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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/07/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 204/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Cavour – Eden Park, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Antonio Maccarone (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Leonardo Di Bona, 1/A, presso i funzionari Vincenzo Parrello, Rosaria Leuzzi e Tiziana Meligrana (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE E,
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Locri (RC), via Firenze, n. 113, presso lo studio dell'avv. Domenico Spanò (PEC: che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249004047312000, notificata il 29.01.2025, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920120005522291000, riferita a sanzioni emesse dall' relative all'anno 2010 e di CP_1
1 importo pari a 10.546,00€. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento suddetta e che, in ogni caso, la pretesa ivi riportata fosse da considerarsi estinta per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Dichiarare la nullità degli atti impugnati per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e quindi la non debenza delle somme pretese, per i motivi espressi in narrativa;
2) in via ulteriormente subordinata dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione e/ o decadenza delle pretese creditorie dell , Controparte_1 contenute nei provvedimenti impugnati;
3) dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione sul calcolo sanzioni e interessi. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto, nel resto, del ricorso.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria riportata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi al riguardo che, vertendosi in materia di sanzioni amministrative sottese alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981, l'istituto della prescrizione soggiace al termine quinquennale.
4. Così, infatti, l'art. 28 della Legge summenzionata: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Per l'interruzione, pertanto, l'articolo predetto rimanda alle disposizioni del codice civile, in virtù delle quali, ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore deve considerarsi utile a interrompere il quinquennio previsto.
5. Il ha dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente la cartella di CP_5 pagamento n. 139201200055222910000 il 28.02.2013 e di aver ricevuto, da parte del ricorrente, il versamento di talune somme riferite alla cartella in contestazione (dal 7.02.2014 al 19.02.2019) sulla scorta di una preventiva richiesta di rateizzazione da parte del ricorrente.
5.1. Pertanto, sulla base degli avvenuti versamenti, dall'importo inizialmente iscritto a ruolo (pari a 10.690,00€) occorre detrarre la somma di 4.088,05€, stante lo spontaneo versamento da parte del ricorrente.
6. Si dichiara, per tali motivi, la cessata materia del contendere, limitatamente alla somma corrisposta dal ricorrente.
7. Per la parte residuante, di importo pari a 10.728,55€ (composta dalla residua somma non versata di 6.601,95€, a cui si aggiungono 971,05€ per oneri di riscossione e 3.026,58€ a titolo di interessi) il ricorso deve essere rigettato.
2 8. Il ha documentato, altresì, di aver notificato al ricorrente talune richieste di CP_5 pagamento, atte a interrompere i termini prescrizionali e corrispondenti a nuove date di decorrenza del quinquennio normativamente previsto. Essi sono:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201900000416000, contenente la cartella di pagamento oggetto di contestazione e notificata il 15.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000818529000, contenente la cartella di pagamento oggetto di contestazione e notificata il 15.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 139202190004714160000, contenente la cartella di pagamento oggetto di contestazione e notificata l'8.09.2023.
9. Pertanto, stante gli avvenuti versamenti da parte del ricorrente, a seguito di richiesta di rateizzazione, avvenuti il 7.02.2014, 3.03.2014, 28.07.2014, 8.06.2018 e 19.02.2019 e stante l'inoltro al ricorrente delle predette richieste di pagamento, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, a causa del mancato decorso del quinquennio di prescrizione.
10. Per tutti i motivi fin qui espressi, il ricorso, per la residua somma ancora non versata, deve essere rigettato.
11. In occasione del parziale versamento di somme, le spese di lite sono compensate per metà e, nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla somma pari a 4.088,05€, richiamata dalla cartella di pagamento n. 13920120005522291000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento della residua parte di spese complessivamente Parte_1 Co pari a 700,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
- condanna al pagamento della residua parte di spese complessivamente Parte_1 pari a 700,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 02/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Cavour – Eden Park, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Antonio Maccarone (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Leonardo Di Bona, 1/A, presso i funzionari Vincenzo Parrello, Rosaria Leuzzi e Tiziana Meligrana (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE E,
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Locri (RC), via Firenze, n. 113, presso lo studio dell'avv. Domenico Spanò (PEC: che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249004047312000, notificata il 29.01.2025, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920120005522291000, riferita a sanzioni emesse dall' relative all'anno 2010 e di CP_1
1 importo pari a 10.546,00€. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento suddetta e che, in ogni caso, la pretesa ivi riportata fosse da considerarsi estinta per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Dichiarare la nullità degli atti impugnati per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e quindi la non debenza delle somme pretese, per i motivi espressi in narrativa;
2) in via ulteriormente subordinata dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione e/ o decadenza delle pretese creditorie dell , Controparte_1 contenute nei provvedimenti impugnati;
3) dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione sul calcolo sanzioni e interessi. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto, nel resto, del ricorso.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria riportata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi al riguardo che, vertendosi in materia di sanzioni amministrative sottese alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981, l'istituto della prescrizione soggiace al termine quinquennale.
4. Così, infatti, l'art. 28 della Legge summenzionata: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Per l'interruzione, pertanto, l'articolo predetto rimanda alle disposizioni del codice civile, in virtù delle quali, ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore deve considerarsi utile a interrompere il quinquennio previsto.
5. Il ha dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente la cartella di CP_5 pagamento n. 139201200055222910000 il 28.02.2013 e di aver ricevuto, da parte del ricorrente, il versamento di talune somme riferite alla cartella in contestazione (dal 7.02.2014 al 19.02.2019) sulla scorta di una preventiva richiesta di rateizzazione da parte del ricorrente.
5.1. Pertanto, sulla base degli avvenuti versamenti, dall'importo inizialmente iscritto a ruolo (pari a 10.690,00€) occorre detrarre la somma di 4.088,05€, stante lo spontaneo versamento da parte del ricorrente.
6. Si dichiara, per tali motivi, la cessata materia del contendere, limitatamente alla somma corrisposta dal ricorrente.
7. Per la parte residuante, di importo pari a 10.728,55€ (composta dalla residua somma non versata di 6.601,95€, a cui si aggiungono 971,05€ per oneri di riscossione e 3.026,58€ a titolo di interessi) il ricorso deve essere rigettato.
2 8. Il ha documentato, altresì, di aver notificato al ricorrente talune richieste di CP_5 pagamento, atte a interrompere i termini prescrizionali e corrispondenti a nuove date di decorrenza del quinquennio normativamente previsto. Essi sono:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201900000416000, contenente la cartella di pagamento oggetto di contestazione e notificata il 15.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000818529000, contenente la cartella di pagamento oggetto di contestazione e notificata il 15.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 139202190004714160000, contenente la cartella di pagamento oggetto di contestazione e notificata l'8.09.2023.
9. Pertanto, stante gli avvenuti versamenti da parte del ricorrente, a seguito di richiesta di rateizzazione, avvenuti il 7.02.2014, 3.03.2014, 28.07.2014, 8.06.2018 e 19.02.2019 e stante l'inoltro al ricorrente delle predette richieste di pagamento, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, a causa del mancato decorso del quinquennio di prescrizione.
10. Per tutti i motivi fin qui espressi, il ricorso, per la residua somma ancora non versata, deve essere rigettato.
11. In occasione del parziale versamento di somme, le spese di lite sono compensate per metà e, nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla somma pari a 4.088,05€, richiamata dalla cartella di pagamento n. 13920120005522291000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento della residua parte di spese complessivamente Parte_1 Co pari a 700,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
- condanna al pagamento della residua parte di spese complessivamente Parte_1 pari a 700,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 02/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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