TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10085/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra avv.ti Michelangelo Rucci e Pasquale Parte_1
Bavaro);
e
(avv. Carmen Cassano); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda giudiziale è finalizzata ad accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in proprio favore del trattamento di equo indennizzo a carico della per le infermità asseritamente CP_1 contratte per causa di servizio.
Il trattamento invocato dal ricorrente è stato negato con determinazione Dirigenziale n. 106/DIR/2009/001102 del 16/11/2009 avente ad oggetto il “Diniego riconoscimento infermità per causa di servizio” con la quale la CP_1
ha fatto proprio il parere espresso dal Comitato
[...]
Verifica Cause di Servizio – C.V.C.S. di Roma, non riconoscendo le infermità accusate dall'istante come dipendenti da fatti di servizio, e non accogliendo la richiesta di concessione di equo indennizzo (cfr. all. n. 4 al fascicolo di parte resistente.
Successivamente, il lavoratore con ricorso al Presidente della Repubblica depositato in data 19/04/2010 ha impugnato la determina al fine di vederla annullare ( cfr. all. n. 5 al fascicolo di parte resistente).
1 Il Ministero dell'Economia e Finanze – Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro – Dipartimento dell'Amm.ne Generale del Personale e dei Servizi con apposita relazione a conclusione della procedura instaurata dinanzi al Presidente della Repubblica ha rigettato il ricorso nei seguenti termini: “la domanda presentata con il presente gravame si fonda su mere supposizioni…omissis…Da quanto precede emerge con tutta chiarezza la legittimità dell'operato del
Comitato, che ha operato in linea con la richiamata normativa di settore e con i principi che regolano l'azione amministrativa, attraverso l'adozione di atti legittimi anche sotto il profilo della logicità e della motivazione”
(cfr. all. n. 6)- recependo così il parere del Comitato.
Ebbene, nel caso di specie si pone la questione del rapporto esistente fra la decisione resa su un ricorso straordinario ed il presente ricorso giurisdizionale.
È opportuno chiarire la 'natura' del ricorso straordinario e la portata del principio di alternatività enunciato all'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199(Ad. Plen.
Cons St. 7 maggio 2024, n. 11).
Per la giurisprudenza amministrativa richiamata il decreto presidenziale è atto 'della' Amministrazione, ma non 'di' amministrazione attiva, trattandosi di una «decisione» che definisce una controversia nell'ambito di un procedimento contenzioso in contradditorio con le parti e avente carattere vincolato in ragione della sua funzione dichiarativa (essendo cioè espressione della volontà del diritto nel caso concreto).
La natura puramente contenziosa del ricorso straordinario lo distingue dai ricorsi amministrativi che consentono all'amministrazione di rivedere, nel proprio interesse, le precedenti determinazioni.
Il ricorso straordinario è un rimedio «giustiziale», alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide solo alcuni tratti strutturali e funzionali.
L'esistenza di una comune finalità di giustizia tra strumenti giurisdizionali e strumenti giustiziali giustifica la condivisione di alcune forme e garanzie. Tuttavia,
l'incremento delle garanzie del ricorso straordinario (il parere vincolante, la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, l'esperibilità del ricorso per
2 l'ottemperanza), non ne comporta alcuna assimilabilità alla giurisdizione.
È significativo osservare che il «ricorso straordinario» viene espressamente tratteggiato come 'alternativo' rispetto al «ricorso giurisdizionale» (l'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, subordina l'ammissibilità del ricorso straordinario alla condizione che lo «stesso interessato» non abbia impugnato il medesimo atto con ricorso giurisdizionale). Il ricorso straordinario diviene improcedibile qualora l'amministrazione o il controinteressato abbiano trasposto il giudizio «in sede giurisdizionale» (art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199).
