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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9858 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 30037/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 30037/2022 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1 [...]
e residente in [...]
rappr.to e difeso dall'Avv. UI MONTESANO (C.F. :
[...]
), unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Annalisa ATTANA- C.F._2
SIO (C.F. ) ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in C.F._3
Napoli, alla Via Guglielmo Sanfelice n. 24, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(già in persona del le- Controparte_1 Controparte_1
gale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terra-
glio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale
1
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 420580, PI autorizzata all'esercizio P.IVA_1 P.IVA_2
dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico ap- Controparte_2
partenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordina-
mento di e per essa quale mandataria, giusta procura speciale Controparte_2
a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. Persona_1
15678 in data 09/12/2020, la con sede legale in Controparte_3
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già cambio di denominazio- CP_4
ne avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, ca-
pitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA P.IVA_3
n. 432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con P.IVA_2
provvedimento della Banca d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, so-
cietà con socio unico appartenente al Gruppo Banca Controparte_1
CP_
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in Controparte_2
persona della procuratrice Dott.ssa , nata a [...] Controparte_5
(TV) il 21 novembre 1981 (C.F. ), giusta procura rila- C.F._4
sciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_1
rep. n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n.
22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GHIA (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Enrica Maria GHIA, (C.F. C.F._5
, giusta procura come in atti;
C.F._6
- Opposta
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 16.9.25
Per : “si riporta integralmente alle depositate note autoriz- Parte_1
zate evidenziando la abusività delle clausole contrattuali evidenziate. Si riporta altresì all'atto di citazione in opposizione e chiede, pertanto, che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”
Per , in qualità di mandataria di Controparte_3 Controparte_1
“si riporta alle difese in atti ed alle note autorizzate del 10.07.2025, ribaden-
[...]
do che non sussistono clausole abusive e/o vessatorie nel contratto per cui è cau-
sa e che, in ogni caso, il credito ingiunto è pari alla sola sorta capitale senza il conteggio di interessi di mora e/o di penali. Tanto osservato , si chiede che l'Ill.mo G.I. voglia riservare la causa per la decisione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 7090/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 29.9.22, e notificata in data 12.11.22, su ricorso di Parte_2
(nel prosieguo “ ”), in qualità di mandataria di
[...] CP_3 Parte_3
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a
[...] CP_1 [...]
di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 6.637,54, oltre in- Pt_4
teressi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, spese della procedura li-
quidate in € 145,50, ed € 540,00, per compenso, nonché rimborso di spese gene-
rali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con Com-
pass Banca spa in data 7.11.14 (nel prosieguo “CO”). Il credito è stato og-
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getto di cessione sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha disconosciuto la documentazione Pt_1
prodotta in copia. Ha eccepito la nullità delle procure perché generiche oltre che sul presupposto della mancata prova della carica rivestita da Controparte_6
e mancata prova dell'esistenza, alla data di deposito del ricorso, della società
(nel prosieguo “ ) nonché per l'anteriorità del loro conferi- CP_4 CP_4
mento rispetto alla cessione. Ha denunciato l'incongruenza tra la data di cessione
(06.12.2019) e le annotazioni successive (08/2020) ad opera della precedente ti-
tolare. Ha eccepito il difetto di titolarità e legittimazione attiva dell'opposta, di-
chiarando di non accettare l'intervenuta cessione, rispetto alla quale, giusto l'art. 119 TUB, ha chiesto la consegna del relativo contratto onde procedere alla sua impugnazione. Ha denunciato la mancata produzione dell'estratto della GU ed eccepito la mancata prova dell'iscrizione della società all'elenco di cui all'art. 4 l.
300/1999. Ha chiesto l'esibizione dei seguenti atti:
1. contratto di cessione inte-
grale di crediti pecuniari individuati in blocco, stipulato il 18/11/2021 da Com-
pass Banca S.p.A. a 2. la registrazione del contratto Controparte_1
di cessione presso il Pubblico Registro delle Imprese. Nel merito, ha eccepito il difetto di prova del credito. Ha eccepito la mancata pattuizione del TAN in viola-
zione dell'art. 117 comma 4, TUB e l'applicazione di un TAEG diverso da quello pubblicizzato e, in ogni caso, la violazione dei criteri di buona fede con conse-
guente responsabilità contrattuale. Ha eccepito l'usurarietà del tasso d'interesse moratorio. Ha eccepito la nullità degli interessi di mora addebitati , penali per de-
cadenza e risoluzione per la mancata e/o nullità della decadenza dal beneficio del termine. Ha eccepito la mancanza dei requisiti ex art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto. Ha disconosciuto l'erogazione della somma. Ha eccepito
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la nullità per indeterminatezza del piano di ammortamento praticato, da cui la ri-
chiesta di ricalcolo con applicazione del tasso sostituivo ex art. 117 tub adottando il regime di capitalizzazione semplice. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Annalisa Attanasio e
UI ON. Ha inoltre domandato istanza di esibizione ex art. 210 cod.
proc. civ. ed istanza di ingiunzione ex art. 186ter cod. proc. civ.
