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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2237 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra e , elettivamente domiciliati in Frosinone, largo Paleario Parte_1 Parte_2
n. 7, presso lo studio dell'avv. Ugo Di Pietro Paolo, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alfonso Amato, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente e elettivamente domiciliata in Frosinone, via Brighindi n. 26, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Giammarco Florenzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore opposto oggetto: garanzia personale – contratto di locazione.
1. I fatti di causa.
La sig.ra chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 576/2023 del Controparte_1
16.6.2023 nei confronti dei sig.ri e , in solido tra loro, per la somma di Parte_1 Parte_2
€ 17.135,94, oltre agli interessi successivi come da domanda sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio. La pretesa creditoria si fondava sulla garanzia prestata dai sig.ri Pt_1
e in relazione al contratto di locazione intercorso tra la MI.RA soc. coop.
[...] Parte_2 sociale, conduttrice, e la sig.ra proprietaria dell'immobile. Stante il Controparte_1 mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione da parte della
, la sig.ra aveva agito con intimazione di sfratto Controparte_2 Controparte_1
1 per morosità con contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento (procedimento r.g. n. 150/2022 del Tribunale di Frosinone, d.i. n. 811/2022). Non avendo ottenuto il pagamento da parte della
, la sig.ra agiva con ricorso monitorio avverso gli Controparte_2 Controparte_1 odierni opponenti, garanti della . Controparte_2
Gli ingiunti hanno proposto opposizione e in primis hanno disconosciuto formalmente le sottoscrizioni apposte a loro nome sulla scrittura privata posta a base del ricorso monitorio;
inoltre, hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., atteso che il decreto ingiuntivo n. 811/2022 (in danno della ) è stato emesso in data 19.7.2022 e, pertanto, non erano Controparte_2 state coltivate con diligenza le azioni ed istanze contro il debitore principale nei termini di legge.
Ciò premesso, i sig.ri e hanno chiesto la revoca o la dichiarazione Parte_1 Parte_2 di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, considerato il formale disconoscimento della scrittura privata, dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia avversa pretesa creditoria.
La sig.ra si è costituita in giudizio, eccependo che: Controparte_1
• il disconoscimento della scrittura privata non è supportato da alcun elemento di riscontro, prova scritta o di pronta soluzione;
• non vi era stata alcuna decadenza, avendo la parte opposta proposto le sue istanze contro il debitore, e addirittura prima della scadenza dell'obbligazione principale, mediante l'intimazione dello sfratto per morosità e la richiesta di decreto ingiuntivo, all'esito del quale era stata avviata la fase esecutiva, con precetto e pignoramento immobiliare, risultata infruttuosa.
L'opposta ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 31.5.2024 il giudice istruttore, stante il disconoscimento della scrittura fondante l'avversa pretesa, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha disposto c.t.u. grafologica al fine di accertare la riferibilità agli opponenti delle sottoscrizioni apposte, quali garanti, sul contratto di locazione del 12.11.2020.
Con provvedimento del 18.2.2025, rilevato che le parti opponenti non si erano presentate, senza giustificato motivo, ai due incontri fissati dal c.t.u. per l'acquisizione del saggio grafico, non avevano riscontrato la proposta del medesimo di svolgere tale incombente presso il Tribunale di
Frosinone, e, infine, non erano comparsi, senza giustificato motivo, all'udienza del 18.2.2025, fissata per l'acquisizione del saggio grafico, il giudice istruttore ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha revocato l'ordinanza del 31.5.2024, con
2 cui era stata disposta la c.t.u. grafologica, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 21.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
La presente opposizione trae origine dalla garanzia personale prestata dai sig.ri e Parte_1
in favore della , in relazione alle obbligazioni nascenti dal Parte_2 Controparte_2 contratto di locazione da quest'ultima stipulato con la sig.ra proprietaria Controparte_1 dell'immobile, ed è fondata su due motivi: il disconoscimento delle firme e la decadenza ex art. 1957 c.c..
Il primo motivo è infondato.
