorrente riusciva a liberarsi;
28. La signora Pt 1 ha denunciato che il 13 giugno 2023 il Signor CP 1 le diceva che non
l'avrebbe lasciata uscire al lavoro se non avesse giustificato una spesa di Euro 10,00 che lei riusciva a ricostruire per l'acquisto di vestiario per Per 1 ;
29. La ricorrente ha denunciato che a Luglio 2023 mentre erano al mare, il Signor CP 1 la sbatteva con forza sul letto, tirandole i capelli, infilandole le dita delle orecchie e mordendola;
30. La signora Pt 1 ha denunciato che il 19 agosto 2023 mentre era al lago presso i propri genitori con i bambini, il marito la raggiungeva, entrava in bagno dove la spingeva e la afferrava alla gola con una mano, tirandole i capelli con l'altra e poi le torceva il polso sinistro;
31. La ricorrente ha denunciato che il 4 settembre 2023 il signor CP 1 la afferrava al collo, tirandole i capelli e mordendola sul polso destro;
liberatasi la stessa chiamava i Carabinieri, sopraggiunti i quali suggerivano al Signor CP_1 di allontanarsi spontaneamente e a lei di recarsi in
Ospedale; nottetempo il marito le chiedeva un rapporto sessuale che lei rifiutava;
egli quindi la spingeva sul divano, bloccandola, in modo da strusciarsi su di lei sino ad avere un'eiaculazione; il giorno dopo la ricorrente accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo ove veniva indirizzata al CASD (cfr doc.6);
32. La ricorrente ha denunciato che in data 24 settembre 2023, dopo che si era allontanata con i minori dalla casa coniugale, dopo la funzione religiosa il CP_1 la seguiva fino a casa dei genitori, proferendo minacce di morte nei confronti suoi e dei suoi genitori, sferrandole un calcio alla gamba, mentre con una mano le tirava i capelli e con l'altra l'afferrava al collo;
33. La Signora Parte 1 nell'estate 2019 stava cercando un bilocale in CE BO per andare a vivere da sola ma durante una gita al lago, in presenza degli amici Persona 5 e la fidanzata Per 6 , il Signor CP 1 le offriva le chiavi del proprio appartamento, con legate le foto di entrambi e sparando un fuoco d'artificio;
34. A settembre 2019, la madre del Signor CP 1 chiedeva quando le avrebbero “dato un nipotino”;
35. Il giorno del concepimento di Per 1 il 25 settembre 2019 (cfr capitolo 8 di controparte) è dato per certo dal Signor CP 1 in quanto era stato nei giorni precedenti in Germania per lavoro e, a suo dire, aveva evitato l'autoerotismo per riuscire con maggiore probabilità a mettere incinta la compagna;
36. L'unica visita specialistica all'apparato genitale del Signor CP 1 che la coppia ha condiviso, è stata effettuata a protezione del Signor CP_1 quando la Signora Pt 1 incinta di Per 1, manifestava un'infezione che poteva essere trasmessa con i rapporti sessuali. all'inizio della
37. La lesione di grado C2, diagnosticata a carico della Signora Parte 1 gravidanza di Per_1, è stata monitorata all'istituto oncologico IEO e ha richiesto, dopo il parto, un intervento chirurgico di conizzazione, nonché una terapia vaccinale, causando paura e disagio, anche perché la puerpera doveva essere aiutata nel sollevare pesi, bimbo compreso;
38. In tale occasione il signor CP_1 ometteva il proprio aiuto, essendo impegnato nel lavoro in smart working;
la madre del marito affermava che avrebbe dovuto prendere aspettativa dal lavoro e pertanto la coppia si trasferiva a casa dei genitori della Signora Pt 1 che si rendevano disponibili;
39. In precedenza, durante la gravidanza la Signora Pt 1 era stata seguita prima dalla ginecologa dottoressa Per 7 con studio in CE BO e successivamente dal Dott. Per 8 dell'Ospedale
Sacco, in quanto la prima non era ecografista;
quest'ultimo, dal momento che durante una visita della Pt 1 di recarsi in Pronto prima ginecologa non si avvertiva il battito, suggeriva alla Signora
Soccorso; per il resto la gravidanza veniva monitorata regolarmente;
40. La Signora Pt 1 effettuava ulteriori ecografie in sole due occasioni: una a Borgomanero in quanto aveva subito attacchi forti di vomito e perdite di sangue che poi si identificavano come urinarie e una in Campania a seguito della infezione di cui al precedente capitolo 36;
41. Dalla nascita del figlio Per_1, il Signor CP 1 si occupava solo sporadicamente del bambino e la gestione della famiglia gravava quasi esclusivamente sulla moglie che, lavorando anch'ella, doveva essere aiutata dai propri famigliari;
42. I genitori per motivi economici, dato l'elevato costo del nido, nonché essendo il bimbo nato a [...] 2020, in periodo attraversato ancora dalle problematiche della pandemia, decidevano di chiedere l'aiuto delle famiglie: la madre della Signora Pt 1 si prestava, nonostante i problemi fisici suoi e del marito, mentre la madre del Signor CP_1 si dichiarava disponibile a prendere aspettativa dal lavoro, se la consuocera fosse stata in difficoltà; doveva essere operata all'anca, la Signora Per_3
43. Quando a Novembre 2021 la Signora Pt 3 grazie al fatto di essere dipendenteParte 1 ometteva di chiedere l'aspettativa e la Signora ivi, riusciva a inserire Per 1 al nido delle Suore Mantellate, nei mesi di novembre e dicembre;
a gennaio 2022, con l'ennesima ondata di casi Covid, il bimbo tornava ad essere accudito a casa;
44. La secondogenita Per 2 nata ad [...] 2022, è stata inserita al nido dopo la fine della astensione dal lavoro per maternità della madre e lo frequenta a tutt'oggi.