Inizialmente dichiarata contumace (verb. ud. 16.5.23), con comparsa de-
positata nella stessa data si è costituita (nel prosieguo Controparte_3
“ ”) in qualità di mandataria di (nel prosieguo CP_3 Controparte_1
“ ”), la quale ha chiesto la concessione del termine per la procedura CP_1
di mediazione ed eccepito l'inammissibilità del disconoscimento in quanto ri-
guardante atti pubblici – le procure contestate – e generico, presentando in ogni caso istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ha evidenziato la mancata contestazione delle seguenti circostanze: - la presa visione delle condizioni gene-
rali di contratto allegate al contratto;
- la finalità del contratto e il rilascio;
- le singole voci dell'estratto conto analitico (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); - il proprio inadempimento contrattuale e l'omessa contestazione di alcun profilo di illegittimità anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- il mancato rim-
borso delle somme ingiunte, sia in punto capitale, sia in punto interessi. Ha resi-
stito all'eccepita nullità delle procure sostenendo che la sostituzione di un ammi-
nistratore delegato non infici la validità delle stesse;
e riferendo che la società
era ed è ancora oggi esistente, avendo mutato la denominazione in CP_4
senza modificare P.IVA e C.F.. In ordine alla cessione, Controparte_3
escluso che si sia in presenza di cessione in blocco, ha invocato CP_3
l'orientamento di legittimità secondo cui la notifica del ricorso costituisce valida
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comunicazione della cessione (Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 1770/2014), anco-
rando l'adempimento in oggetto a quella data. Ha negato l'incompletezza della documentazione agli atti e l'incongruenza circa le date di acquisto del credito,
avvenuto il 18.12.21 (doc. 4 fasc. monitorio). Nel merito del negozio, ha indicato il TAN contrattuale, pari a 10,75% fisso. Ha escluso che l'asserita difformità del
TAEG determini l'applicazione dell'art. 117 tub, potendo al più essere fonte di responsabilità contrattuale della Banca, con l'onere per l'attore di allegare e quantificare il danno subito. Ha eccepito la genericità dell'eccezione di usura,
aggiungendo che alla data di stipula del contratto di finanziamento (07.11.14)
(cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) il tasso medio per la categoria dei “crediti personali” era pari al 12,12%, cosicché il tasso soglia era pari a 19,1500%, supe-
riore sia al tasso di interesse pattuito – pari allo 10,75% nominale annuo - sia al
TAEG, pari al 11,59%. Ha invocato la documentazione prodotta e chiesto la con-
cessione della provvisoria esecutorietà, precisando che il certificato ex art. 50 tub
è validamente sottoscritto dal dirigente dott. Ha respinto le Persona_2
contestazioni relative all'indeterminatezza del piano di rimborso, avendo l'istituto adottato piano di ammortamento alla francese, come indicato in nego-
zio. Ha eccepito la natura generica ed infondatezza delle ulteriori contestazioni,
da cui la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Ha con-
cluso per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto o in via su-
bordinata per la condanna di al pagamento della somma di € 6.637,54, Pt_1
oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie, l'opponente ha eccepito il difet-
to di rappresentanza dell'opposta per la mancata prova dell'iscrizione all'albo di
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cui all'art. 106 TUB. Ha richiesto l'esibizione e produzione in giudizio di copio-
sa documentazione bancaria. Ha disconosciuto l'ulteriore documentazione pro-
dotta, contestando: la mancanza di prova della avvenuta consegna della “comuni-
cazione di cessione del credito” (doc. 8); la mancanza di prova della avvenuta consegna in relazione alla “decadenza del beneficio del termine” (doc. 9). in rela-
zione alla pretesa “documentazione precontrattuale” . ha escluso che da essa pos-
sa trarsi alcuna manifestazione di volontà di stipulare il finanziamento. Ha conte-
stato la violazione degli art. 124 e 124 bis TUB, per non aver condotto un'adeguata valutazione del merito creditizio. Sul punto, richiama Corte di Giu-
stizia UE che, con sentenza dell'11/01/2021 pronunciata nella causa C-755/22 .
In nota, l'opposta ha dimostrato la regolare iscrizione all'albo ex art. 106
tub (al n. 222). Ha respinto l'istanza volta all'ottenimento di ordine di esibizione evidenziando la mancata proposizione, prima del giudizio, dell'istanza ex art. 119 tub.
All'udienza del 20.5.24, alla luce della documentazione già versata in atti e tenuto conto che è onere dell'istante procurarsi prima del giudizio – attivandosi ai sensi dell'art. 119 TUB – la documentazione occorrente al fine di comprovare le proprie pretese non potendosi supplire a tale onere mediante richiesta di ordine di esibizione, il giudicante dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 210 cod.
proc. civ. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.7.25 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.7.25 le parti venivano invitate a dedurre sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto, in particolare in ordine a quelle regolanti il ritardato adempimento e/o l'inadempimento del mutuatario alla luce della disciplina a protezione del con-
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sumatore. Parte opposta veniva altresì invitata a specificare l'importo della prete-
sa azionata nelle voci del capitale, interessi moratori ed altre eventuali voci ri-
chieste.
In nota, l'opposta ha escluso la presenza di clausole vessatorie, precisando che l'importo richiesto in fase monitoria è limitato alla sorta capitale residua, pari a € 6.637,54, a fronte di un totale finanziato di € 10.762,00. Dichiarata la deca-
denza dal beneficio del termine in data 15.09.2016, il debito residuo per capitale,
al netto dei pagamenti parziali effettuati, ammontava, alla data del 18.11.2021,
alla somma di € 6.637,54, come certificato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
(doc. 5 fasc. monitorio). la ripartizione della somma ingiunta è la seguente: - Ca-
pitale residuo: € 6.637,54 - Interessi di mora (maturati prima del ricorso): € 0,00 -
Altre voci (penali, spese, etc.): € 0,00 - Totale ingiunto (sorte capitale): €
6.637,54. Ha poi precisato che la richiesta, contenuta nel ricorso monitorio, di corresponsione degli “interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data della presente domanda” si riferisce, secondo prassi e legge, agli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale ingiunta a decorrere dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo, e non a oneri pregressi inclusi nella somma capitale richie-
sta.
L'opponente ha aderito alla questione rilevata d'ufficio, eccependo la ves-
satorietà delle clausole 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 19 del contratto per cui è causa.
All'udienza del 16.9.25 la causa veniva assegnata in decisione con asse-
gnazione dei termini di giorni 20 e 20, decorrenti dal 19.9.25, per il deposito del-
le memorie.
L'opposizione deve essere rigettata e conseguentemente il decreto deve
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essere confermato.
Preliminarmente, devono essere superate, alla luce della documentazione in atti, l'eccezione di nullità della procura, di difetto di legittimazione attiva e ti-
tolarità nonché di mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 tub.