Anche nel caso dell'amministrazione giustiziale, ragioni di opportunità pratica e di utilità sociale inducono ad introdurre un limite alla discutibilità di ciò che è stato statuito: il decreto presidenziale,
per questi motivi
, è assistito dai caratteri della irretrattabilità (salva, naturalmente, l'impugnazione straordinaria) e della incontestabilità esterna.
La stabilità garantita dal legislatore alla decisione amministrativa non impone l'applicazione di tutte le specifiche norme processuali che riguardano il giudicato, né l'esperibilità del giudizio di ottemperanza ha il significato della sua «giurisdizionalizzazione».
Come poi è stato osservato dall'Adunanza Plenaria n. 7 del 2015, l'ottemperabilità di una decisione è «una qualitas non sovrapponibile a quella diversa della sussistenza di un giudicato resistente al potere della legge».
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, il diritto all'esecuzione delle decisioni definitive e vincolante che le ha pronunciate, è parte integrante del «diritto a un tribunale» ( c. Italia, Pt_2
GC, 2006, § 196; Hornsby c. Grecia, 1997, § 40; c. Per_1
Russia, 2002, §§ 34 e 37), nell'ampia accezione
'convenzionale' sopra ricordata (inclusiva cioè anche di organi non inseriti nell'apparato giudiziario).
Che la decisione resa su ricorso straordinario non configuri un giudicato in senso tecnico non comporta, tuttavia, alcuna modifica dell'orientamento espresso dalla Adunanza plenaria, nelle sentenze n. 9 e 10 del 2013, secondo cui il ricorso
3 per l'ottemperanza deve essere proposto dinanzi allo stesso
Consiglio di Stato, nel quale si identifica «il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta».
Nei predetti precedenti, l'assunto è stato corroborato, sul piano teleologico, dal rilievo che la disciplina della competenza territoriale fissata dall'art. 113, comma 1, del codice del processo amministrativo si connota per l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza a conoscere dell'attuazione delle proprie sentenze integralmente confermate, anche sul piano motivazionale, in appello e per la speculare assegnazione al
Consiglio di Stato della cognizione delle domande finalizzate all'esecuzione delle proprie decisioni che modifichino il contenuto dispositivo o conformativo della sentenza gravata. Il criterio di regolazione della competenza è così ispirato al principio secondo cui il giudice che ha emesso la sentenza è naturaliter il più idoneo ad assicurare l'interpretazione della portata effettiva e la conseguente esecuzione satisfattoria del decisum.
La ratio 'materiale' così individuata, incentrata sulla paternità ideologica della decisione, consente, ai limitati fini della soluzione del problema di competenza, di estendere in via analogica al ricorso straordinario la previsione dettata per gli «altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo» (contenuta nell'art. 112, comma 2, lettera b, del c.p.a.).
L'impostazione suggerita si inserisce in modo armonico nel quadro delle attribuzioni costituzionali del Consiglio di
Stato.
L'art. 100 della Costituzione ‒ confermando le funzioni ausiliarie 'originarie' del Consiglio di Stato, poste a garanzia imparziale e oggettiva dell'ordinamento giuridico
‒ distingue la «tutela della giustizia nell'amministrazione», non solo dalla «consulenza giuridico- amministrativa» (riordinata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127), ma anche dalla funzione giurisdizionale di cui agli artt. 103 e 113 Cost., come è possibile argomentare alla luce della sua collocazione sistematica e sulla base dei lavori preparatori dell'Assemblea
Costituente.
4 La «tutela della giustizia nell'amministrazione», secondo l'opinione più condivisibile, fa riferimento proprio alla competenza giustiziale del Consiglio di Stato in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Su queste basi, la novella del 2009 ha inteso precisare che il Consiglio di
Stato, nella definizione del ricorso straordinario, non opera come mero organo consultivo dell'Amministrazione, ma come organo composto di magistrati investito di una funzione giustiziale in posizione di autonomia e indipendenza.