45. In parallelo con la nascita di Per_1, essendosi già verificate le circostanze di cui ai capitoli 1-2 del ricorso, il Signor CP 1 decideva di seguire un percorso psicoterapeutico, anche appoggiato dalla madre di lui che in quella fase riconosceva i problemi del figlio, pur minimizzandoli;
46. La signora Pt_1 nonostante la sua condizione di credente e praticante, ha accettato di sposare il marito con il solo rito civile e in un momento di riconciliazione ha frequentato con lui il corso prematrimoniale;
l'idea di celebrare il matrimonio e soprattutto il ricevimento in Campania era invece caldeggiata dal Signor CP 1 che aveva apprezzato la cucina locale e la possibile location;
47. Il trasferimento da Milano, con ricerca di altra abitazione, era inizialmente collegato agli eventi di cui ai capitoli 5-6-7-8-9 precedenti, in quanto a fronte di ciò la madre del Signor CP_1 aveva affermato "dovete andarvene da questa casa";
Pt 1 dalla scuola si recava in48. In occasione dell'aborto spontaneo di ottobre 2021, la Signora
Pronto Soccorso per le perdite di sangue e chiedeva alla madre di tenere Per 1 senza specificare il problema. Solo tempo dopo la Signora Pt 3 apprendeva la situazione;
CP 1 non sono mai stati 49. I rapporti sessuali tra i coniugi, per espressa volontà del Signor protetti;
50. Nei due mesi di allontanamento dopo i fatti di cui al precedente capitolo, il Signor CP 1 incontrava e stava con Per 1 senza alcun problema, ma coglieva ogni occasione di visita per proferire insulti nei confronti della moglie;
51. La Signora Parte 1 realizzava di essere nuovamente incinta solo ad Aprile 2022, avendo avuto nei mesi precedenti delle perdite di sangue compatibili con il ciclo;
52. Il percorso di terapia di coppia con la Dottoressa CP 3 costituiva un costo di Euro 120,00 a settimana, ossia 480 Euro mensili che risultavano oltremodo gravose per la famiglia, anche alla luce della rata di mutuo da sostenere.
Si indicano quali testimoni, sia a prova diretta che eventuale prova contraria, come richiesta nella memoria ex art. 473 bic comma 3 c.p.c. a fronte delle circostanze enumerate nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto: CP 6 e RT 7 residenti a [...] su tutti i capitoli;
Testimone 1 via Resnati 5, Milano su tutti i capitoli;
Testimone 2 e Testimone 3 via Luigi Chiarelli, 8 Milano su tutti i capitoli;
Tes_4 via Diaz 3 CE BO sui capitoli da n. 17 a n. 32;
Testimone 5 via Diaz 3 CE BO su tutti i capitoli;
Testimone 6 residente a [...] su tutti i capitoli;
Testimone 7 residente a [...] sui tutti capitoli;
Testimone 8 residente a [...] su tutti i capitoli;
[...] Tes 9 e Testimone 10 residenti in [...] CE BO sui capitoli 41. 42, 43, 44 Testimone 11 e Testimone 12 residenti in [...] CE BO sui capitoli
41. 42, 43, 44
Testimone 13 e Tes 14 in Corsico via Marzabotto sui capitoli Tes 15 residente in [...] sul capitolo 6 e confronto documento 8; Parte 2
RT 5 residente a [...]5 su tutti i capitoli
Testimone 6 residente a [...] su tutti i capitoli;
presso Centro Ascolto e soccorso Donna dell'ASST Santipaoloecarlo di Dottoressa Tes 16
Milano sui capitoli 31 e 32; ginecologa presso consultorio CEMP in Milano via Eugenio Chiesa 1, sui Dott.ssa Testimone 17 capitoli 36-37-39-40; Dott. Tes 18 con studio in Milano in Piazza Giulio Cesare 14 sui capitoli 36-37-39-40.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni incombente e/o declaratoria del caso, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dalla sig.ra Pt 1
- Persona 9 ad entrambi i· Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per 1 e genitori, con collocamento prevalente ai fini anagrafici presso la madre;
- Confermare l'intervento dei Servizi Sociali con prosecuzione dei supporti psicologici individuali ed il percorso di supporto e monitoraggio e con incarico di regolamentare il diritto di visita padre/figli e dei minori con la famiglia di origine paterna autorizzandoli fin da ora a prevedere una maggiore apertura degli incontri, tanto in riferimento alle modalità (presenza della figura educativa) quanto rispetto alle tempistiche (ipotizzando un ampliamento temporale);
- Nominare un curatore speciale, come richiesto dai Servizi Sociali di CE BO;
Firmato-
Disporre una CTU volta ad approfondire la condizione dei minori, la struttura di personalità di entrambi i genitori al fine di valutarne le risorse nello svolgimento delle funzioni genitoriali, in rapporto alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo dei minori stessi;
- Disporre un ulteriore approfondimento della struttura di personalità della sig.ra Pt 1 presso una struttura di secondo livello (CPS) come richiesto dal Consultorio Familiare di CE BO, dott.ssa Persona 10 nella valutazione psicodiagnostica dell' 11.03.2025;