Nella procura per atto di notaio (rep n. 42351 racc. 15678 del 9.12.20) ri-
CP lasciata da (nel prosieguo ”) in favore della società è Controparte_1 CP_4
espressamente attribuito alla mandataria il potere di compiere “tutti gli atti so-
stanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità
per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi … 1) assistere, rappresentare,
compiere atti e difendere la mandante nelle controversie relative allo svolgimento delle attività di gestione, incasso ed eventuale recupero di crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, in ogni fase, stato e grado, in ogni procedura ese-
cutiva, causa attiva e passiva, già promossa e da promuoversi in sede civile, pe-
nale, arbitrale o amministrativa avanti a tutti i giudici di pace, tribunali, corti di appello, corti di assiste, commissioni, arbitri singoli, collegi arbitrali, corte di cassazione e avanti a tutte le autorità e commissioni amministrative della repub-
blica italiana …” (doc. 1 fasc. monitorio). Nella procura al difensore rilasciata
CP da in proprio e in qualità di procuratore speciale di , è puntualmente CP_4
attribuito al primo il potere di “assistere, rappresentare, compiere atti e difendere le mandanti e gli altri e diversi soggetti rappresentati dalla società “ CP_4
nelle controversie relative allo svolgimento delle attività di gestione, in-
[...]
casso ed eventuale recupero dei crediti … instaurare procedimenti dichiarativi,
costitutivi, di condanna, monitori … “ (doc. 2 fasc. monitorio). La natura dell'incarico conferito, accompagnato dalla sua compiuta descrizione, verificati i
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poteri dei soggetti conferenti mediante le visure depositate agli atti (doc. 7 fasc.
opposta), conducono a superare l'eccezione di nullità delle stesse. Né può rite-
nersi causa invalidante l'anteriorità delle stesse (9.12.20) rispetto alla cessione
(18.11.21), essendo tale aspetto connaturato all'incarico conferito come sopra esplicitato.
L'eccezione di nullità per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB è
superata da quanto provato (procura doc. 1 fasc. monitorio) e riferito dall'opposta nella memoria del 8.4.24. risulta correttamente iscritta all'Albo de- CP_1
gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 Tub al n. 222 (come da schermata a pag. 2 della memoria). In ogni caso, varrebbe a superare i rilievi relativi alla mancata iscrizione quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui dall'omessa iscrizione nell'albo del soggetto concretamente incaricato della ri-
scossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza as-
sumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. n. 7243/2024; Cass. sez. u. n. 33719/2022).
Quanto alla legittimazione e titolarità , l'eccezione è ugualmente priva di fondamento.
È presente agli atti copia dell'atto di cessione del 18.11.21 (doc. 4 fasc.
monitorio), la cui lettura consente di fugare ogni dubbio circa la conclusione del-
la cessione e l'inclusione del credito ingiunto, riguardando l'operazione i “crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori ovvero persone fisiche o altre enti-
tà giuridiche che agiscono per scopi attinenti all'attività imprenditoriale, com-
merciale, artigianale o professionale svolta, concessi da compass banca spa, linea spa ed equilon spa oggi incorporate in compass banca spa …” (doc. 4 fasc. moni-
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CP_
). Pur mancando agli atti la lista crediti all. 1), i criteri sono esplicitati in modo chiaro e comprensivo, e consentono di ricomprendervi il credito per cui è
causa. Il credito è infatti derivante dall'inadempimento al contratto di prestito personale n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con CO in data 7.11.14. La
data di decadenza dal beneficio del termine riportata in estratto conto (doc. 5
fasc. monitorio) è il 15.9.16, anteriore alla cessione in favore dell'opposta
(18.11.21). esclusa qualsiasi efficacia al disconoscimento operato dall'opponente,
il quale appare contrario a buona fede, dato che, come si desume dall'estratto conto (doc. 5 fasc. monitorio), il negozio ha trovato regolare esecuzione, oltre ad essere presenti agli atti la busta paga e la carta d'identità del sottoscrittore (doc.
10 fasc. opposta).
Quanto alla comunicazione al debitore, in mancanza di atto avente data anteriore, deve concludersi che essa sia avvenuta mediante notifica del ricorso e pedissequo decreto (Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 1770/2014).
Come noto, la cessione è negozio a forma libera concluso tra cedente e cessionario, rispetto al quale non occorre l'accettazione del debitore ceduto;
la comunicazione ha infatti la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pa-
gamento effettuato dal ceduto e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. n.
4713/2019). trattasi di atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qual-
sivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolari-
tà attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 12734/2021). Sono pertanto prive di fondamento le contestazioni dell'opponente relative alla mancata produzione dell'estratto della G.U. ed iscrizione nel registro delle imprese della cessione stessa, previste in tema di cessione “in blocco”. Infatti, gli adempimenti in parola si pongono sullo stesso piano della notifica di cui all'art. 1264 cod. civ. Con la
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conseguenza che, escluso ogni dubbio sull'esistenza della cessione, di cui è pro-
dotta copia del relativo negozio (doc. 4 fasc. monitorio), a prescindere dalle for-
me della stessa, l'opposta ha assolto all'onere di comunicazione con la notifica-
zione del ricorso e decreto.
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha as- CP_3
solto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produzione di copia del contratto di prestito personale n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con CO
in data 7.11.14 (doc. 3 fasc. monitorio) ed estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 5).
Né colgono nel segno le contestazioni relative alla mancata comunicazio-
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ne o nullità della lettera di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora (doc. 9 fasc. opposta) del 15.9.16 inviata da CO. pur mancando prova dell'avvenuta notifica della stessa, ciò ha quale unica conseguenza quella di rite-
nere il credito divenuto esigibile alla data di naturale scadenza del negozio
(2021). La contestazione non scalfisce la pretesa per come provata in giudizio.
Nel merito del finanziamento, è infondata l'eccezione di mancata pattui-
zione del TAN in violazione dell'art. 117 comma 4, TUB, chiaramente indicato in negozio nella misura di 10,75% (doc. 3 fasc. monitorio). L'eccezione è invece generica in merito all'asserita applicazione di TAEG difforme da quello pubbli-
cizzato nonché di usura. Non avendo l'opponente nulla prodotto a fondamento delle eccezioni sollevate, queste si risolvono in mere affermazioni di principio, le quali non possono trovare fondamento nella richiesta di ctu, avente natura pura-
mente esplorativa.
La produzione dei dm in materia di usura da gennaio 2014 a dicembre
2022 non assolve all'onere probatorio gravante sulla parte, in quanto l'opponente non ha indicato il tipo di contratto, la clausola colpita da nullità, l'applicazione in concreto di interessi usurari ed il superamento del TEGM né ha provato la di-
screpanza tra il TAEG pubblicizzato e quello praticato, la quale in ogni caso non implica la nullità del negozio bensì da luogo unicamente a responsabilità
dell'istituto di credito (Cass. n. 4597/2023).
Nè può invocarsi, al fine di far salva l'eccezione , la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, la quale non può supplire a deficienze allegatorie o asser-
torie che gravano sulle parti, e ciò specie quando la rilevazione di una nullità
contrattuale è inscindibilmente connessa alla allegazione o alla prova di cui è
gravata la parte (da ultimo, Cass. n. 25305/2025).