A seguito del disconoscimento operato dagli opponenti e della dichiarazione dell'opposta di volersi avvalere della scrittura, è stata disposta perizia grafologica al fine di determinare la veridicità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura in questione. Come già rilevato nel provvedimento del 18.2.2025, che si richiama, gli opponenti non hanno inteso rendere il saggio grafico.
Com'è noto, nell'ambito del procedimento di verificazione, l'autenticità delle scritture di comparazione, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale;
inoltre, ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Se la parte non compare o, comparendo, rifiuta di scrivere, si verifica l'effetto previsto dall'art. 219, comma 2, c.p.c. e la scrittura si può ritenere riconosciuta. La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità - ai sensi del secondo comma dell'art. 219 c.p.c. - del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituisce un giudizio di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 19279/2014; Cass. n. 5237/2004; Cass. n. 2508/1975).
La Corte di legittimità (sent. n. 5648/1984) ha precisato, inoltre, che, nel giudizio di verificazione di scrittura privata, ai fini delle conseguenze previste dal capoverso dell'art. 219 c.p.c., la mancata comparizione deve necessariamente costituire espressione della volontà della parte medesima di sottrarsi all'incombente della redazione del documento comparativo, necessario per effettuare la verificazione della scrittura disconosciuta. Solo, infatti, a tale rifiuto può riconnettersi l'effetto di un implicito riconoscimento della scrittura disconosciuta. Pertanto, ciò non si verifica quando la
3 mancata comparizione sia imputabile a diversa ragione che giustifichi, sul piano comportamentale,
l'assenza della parte con la conseguenza che il giudice istruttore ben può fissare una nuova udienza di comparizione, ai fini dell'incombente di cui al citato art. 219 del codice di rito.
Nel caso di specie, le parti opponenti non si sono presentate, senza giustificato motivo, ai due incontri fissati dal c.t.u. per l'acquisizione del saggio grafico, non hanno riscontrato la proposta del c.t.u. di svolgere tale incombente presso il Tribunale di Frosinone, e, infine, non sono comparsi all'udienza del 18.2.2025, appositamente fissata per l'acquisizione del saggio grafico dinanzi al giudice, ancora una volta senza giustificato motivo.
La reiterata ingiustificata mancata comparizione, financo all'udienza fissata dal giudice, è senz'altro espressione della volontà delle parti di sottrarsi all'incombente.
Pertanto, la scrittura deve ritenersi riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 219 c.p.c. e del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., comma 2.
Quanto al secondo motivo di opposizione, si osserva che, ai sensi dell'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Pertanto, occorre accertare se la sig.ra si sia attivata tempestivamente Controparte_1 nei confronti della debitrice principale, onde evitare la predetta decadenza.
Al riguardo, la creditrice ha dedotto e allegato che, prima di ricorrere al procedimento monitorio da cui origina il presente procedimento di opposizione, aveva intimato alla conduttrice sfratto per morosità con contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni di locazione scaduti e non pagati.
Si osserva che qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il “dies a quo”, agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. n. 15902/2014).
Quindi, nell'ipotesi del contratto di locazione le prestazioni aventi a oggetto le singole rate del canone annuo pattuito sono da considerarsi autonome nel senso appena detto, con la
4 conseguenza che la data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile coincide con la scadenza della singola obbligazione mensile.
Con riguardo alla fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti si evince che la sig.ra aveva agito giudizialmente, al fine di sentir convalidare lo sfratto Controparte_1 per morosità con contestuale ingiunzione di pagamento, contro la , per i Controparte_2 canoni decorrenti dal mese luglio 2021 al mese di novembre 2022, con data di comparizione per la convalida fissata nel giorno 21.1.2022, così evitando la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Considerato che entrambi i motivi di opposizione formulati dagli opponenti sono infondati,
l'opposizione deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo va confermato.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 576/2023, emesso dal
Tribunale di Frosinone il 16.6.2023;
2. condanna i sig.ri e , in solido tra loro, al rimborso in favore della Parte_1 Parte_2 sig.ra delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. autorizza la sig.ra a ritirare l'originale, custodito in cassaforte, del Controparte_1 contratto di locazione del 12.11.2020 tra e Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Così deciso in Frosinone il 18.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2237 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra e , elettivamente domiciliati in Frosinone, largo Paleario Parte_1 Parte_2
n. 7, presso lo studio dell'avv. Ugo Di Pietro Paolo, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alfonso Amato, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente e elettivamente domiciliata in Frosinone, via Brighindi n. 26, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Giammarco Florenzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore opposto oggetto: garanzia personale – contratto di locazione.