- Porre a carico del sig. CP 1 l'obbligo di versare alla sig.ra Pt 1 quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli un assegno dell'importo mensile che sarà ritenuto di giustizia in relazione all'attuale stato di detenzione, comunque non superiore ad € 150,00 mensili per ciascun figlio;
- Porre a carico del sig. CP 1 l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie secondo i criteri di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
La difesa del resistente, all'occorrenza e senza accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova e senza rinuncia all'esonero dalla prova di ogni fatto non specificamente contestato, chiede l'ammissione oltre che dei capitoli già capitolati nella comparsa di costituzione e risposta riportati nella narrativa dai punti 1-63 da intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione e preceduti dalla locuzione "vero che", anche dei seguenti ulteriori capitoli di prova per testi:
1) "Vero che in data 29 settembre 2019, in occasione di una gita in montagna in compagnia di amici erano presenti la sig.ra Parte 1 ed il sig. CP 1 (Testi Tes 19 Per 5
,
و Tes 22[...] Testimone_20 , Testimone_21
2) "Vero che in occasione della gita in montagna del 29 settembre 2019 la sig.ra Parte 1
Tes 19 perché addormentandosi scatenava una relazione di gelosia nei confronti della sig.ra
(Testi Tes 19 Persona 5 sul divano appoggiava la testa sulla spalla di CP 1
3) Testimone 21 Tes 22 Testimone 20
"Vero che in occasione della scenata di gelosia del 29 settembre 2019 il sig. CP_1 giustificava il comportamento della compagna di fronte agli amici di sempre" (Testi Tes 19 Per 5
,
و Tes 22
[...] Testimone 20 , Testimone 21
4)"Vero che la mamma della sig.ra Pt 1 si opponeva alla frequentazione del nido da parte del piccolo Per 1 pretendendo di occuparsi personalmente delle cure del nipote" (Testi Tes 23
[...] Persona 3 Parte 2 ) Tes_24
5)"Vero che il sig. CP 1 voleva far frequentare il nido al piccolo Per 1 (Testi Testimone 23 Tes 24 ) Persona 3 " Parte 2
6)"Vero che i nonni materni fumavano in casa mentre erano in compagnia del piccolo Per 1 (Testi
, , Tes 24 ( Persona 3 Testimone 23 Parte 2
7)"Vero che la sig.ra decideva che il figlio dovesse essere curato dalla propria madre (Testi Pt 1
و , Tes 24 ) Testimone 23 Persona 3 Parte 2
8) "Vero che la sig.ra CP_1 quando veniva contraddetta dal marito minacciava di lasciarlo (Testi Tes 24 ( Persona 3 Testimone 23 Parte 2 " ,
9)"Vero che il sig. è ateo (Testi CP 1 Testimone 23 Persona 3 Parte 2
, Tes 19 Persona 5 ) Tes 24
10) "Vero che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale avvenuto il 19 marzo 2022 la sig.ra Pt 1 si recava con il bambino presso la casa dei genitori ricattando il sig. CP 1 di
Testimone 23 Persona 3 ) impedirgli la frequentazione dei figli (Testi
11) "Vero che il sig. CP 1 e la sig.ra Parte 1 intorno al mese di maggio 2022 si rivolgevano alla dott.ssa CP 3 per un percorso di coppia (Teste dott.ssa RT_3 ed il sig. CP 1
12) "Vero che tra il 23 luglio ed il 7 agosto 2023 la sig.ra Parte 1 venivano in Abruzzo per trascorrere dei giorni in mia compagnia (Teste Tes 25 ed il sig.
13) "Vero che tra il 23 luglio ed il 7 agosto 2023 la sig.ra Parte 1 CP_1 venivano a Genezzano per trascorrere dei giorni in mia compagnia (Teste
14) Persona 11
"Vero che il rapporto con CP_1 è caratterizzato da litigi" (Teste Persona 4 CP 1 questo diventa aggressivo e violento (Teste [...] 15)"Vero che quando litigo con il sig.
Per 4
16) "Vero che sono proprietaria di un appartamento a Milano in zona Affori LE OZ (Teste
Persona 4
17) "Vero che ho concesso in comodato il mio appartamento a CP 1 (Teste Persona 4
18) "Vero che nell'appartamento di Milano zona Affori di mia proprietà mio fratello nel 2019 ha iniziato una convivenza con la sig.ra Parte 1 (Teste Persona 4
19) "Vero che il 2 giugno 2022 il sig. CP 1 e la sig.ra Parte_1 lasciavano libero
l'immobile di Milano zona Affori per trasferirsi nell'abitazione acquistata nel Comune di CE
BO (Teste Persona 4
20) "Vero che il sig. CP 1 e la sig.ra si trasferivano nel comune di CE Parte 1
Boscono per avvicinarsi ai genitori della sig.ra (Teste Persona 4 Parte 1 perché eravamo fidanzati (Teste 21) "Vero che ho convissuto per tre anni con il sig. CP 1 Tes 26 )
22) "Vero che il sig. CP 1 era aggressivo e violento (Teste Tes 26 )
23) "Vero che ho conosciuto il sig. CP 1 perché eravamo entrambi istruttori di nuoto (Teste Tes_26
[...] )
24) "Vero che sono stata fidanzata con CP 1 per un anno dal 2017 al 2018 (Teste Tes_27
[...] )
25) "Vero che il sig. CP_1 era aggressivo e violento (Teste Testimone_27 ) portandoli al parco, giocando
26)"Vero che il sig. CP_1 si occupava dei figli, AT e Per 2
con loro in casa ed accudendoli per intere giornate” (Testi Testimone 23 Testimone 28 [...]