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Le contestazioni circa la mancata erogazione del finanziamento sono anch'esse superate dalla lettura dell'estratto conto.
È infondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza del piano di am-
mortamento praticato.
Premesso che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'ogget-
to del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cass. sez.
u n. 15130/2024), l'eccezione non ha trovato conferma nella documentazione di causa. Il negozio riporta puntualmente l'importo erogato (€ 10.762,00), le moda-
lità di restituzione (piano di ammortamento alla francese), il numero di rate (84),
l'importo di ciascuna (€ 182,86) TAN 10,75% TAEG 11,59%. La mancata osten-
sione della formula matematica di determinazione della quota di interessi non può essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale nè causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
Altresì infondata è l'eccezione di nullità del negozio per violazione degli artt. 124 e 124 bis TUB, per non aver condotto un'adeguata valutazione del meri-
to creditizio. Sul punto, l'opponente ha richiamato la decisione della Corte di
Giustizia UE dell'11/01/2021 pronunciata nella causa C-755/22 , secondo cui va dichiarata la nullità del contratto di credito al consumo, in caso di violazione del-
la valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.
Come noto, la verifica del merito creditizio è disciplinata dall'art. 124bis
TUB, introdotto in recepimento dell'art. 8 della direttiva 48/2008/UE. L'istituto finanziatore, prima della conclusione del negozio di credito, deve valutare il me-
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rito creditizio del consumatore sulla base di informazioni fornite dallo stesso e,
quando necessario, mediante la consultazione di banca dati, oltre a dover aggior-
nare le informazioni finanziarie di cui dispone anche durante lo svolgimento del rapporto, qualora le condizioni del cliente siano mutate nel tempo. La normativa non collega una sanzione specifica in caso di violazione, la quale può dunque dar vita unicamente all'obbligo di risarcire l'eventuale danno subito dal cliente. In-
fatti, nonostante quanto recentemente statuito dalla Corte di Giustizia in data
11.1.24 (causa C-755/22, contro , secondo Parte_5 Controparte_8
cui il principio di proporzionalità non osta a che uno stato membro scelga di san-
zionare la violazione delle disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizio-
ne dell'articolo 9 della direttiva 2008/48 mediante la nullità del contratto di cre-
dito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenu-
ti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione, l'ordinamento interno non prevede alcuna sanzione nelle forme dell'invalidità negoziale. Né a ciò può giungersi sul piano interpreta-
tivo, stante la natura restrittiva della nullità ex art. 1418 cod. civ. Conseguente-
mente, è infondata l'eccezione di nullità formulata, né l'opponente ha chiesto o provato di aver subito un danno in conseguenza della violazione denunciata.
È invece fondata la questione rilevata d'ufficio, in conformità
all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n.
9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
[...]
e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C- CP_9
C 725/19 Io Impuls Leasing e in causa C-869/19 L. c. ), relativa CP_11
alla presunta abusività ex art. 33 l. f) dlgs 206/2005 (cod. cons.) della clausola negoziale relativa al mancato, inesatto o ritardato pagamento prevista nelle con-
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dizioni generali di contratto (clausola n. 11 e 12 doc. 3 fasc. monitorio) che de-
termina il tasso moratorio nella misura del 12% annuo, presuntivamente in grado di causare un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore-consumatore,
unitamente alle ulteriori voci di spesa destinate a maturare in caso di intervento di recupero del credito. La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clau-
sola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è col-
mabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX,
sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente).
Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di consumatore, Pt_1
da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disci-
plina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito allo svolgimento di attività professionale ad ope-
ra dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
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scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron-
tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves-
se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol-
mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_3
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod.
cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla
Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e conte-
nute nel dm 30 settembre 2014 applicabile ratione temporis - possa costituire uti-
le parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore
(all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debi-
tore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contratta-
zione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
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do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, TR SA contro. Parte_6
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi
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dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività, e conseguentemente, la nullità della clausola 11 e 12, che prevede la facoltà di addebitare interessi di mora nella mi-
sura dell'12% annuo sulla quota di capitale residuo divenuto esigibile. Tenuto
conto che, nel trimestre ottobre-dicembre 2014, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento di 2,1%. Ne deriva che, il valo-
re degli interessi moratori per operazioni similari fosse di molto inferiore al valo-
re contrattualmente stabilito. Analogamente abusive sono le ulteriori spese desti-
nate a maturare ai danni del consumatore, in particolare spese per recupero stra-
giudiziale nella misura massima del 5% della quota capitale residuo e le spese per il recupero stragiudiziale nella misura massima del 20% dell'importo scadu-
to. Le condizioni richiamate non consentono di ritenere che “se il professionista,
qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_3
Nonostante la nullità parziale che colpisce il negozio ex art. 36 cod. cons.,
resta immutata la somma ingiunta, già pari all'importo dovuto a titolo di solo ca-
pitale come originariamente richiesto dalla creditrice, € 6.637,54, come precisato dall'opposta ed emergente dall'estratto conto (doc. 5 fasc. monitorio).
Su tale importo l'opposta in sede di ricorso aveva chiesto gli interessi di mora contrattuali dal ricorso al soddisfo.
La domanda, per quanto chiara ed univoca nel suo contenuto, non può es-
sere accolta per le considerazioni in diritto sopra svolte.
Si conferma quindi il decreto ingiuntivo che contiene la statuizione sugli
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interessi legali codicistici dal deposito del ricorso al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
dell'opponente, non ravvisandosi colpa grave o dolo nell'agire in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca nel senso che l'opposizione è completamente infondata mentre risulta infondata la domanda di corresponsione degli interessi dell'opposta, con conseguente compensazione al
25% delle spese di lite, ed il restante 75% a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7090/2022
emesso dal Tribunale di Napoli in data 29.9.22 nei confronti di;
Parte_1
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 11 e 12 del contratto n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con CO Banca spa in data
7.11.14;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Pt_1 [...]
in qualità di mandataria di , che liqui- Controparte_3 Controparte_1
da in € 3807,75, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese ge-
nerali e spese della mediazione obbligatoria, se affrontate.
