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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4833/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. TA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4833/2025, promossa con ricorso depositato il 14/10/2025 da:
1) IG.ra , CF , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
LO (VA), Via Trento 30, cittadina italiana, con l'Avv. Elisa Del Rio e 2) Sig. , CF , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
GN LO (VA), via Trento 30, cittadino italiano, con l'Avv. Elisa Del Rio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo (PA), Atto n. 354 parte II serie A – anno 2012
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni: e Parte_3 Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, fermo restando che ogni trasferimento di residenza fuori dal Comune
attuale dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato tra i coniugi. I coniugi si danno reciproca autorizzazione a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio per sé e per i figli, fatto salvo, per il caso di espatrio, l'espresso e preventivo consenso dell'altro genitore.
1 2. I figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3. La casa coniugale, ubicata in GN LO (VA) via Trento n. 30, rimarrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà, pertanto, insieme ai figli;
si precisa al riguardo che l'immobile è cointestato Pt_1
al 50% tra i coniugi, mentre il mutuo è intestato solo al sig. ; tuttavia le parti Parte_2
convengono che le rate del mutuo della casa coniugale continueranno a essere pagate al 50% da ciascun coniuge;
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi;
5. Attualmente requenta la classe 5° B della Scuola Primaria “Rodari” di GN LO Pt_3
(VA), mentre frequenta la classe 5° C della medesima Scuola Primaria “Rodari” di Pt_4
GN LO (VA);
6. Diritto di visita: AL diverso accordo, staranno col padre: Pt_3 Pt_4
a) un giorno infrasettimanale compreso tra lunedì e giovedì, inclusi il pernottamento e l'accompagnamento a scuola il mattino seguente;
b) A week end alternati dal venerdì sera, prima di cena, a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola dei bambini (salvo imprevisti lavorativi, nel qual caso il padre anticiperebbe la restituzione dei bambini presso la residenza della mamma a domenica sera, dopo cena);
7. Festività: salvo diverso accordo, i figli trascorreranno ad anni alterni col padre le festività
Natalizie (e relative vacanze scolastiche) dal 23.12 al 31.12 o il Capodanno (e relative vacanze scolastiche) dal 31.12 al 06.01 (o comunque al giorno di ripresa delle lezioni);
Le festività di Pasqua e ET (e relative vacanze scolastiche) ad anni alterni.
2 Per quanto riguarda le festività successive all'Udienza Presidenziale per la separazione, il genitore che trascorrerà con i figli il Natale non li terrà con sé per Pasqua, proseguendo poi, per gli anni a venire, lo schema alternato come sopra descritto;
8. Eventuali ulteriori chiusure scolastiche (ad es. per ponti, elezioni, carnevale, ecc…), salvo il diverso accordo, verranno trascorse dai figli con il genitore predeterminato secondo il calendario ordinario (ossia secondo lo schema utilizzato nei giorni non festivi);
9. Vacanze Estive: salvo il diverso accordo, il padre terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
i genitori concorderanno di volta in volta i periodi di vacanza da trascorrere con i figli stabilendo in anticipo le date prescelte e comunicandosi reciprocamente l'eventuale località di villeggiatura in cui si recheranno con i figli, il tutto entro il giorno 31 maggio, onde consentire le rispettive e tempestive eventuali prenotazioni;
10. Contributo al mantenimento: A titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_3
, il signor verserà sul conto corrente della moglie, entro il giorno 27 di ogni mese, Pt_4 Parte_2
la somma di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza. Si precisa che i coniugi concordano espressamente che la somma di Euro 350,00 mensili NON include l'acquisto del vestiario
(abbigliamento, scarpe, accessori, ecc…) relativo ai figli, la cui spesa verrà conteggiata a parte e suddivisa al 50% tra i genitori;
11. Le parti convengono che l'Assegno Unico in favore dei figli, verrà suddiviso al 50% tra i genitori e che ognuno vedrà accreditata la rispettiva quota sul proprio conto corrente;
12. Il signor contribuirà, altresì, al rimborso del 50% delle spese straordinarie figli, come Parte_2
previsto dalle Linee Guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano, di seguito riportate per comodità:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
specialista ed erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
3 cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista
anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN
ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese Scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al
programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza
all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) tasse scolastiche e universitarie per
la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede
universitaria
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola, e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di lingue;
b) corsi di
musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per
iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f)
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della
patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli.