Parte 2 Persona 5 ) lavorava e il sig. CP_1 si occupava dei Pt 1 27) "Vero che nella giornata del sabato la sig.ra figli AT e Per 2 (Testi Testimone 23 Testimone_28 Parte 2 Per 5
[...]
(Sevilla), Avenida Manuel Clavero Si indicano quali testimoni: Tes 19 ( Tes 29 in via Papa Giovanni XXIII n. 43; Arévalo, 1°); Testimone 30 Testimone 20 ; [...]
Testimone 23 (Milano, Tes 21 (Sesto San Giovanni, via Ippolito Nievo n. 13); Tes 22
(Pandino, via Cavour n. via Assietta n. 9); Persona 3 (Milano, via Assietta n. 9); Parte 2
(Milano, via Lepanto n. 5); (Monza, via San Gottardo n. 26); RT_3 2), Tes 24
(LO (Gennazzano, via Valmontone n. 32); Tes 25 Persona 4 Persona 11
(Rho, via (Milano, via Amoretti n. 14); Testimone_27 Balsamo, via Robecco n. 39); Tes 26
Mazzo n. 25).
In caso di ammissione dei capitoli di prova della ricorrente si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con riferimento ai capitoli n. 7, 8, 9, 11, 12, 38, 41, 42, 43, 45 e 50.
Con riferimento ai capitoli 7, 8, 9, 11, 38, 41, 42, 43, 45, si indica quale teste la sig.ra Persona 3 ; con riferimento ai capitoli 12 e 50 si indicano quali testi la sig.ra Persona 3 il sig. Tes 23
[...] la sig.ra Persona 4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e CP 1 hanno contratto matrimonio con rito civile in CESANO
BOSCONE il 28/05/2020 (anno 2020 atto n. 10 parte 1 serie );
Dal matrimonio sono nati Per 1 (nato il [...]) e Per 2 (nata il [...]) Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/12/2023 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione con addebito della responsabilità al convenuto evidenziando che l'unione coniugale era fallita per fatto e colpa imputabili in via esclusiva al sig. CP_1 il quale con il proprio comportamento violento sia sotto il profilo verbale sia sotto il profilo delle violenze psicologiche, fisiche e anche sessuali poste in essere in danno della moglie (anche alla presenza del figlio minore ) aveva di fatto reso intollerabile e improseguibile l'unione Persona 12
coniugale. Evidenziava la parte attrice che la stessa sino al settembre 2023 non aveva mai trovato la forza di presentare denunzia nei confronti del coniuge malgrado i continui episodi di violenza verbale, psicologica, fisica e anche sessuale che avevano caratterizzato tutto il matrimonio fin dall'inizio, dettagliatamente ripercorrendoli e dettagliatamente indicandoli;
che quindi in data
19.09.2023 ed 1.10.2023 aveva sporto denunzia querela a fronte delle quali si era aperto il procedimento penale RGNR N. 32335/2023 con applicazione al convenuto della misura della custodia cautelare in carcere;
che la stessa solo grazie al sostegno di amici e parenti, a cui ha avuto la forza di raccontare quanto subito per anni, era riuscita ad uscire dalla condizione di ansia e prostrazione che avevano caratterizzato la sua unione coniugale costellata di continue minacce, ricatti, comportamenti abusanti e prevaricatori che hanno profondamente provato la stessa.
Sotto il profilo della responsabilità genitoriale parte attrice chiedeva che i figli minori venissero affidati in via super esclusiva alla stessa, collocati presso di lei – alla quale doveva di conseguenza essere assegnata la casa coniugale di CE BO via Isonzo n.1 a (in comproprietà tra i coniugi)
- con sospensione dei incontri tra il padre e minori, sino a quando il convenuto non avesse scontato la pena per la quale, all'epoca della proposizione del ricorso, si trovata ristretto in carcere e a condizione che venisse effettuato l'accertamento della capacità sua genitoriale previa eventuale approfondita indagine psicologica e psichiatrica ed in ogni caso con incontri da effettuare con modalità protetta ed osservata e protetta.
