Articolo 1 della Legge 9 giugno 1927, n. 1158
Versione
15 luglio 1927
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 2290 , concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 15 luglio 1927