Articolo 19 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
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6 maggio 1975
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1 luglio 2011
Art. 19. Trasporto di parti di armi

L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, ((e bascule)) di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni. ((16)) ((Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.)) ------------ AGGIORNAMENTO (16) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera l)) che al presente articolo "al secondo comma, le parole : "con l'ammenda da euro 41 a euro 165" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro" e le parole: "con l'ammenda fino a euro 82" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 500 euro."".
Entrata in vigore il 1 luglio 2011
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