1. I fatti di causa.
La sig.ra chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 576/2023 del Controparte_1
16.6.2023 nei confronti dei sig.ri e , in solido tra loro, per la somma di Parte_1 Parte_2
€ 17.135,94, oltre agli interessi successivi come da domanda sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio. La pretesa creditoria si fondava sulla garanzia prestata dai sig.ri Pt_1
e in relazione al contratto di locazione intercorso tra la MI.RA soc. coop.
[...] Parte_2 sociale, conduttrice, e la sig.ra proprietaria dell'immobile. Stante il Controparte_1 mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione da parte della
, la sig.ra aveva agito con intimazione di sfratto Controparte_2 Controparte_1
1 per morosità con contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento (procedimento r.g. n. 150/2022 del Tribunale di Frosinone, d.i. n. 811/2022). Non avendo ottenuto il pagamento da parte della
, la sig.ra agiva con ricorso monitorio avverso gli Controparte_2 Controparte_1 odierni opponenti, garanti della . Controparte_2
Gli ingiunti hanno proposto opposizione e in primis hanno disconosciuto formalmente le sottoscrizioni apposte a loro nome sulla scrittura privata posta a base del ricorso monitorio;
inoltre, hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., atteso che il decreto ingiuntivo n. 811/2022 (in danno della ) è stato emesso in data 19.7.2022 e, pertanto, non erano Controparte_2 state coltivate con diligenza le azioni ed istanze contro il debitore principale nei termini di legge.
Ciò premesso, i sig.ri e hanno chiesto la revoca o la dichiarazione Parte_1 Parte_2 di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, considerato il formale disconoscimento della scrittura privata, dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia avversa pretesa creditoria.
La sig.ra si è costituita in giudizio, eccependo che: Controparte_1
• il disconoscimento della scrittura privata non è supportato da alcun elemento di riscontro, prova scritta o di pronta soluzione;
• non vi era stata alcuna decadenza, avendo la parte opposta proposto le sue istanze contro il debitore, e addirittura prima della scadenza dell'obbligazione principale, mediante l'intimazione dello sfratto per morosità e la richiesta di decreto ingiuntivo, all'esito del quale era stata avviata la fase esecutiva, con precetto e pignoramento immobiliare, risultata infruttuosa.
L'opposta ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 31.5.2024 il giudice istruttore, stante il disconoscimento della scrittura fondante l'avversa pretesa, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha disposto c.t.u. grafologica al fine di accertare la riferibilità agli opponenti delle sottoscrizioni apposte, quali garanti, sul contratto di locazione del 12.11.2020.
Con provvedimento del 18.2.2025, rilevato che le parti opponenti non si erano presentate, senza giustificato motivo, ai due incontri fissati dal c.t.u. per l'acquisizione del saggio grafico, non avevano riscontrato la proposta del medesimo di svolgere tale incombente presso il Tribunale di
Frosinone, e, infine, non erano comparsi, senza giustificato motivo, all'udienza del 18.2.2025, fissata per l'acquisizione del saggio grafico, il giudice istruttore ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha revocato l'ordinanza del 31.5.2024, con
2 cui era stata disposta la c.t.u. grafologica, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 21.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
La presente opposizione trae origine dalla garanzia personale prestata dai sig.ri e Parte_1
in favore della , in relazione alle obbligazioni nascenti dal Parte_2 Controparte_2 contratto di locazione da quest'ultima stipulato con la sig.ra proprietaria Controparte_1 dell'immobile, ed è fondata su due motivi: il disconoscimento delle firme e la decadenza ex art. 1957 c.c..
Il primo motivo è infondato.