Napoli, 30.10.25
Il Giudice
20
IE NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 30037/2022 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1 [...]
e residente in [...]
rappr.to e difeso dall'Avv. UI MONTESANO (C.F. :
[...]
), unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Annalisa ATTANA- C.F._2
SIO (C.F. ) ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in C.F._3
Napoli, alla Via Guglielmo Sanfelice n. 24, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(già in persona del le- Controparte_1 Controparte_1
gale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terra-
glio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale
1
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 420580, PI autorizzata all'esercizio P.IVA_1 P.IVA_2
dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico ap- Controparte_2
partenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordina-
mento di e per essa quale mandataria, giusta procura speciale Controparte_2
a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. Persona_1
15678 in data 09/12/2020, la con sede legale in Controparte_3
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già cambio di denominazio- CP_4
ne avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, ca-
pitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA P.IVA_3
n. 432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con P.IVA_2
provvedimento della Banca d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, so-
cietà con socio unico appartenente al Gruppo Banca Controparte_1
CP_
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in Controparte_2
persona della procuratrice Dott.ssa , nata a [...] Controparte_5
(TV) il 21 novembre 1981 (C.F. ), giusta procura rila- C.F._4
sciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_1
rep. n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n.
22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GHIA (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Enrica Maria GHIA, (C.F. C.F._5
, giusta procura come in atti;
C.F._6
- Opposta
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 16.9.25
Per : “si riporta integralmente alle depositate note autoriz- Parte_1
zate evidenziando la abusività delle clausole contrattuali evidenziate. Si riporta altresì all'atto di citazione in opposizione e chiede, pertanto, che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”
Per , in qualità di mandataria di Controparte_3 Controparte_1
“si riporta alle difese in atti ed alle note autorizzate del 10.07.2025, ribaden-
[...]
do che non sussistono clausole abusive e/o vessatorie nel contratto per cui è cau-
sa e che, in ogni caso, il credito ingiunto è pari alla sola sorta capitale senza il conteggio di interessi di mora e/o di penali. Tanto osservato , si chiede che l'Ill.mo G.I. voglia riservare la causa per la decisione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 7090/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 29.9.22, e notificata in data 12.11.22, su ricorso di Parte_2
(nel prosieguo “ ”), in qualità di mandataria di
[...] CP_3 Parte_3
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a
[...] CP_1 [...]
di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 6.637,54, oltre in- Pt_4
teressi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, spese della procedura li-
quidate in € 145,50, ed € 540,00, per compenso, nonché rimborso di spese gene-
rali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con Com-
pass Banca spa in data 7.11.14 (nel prosieguo “CO”). Il credito è stato og-
3
getto di cessione sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha disconosciuto la documentazione Pt_1
prodotta in copia. Ha eccepito la nullità delle procure perché generiche oltre che sul presupposto della mancata prova della carica rivestita da Controparte_6
e mancata prova dell'esistenza, alla data di deposito del ricorso, della società
(nel prosieguo “ ) nonché per l'anteriorità del loro conferi- CP_4 CP_4
mento rispetto alla cessione. Ha denunciato l'incongruenza tra la data di cessione
(06.12.2019) e le annotazioni successive (08/2020) ad opera della precedente ti-
tolare. Ha eccepito il difetto di titolarità e legittimazione attiva dell'opposta, di-
chiarando di non accettare l'intervenuta cessione, rispetto alla quale, giusto l'art. 119 TUB, ha chiesto la consegna del relativo contratto onde procedere alla sua impugnazione. Ha denunciato la mancata produzione dell'estratto della GU ed eccepito la mancata prova dell'iscrizione della società all'elenco di cui all'art. 4 l.
300/1999. Ha chiesto l'esibizione dei seguenti atti:
1. contratto di cessione inte-
grale di crediti pecuniari individuati in blocco, stipulato il 18/11/2021 da Com-
pass Banca S.p.A. a 2. la registrazione del contratto Controparte_1
di cessione presso il Pubblico Registro delle Imprese. Nel merito, ha eccepito il difetto di prova del credito. Ha eccepito la mancata pattuizione del TAN in viola-
zione dell'art. 117 comma 4, TUB e l'applicazione di un TAEG diverso da quello pubblicizzato e, in ogni caso, la violazione dei criteri di buona fede con conse-
guente responsabilità contrattuale. Ha eccepito l'usurarietà del tasso d'interesse moratorio. Ha eccepito la nullità degli interessi di mora addebitati , penali per de-
cadenza e risoluzione per la mancata e/o nullità della decadenza dal beneficio del termine. Ha eccepito la mancanza dei requisiti ex art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto. Ha disconosciuto l'erogazione della somma. Ha eccepito
4
la nullità per indeterminatezza del piano di ammortamento praticato, da cui la ri-
chiesta di ricalcolo con applicazione del tasso sostituivo ex art. 117 tub adottando il regime di capitalizzazione semplice. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Annalisa Attanasio e
UI ON. Ha inoltre domandato istanza di esibizione ex art. 210 cod.
proc. civ. ed istanza di ingiunzione ex art. 186ter cod. proc. civ.
