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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 76/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 76/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1
BRIZZI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARA BRIZZI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente ha dimostrato di aver eseguito la prestazione oggetto del presente ricorso, consistente nel pagamento dell'indennità richiesta dal 23/12/2023 al 22/01/2024 non corrisposta dal datore di lavoro e oggetto della controversia.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà, stante il tempestivo attivarsi della controparte anche se successivamente al deposito del ricorso.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore di parte CP_1
ricorrente – delle spese di lite – che liquida in € 300,00 per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con compensazione nella misura del 50% e con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 26/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 76/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1
BRIZZI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARA BRIZZI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente ha dimostrato di aver eseguito la prestazione oggetto del presente ricorso, consistente nel pagamento dell'indennità richiesta dal 23/12/2023 al 22/01/2024 non corrisposta dal datore di lavoro e oggetto della controversia.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà, stante il tempestivo attivarsi della controparte anche se successivamente al deposito del ricorso.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore di parte CP_1
ricorrente – delle spese di lite – che liquida in € 300,00 per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con compensazione nella misura del 50% e con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 26/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
2