4 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta massimo 10 giorni), in difetto il
silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione)
all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire
entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
***
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10.08.2012, in Palermo (PA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (PA) (anno 2012, atto n. 354, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____10.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.TA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. TA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4833/2025, promossa con ricorso depositato il 14/10/2025 da:
1) IG.ra , CF , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
LO (VA), Via Trento 30, cittadina italiana, con l'Avv. Elisa Del Rio e 2) Sig. , CF , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
GN LO (VA), via Trento 30, cittadino italiano, con l'Avv. Elisa Del Rio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo (PA), Atto n. 354 parte II serie A – anno 2012
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni: e Parte_3 Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, fermo restando che ogni trasferimento di residenza fuori dal Comune
attuale dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato tra i coniugi. I coniugi si danno reciproca autorizzazione a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio per sé e per i figli, fatto salvo, per il caso di espatrio, l'espresso e preventivo consenso dell'altro genitore.
1 2. I figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3. La casa coniugale, ubicata in GN LO (VA) via Trento n. 30, rimarrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà, pertanto, insieme ai figli;
si precisa al riguardo che l'immobile è cointestato Pt_1
al 50% tra i coniugi, mentre il mutuo è intestato solo al sig. ; tuttavia le parti Parte_2
convengono che le rate del mutuo della casa coniugale continueranno a essere pagate al 50% da ciascun coniuge;
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi;
5. Attualmente requenta la classe 5° B della Scuola Primaria “Rodari” di GN LO Pt_3
(VA), mentre frequenta la classe 5° C della medesima Scuola Primaria “Rodari” di Pt_4
GN LO (VA);
6. Diritto di visita: AL diverso accordo, staranno col padre: Pt_3 Pt_4
a) un giorno infrasettimanale compreso tra lunedì e giovedì, inclusi il pernottamento e l'accompagnamento a scuola il mattino seguente;
b) A week end alternati dal venerdì sera, prima di cena, a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola dei bambini (salvo imprevisti lavorativi, nel qual caso il padre anticiperebbe la restituzione dei bambini presso la residenza della mamma a domenica sera, dopo cena);
7. Festività: salvo diverso accordo, i figli trascorreranno ad anni alterni col padre le festività
Natalizie (e relative vacanze scolastiche) dal 23.12 al 31.12 o il Capodanno (e relative vacanze scolastiche) dal 31.12 al 06.01 (o comunque al giorno di ripresa delle lezioni);
Le festività di Pasqua e ET (e relative vacanze scolastiche) ad anni alterni.
2 Per quanto riguarda le festività successive all'Udienza Presidenziale per la separazione, il genitore che trascorrerà con i figli il Natale non li terrà con sé per Pasqua, proseguendo poi, per gli anni a venire, lo schema alternato come sopra descritto;
8. Eventuali ulteriori chiusure scolastiche (ad es. per ponti, elezioni, carnevale, ecc…), salvo il diverso accordo, verranno trascorse dai figli con il genitore predeterminato secondo il calendario ordinario (ossia secondo lo schema utilizzato nei giorni non festivi);
9. Vacanze Estive: salvo il diverso accordo, il padre terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
i genitori concorderanno di volta in volta i periodi di vacanza da trascorrere con i figli stabilendo in anticipo le date prescelte e comunicandosi reciprocamente l'eventuale località di villeggiatura in cui si recheranno con i figli, il tutto entro il giorno 31 maggio, onde consentire le rispettive e tempestive eventuali prenotazioni;
10. Contributo al mantenimento: A titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_3
, il signor verserà sul conto corrente della moglie, entro il giorno 27 di ogni mese, Pt_4 Parte_2
la somma di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza. Si precisa che i coniugi concordano espressamente che la somma di Euro 350,00 mensili NON include l'acquisto del vestiario
(abbigliamento, scarpe, accessori, ecc…) relativo ai figli, la cui spesa verrà conteggiata a parte e suddivisa al 50% tra i genitori;
11. Le parti convengono che l'Assegno Unico in favore dei figli, verrà suddiviso al 50% tra i genitori e che ognuno vedrà accreditata la rispettiva quota sul proprio conto corrente;
12. Il signor contribuirà, altresì, al rimborso del 50% delle spese straordinarie figli, come Parte_2
previsto dalle Linee Guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano, di seguito riportate per comodità:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
specialista ed erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
3 cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista
anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN
ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese Scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al
programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza
all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) tasse scolastiche e universitarie per
la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede
universitaria
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola, e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di lingue;
b) corsi di
musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per
iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f)
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della
patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli.
4 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta massimo 10 giorni), in difetto il
silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione)
all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire
entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
***
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10.08.2012, in Palermo (PA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (PA) (anno 2012, atto n. 354, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____10.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.TA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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