Inizialmente dichiarata contumace (verb. ud. 16.5.23), con comparsa de-
positata nella stessa data si è costituita (nel prosieguo Controparte_3
“ ”) in qualità di mandataria di (nel prosieguo CP_3 Controparte_1
“ ”), la quale ha chiesto la concessione del termine per la procedura CP_1
di mediazione ed eccepito l'inammissibilità del disconoscimento in quanto ri-
guardante atti pubblici – le procure contestate – e generico, presentando in ogni caso istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ha evidenziato la mancata contestazione delle seguenti circostanze: - la presa visione delle condizioni gene-
rali di contratto allegate al contratto;
- la finalità del contratto e il rilascio;
- le singole voci dell'estratto conto analitico (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); - il proprio inadempimento contrattuale e l'omessa contestazione di alcun profilo di illegittimità anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- il mancato rim-
borso delle somme ingiunte, sia in punto capitale, sia in punto interessi. Ha resi-
stito all'eccepita nullità delle procure sostenendo che la sostituzione di un ammi-
nistratore delegato non infici la validità delle stesse;
e riferendo che la società
era ed è ancora oggi esistente, avendo mutato la denominazione in CP_4
senza modificare P.IVA e C.F.. In ordine alla cessione, Controparte_3
escluso che si sia in presenza di cessione in blocco, ha invocato CP_3
l'orientamento di legittimità secondo cui la notifica del ricorso costituisce valida
5
comunicazione della cessione (Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 1770/2014), anco-
rando l'adempimento in oggetto a quella data. Ha negato l'incompletezza della documentazione agli atti e l'incongruenza circa le date di acquisto del credito,
avvenuto il 18.12.21 (doc. 4 fasc. monitorio). Nel merito del negozio, ha indicato il TAN contrattuale, pari a 10,75% fisso. Ha escluso che l'asserita difformità del
TAEG determini l'applicazione dell'art. 117 tub, potendo al più essere fonte di responsabilità contrattuale della Banca, con l'onere per l'attore di allegare e quantificare il danno subito. Ha eccepito la genericità dell'eccezione di usura,
aggiungendo che alla data di stipula del contratto di finanziamento (07.11.14)
(cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) il tasso medio per la categoria dei “crediti personali” era pari al 12,12%, cosicché il tasso soglia era pari a 19,1500%, supe-
riore sia al tasso di interesse pattuito – pari allo 10,75% nominale annuo - sia al
TAEG, pari al 11,59%. Ha invocato la documentazione prodotta e chiesto la con-
cessione della provvisoria esecutorietà, precisando che il certificato ex art. 50 tub
è validamente sottoscritto dal dirigente dott. Ha respinto le Persona_2
contestazioni relative all'indeterminatezza del piano di rimborso, avendo l'istituto adottato piano di ammortamento alla francese, come indicato in nego-
zio. Ha eccepito la natura generica ed infondatezza delle ulteriori contestazioni,
da cui la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Ha con-
cluso per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto o in via su-
bordinata per la condanna di al pagamento della somma di € 6.637,54, Pt_1
oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie, l'opponente ha eccepito il difet-
to di rappresentanza dell'opposta per la mancata prova dell'iscrizione all'albo di
6
cui all'art. 106 TUB. Ha richiesto l'esibizione e produzione in giudizio di copio-
sa documentazione bancaria. Ha disconosciuto l'ulteriore documentazione pro-
dotta, contestando: la mancanza di prova della avvenuta consegna della “comuni-
cazione di cessione del credito” (doc. 8); la mancanza di prova della avvenuta consegna in relazione alla “decadenza del beneficio del termine” (doc. 9). in rela-
zione alla pretesa “documentazione precontrattuale” . ha escluso che da essa pos-
sa trarsi alcuna manifestazione di volontà di stipulare il finanziamento. Ha conte-
stato la violazione degli art. 124 e 124 bis TUB, per non aver condotto un'adeguata valutazione del merito creditizio. Sul punto, richiama Corte di Giu-
stizia UE che, con sentenza dell'11/01/2021 pronunciata nella causa C-755/22 .
In nota, l'opposta ha dimostrato la regolare iscrizione all'albo ex art. 106
tub (al n. 222). Ha respinto l'istanza volta all'ottenimento di ordine di esibizione evidenziando la mancata proposizione, prima del giudizio, dell'istanza ex art. 119 tub.
All'udienza del 20.5.24, alla luce della documentazione già versata in atti e tenuto conto che è onere dell'istante procurarsi prima del giudizio – attivandosi ai sensi dell'art. 119 TUB – la documentazione occorrente al fine di comprovare le proprie pretese non potendosi supplire a tale onere mediante richiesta di ordine di esibizione, il giudicante dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 210 cod.
proc. civ. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.7.25 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.7.25 le parti venivano invitate a dedurre sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto, in particolare in ordine a quelle regolanti il ritardato adempimento e/o l'inadempimento del mutuatario alla luce della disciplina a protezione del con-
7
sumatore. Parte opposta veniva altresì invitata a specificare l'importo della prete-
sa azionata nelle voci del capitale, interessi moratori ed altre eventuali voci ri-
chieste.
In nota, l'opposta ha escluso la presenza di clausole vessatorie, precisando che l'importo richiesto in fase monitoria è limitato alla sorta capitale residua, pari a € 6.637,54, a fronte di un totale finanziato di € 10.762,00. Dichiarata la deca-
denza dal beneficio del termine in data 15.09.2016, il debito residuo per capitale,
al netto dei pagamenti parziali effettuati, ammontava, alla data del 18.11.2021,
alla somma di € 6.637,54, come certificato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
(doc. 5 fasc. monitorio). la ripartizione della somma ingiunta è la seguente: - Ca-
pitale residuo: € 6.637,54 - Interessi di mora (maturati prima del ricorso): € 0,00 -
Altre voci (penali, spese, etc.): € 0,00 - Totale ingiunto (sorte capitale): €
6.637,54. Ha poi precisato che la richiesta, contenuta nel ricorso monitorio, di corresponsione degli “interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data della presente domanda” si riferisce, secondo prassi e legge, agli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale ingiunta a decorrere dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo, e non a oneri pregressi inclusi nella somma capitale richie-
sta.
L'opponente ha aderito alla questione rilevata d'ufficio, eccependo la ves-
satorietà delle clausole 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 19 del contratto per cui è causa.
All'udienza del 16.9.25 la causa veniva assegnata in decisione con asse-
gnazione dei termini di giorni 20 e 20, decorrenti dal 19.9.25, per il deposito del-
le memorie.
L'opposizione deve essere rigettata e conseguentemente il decreto deve
8
essere confermato.
Preliminarmente, devono essere superate, alla luce della documentazione in atti, l'eccezione di nullità della procura, di difetto di legittimazione attiva e ti-
tolarità nonché di mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 tub.