Quanto ai profili economici chiedeva con il convenuto fosse tenuto a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori un assegno pari a € 1.000,00 altro al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili
CP 1 ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di separazione avanzata dalla parte attrice, contestava in fatto e in diritto la ricostruzione della vicenda matrimoniale come proposta dalla parte attrice con riferimento alle pretese condotte prevaricatorie, denigratorie offensive e violente, chiedendo il rigetto della domanda di addebito come proposta della quale deduceva la totale infondatezza. Il convenuto evidenziava che al matrimonio, preceduto da un periodo breve di conoscenza tra le parti e dalla scoperta dello stato di gravidanza della Pt 1 era stato sostanzialmente imposto dalla Sig.ra Pt 1 e precipitosamente dalla stessa organizzato, che la vita matrimoniale -a stata costellata da innumerevole e reciproci dissidi sorti fin da dopo poco la nascita di Per 1 agevolati dalle importanti intromissioni della famiglia di origine della Pt 1 soprattutto della di lei madre era stata fin da subito caratterizzata dalle significative intromissioni della suocera e dai contrasti anche di tipo educativo sorti tra la stessa e il convenuto, che, innamorato della moglie avrebbe anche proposto una terapia di coppia di fatto iniziata ma a breve interrotta dalla sig.ra Pt 1 che anche i rapporti tra la parte attrice e la famiglia del convenuto- inizialmente ottimi si erano rapidamente deteriorati: nel 2022 la vita matrimoniale aveva visto una importante interruzione dal momento che la sig.ra Pt 1 dopo un litigio con il convenuto avvenuto per futili motivi e in assenza di ogni violenza in suo danno portata dal convenuto, si era allontanata da casa con
Per 1 per andare a stare dai propri genitori dando inizio ad un procedimento separativo che, di fatto, non aveva seguito dal momento che nessun ricorso era stato depositato essendosi la parte attrice avveduta di essere incinta ( da tre mesi) dalla secondogenita Per 2 ( che nascerà il
29.10.2022). Il convenuto aveva ritenuto di dare una seconda opportunità alla moglie nella speranza che il percorso di coppia previsto anche nel ricorso per separazione consensuale (non depositato) potesse avere comunque seguito;
che di fatto anche dopo la nascita di Per 2 la situazione tra i coniugi non era migliorata. Il 19 settembre 2023 parte attrice aveva depositato la prima denuncia.
Negava il convenuto gli episodi di violenza denunziati dalla moglie evidenziando la propria natura non pacata al contrario della estrema reattività della moglie contestando tutti gli addebiti allo stesso mossi che, stigmatizzava come falsi offensivi e calunniosi, negando sue condotte violente, sia sotto un profilo verbale (in termini di insulti alla moglie di qualsivoglia tenore), che fisico (in termini di mani in faccia o qualsivoglia altro comportamento violento) ai danni della consorte limitandosi ad ammettere nella coppia vi era un'alta conflittualità che spesso degenerava in litigi furibondi nei quali le parti si offendevano reciprocamente.
Quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, chiedeva che i minori venissero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, che venissero incaricati i servizi sociali competenti per territorio al fine di attuare ogni intervento di sostegno necessario a tutela dei minori anche con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita padre /figli e dei minori con la famiglia di origine paterna ritenendo inaccettabile e contraria agli interessi dei minori una sospensione delle relazioni tra padre e figli, chiedeva che venisse disposta una CTU per verificare le condizioni dei minori e approfondire la struttura personologica di entrambi i genitori e approfondirne la capacità genitoriale.
Chiedeva che venisse contenuto in € 300 mensili ( 150 a figlio) la misura del contributo che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale concorso al mantenimento dei bambini oltre alla quota di spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano dovendosi da un lato considerare che alla parte attrice viene mensilmente riconosciuto l'assegno unico universale e che il convenimmo- a causa dello stato detentivo ( custodia cautelare in carcere)- era rimasto privo della propria attività lavorativa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19.3.2024 le parti venivano sentite separatamente.
Con successiva ordinanza del 9.4.2024 il Giudice Delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati affidava i minori Per 1 e Persona 9 in via esclusiva alla madre con collocazione degli stessi presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica prevedendo che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di CE
BO incaricando gli stessi di redigere una relazione sulle condizioni psicofisiche delle genitori e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, sulle condizioni psicofisiche dei figli minori e sulla qualità della relazione tra ciascun genitore e i minori attivando un servizio di educativa domiciliare presso la residenza materna, altresì prevedendo che i Servizi regolamentassero gli incontri tramite videochiamata tra padre e figli, tenuto conto dell'interesse preminente di questi ultimi;
poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il pagamento alla ricorrente della somma mensile omnicomprensiva di euro 500 a decorrere dalla data del deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione dicembre 2024); attribuiva alla parte attrice il diritto a percepire in via integrale l'assegno unico universale e rigettava le prove orali dedotte dalle parti.
Con provvedimento del 24.9.2024 il Giudice Delegato, vista la relazione nel frattempo inviata dai servizi sociali disponeva la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare estendendolo anche ai nonni paterni e materni dei minori, mediante indagine psicofisica degli stessi incaricando altresì i servizi, anche per il tramite dei servizi specialistici territorialmente competenti di procedere alla valutazione psicodiagnostica e all'accertamento della capacità genitoriali delle parti.
Depositate nel contempo la sentenza penale di condanna del convenuto in primo grado ( sentenza n.10308/2024 del 19.9.2024 - condanna del convenuto alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione per tutti i reati al medesimo ascritti ) e in secondo grado ( sentenza 14.4.2025 - rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado), acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati, con ordinanza del 2.4.2025 il Giudice Delegato assegnava alle parti i termini di cui alle memorie ex art. 473bis. 28 c.p.c. fissando l'udienza dell'8.10.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) per la rimessione della causa al Collegio.
