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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5039/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5039/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Colo di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Gerarda Carratù, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.06.2024 [nato a [...] Parte_1
GL (SA) il 05.12.1966 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a CP_1
1 Proc. R.G. n. 5039/2024
Pontecagnano Faiano (SA) il 08.04.1967 (C.F. )] in data C.F._2
06.10.1990 in Pontecagnano Faiano (SA), dal quale erano nati due figli, Per_1
(17.03.1994) e (25.04.1998), esponendo che la comunione spirituale e CP_2 materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza di omologa n. 4833/2017 pubbl. il 23.10.2017.
Il ricorrente, a parziale modifica delle condizioni della separazione, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento sia in favore dei figli in quanto maggiorenni ed autonomi, sia in favore della SI.ra , o in subordine, una sua riduzione CP_1 alla somma di € 100,00.
si costituiva con comparsa del 31.10.2024, la quale, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di confermare la corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 250,00 per ciascun figlio e di statuire la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile non inferiore ad €
700,00.
Le parti, all'udienza del 03.12.2024 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
1) le parti danno atto che entrambi i figli nati dal matrimonio sono divenuti autosufficienti con conseguente venir meno degli obblighi di mantenimento in capo ai genitori;
2) il SI. verserà un assegno divorzile di euro 150,00 oltre Parte_1 aggiornamento annuale ed automatico Istat alla SI.ra entro il 10 CP_1 di ogni mese a partire da dicembre 2024.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza di omologa n. 4833/2017 emessa dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 23.10.2017, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e
2 Proc. R.G. n. 5039/2024
materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
[nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
)] e [nata a [...] il C.F._1 CP_1
08.04.1967 (C.F. )] in data 06.10.1990 in Pontecagnano C.F._2
Faiano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1990, Atto n. 93 Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 03.12.2024 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 03.12.2024
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5039/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Colo di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Gerarda Carratù, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.06.2024 [nato a [...] Parte_1
GL (SA) il 05.12.1966 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a CP_1
1 Proc. R.G. n. 5039/2024
Pontecagnano Faiano (SA) il 08.04.1967 (C.F. )] in data C.F._2
06.10.1990 in Pontecagnano Faiano (SA), dal quale erano nati due figli, Per_1
(17.03.1994) e (25.04.1998), esponendo che la comunione spirituale e CP_2 materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza di omologa n. 4833/2017 pubbl. il 23.10.2017.
Il ricorrente, a parziale modifica delle condizioni della separazione, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento sia in favore dei figli in quanto maggiorenni ed autonomi, sia in favore della SI.ra , o in subordine, una sua riduzione CP_1 alla somma di € 100,00.
si costituiva con comparsa del 31.10.2024, la quale, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di confermare la corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 250,00 per ciascun figlio e di statuire la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile non inferiore ad €
700,00.
Le parti, all'udienza del 03.12.2024 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
1) le parti danno atto che entrambi i figli nati dal matrimonio sono divenuti autosufficienti con conseguente venir meno degli obblighi di mantenimento in capo ai genitori;
2) il SI. verserà un assegno divorzile di euro 150,00 oltre Parte_1 aggiornamento annuale ed automatico Istat alla SI.ra entro il 10 CP_1 di ogni mese a partire da dicembre 2024.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza di omologa n. 4833/2017 emessa dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 23.10.2017, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e
2 Proc. R.G. n. 5039/2024
materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
[nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
)] e [nata a [...] il C.F._1 CP_1
08.04.1967 (C.F. )] in data 06.10.1990 in Pontecagnano C.F._2
Faiano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1990, Atto n. 93 Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 03.12.2024 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 03.12.2024
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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