Tale considerazione induce a ritenere che soluzione proposta sia anche quella conforme al divieto di istituzione di nuovi giudici speciali sancito dall'articolo 102, comma 2, Cost.: la tesi, infatti, che ammette un tardivo intervento di revisione, similmente a quanto avvenuto per le Commissioni tributarie, si scontra con l'evidenza storica per cui, a differenza delle prime, il ricorso straordinario non ha mai goduto della qualificazione giurisdizionale, ma solo di quella giustiziale.
Sono emerse le ragioni per le quali la decisione amministrativa giustiziale non può essere qualificata come cosa giudicata in senso tecnico, anche perché – sul piano della struttura formale – ad essere impugnabile sarebbe il decreto presidenziale e non certo il parere del Consiglio di Stato avente effetti endoprocedimentali.
Appare, quindi, preferibile ritenere che l'art. 7, comma 8, del c.p.a. – il quale ammette il ricorso straordinario «unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa» – contenga una norma che delimita l'ambito di applicazione del ricorso giustiziale, la cui violazione è censurabile in sede giurisdizionale (e nei vari gradi di giudizio) tramite l'impugnazione di cui al predetto art. 10, comma 3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il regime della decisione resa su ricorso straordinario, per tutto quanto non previsto dal d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dalle pertinenti norme del codice del processo amministrativo, è dettato dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
Il legislatore prevede, all'art. 10, comma 3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la possibilità di impugnare la decisione resa su ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo: per le parti del giudizio, unicamente per vizi di forma o di procedimento; per il soggetto pregiudicato
5 dalla decisione straordinaria, ma non evocato in sede straordinaria, anche per tutti altri possibili errori di giudizio della decisione (Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 27 giugno 2006, n. 9).
Per tutto quanto sin qui evidenziato, essendo stato esperito il rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato- ritenuta la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa- il ricorrente, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, aveva unicamente la possibilità di impugnare la decisione resa su ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo per vizi di forma o di procedimento.
Deve, essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso.
Compensa le spese processuali tra le parti, attese la peculiarità e la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 9.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra avv.ti Michelangelo Rucci e Pasquale Parte_1
Bavaro);
e
(avv. Carmen Cassano); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda giudiziale è finalizzata ad accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in proprio favore del trattamento di equo indennizzo a carico della per le infermità asseritamente CP_1 contratte per causa di servizio.
Il trattamento invocato dal ricorrente è stato negato con determinazione Dirigenziale n. 106/DIR/2009/001102 del 16/11/2009 avente ad oggetto il “Diniego riconoscimento infermità per causa di servizio” con la quale la CP_1
ha fatto proprio il parere espresso dal Comitato
[...]
Verifica Cause di Servizio – C.V.C.S. di Roma, non riconoscendo le infermità accusate dall'istante come dipendenti da fatti di servizio, e non accogliendo la richiesta di concessione di equo indennizzo (cfr. all. n. 4 al fascicolo di parte resistente.
Successivamente, il lavoratore con ricorso al Presidente della Repubblica depositato in data 19/04/2010 ha impugnato la determina al fine di vederla annullare ( cfr. all. n. 5 al fascicolo di parte resistente).
1 Il Ministero dell'Economia e Finanze – Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro – Dipartimento dell'Amm.ne Generale del Personale e dei Servizi con apposita relazione a conclusione della procedura instaurata dinanzi al Presidente della Repubblica ha rigettato il ricorso nei seguenti termini: “la domanda presentata con il presente gravame si fonda su mere supposizioni…omissis…Da quanto precede emerge con tutta chiarezza la legittimità dell'operato del
Comitato, che ha operato in linea con la richiamata normativa di settore e con i principi che regolano l'azione amministrativa, attraverso l'adozione di atti legittimi anche sotto il profilo della logicità e della motivazione”
(cfr. all. n. 6)- recependo così il parere del Comitato.
Ebbene, nel caso di specie si pone la questione del rapporto esistente fra la decisione resa su un ricorso straordinario ed il presente ricorso giurisdizionale.