Con successiva ordinanza dell'8.10.2025 il nuovo Giudice Delegato subentrato alla dott.ssa
TE trasferita da altro ufficio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025 sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.
Sulle richieste in via istruttoria
All'esito delle produzioni effettuate, ritiene il Collegio di dover confermare il provvedimento del
Giudice Delegato con il quale le istanze istruttorie orali sono state rigettate.
Le produzione effettuate dalle parti con gli scritti introduttivi e con le memorie ex art. 473bis. 17
c.p.c, i verbali delle trascrizioni delle udienze dibattimentali svoltesi avanti alla Sezione V del
Tribunale di Milano, la sentenza di primo grado e quella di secondo grado - che ha confermato la condanna del convenuto alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione per i reati di cui all'art. 572 c.p.,
582 comma 1° c.p. e 609 bis c.p.c 609 ter n.
5 - quater c.p. - le relazioni dei servizi sociali acquisite nel corso del presente giudizio consentono infatti al Collegio una cognizione piena ed esaustiva e permettono quindi, di statuire con riferimento a tutte le domande di cui al presente giudizio.
Nello specifico osserva il Collegio che del tutto superflua risulta la richiesta della difesa del convenuto di nomina di un Curatore Speciale dei minori: il proposito osserva il Collegio che la nomina del Curatore Speciale, che diviene parte processuale del giudizio e che assolve alla funzione di dare voce nel processo ai minori, risulta oggi del tutto ultronea - essendo la controversia stata posta alla decisione del Collegio – ma era da ritenersi manifestamente superflua e non necessaria neppure nella fase antecedente. In proposito, peraltro, si osserva che tale opzione non è obbligatoria potendo l'autorità giudiziaria discrezionalmente valutare l'opportunità di far rappresentare i minori da un soggetto terzo nel caso in cui i genitori sia in ragione delle loro conflittualità sia in ragione della loro oggettiva incapacità non siano in grado di rappresentarne le legittime istanze dei minori. Nel caso di specie, peraltro, non si ravvisa alcuna specifica necessarietà- oltre che utilità- della richiesta nomina, all'uopo osservando che proprio la relazione dei Servizi Sociali del Comune di CE BO del 28.2.2025 evidenzia con chiarezza le ragioni per cui i servizi consiglierebbero la relativa nomina. Si legge invero nella relazione che “La situazione giuridica tuttora aperta nell'ambito del procedimento penale ha reso sovente difficoltoso per il servizio di riuscire a lavorare con la coppia genitoriale:_dalla prospettiva del signor CP_1 è stato recepito il timore di essere limitato negli incontri con i figli in conseguenza di un pregiudizio nei suoi confronti da parte delle operatrici, o perché le stesse avrebbero potuto avere una maggiore inclinazione ad assecondare le richieste materne e a tollerarne le ambivalenze;
non diversamente dalla parte della signora Pt 1 la quale pare aver interpretato alcune decisioni prese dal servizio come maggiormente rispondenti ai desideri paterni che non ai bisogni dei figli. Entrambi e, a parere del servizio, l'esistenza del procedimento penale esacerba tale aspetto, sembrano essere tuttora impegnati nel dimostrare la propria "verità processuale”, questo ha infatti avuto come esito un'importante intervento anche dei legali che si sono fatti a loro volta portavoce delle istanze dei signori obiettando sull'operato del servizio imputandone le scelte alle pressioni a loro parere, ricevute da controparte.
In questa situazione si intende precisarlo entrambi i genitori hanno comunque mostrato l'intenzione di collaborare e di cercare di mantenere l'attenzione sui minori.
Si ritiene che la presenza della figura di un curatore speciale rappresenterebbe una migliore garanzia per i minori, stante il compito di vigilanza affinché tutti gli attori in essere lavorino nell'esclusivo interesse dei minori".
Evidenzia il Collegio che la necessarietà “difensiva" del proprio operato evidenziata dal Servizio
Sociale è del tutto estranea al ruolo e alla funzione che l'ordinamento attribuisce al Curatore Speciale
e alla specifica natura processuale allo stesso conferita alla quale, invero è del tutto estraneo il ritenuto
"compito di vigilanza affinché tutti gli attori in essere lavorino nell'esclusivo interesse dei minori".
Al Curatore Speciale, infatti, non compete un ruolo di "vigilanza su tutti gli attori in essere" ma il compito di avanzare istanze nell'interesse dei minori anche eventualmente divergenti da quelle dei loro genitori ed eventualmente anche contro quelle dei loro genitori.
Analogamente ritiene il Collegio superfluo un ulteriore approfondimento “di secondo livello" (CPS) della struttura di personalità della signora Pt 1 risultando l'accertamento effettuato adeguato a delinearne le capacità genitoriali.
Sulla domanda di separazione personale e sulla domanda di addebito
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano infatti inequivocabilmente che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. In tal senso sia la parte attrice sia il convenuto convengono nel ritenere che la prosecuzione del matrimonio sia impossibile essendo venuta meno ogni e qualsiasi affectio coniugalis. Le allegazioni e prospettazioni di entrambe le parti sono in tal senso convergenti con la conseguenza che nessun dubbio residua in ordine all'accoglimento della domanda di separazione.
Anche la domanda di addebito avanzata dalla parte attrice è, a giudizio del Collegio, fondata e merita accoglimento.
