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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/10/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2305/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AU DA AR Presidente rel./est. dr. Stefania Caparello Giudice dr. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N. 2305/2025 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI LE elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via C.
Battisti 11
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LIZZANI FRANCESCO unitamente all'Avv. STEFANO SARTORI BARANA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Duomo n. 8
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione di udienza del 21.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Las Vegas (USA) in data 14 aprile 2007 tra e Controparte_1 Parte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Moncalieri (TO) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dello Stato Civile della città di Moncalieri (TO), (anno 2008 – parte II – serie C – numero 66);
- dichiarare integralmente compensate le spese legali tra le parti;
OMOLOGARE le seguenti condizioni dichiarando equa l'attribuzione una tantum, ex art. 5, comma 8, della l. 898/1970 e successive modifiche di cui al punto 1.b):
“1. A complessiva e definitiva sistemazione dei rapporti economico patrimoniali tra le parti derivanti dalla pregressa relazione matrimoniale e/o comunque ad essa connessi
e/o correlati, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini dell'intervenuto raggiungimento di un accordo complessivo concernente la conclusione del rapporto di coniugio, le parti hanno definito le seguenti intese:
a) (C.F.: ) si impegna a cedere, senza Controparte_1 C.F._2 pretendere alcun corrispettivo, ad (C.F.: , Parte_1 C.F._3 che si impegna ad accettare, il 50% del diritto di proprietà sull'unità, ex casa coniugale, sopra menzionata così identificata al NCEU:
- Strada Genova n. 38, Piano 2-3, Foglio 22, Particella 1579, Subalterno 10, Rendita euro 1.048,41, Zona censuaria 2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,0 vani;
- Strada Genova n. 38, Piano S1, Foglio 22, Particella 1579, Subalterno 13, Rendita euro 291,28, Zona censuaria 2, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 47 m2, Superficie
47 m2;
- Strada Genova n. 38, Piano S1, Foglio 22, Particella 1579, Subalterno 19, Rendita euro 115,69, Zona censuaria 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 m2, Superficie
18 m2. Le parti concordano che il perfezionamento dell'atto traslativo definitivo in esecuzione delle presenti intese avverrà a mezzo di atto notarile da stipularsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza per lo scioglimento del matrimonio, con ogni onere e spesa a carico di Parte_1
pagina 2 di 4 b) si impegna a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila,00), restando inteso che tale somma sarà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, nella stessa giornata in cui sarà perfezionato il trasferimento di cui al punto 1.a).
2. si impegna a provvedere integralmente al mantenimento diretto Parte_1 del figlio e continuerà a tenere a proprio esclusivo carico ogni spesa che si Per_1 renderà a quest'ultimo necessaria o anche soltanto opportuna, nel rispetto delle abitudini familiari, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 14 aprile 2007, in Las Vegas (USA) e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Moncalieri (TO)
(anno 2008 – parte II – serie C –numero 66) atteso che, come risulta dagli atti di causa, sentenza di separazione personale del 19.02.2022 è passata in giudicato e dalla data di comparizione davati al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta.
Le condizioni di divorzio concordate fra le parti devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, come da punto 1b) delle condizioni concordate e sopra riportate, che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 14 aprile 2007, in Las Vegas (USA) e CP_1 Controparte_1 pagina 3 di 4 regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Moncalieri (TO)
(anno 2008 – parte II – serie C –numero 66) alle condizioni concordate tra le parti con note scritte depositate il 21.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Moncalieri affinché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
La Presidente est.
AU DA AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AU DA AR Presidente rel./est. dr. Stefania Caparello Giudice dr. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N. 2305/2025 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI LE elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via C.
Battisti 11
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LIZZANI FRANCESCO unitamente all'Avv. STEFANO SARTORI BARANA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Duomo n. 8
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione di udienza del 21.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Las Vegas (USA) in data 14 aprile 2007 tra e Controparte_1 Parte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Moncalieri (TO) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dello Stato Civile della città di Moncalieri (TO), (anno 2008 – parte II – serie C – numero 66);
- dichiarare integralmente compensate le spese legali tra le parti;
OMOLOGARE le seguenti condizioni dichiarando equa l'attribuzione una tantum, ex art. 5, comma 8, della l. 898/1970 e successive modifiche di cui al punto 1.b):
“1. A complessiva e definitiva sistemazione dei rapporti economico patrimoniali tra le parti derivanti dalla pregressa relazione matrimoniale e/o comunque ad essa connessi
e/o correlati, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini dell'intervenuto raggiungimento di un accordo complessivo concernente la conclusione del rapporto di coniugio, le parti hanno definito le seguenti intese:
a) (C.F.: ) si impegna a cedere, senza Controparte_1 C.F._2 pretendere alcun corrispettivo, ad (C.F.: , Parte_1 C.F._3 che si impegna ad accettare, il 50% del diritto di proprietà sull'unità, ex casa coniugale, sopra menzionata così identificata al NCEU:
- Strada Genova n. 38, Piano 2-3, Foglio 22, Particella 1579, Subalterno 10, Rendita euro 1.048,41, Zona censuaria 2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,0 vani;
- Strada Genova n. 38, Piano S1, Foglio 22, Particella 1579, Subalterno 13, Rendita euro 291,28, Zona censuaria 2, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 47 m2, Superficie
47 m2;
- Strada Genova n. 38, Piano S1, Foglio 22, Particella 1579, Subalterno 19, Rendita euro 115,69, Zona censuaria 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 m2, Superficie
18 m2. Le parti concordano che il perfezionamento dell'atto traslativo definitivo in esecuzione delle presenti intese avverrà a mezzo di atto notarile da stipularsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza per lo scioglimento del matrimonio, con ogni onere e spesa a carico di Parte_1
pagina 2 di 4 b) si impegna a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila,00), restando inteso che tale somma sarà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, nella stessa giornata in cui sarà perfezionato il trasferimento di cui al punto 1.a).
2. si impegna a provvedere integralmente al mantenimento diretto Parte_1 del figlio e continuerà a tenere a proprio esclusivo carico ogni spesa che si Per_1 renderà a quest'ultimo necessaria o anche soltanto opportuna, nel rispetto delle abitudini familiari, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 14 aprile 2007, in Las Vegas (USA) e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Moncalieri (TO)
(anno 2008 – parte II – serie C –numero 66) atteso che, come risulta dagli atti di causa, sentenza di separazione personale del 19.02.2022 è passata in giudicato e dalla data di comparizione davati al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta.
Le condizioni di divorzio concordate fra le parti devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, come da punto 1b) delle condizioni concordate e sopra riportate, che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 14 aprile 2007, in Las Vegas (USA) e CP_1 Controparte_1 pagina 3 di 4 regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Moncalieri (TO)
(anno 2008 – parte II – serie C –numero 66) alle condizioni concordate tra le parti con note scritte depositate il 21.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Moncalieri affinché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
La Presidente est.
AU DA AR
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