È opportuno chiarire la 'natura' del ricorso straordinario e la portata del principio di alternatività enunciato all'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199(Ad. Plen.
Cons St. 7 maggio 2024, n. 11).
Per la giurisprudenza amministrativa richiamata il decreto presidenziale è atto 'della' Amministrazione, ma non 'di' amministrazione attiva, trattandosi di una «decisione» che definisce una controversia nell'ambito di un procedimento contenzioso in contradditorio con le parti e avente carattere vincolato in ragione della sua funzione dichiarativa (essendo cioè espressione della volontà del diritto nel caso concreto).
La natura puramente contenziosa del ricorso straordinario lo distingue dai ricorsi amministrativi che consentono all'amministrazione di rivedere, nel proprio interesse, le precedenti determinazioni.
Il ricorso straordinario è un rimedio «giustiziale», alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide solo alcuni tratti strutturali e funzionali.
L'esistenza di una comune finalità di giustizia tra strumenti giurisdizionali e strumenti giustiziali giustifica la condivisione di alcune forme e garanzie. Tuttavia,
l'incremento delle garanzie del ricorso straordinario (il parere vincolante, la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, l'esperibilità del ricorso per
2 l'ottemperanza), non ne comporta alcuna assimilabilità alla giurisdizione.
È significativo osservare che il «ricorso straordinario» viene espressamente tratteggiato come 'alternativo' rispetto al «ricorso giurisdizionale» (l'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, subordina l'ammissibilità del ricorso straordinario alla condizione che lo «stesso interessato» non abbia impugnato il medesimo atto con ricorso giurisdizionale). Il ricorso straordinario diviene improcedibile qualora l'amministrazione o il controinteressato abbiano trasposto il giudizio «in sede giurisdizionale» (art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199).
Anche nel caso dell'amministrazione giustiziale, ragioni di opportunità pratica e di utilità sociale inducono ad introdurre un limite alla discutibilità di ciò che è stato statuito: il decreto presidenziale,
per questi motivi
, è assistito dai caratteri della irretrattabilità (salva, naturalmente, l'impugnazione straordinaria) e della incontestabilità esterna.
La stabilità garantita dal legislatore alla decisione amministrativa non impone l'applicazione di tutte le specifiche norme processuali che riguardano il giudicato, né l'esperibilità del giudizio di ottemperanza ha il significato della sua «giurisdizionalizzazione».
Come poi è stato osservato dall'Adunanza Plenaria n. 7 del 2015, l'ottemperabilità di una decisione è «una qualitas non sovrapponibile a quella diversa della sussistenza di un giudicato resistente al potere della legge».
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, il diritto all'esecuzione delle decisioni definitive e vincolante che le ha pronunciate, è parte integrante del «diritto a un tribunale» ( c. Italia, Pt_2
GC, 2006, § 196; Hornsby c. Grecia, 1997, § 40; c. Per_1
Russia, 2002, §§ 34 e 37), nell'ampia accezione
'convenzionale' sopra ricordata (inclusiva cioè anche di organi non inseriti nell'apparato giudiziario).
Che la decisione resa su ricorso straordinario non configuri un giudicato in senso tecnico non comporta, tuttavia, alcuna modifica dell'orientamento espresso dalla Adunanza plenaria, nelle sentenze n. 9 e 10 del 2013, secondo cui il ricorso
3 per l'ottemperanza deve essere proposto dinanzi allo stesso
Consiglio di Stato, nel quale si identifica «il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta».
Nei predetti precedenti, l'assunto è stato corroborato, sul piano teleologico, dal rilievo che la disciplina della competenza territoriale fissata dall'art. 113, comma 1, del codice del processo amministrativo si connota per l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza a conoscere dell'attuazione delle proprie sentenze integralmente confermate, anche sul piano motivazionale, in appello e per la speculare assegnazione al
Consiglio di Stato della cognizione delle domande finalizzate all'esecuzione delle proprie decisioni che modifichino il contenuto dispositivo o conformativo della sentenza gravata. Il criterio di regolazione della competenza è così ispirato al principio secondo cui il giudice che ha emesso la sentenza è naturaliter il più idoneo ad assicurare l'interpretazione della portata effettiva e la conseguente esecuzione satisfattoria del decisum.