Nella procura per atto di notaio (rep n. 42351 racc. 15678 del 9.12.20) ri-
CP lasciata da (nel prosieguo ”) in favore della società è Controparte_1 CP_4
espressamente attribuito alla mandataria il potere di compiere “tutti gli atti so-
stanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità
per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi … 1) assistere, rappresentare,
compiere atti e difendere la mandante nelle controversie relative allo svolgimento delle attività di gestione, incasso ed eventuale recupero di crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, in ogni fase, stato e grado, in ogni procedura ese-
cutiva, causa attiva e passiva, già promossa e da promuoversi in sede civile, pe-
nale, arbitrale o amministrativa avanti a tutti i giudici di pace, tribunali, corti di appello, corti di assiste, commissioni, arbitri singoli, collegi arbitrali, corte di cassazione e avanti a tutte le autorità e commissioni amministrative della repub-
blica italiana …” (doc. 1 fasc. monitorio). Nella procura al difensore rilasciata
CP da in proprio e in qualità di procuratore speciale di , è puntualmente CP_4
attribuito al primo il potere di “assistere, rappresentare, compiere atti e difendere le mandanti e gli altri e diversi soggetti rappresentati dalla società “ CP_4
nelle controversie relative allo svolgimento delle attività di gestione, in-
[...]
casso ed eventuale recupero dei crediti … instaurare procedimenti dichiarativi,
costitutivi, di condanna, monitori … “ (doc. 2 fasc. monitorio). La natura dell'incarico conferito, accompagnato dalla sua compiuta descrizione, verificati i
9
poteri dei soggetti conferenti mediante le visure depositate agli atti (doc. 7 fasc.
opposta), conducono a superare l'eccezione di nullità delle stesse. Né può rite-
nersi causa invalidante l'anteriorità delle stesse (9.12.20) rispetto alla cessione
(18.11.21), essendo tale aspetto connaturato all'incarico conferito come sopra esplicitato.
L'eccezione di nullità per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB è
superata da quanto provato (procura doc. 1 fasc. monitorio) e riferito dall'opposta nella memoria del 8.4.24. risulta correttamente iscritta all'Albo de- CP_1
gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 Tub al n. 222 (come da schermata a pag. 2 della memoria). In ogni caso, varrebbe a superare i rilievi relativi alla mancata iscrizione quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui dall'omessa iscrizione nell'albo del soggetto concretamente incaricato della ri-
scossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza as-
sumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. n. 7243/2024; Cass. sez. u. n. 33719/2022).
Quanto alla legittimazione e titolarità , l'eccezione è ugualmente priva di fondamento.
È presente agli atti copia dell'atto di cessione del 18.11.21 (doc. 4 fasc.
monitorio), la cui lettura consente di fugare ogni dubbio circa la conclusione del-
la cessione e l'inclusione del credito ingiunto, riguardando l'operazione i “crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori ovvero persone fisiche o altre enti-
tà giuridiche che agiscono per scopi attinenti all'attività imprenditoriale, com-
merciale, artigianale o professionale svolta, concessi da compass banca spa, linea spa ed equilon spa oggi incorporate in compass banca spa …” (doc. 4 fasc. moni-
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CP_
). Pur mancando agli atti la lista crediti all. 1), i criteri sono esplicitati in modo chiaro e comprensivo, e consentono di ricomprendervi il credito per cui è
causa. Il credito è infatti derivante dall'inadempimento al contratto di prestito personale n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con CO in data 7.11.14. La
data di decadenza dal beneficio del termine riportata in estratto conto (doc. 5
fasc. monitorio) è il 15.9.16, anteriore alla cessione in favore dell'opposta
(18.11.21). esclusa qualsiasi efficacia al disconoscimento operato dall'opponente,
il quale appare contrario a buona fede, dato che, come si desume dall'estratto conto (doc. 5 fasc. monitorio), il negozio ha trovato regolare esecuzione, oltre ad essere presenti agli atti la busta paga e la carta d'identità del sottoscrittore (doc.
10 fasc. opposta).
Quanto alla comunicazione al debitore, in mancanza di atto avente data anteriore, deve concludersi che essa sia avvenuta mediante notifica del ricorso e pedissequo decreto (Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 1770/2014).
Come noto, la cessione è negozio a forma libera concluso tra cedente e cessionario, rispetto al quale non occorre l'accettazione del debitore ceduto;
la comunicazione ha infatti la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pa-
gamento effettuato dal ceduto e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. n.
4713/2019). trattasi di atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qual-
sivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolari-
tà attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 12734/2021). Sono pertanto prive di fondamento le contestazioni dell'opponente relative alla mancata produzione dell'estratto della G.U. ed iscrizione nel registro delle imprese della cessione stessa, previste in tema di cessione “in blocco”. Infatti, gli adempimenti in parola si pongono sullo stesso piano della notifica di cui all'art. 1264 cod. civ. Con la
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conseguenza che, escluso ogni dubbio sull'esistenza della cessione, di cui è pro-
dotta copia del relativo negozio (doc. 4 fasc. monitorio), a prescindere dalle for-
me della stessa, l'opposta ha assolto all'onere di comunicazione con la notifica-
zione del ricorso e decreto.
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha as- CP_3
solto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produzione di copia del contratto di prestito personale n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con CO
in data 7.11.14 (doc. 3 fasc. monitorio) ed estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 5).
Né colgono nel segno le contestazioni relative alla mancata comunicazio-
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ne o nullità della lettera di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora (doc. 9 fasc. opposta) del 15.9.16 inviata da CO. pur mancando prova dell'avvenuta notifica della stessa, ciò ha quale unica conseguenza quella di rite-
nere il credito divenuto esigibile alla data di naturale scadenza del negozio
(2021). La contestazione non scalfisce la pretesa per come provata in giudizio.
Nel merito del finanziamento, è infondata l'eccezione di mancata pattui-
zione del TAN in violazione dell'art. 117 comma 4, TUB, chiaramente indicato in negozio nella misura di 10,75% (doc. 3 fasc. monitorio). L'eccezione è invece generica in merito all'asserita applicazione di TAEG difforme da quello pubbli-
cizzato nonché di usura. Non avendo l'opponente nulla prodotto a fondamento delle eccezioni sollevate, queste si risolvono in mere affermazioni di principio, le quali non possono trovare fondamento nella richiesta di ctu, avente natura pura-
mente esplorativa.
La produzione dei dm in materia di usura da gennaio 2014 a dicembre
2022 non assolve all'onere probatorio gravante sulla parte, in quanto l'opponente non ha indicato il tipo di contratto, la clausola colpita da nullità, l'applicazione in concreto di interessi usurari ed il superamento del TEGM né ha provato la di-
screpanza tra il TAEG pubblicizzato e quello praticato, la quale in ogni caso non implica la nullità del negozio bensì da luogo unicamente a responsabilità
dell'istituto di credito (Cass. n. 4597/2023).
Nè può invocarsi, al fine di far salva l'eccezione , la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, la quale non può supplire a deficienze allegatorie o asser-
torie che gravano sulle parti, e ciò specie quando la rilevazione di una nullità
contrattuale è inscindibilmente connessa alla allegazione o alla prova di cui è
gravata la parte (da ultimo, Cass. n. 25305/2025).