In proposito osserva il Collegio che la disamina del materiale probatorio prodotto nel presente giudizio e formatosi nel corso del procedimento penale di primo grado, la coerente lineare e precisa narrazione datane dalla persona offesa ( odierna parte attrice), le dichiarazioni testimoniali acquisite nel giudizio penale di primo grado consentono di ritenere provati non solo i gravi fatti di violenza, verbale, fisica e psicologica di cui la sig.ra Pt 1 è stata vittima nell'arco di tutta la sua vita matrimoniale, ma anche la sussistenza di un nesso causale diretto tra tali gravi condotte poste in essere dal coniuge e il fallimento del matrimonio. Se, invero, è pacifico che l'accertamento della responsabilità penale del convenuto non possa dirsi oggi accertata con valenza di giudicato (potendo la stessa essere impugnata in Cassazione) nondimeno l'assetto probatorio - autonomamente valutabile dal Giudice civile - restituisce un quadro caratterizzato da una reiterazione di condotte denigratore, di soprusi, di violenze verbali, di violente fisiche e financo di violenze sessuali reiteratamente e sistematicamente poste in essere dal convenuto in danno della moglie, anche alla presenza dei figli, in un crescendo di gravità degli episodi che hanno creato un clima di sistematico timore in capo alla Pt 1 delle reazioni sempre più controllanti, astiose e violente del coniuge.
Irrilevante è che nella coppia vi fossero frequentai litigi, a fronte dei gravi e accertati episodi di violenza. Non condivisibile, perché smentita oltre che dai fatti anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte è l'assunto della difesa del convenuto laddove ritiene infondata la domanda di addebito svolta da parte attrice per assenza del requisito del nesso causale evidenziando che le condotte violente - che peraltro il convenuto nega e minimizza anche pur a fronte di un corposissimo quadro probatorio- si sarebbero inserite in una situazione coniugale già irreversibilmente compromessa. A contrario, mette conto rilevare quanto anche in tempi recenti affermato dalla
Supporta Corte - Cass. n 5171 del 27 febbraio 2024 ossia che: "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (cfr. Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017
e Cass. n. 433/2016).
Del resto è appena il caso di rammentare anche di recente, ma con orientamento ormai costante, la Cassazione ha affermato che gli episodi di violenza "fisica" costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito addirittura quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio (e non è in caso in disamina in cui gli episodi sono stati plurimi e reiterati nel tempo) – e persino se perpetrata all'interno di un rapporto
-
già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia. (Cass. n. 12478/2024). Di quanto asserito la sig.ra Pt 1 ha fornito prova inconfutabile.
La sig.ra Pt 1 ha infatti provato che nel corso del matrimonio vi erano fatti sfociati in aggressioni che si alternavano a momenti di serenità (fasi tipiche del ciclo della violenza) e che quando lei e il marito discutevano questi adottava delle condotte di controllo, agiva con violenza sia verbalmente sia fisicamente tirandola per i capelli colpendola con pugni e schiaffi mordendola prendendola per il collo ovvero insultandola con epiteti ingiuriosi, minacciandola anche di morte se lo avesse lasciato, costringendola ad atti sessuali contro la sua volontà. Detta circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai familiari dalla donna ossia la madre e le cugine, in particolare RT 5 , dall'amica e collega CP_6 ma anche dagli amici del
CP 8 che danno pieno credito alle confidenze della Pt 1 convenuto Persona 5 e circa le violenze perpetrate in suo danno dal coniuge, dalle psicoterapeute a cui la copia si era rivolta ed in particolate la dott.ssa Tes 31 che aveva notato dei lividi sul corpo della donna. Nel quadro probatorio dato, che peraltro ha portato alla condanna in primo e in secondo grado del convenuto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito svolta dalla ricorrente sia pienamente provata debba essere accolta.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Con riferimento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che nel contesto dato e alle luce del profili genitoriali come delineati dalle relazioni in atti, i minori Per 1 e Per 2 debbano essere affidati in via esclusiva alla madre presso la quale saranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica- con concentrazione in capo alla stessa (ex art, 337 quater c.c.) della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute educazione, istruzione e residenza dei minori risultando del tutto impraticabile, attesa la conflittualità e la diffidenza tuttora esistente tra i genitori dei minori- il regime ordinario dell'affidamento condiviso invocato anche con le conclusioni in via definitiva rassegnate dal convenuto.
Come evidenziato dalle relazioni dei servizi sociali del Comune di CE BO ( 30.6.2025) non si evidenziando invero in capo alla madre criticità personologiche clinicamente significativamente o di carattere psicopatologico tali da risultare pregiudizievoli per i minori.