La ratio 'materiale' così individuata, incentrata sulla paternità ideologica della decisione, consente, ai limitati fini della soluzione del problema di competenza, di estendere in via analogica al ricorso straordinario la previsione dettata per gli «altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo» (contenuta nell'art. 112, comma 2, lettera b, del c.p.a.).
L'impostazione suggerita si inserisce in modo armonico nel quadro delle attribuzioni costituzionali del Consiglio di
Stato.
L'art. 100 della Costituzione ‒ confermando le funzioni ausiliarie 'originarie' del Consiglio di Stato, poste a garanzia imparziale e oggettiva dell'ordinamento giuridico
‒ distingue la «tutela della giustizia nell'amministrazione», non solo dalla «consulenza giuridico- amministrativa» (riordinata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127), ma anche dalla funzione giurisdizionale di cui agli artt. 103 e 113 Cost., come è possibile argomentare alla luce della sua collocazione sistematica e sulla base dei lavori preparatori dell'Assemblea
Costituente.
4 La «tutela della giustizia nell'amministrazione», secondo l'opinione più condivisibile, fa riferimento proprio alla competenza giustiziale del Consiglio di Stato in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Su queste basi, la novella del 2009 ha inteso precisare che il Consiglio di
Stato, nella definizione del ricorso straordinario, non opera come mero organo consultivo dell'Amministrazione, ma come organo composto di magistrati investito di una funzione giustiziale in posizione di autonomia e indipendenza.
Tale considerazione induce a ritenere che soluzione proposta sia anche quella conforme al divieto di istituzione di nuovi giudici speciali sancito dall'articolo 102, comma 2, Cost.: la tesi, infatti, che ammette un tardivo intervento di revisione, similmente a quanto avvenuto per le Commissioni tributarie, si scontra con l'evidenza storica per cui, a differenza delle prime, il ricorso straordinario non ha mai goduto della qualificazione giurisdizionale, ma solo di quella giustiziale.
Sono emerse le ragioni per le quali la decisione amministrativa giustiziale non può essere qualificata come cosa giudicata in senso tecnico, anche perché – sul piano della struttura formale – ad essere impugnabile sarebbe il decreto presidenziale e non certo il parere del Consiglio di Stato avente effetti endoprocedimentali.
Appare, quindi, preferibile ritenere che l'art. 7, comma 8, del c.p.a. – il quale ammette il ricorso straordinario «unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa» – contenga una norma che delimita l'ambito di applicazione del ricorso giustiziale, la cui violazione è censurabile in sede giurisdizionale (e nei vari gradi di giudizio) tramite l'impugnazione di cui al predetto art. 10, comma 3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il regime della decisione resa su ricorso straordinario, per tutto quanto non previsto dal d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dalle pertinenti norme del codice del processo amministrativo, è dettato dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
Il legislatore prevede, all'art. 10, comma 3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la possibilità di impugnare la decisione resa su ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo: per le parti del giudizio, unicamente per vizi di forma o di procedimento; per il soggetto pregiudicato
5 dalla decisione straordinaria, ma non evocato in sede straordinaria, anche per tutti altri possibili errori di giudizio della decisione (Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 27 giugno 2006, n. 9).
Per tutto quanto sin qui evidenziato, essendo stato esperito il rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato- ritenuta la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa- il ricorrente, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, aveva unicamente la possibilità di impugnare la decisione resa su ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo per vizi di forma o di procedimento.
Deve, essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso.
Compensa le spese processuali tra le parti, attese la peculiarità e la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 9.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
6