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Le contestazioni circa la mancata erogazione del finanziamento sono anch'esse superate dalla lettura dell'estratto conto.
È infondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza del piano di am-
mortamento praticato.
Premesso che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'ogget-
to del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cass. sez.
u n. 15130/2024), l'eccezione non ha trovato conferma nella documentazione di causa. Il negozio riporta puntualmente l'importo erogato (€ 10.762,00), le moda-
lità di restituzione (piano di ammortamento alla francese), il numero di rate (84),
l'importo di ciascuna (€ 182,86) TAN 10,75% TAEG 11,59%. La mancata osten-
sione della formula matematica di determinazione della quota di interessi non può essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale nè causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
Altresì infondata è l'eccezione di nullità del negozio per violazione degli artt. 124 e 124 bis TUB, per non aver condotto un'adeguata valutazione del meri-
to creditizio. Sul punto, l'opponente ha richiamato la decisione della Corte di
Giustizia UE dell'11/01/2021 pronunciata nella causa C-755/22 , secondo cui va dichiarata la nullità del contratto di credito al consumo, in caso di violazione del-
la valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.
Come noto, la verifica del merito creditizio è disciplinata dall'art. 124bis
TUB, introdotto in recepimento dell'art. 8 della direttiva 48/2008/UE. L'istituto finanziatore, prima della conclusione del negozio di credito, deve valutare il me-
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rito creditizio del consumatore sulla base di informazioni fornite dallo stesso e,
quando necessario, mediante la consultazione di banca dati, oltre a dover aggior-
nare le informazioni finanziarie di cui dispone anche durante lo svolgimento del rapporto, qualora le condizioni del cliente siano mutate nel tempo. La normativa non collega una sanzione specifica in caso di violazione, la quale può dunque dar vita unicamente all'obbligo di risarcire l'eventuale danno subito dal cliente. In-
fatti, nonostante quanto recentemente statuito dalla Corte di Giustizia in data
11.1.24 (causa C-755/22, contro , secondo Parte_5 Controparte_8
cui il principio di proporzionalità non osta a che uno stato membro scelga di san-
zionare la violazione delle disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizio-
ne dell'articolo 9 della direttiva 2008/48 mediante la nullità del contratto di cre-
dito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenu-
ti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione, l'ordinamento interno non prevede alcuna sanzione nelle forme dell'invalidità negoziale. Né a ciò può giungersi sul piano interpreta-
tivo, stante la natura restrittiva della nullità ex art. 1418 cod. civ. Conseguente-
mente, è infondata l'eccezione di nullità formulata, né l'opponente ha chiesto o provato di aver subito un danno in conseguenza della violazione denunciata.
È invece fondata la questione rilevata d'ufficio, in conformità
all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n.
9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
[...]
e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C- CP_9
C 725/19 Io Impuls Leasing e in causa C-869/19 L. c. ), relativa CP_11
alla presunta abusività ex art. 33 l. f) dlgs 206/2005 (cod. cons.) della clausola negoziale relativa al mancato, inesatto o ritardato pagamento prevista nelle con-
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dizioni generali di contratto (clausola n. 11 e 12 doc. 3 fasc. monitorio) che de-
termina il tasso moratorio nella misura del 12% annuo, presuntivamente in grado di causare un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore-consumatore,
unitamente alle ulteriori voci di spesa destinate a maturare in caso di intervento di recupero del credito. La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clau-
sola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è col-
mabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX,
sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente).
Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di consumatore, Pt_1
da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disci-
plina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito allo svolgimento di attività professionale ad ope-
ra dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
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scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron-
tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves-
se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol-
mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_3
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod.
cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla
Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e conte-
nute nel dm 30 settembre 2014 applicabile ratione temporis - possa costituire uti-
le parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore
(all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debi-
tore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contratta-
zione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
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do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, TR SA contro. Parte_6
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi
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dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività, e conseguentemente, la nullità della clausola 11 e 12, che prevede la facoltà di addebitare interessi di mora nella mi-
sura dell'12% annuo sulla quota di capitale residuo divenuto esigibile. Tenuto
conto che, nel trimestre ottobre-dicembre 2014, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento di 2,1%. Ne deriva che, il valo-
re degli interessi moratori per operazioni similari fosse di molto inferiore al valo-
re contrattualmente stabilito. Analogamente abusive sono le ulteriori spese desti-
nate a maturare ai danni del consumatore, in particolare spese per recupero stra-
giudiziale nella misura massima del 5% della quota capitale residuo e le spese per il recupero stragiudiziale nella misura massima del 20% dell'importo scadu-
to. Le condizioni richiamate non consentono di ritenere che “se il professionista,
qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_3
Nonostante la nullità parziale che colpisce il negozio ex art. 36 cod. cons.,
resta immutata la somma ingiunta, già pari all'importo dovuto a titolo di solo ca-
pitale come originariamente richiesto dalla creditrice, € 6.637,54, come precisato dall'opposta ed emergente dall'estratto conto (doc. 5 fasc. monitorio).
Su tale importo l'opposta in sede di ricorso aveva chiesto gli interessi di mora contrattuali dal ricorso al soddisfo.
La domanda, per quanto chiara ed univoca nel suo contenuto, non può es-
sere accolta per le considerazioni in diritto sopra svolte.
Si conferma quindi il decreto ingiuntivo che contiene la statuizione sugli
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interessi legali codicistici dal deposito del ricorso al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
dell'opponente, non ravvisandosi colpa grave o dolo nell'agire in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca nel senso che l'opposizione è completamente infondata mentre risulta infondata la domanda di corresponsione degli interessi dell'opposta, con conseguente compensazione al
25% delle spese di lite, ed il restante 75% a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7090/2022
emesso dal Tribunale di Napoli in data 29.9.22 nei confronti di;
Parte_1
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 11 e 12 del contratto n. 14289331 stipulato dall'ingiunto con CO Banca spa in data
7.11.14;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Pt_1 [...]
in qualità di mandataria di , che liqui- Controparte_3 Controparte_1
da in € 3807,75, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese ge-
nerali e spese della mediazione obbligatoria, se affrontate.
Napoli, 30.10.25
Il Giudice
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IE NI
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