A seguito del disconoscimento operato dagli opponenti e della dichiarazione dell'opposta di volersi avvalere della scrittura, è stata disposta perizia grafologica al fine di determinare la veridicità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura in questione. Come già rilevato nel provvedimento del 18.2.2025, che si richiama, gli opponenti non hanno inteso rendere il saggio grafico.
Com'è noto, nell'ambito del procedimento di verificazione, l'autenticità delle scritture di comparazione, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale;
inoltre, ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Se la parte non compare o, comparendo, rifiuta di scrivere, si verifica l'effetto previsto dall'art. 219, comma 2, c.p.c. e la scrittura si può ritenere riconosciuta. La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità - ai sensi del secondo comma dell'art. 219 c.p.c. - del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituisce un giudizio di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 19279/2014; Cass. n. 5237/2004; Cass. n. 2508/1975).
La Corte di legittimità (sent. n. 5648/1984) ha precisato, inoltre, che, nel giudizio di verificazione di scrittura privata, ai fini delle conseguenze previste dal capoverso dell'art. 219 c.p.c., la mancata comparizione deve necessariamente costituire espressione della volontà della parte medesima di sottrarsi all'incombente della redazione del documento comparativo, necessario per effettuare la verificazione della scrittura disconosciuta. Solo, infatti, a tale rifiuto può riconnettersi l'effetto di un implicito riconoscimento della scrittura disconosciuta. Pertanto, ciò non si verifica quando la
3 mancata comparizione sia imputabile a diversa ragione che giustifichi, sul piano comportamentale,
l'assenza della parte con la conseguenza che il giudice istruttore ben può fissare una nuova udienza di comparizione, ai fini dell'incombente di cui al citato art. 219 del codice di rito.
Nel caso di specie, le parti opponenti non si sono presentate, senza giustificato motivo, ai due incontri fissati dal c.t.u. per l'acquisizione del saggio grafico, non hanno riscontrato la proposta del c.t.u. di svolgere tale incombente presso il Tribunale di Frosinone, e, infine, non sono comparsi all'udienza del 18.2.2025, appositamente fissata per l'acquisizione del saggio grafico dinanzi al giudice, ancora una volta senza giustificato motivo.
La reiterata ingiustificata mancata comparizione, financo all'udienza fissata dal giudice, è senz'altro espressione della volontà delle parti di sottrarsi all'incombente.
Pertanto, la scrittura deve ritenersi riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 219 c.p.c. e del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., comma 2.
Quanto al secondo motivo di opposizione, si osserva che, ai sensi dell'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Pertanto, occorre accertare se la sig.ra si sia attivata tempestivamente Controparte_1 nei confronti della debitrice principale, onde evitare la predetta decadenza.
Al riguardo, la creditrice ha dedotto e allegato che, prima di ricorrere al procedimento monitorio da cui origina il presente procedimento di opposizione, aveva intimato alla conduttrice sfratto per morosità con contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni di locazione scaduti e non pagati.
Si osserva che qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il “dies a quo”, agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. n. 15902/2014).
Quindi, nell'ipotesi del contratto di locazione le prestazioni aventi a oggetto le singole rate del canone annuo pattuito sono da considerarsi autonome nel senso appena detto, con la
4 conseguenza che la data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile coincide con la scadenza della singola obbligazione mensile.
Con riguardo alla fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti si evince che la sig.ra aveva agito giudizialmente, al fine di sentir convalidare lo sfratto Controparte_1 per morosità con contestuale ingiunzione di pagamento, contro la , per i Controparte_2 canoni decorrenti dal mese luglio 2021 al mese di novembre 2022, con data di comparizione per la convalida fissata nel giorno 21.1.2022, così evitando la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Considerato che entrambi i motivi di opposizione formulati dagli opponenti sono infondati,
l'opposizione deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo va confermato.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 576/2023, emesso dal
Tribunale di Frosinone il 16.6.2023;
2. condanna i sig.ri e , in solido tra loro, al rimborso in favore della Parte_1 Parte_2 sig.ra delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. autorizza la sig.ra a ritirare l'originale, custodito in cassaforte, del Controparte_1 contratto di locazione del 12.11.2020 tra e Controparte_1 Controparte_3
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Così deciso in Frosinone il 18.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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