Osserva peraltro il Tribunale, facendo proprie le considerazioni di cui alla richiamata relazione, che Pt 1 le esperienze che vengono riferite dalla sig.ra sembrano aver lasciato un traccia di sofferenza che, sebbene la signora affermi il contrario, potrebbero inficiare una serena ripresa dei rapporti con l'altro genitore, se e quando avverrà, nell'ottica della bigenitorialità, a fronte dei vissuti di rancore che ancora si possono percepire da parte della signora nei confronti dell'ex compagno di cui dichiara di non fidarsi ancora completamente. Alla luce delle suesposte considerazione deve quindi attribuirsi ai Servizi Sociali del Comune di CE BO ( con limitazione della relativa facoltà alla madre) di stabilire- in relazione alla positiva evoluzione delle relazioni tra padre e figli- i tempi e le modalità degli incontri tra i papà e i bambini - anche potenziando incontri dedicati e privilegiati con ciascun minore si da differenziare la qualità delle relazione in considerazione degli specifici bisogni di ognuno- le tempistiche della frequentazione, che allo stato, dovranno proseguire con le modalità in essere e quindi in spazio neutro e alla presenza di un educatore. Spetterà poi all'ente di gradualmente ampliare i tempi di frequentazione dei bambini con il papà procedendo anche ad una chiusura di spazio neutro ma con l'attivazione di incontri alla presenza di un educatore. Dovrà in ogni caso proseguire il monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei servizi territoriali come pure gli interventi di supporto psicologico individuale oggi in essere.
Deve essere attribuita all'ente la facoltà di disciplinare - allo stato con modalità protetta ed osservata- gli incontri tra i minori e il ramo parentale paterno ( ascendenti e zia) apparendo fondamentale che, anche con riferimento a questi ultimi, restino osservate le modalità dell'incontro e della relazione con i bambini anche al fine di evitare la veicolazione di informazioni (ad esempio relative alle vicende penali) non adeguate in relazione alle condizioni dei minori medesimi e della loro età.
Sull'assegnazione della casa famigliare e sul mantenimento dei minori
Atteso il collocamento dei minori presso la madre, la casa coniugale di CE BO, in comproprietà tra i coniugi, dovrà esser alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei minori, ritiene il Collegio che alla luce della posizione reddituale delle parti, considerata l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra Pt 1 che dispone di un reddito mensile di € 1700,00, valutato l'onere gravante su entrambi i coniugi di provvedere pro quota al pagamenti del mutuo (pari a € 890,00 mensili) acceso per l'acquisto della casa coniugale e tenuto conto del fatto che il padre - che risulta svolgere attività lavorativa con contratto a termine rinnovato e con scadenza al 10 dicembre 2025 – vive presso i suoi genitori e quindi senza sostenere spese di locazioni, di dover confermare la misura dell'assegno indiretto allo stato previsto a carico del convenuto ( € 500 mensili a far data dalla domanda) ma di dover prevedere a suo carico l'ulteriore onere di provvedere ( con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente statuizione) al versamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli come da linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 e da intendersi qui ritrascritte e ciò in considerazione della mutata situazione fattuale del convenuto ( ora non più ristretto come al momento dell'assunzione dei provvedimenti temporanei) e della necessità che il medesimo contribuisca anche alle esigenze " straordinarie" dei minori. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente
Sulle spese di lite.
CP 1 deve essere condannato al Atteso l'esito del giudizio e la soccombenza del convenuto, pagamento in favore di Parte 1 della spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Cpa e iva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
45242 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale ex art 151 comma 2° c.c.. dei coniugi Parte 1
a CESANO BOSCONE -MI- il 28/05/2020, atto iscritto nei registri dello e CP 1
Stato Civile Comune di CESANO BOSCONE-MI anno 2020, atto n. 10, parte 1, Serie) con addebito della responsabilità al convenuto RT_9 ;
2. Affida i figli minori Per 1 e Per 2 in via esclusiva alla madre - presso la quale saranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica- con concentrazione in capo alla stessa (ex art. 337 quater c.c.) della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute educazione, istruzione e residenza dei minori
3. Attribuisce ai Servizi Sociali del Comune di CE BO (con limitazione della relativa facoltà alla madre) di stabilire- in relazione alla positiva evoluzione delle relazioni tra padre e figli- i tempi e le modalità degli incontri tra i papà e i bambini – anche potenziando incontri dedicati e privilegiati con ciascun minore si da differenziare la qualità delle relazione in considerazione degli specifici bisogni di ognuno- le tempistiche della frequentazione, che allo stato, dovranno proseguire con le modalità in essere e quindi in spazio neutro e alla presenza di un educatore. L'ente provvederà, in relazione alla positiva evoluzione della relazione e in considerazione delle condizioni deio minori e dei percorsi paterni, a gradualmente ampliare i tempi di frequentazione dei bambini con il papà procedendo anche ad una chiusura di spazio neutro ma con l'attivazione di incontri alla presenza di un educatore.
4. Dispone la prosecuzione a cura dei servizi sociali del comune di CE BO del monitoraggio del nucleo famigliare e di tutti gli interventi di supporto psicologico individuale oggi in essere.
5. Incarica i servizi sociali del Comune di CE BO di disciplinare e regolamentare- allo stato con modalità protetta ed osservata- gli incontri tra i minori e il ramo parentale paterno (ascendenti e zia) che avverranno con modalità osservate
6. Assegna la casa coniugale sita in CE BO Via Isonzo 1 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuto alla Parte 1 quale collocataria dei minori;
7. Dispone che CP 1 Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento dei versi a figli minori, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda l'importo di € 500 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat
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dal dicembre 2024( base di calcolo dicembre 2023) oltre - a far data dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 20925 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva da Parte 1
9. Condanna CP 1 al pagamento in favore di Parte 1 della spese di lite che liquida in € 10.860,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Cpa e iva come per legge
10. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CESANO
BOSCONE-MI-, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai