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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/11/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3474/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 19.11.2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. COSSA FRANCESCO ha concluso come Parte_1 Controparte_1 da nota depositata in data 15/10/2025 per e 'avv. MASSIMO BASILICO e l'avv. LUCCONE Parte_2 Parte_3
SINUHE hanno concluso come da nota depositata in data 1/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:25 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3474/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3474/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. COSSA FRANCESCO ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Oberdan n. 31, giusta procura allegata in atti;
attori contro
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. LUCCONE SINUHE e dall'avv. BASILICO C.F._4
MASSIMO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roccagorga (LT),
Via della Pace n. 477, giusta procure alle liti depositate in atti;
convenuti
OGGETTO: azione regolamento confini ex art. 950 c.c.;azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli ed premettendo di essere Pt_1 Controparte_1 comproprietari e possessori, da oltre venti anni, dell'immobile sito in Roccagorga (LT), Via Della
Pace n. 453, ivi compresa l'area su cui insiste il fabbricato, con le annesse aree scoperte distinte in
C.T. alla p.lla 2602, Fg. 24, Mappale n. 237 e con tutti “i diritti ed accessori relativi, servitù attive e passive se esistenti, con i proporzionali diritti ed obblighi in comproprietà e in condominio sia sulle scale che sul terreno”, hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i coniugi e quest'ultima proprietaria del fondo confinante, distinto in Catasto Parte_2 Parte_3 al Fg. 24, Part. 236 (all. doc. 4), lamentando l'edificazione da parte di questi ultimi sull'area cortilizia (Fg. 24 Part. 236, sub 3 e 4) e la rivendica da parte dei medesimi dell'uso esclusivo di una striscia di terreno adibita a marciapiede circostante il lato est della propria casa, utilizzata per oltre vent'anni per accedere al retro dell'abitazione e per esigenze di comodità.
Tanto premesso, le odierne parti deducenti hanno così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: a) disporre ex art. 950 C.c.
Ctu, finalizzata all'accertamento del reale confine tra i fondi in questione, rideterminandone la originaria linea sulla base dei titoli di proprietà e dei frazionamenti e/o in difetto, delle mappe catastali, statuendo il diritto di parte attrice di posizionare idoneo muretto o ripristinare, a spese dei convenuti, la rete di confine, a norma di legge, tra i fondi medesimi, con contestuale declaratoria di inefficacia dell'attuale loro possesso, giusta ordinanza cron. 6207/20 del 19.10.2020 - Rg. 5597/19,
e risarcimento danni in via equitativa;
b) accertato che gli attori sono stati privati della striscia di suolo corrispondente al marciapiede della loro casa, disporre, occorrendo ex art. 948 Cc, la condanna dei convenuti alla restituzione di essa ai legittimi proprietari oltre risarcimento danni in via equitativa, statuendo il diritto di parte attrice di posizionare idoneo muretto o ripristinare, a spese dei convenuti, la rete di confine, a norma di legge, tra i fondi medesimi, con contestuale declaratoria di inefficacia dell'attuale loro possesso, giusta ordinanza cron. 6207/20 del 19.10.2020 - Rg. 5597/19.
c) spese e competenze di causa rifuse.”.
I convenuti, costituitisi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/12/2021, contestando integralmente la ricostruzione attorea, precisando che il confine tra le due proprietà era sempre stato ben definito e consolidato da oltre 35 anni e che gli odierni attori non avevano mai contestato tale delimitazione, né rivendicato diritti sulla porzione di terreno oggi oggetto di causa, da sempre stata utilizzata esclusivamente dalla convenuta, hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis, in via pregiudiziale di rito: _
Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta anche ai sensi dell'art. 948 c.c. per la quale non risulta attivata la relativa procedura di mediazione, obbligatoria, avente ad oggetto diritti reali;
sempre in via pregiudiziale di rito:_ Accertare dichiarare la carenza di legittimazione passiva a contraddire dell'odierno convenuto OR , non essendo titolare di alcun Parte_2 diritto reale sulla particella 236 Foglio 24 e per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio . Nel merito: _Rigettare tutte le domande di parte attrice poiché inammissibili ed infondate in fatto è in diritto e comunque non provate e, in ogni caso precluse dal perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario ex art. 1158 c.c. (ordinaria usucapione ventennale) in favore della convenuta sulla porzione di terreno di cui parte attrice ne chiede la Parte_3 restituzione, nell'eventualità che la stessa risultasse acquisita alla particella 236 fg. 24 di proprietà della convenuta. In via subordinata - Accertare e dichiarare la prescrizione in ogni caso di tutte le azioni poste a base delle domande attoree per decorso del termine prescrizionale ordinario, sia ventennale che decennale, e comunque perché maturato l'usucapione, da parte della OR Pt_3
sulla porzione di piazzale – terreno che risultasse acquisita alla particella 236 fg. 24 di
[...] proprietà della stessa - condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la somma che il tribunale riterrà equa, considerata la temerarietà e l'oggetto del contendere, in quanto la differenza richiesta da parte attrice risulta nella soglia di tollerabilità catastale, oltreché per le motivazioni esposte in epigrafe al punto 15; _ rigettare l'avversa domanda di risarcimento danni poiché destituita di ogni fondamento non sussistendo, nel caso di specie, alcun fatto e/o atto illecito posto in essere dai convenuti . Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
Cap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., subentrato, nelle more, l'odierno G.I. a far data dall'1/07/2022, la causa, istruita in via documentale, c.t.u. e prove orali, sfumati i tentativi di conciliazione tra le parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Come noto, l'azione di regolamento di confini promossa dall'odierna parte attrice presuppone l'incertezza del confine tra due fondi, sicché, in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine.
Tale azione ha, dunque, la natura di una rivendica parziale e presenta alcune peculiarità, nel senso che ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto: tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente, e, sul versante probatorio, che ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si possa attenere al confine delineato dalle mappe catastali.
Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine;
l'omessa produzione del titolo d'acquisto di uno dei fondi confinanti non comporta, pertanto, la soccombenza per mancato assolvimento dell'onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. II, n. 3082/2006).
Orbene, oggetto della presente causa è l'accertamento del confine tra le particelle catastali nn. 236 e
237 nel foglio di mappa n. 24 del Comune di Roccagorga, particelle che, come anche acclarato dal
C.T.U., risultano rispettivamente intestate alla convenuta (con tutti i sub da 1 a 5) e agli attori (vd. anche atto di proprietà del 06.06.1986, all. 1, attoreo), nello specifico, dei subb. 1-3- Parte_1
4, dei subb. 2-5-6 corte comune alle unità del fabbricato. Controparte_1
Sulla scorta di quanto sopra, risulta, dunque, meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal patrocinio convenuto, essendo il sig. non intestatario di alcuna particella oggetto di Parte_2 causa e, dunque, sprovvisto di legittimazione passiva, a nulla rilevando in questa sede che questi abbia preso parte al giudizio possessorio vertente sul medesimo oggetto del presente giudizio, essendo l'interdetto possessorio posto su un diverso piano di quello petitorio (si veda anche Cass. II, n.
21245/2007 “Sul versante della legittimazione, si è statuito che, poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione”).
Nel caso di specie, la domanda attorea di azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c. non può, invero, trovare accoglimento difettandone uno dei suoi presupposti, ovvero l'incertezza del confine tra i due fondi.
Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, infatti, in tema di regolamento di confini, il giudice può riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi: ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione scritta (Cass. II, n. 3723/2011).
Più di recente è stato evidenziato come, - premesso che, per determinare il confine è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni-, il ritrovamento dei termini lapidei - nella specie, un muro la cui preesistenza era stata rilevata dal consulente tecnico e riferita dai testi escussi - già apposti dalle parti o dai loro danti causa, e dapprima non apparenti fuori del suolo, può costituire una prova decisiva, se vi era una zona di possesso promiscuo e può fondare, in tal caso, una presunzione di regolamento stragiudiziale del confine mentre, se risulta provato che vi furono modificazioni nella determinazione del confine e nella conseguente apposizione di termini, esso costituisce un indizio che il giudice di merito può apprezzare nel quadro di tutte le altre risultanze processuali (Cass. II, n. 34825/2021). Orbene, nel caso di specie, come argomentato sin dall'atto introduttivo, gli attori non hanno messo in dubbio la sussistenza di un confine esistente tra le due proprietà confinanti, lamentando piuttosto l'usurpazione da parte dei coniugi convenuti di “quel piccolo marciapiede” circostante il lato est della propria casa degli attori (come graficamente illustrato nella relazione peritale cfr. doc.
6 - Perizia di parte e nella fotografia allegato doc.
7 - foto linea confine catastale) da cui, a far data da tempo ultra ventennale, sono sempre passati per comodità e per accedere al retro della loro casa.
Non sussiste, dunque, incertezza circa una linea di demarcazione tra le due proprietà confinanti, tant'è vero che, nel 2019, gli odierni convenuti, esperendo vittoriosamente contro l'odierno attore CP_1
n'azione di reintegra nel possesso (vd. all. 5, ord. 19.10.2020), hanno ottenuto la rimozione
[...] della rete di cantiere apposta dal predetto apposta a delimitazione del confine delle due particelle 236
e 237 con ripristino della precedente rete posticcia.
Dalla stessa lettura della perizia di parte attrice, datata 19.09.2019, a firma del tecnico incaricato dagli attori, geom. depositata a supporto della domanda (cfr. all. 6, attoreo), non si Persona_1 evince alcuna incertezza sul confine delle due proprietà.
Nello specifico, il tecnico di parte attrice evidenzia come il lotto attoreo (p.lla 237), avente la forma geometrica di un quadrilatero, abbia dei confini così materializzati: “1) Confine con via Della Pace:
Recinzione metallica su muretto in cls. Cancello di accesso metallico ancorato su pilastri in cls. 2)
Confine con mappale 238 (altra proprietà): muro in cls 3) Confine con fosso di proprietà demaniale/consortile: scarpata a ridosso dell'argine” e con riferimento al confine con il lotto di proprietà della convenuta (mappale 236): “parte in struttura metallica su cordolo in cls, Pt_3 parte in paletti e rete…il massetto che ricopre la fognatura risulta allineato con dette porzioni di recinzione”, concludendo, dunque, che “il termine di tale massetto…costituisce di fatto il confine tra le due proprietà” ed evidenziando come “lo stato di conservazione delle recinzioni lascia intendere la loro vetustà…manufatti, come già dichiarata dai proprietari, non sono affatto di recente costruzione” (vd. pag. 3, all. 6, attoreo).
Nelle proprie conclusioni, il tecnico attoreo afferma che “Lo stato di fatto non è in divergenza con gli atti di costituzione. Le modeste difformità geometriche evidenziate non incidono a favore né a disfavore delle proprietà confinanti. 2) Il tipo di Frazionamento 19/85 (e di conseguenza l'attuale mappa catastale) conferma che i lotti presentano forma geometrica di un quadrilatero, delimitati da linee rette, e pertanto senza alcuna “risega” o interruzione che vada a stravolgere la linearità delle dividenti. Si conferma inoltre che, lungo il tratto in cui la recinzione risulta divelta, la posizione esatta del confine è da intendersi dall'unione delle porzioni di recinzioni materializzate sullo stesso allineamento. Lo stesso confine coincide con il termine del massetto insistente sulla fognatura pertinente l'abitazione degli stessi 3) In base a quanto emerge dallo stato di Parte_4 conservazione dei manufatti e dall'orografia del terreno si può dire che, agli occhi del sottoscritto, lo stato di fatto sopra descritto appare consolidato negli anni” (vd. pag. 9, all. 6 attoreo).
Tali accertamenti non consentono, dunque, di ritenere incerti i confini tra le due proprietà confinanti,
e ciò lo si evince dalla presenza di recinzioni metalliche su cordoli in calcestruzzo e muretti apposti dalla proprietà attorea in corrispondenza del massetto insistente sulla fognatura pertinente alla propria abitazione.
Ciò è stato altresì confermato dal C.T.U., arch. nominato in seno al presente giudizio, il quale Per_2 ha rilevato che “I due fondi sono delimitati da recinzioni, ad eccezione della porzione limitrofa alla parete del fabbricato identificato dalla particella N. 237 (fabbricato di parte attrice). La particella
N. 236 (parte convenuta) ha accesso carrabile e pedonale dalla strada pubblica, sul fronte strada è delimitata da recinzione in muratura rivestita in pietra e soprastante ringhiera metallica, nel lato destro in parte con paletti in ferro e rete metallica e in parte con paletti in cemento e rete metallica, nel retro da paletti in cemento e rete metallica. La delimitazione interna alle due proprietà, con inizio dalla strada pubblica fino a raggiungere il fabbricato esistente nella particella n. 237, è realizzato con cordolo e soprastante ringhiera in ferro, lungo la parete del fabbricato (particella N.237) è privo di delimitazione, oltre il fabbricato, con pali in cemento e rete metallica. Il limite lungo la parete del fabbricato insistente nella particella N. 237, per la lunghezza di circa ml. 11,00, è individuato dalla differenza di piano del marciapiede, come evidenziato nell'Allegato 7 dalla foto 11 a 19 e nell'allegato grafico N.
9. Sotto il massetto del marciapiede, come dichiarato dalle parti in sede si accesso, vi sono le condutture di servizio del fabbricato della particella N.237. La particella N.237
(parte attrice), ha accesso carrabile e pedonale dalla strada pubblica, nel fronte strada è delimitata da recinzione con muretto e soprastante ringhiera, la delimitazione interna a confine con la particella
N. 238, con muretto e nel retro in parte in muratura e in parte con paletti in cemento e rete metallica.”
(vd. pag. 6, c.t.u.).
I confini che demarcano le due proprietà sono, dunque, sempre stati esistenti, con la presenza di opere murarie inamovibili.
La domanda attorea ex art. 950 c.c. va, dunque, respinta per difetto dei presupposti, così come parimenti va respinta la domanda attorea di rivendica ex art. 948 c.c. finalizzata alla condanna dei convenuti alla restituzione della striscia di suolo corrispondente al marciapiede della loro casa, nonché la consequenziale azione di risarcimento del danno.
Ciò posto, secondo il costante indirizzo di legittimità, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo;
in tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa — la probatio diabolica della rivendica — di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. II, n. 26003/2010; Cass. II, n.
13605/2000).
Chiarito quanto sopra, l'odierna parte attrice ha agito espressamente in rivendica della striscia di terreno meglio sopra identificata e, nello specifico, “quel piccolo marciapiede” circostante il lato est della propria casa.
A tale proposito, l'art. 948 c.c. disciplina la prima, e principale, azione a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione, che è concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta o detenuta da altri, e serve ad accertare se chi agisce ha effettivamente il diritto di proprietà
e tende a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore.
Ciò posto, in conformità delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultimo ha l'onere di dimostrare il suo diritto, per cui, se l'acquisto non è a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto e del titolo di acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (la cd. probatio diabolica).
Tuttavia, quando il convenuto deduca con eccezione o domanda riconvenzionale di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione, poiché tale onere si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. II, n. 8215/2016; Cass. II, n. 8806/2000).
Nel caso di specie, dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dalle parti e dalle concordi dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, sig. e sig. particolarmente attendibili, Tes_1 Tes_2 trattandosi di soggetti non avvinti da rapporti di parentela con le parti, a dispetto del teste
[...] figlio dell'attrice e, comunque, conoscenti da tempo i luoghi di causa e frequentanti gli Tes_3 stessi, è emerso che i convenuti abitassero stabilmente nell'immobile di Roccagorga, Via della Pace, sin dall'ottobre del 1985 e, dunque, in data antecedente il titolo di proprietà (atto di donazione del
6.6.1986) degli odierni attori, occupandosi altresì della manutenzione del cortile adibito a piazzale che costeggia l'abitazione della stessa, con l'esecuzione di opere necessarie a preservarla (es. manutenzione della rete idrica e fognaria, pulizie dell'intero fondo, sistemazione dei tratti di rete sganciata sulla linea di confine, sostituzione dei pali di sostegno della rete, apposizione della rete ombreggiante), ivi esercitando un possesso continuato, pacifico, incontestato e ininterrotto dell'intera area.
Nello specifico, nessuno degli attori sentito in sede di interpello ha negato che la convenuta fosse nella disponibilità del bene dall'ottobre 1985, limitandosi a specificare che ciascuno proprietario aveva il suo marciapiede senza nulla dire sul periodo storico (cfr. verb. ud. 26.3.24 Parte_1
“sul cap. 1) Vero che la Sig.ra possiede dall'ottobre 1985 in modo pieno ed esclusivo Parte_3 tutto l'immobile identificato al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Roccagorga con la part.
236 fg. 24 comprese le rispettive pertinenze? Non è vero, la OR possiede il suo Pt_3 marciapiede e io mio fratello il nostro;
”; sullo stesso capitolo: “Non è vero perché Controparte_1 noi possediamo il nostro marciapiede e la OR il suo. Nel 2018 il nostro marciapiede ci Pt_3
è stato sottratto dalla OR che ha messo una rete attaccata al muro di casa mia e l'ha Pt_3 collegato alla rete di recinzione già esistente.”).
I testi di parte convenuta, sig. e sig. hanno rispettivamente confermato sia che, Tes_1 Tes_2 dall'ottobre del 1985, i convenuti vivono stabilmente nell'immobile di Roccagorga, Via della Pace e che il fondo di proprietà della convenuta ed i confini dello stesso corrispondono ai confini esistenti dal 1985 ad oggi, sia il possesso ultraventennale e uti dominus dell'area in contestazione con manutenzione della stessa e realizzazione di opere atte ad escludere terzi (cfr. verb. ud. 26.3.24 teste
“E' vero, io conosco i signori fin dall'infanzia e confermo che abitano li.”; 2) E'vero, Tes_1 il confine sul posto è sempre stato lo stesso;
”; teste “Io sono a conoscenza dello stato dei Tes_2 luoghi dal 1998 perché all'epoca frequentavo all'età di sei anni la scuola elementare e ho conosciuto
, il figlio dei convenuti. Io frequentavo parecchio la casa come Persona_3 Per_3 frequentava casa mia, tuttora siamo amici e posso confermare che la situazione che vedo nella foto
è rimasta sempre la stessa. Ho visto i genitori di fare la manutenzione anche della parte Per_3 di cemento dove si faceva il muschio. Solo loro si occupavano di tale manutenzione. ADR Io non conosco i proprietari confinanti, non ho visto nessun altro fare tale manutenzione. Io ci andavo il sabato e durante il pomeriggio durante la settimana, a volte io andavo da e lui veniva da Per_3 me. Posso dire che dal 1998 ad oggi la situazione del piazzale è sempre rimasta la stessa anche come posizionamento della rete che è stoppata al muro e legata ad un palo di cemento, la rete dal 1998 ad oggi è sempre stata nella posizione attuale.”, “Posso dire che dal 1998 ad oggi la situazione del piazzale è sempre rimasta la stessa anche come posizionamento della rete che è stoppata al muro e legata ad un palo di cemento, la rete dal 1998 ad oggi è sempre stata nella posizione attuale.”; Posso dire che un giorno che non ricordo i signori volevano nel piazzale nella parte cementata CP_1 con il muschio per rifare il muro di casa loro e la OR disse loro che dovevano pagare il Pt_3 suolo occupato. Sono quasi venuti alla mani perché i signori anno detto di no. 11)Vero che CP_1 la Sig.ra e la sua famiglia utilizzavano il cancelletto - raffigurato in Doc.7 (fascicolo Parte_3 di parte convenuta) per andare sul terreno di loro proprietà, identificato con la particella 242 del fg.24, confinante con la proprietà dei della sig.ra attraversavano CP_1 Parte_5 la proprietà di e e quella della Sig.ra ? E' vero che la famiglia Controparte_1 Pt_1 Parte_5 di utilizzava il cancelletto che vedo nelle foto per andare in un terreno che hanno li vicino Per_3
e anche io ci sono passato dal cancelletto con per andare a giocare a calcio in quel terreno. Per_3
12)Vero che nell'anno 2013 circa i hanno chiuso il cancelletto raffigurato in foto Doc.
7 - CP_1 fascicolo parte convenuta- con vasi e secchi impedendo alla ZZ p ed alla sua famiglia di poter passare dentro la proprietà di e per arrivare al terreno identificato con particella 242 Pt_1 CP_1 fg.24 (CT Comune di Roccagorga)? So che il passaggio è stato chiuso ma non so da chi. 13)Vero che
l'ingresso all'abitazione della Sig.ra è consentito solo dal cancello posto su Via della Pace Pt_3
477 ? E vero, è un unico accesso. 14)Vero che nella parte posteriore della proprietà della Pt_3 in particolare nell'area cortilizia della propria abitazione esiste una rete divisoria – come raffigurata nel doc. 16 -, che divide la proprietà della medesima da quella dei sig. e , il Controparte_1 Pt_1 cui inizio è costituito da una rete obbliqua ancorata con stop alla parete dell'abitazione dei CP_1
E' vero che c'è la rete che vedo nella foto e che la stessa dal 1998 è sempre stata in tale posizione.”).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione svolta dalla parte convenuta, la domanda di rivendica attorea va respinta.
Va poi respinta la domanda di condanna attorea ex art. 96 c.p.c. formulata dal patrocinio dei convenuti, posto che non risultano dimostrati, né allegati i presupposti oggettivi e soggettivi per un suo accoglimento.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad €
5.200,00) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto
[...]
; Pt_2
b) rigetta integralmente le domande attoree;
c) rigetta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
d) condanna altresì gli attori in solido a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv. Luccone Sinuhe e avv. Massimo Basilico;
e) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico degli attori.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 19.11.2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. COSSA FRANCESCO ha concluso come Parte_1 Controparte_1 da nota depositata in data 15/10/2025 per e 'avv. MASSIMO BASILICO e l'avv. LUCCONE Parte_2 Parte_3
SINUHE hanno concluso come da nota depositata in data 1/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:25 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3474/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3474/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. COSSA FRANCESCO ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Oberdan n. 31, giusta procura allegata in atti;
attori contro
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. LUCCONE SINUHE e dall'avv. BASILICO C.F._4
MASSIMO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roccagorga (LT),
Via della Pace n. 477, giusta procure alle liti depositate in atti;
convenuti
OGGETTO: azione regolamento confini ex art. 950 c.c.;azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli ed premettendo di essere Pt_1 Controparte_1 comproprietari e possessori, da oltre venti anni, dell'immobile sito in Roccagorga (LT), Via Della
Pace n. 453, ivi compresa l'area su cui insiste il fabbricato, con le annesse aree scoperte distinte in
C.T. alla p.lla 2602, Fg. 24, Mappale n. 237 e con tutti “i diritti ed accessori relativi, servitù attive e passive se esistenti, con i proporzionali diritti ed obblighi in comproprietà e in condominio sia sulle scale che sul terreno”, hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i coniugi e quest'ultima proprietaria del fondo confinante, distinto in Catasto Parte_2 Parte_3 al Fg. 24, Part. 236 (all. doc. 4), lamentando l'edificazione da parte di questi ultimi sull'area cortilizia (Fg. 24 Part. 236, sub 3 e 4) e la rivendica da parte dei medesimi dell'uso esclusivo di una striscia di terreno adibita a marciapiede circostante il lato est della propria casa, utilizzata per oltre vent'anni per accedere al retro dell'abitazione e per esigenze di comodità.
Tanto premesso, le odierne parti deducenti hanno così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: a) disporre ex art. 950 C.c.
Ctu, finalizzata all'accertamento del reale confine tra i fondi in questione, rideterminandone la originaria linea sulla base dei titoli di proprietà e dei frazionamenti e/o in difetto, delle mappe catastali, statuendo il diritto di parte attrice di posizionare idoneo muretto o ripristinare, a spese dei convenuti, la rete di confine, a norma di legge, tra i fondi medesimi, con contestuale declaratoria di inefficacia dell'attuale loro possesso, giusta ordinanza cron. 6207/20 del 19.10.2020 - Rg. 5597/19,
e risarcimento danni in via equitativa;
b) accertato che gli attori sono stati privati della striscia di suolo corrispondente al marciapiede della loro casa, disporre, occorrendo ex art. 948 Cc, la condanna dei convenuti alla restituzione di essa ai legittimi proprietari oltre risarcimento danni in via equitativa, statuendo il diritto di parte attrice di posizionare idoneo muretto o ripristinare, a spese dei convenuti, la rete di confine, a norma di legge, tra i fondi medesimi, con contestuale declaratoria di inefficacia dell'attuale loro possesso, giusta ordinanza cron. 6207/20 del 19.10.2020 - Rg. 5597/19.
c) spese e competenze di causa rifuse.”.
I convenuti, costituitisi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/12/2021, contestando integralmente la ricostruzione attorea, precisando che il confine tra le due proprietà era sempre stato ben definito e consolidato da oltre 35 anni e che gli odierni attori non avevano mai contestato tale delimitazione, né rivendicato diritti sulla porzione di terreno oggi oggetto di causa, da sempre stata utilizzata esclusivamente dalla convenuta, hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis, in via pregiudiziale di rito: _
Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta anche ai sensi dell'art. 948 c.c. per la quale non risulta attivata la relativa procedura di mediazione, obbligatoria, avente ad oggetto diritti reali;
sempre in via pregiudiziale di rito:_ Accertare dichiarare la carenza di legittimazione passiva a contraddire dell'odierno convenuto OR , non essendo titolare di alcun Parte_2 diritto reale sulla particella 236 Foglio 24 e per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio . Nel merito: _Rigettare tutte le domande di parte attrice poiché inammissibili ed infondate in fatto è in diritto e comunque non provate e, in ogni caso precluse dal perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario ex art. 1158 c.c. (ordinaria usucapione ventennale) in favore della convenuta sulla porzione di terreno di cui parte attrice ne chiede la Parte_3 restituzione, nell'eventualità che la stessa risultasse acquisita alla particella 236 fg. 24 di proprietà della convenuta. In via subordinata - Accertare e dichiarare la prescrizione in ogni caso di tutte le azioni poste a base delle domande attoree per decorso del termine prescrizionale ordinario, sia ventennale che decennale, e comunque perché maturato l'usucapione, da parte della OR Pt_3
sulla porzione di piazzale – terreno che risultasse acquisita alla particella 236 fg. 24 di
[...] proprietà della stessa - condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la somma che il tribunale riterrà equa, considerata la temerarietà e l'oggetto del contendere, in quanto la differenza richiesta da parte attrice risulta nella soglia di tollerabilità catastale, oltreché per le motivazioni esposte in epigrafe al punto 15; _ rigettare l'avversa domanda di risarcimento danni poiché destituita di ogni fondamento non sussistendo, nel caso di specie, alcun fatto e/o atto illecito posto in essere dai convenuti . Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
Cap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., subentrato, nelle more, l'odierno G.I. a far data dall'1/07/2022, la causa, istruita in via documentale, c.t.u. e prove orali, sfumati i tentativi di conciliazione tra le parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Come noto, l'azione di regolamento di confini promossa dall'odierna parte attrice presuppone l'incertezza del confine tra due fondi, sicché, in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine.
Tale azione ha, dunque, la natura di una rivendica parziale e presenta alcune peculiarità, nel senso che ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto: tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente, e, sul versante probatorio, che ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si possa attenere al confine delineato dalle mappe catastali.
Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine;
l'omessa produzione del titolo d'acquisto di uno dei fondi confinanti non comporta, pertanto, la soccombenza per mancato assolvimento dell'onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. II, n. 3082/2006).
Orbene, oggetto della presente causa è l'accertamento del confine tra le particelle catastali nn. 236 e
237 nel foglio di mappa n. 24 del Comune di Roccagorga, particelle che, come anche acclarato dal
C.T.U., risultano rispettivamente intestate alla convenuta (con tutti i sub da 1 a 5) e agli attori (vd. anche atto di proprietà del 06.06.1986, all. 1, attoreo), nello specifico, dei subb. 1-3- Parte_1
4, dei subb. 2-5-6 corte comune alle unità del fabbricato. Controparte_1
Sulla scorta di quanto sopra, risulta, dunque, meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal patrocinio convenuto, essendo il sig. non intestatario di alcuna particella oggetto di Parte_2 causa e, dunque, sprovvisto di legittimazione passiva, a nulla rilevando in questa sede che questi abbia preso parte al giudizio possessorio vertente sul medesimo oggetto del presente giudizio, essendo l'interdetto possessorio posto su un diverso piano di quello petitorio (si veda anche Cass. II, n.
21245/2007 “Sul versante della legittimazione, si è statuito che, poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione”).
Nel caso di specie, la domanda attorea di azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c. non può, invero, trovare accoglimento difettandone uno dei suoi presupposti, ovvero l'incertezza del confine tra i due fondi.
Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, infatti, in tema di regolamento di confini, il giudice può riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi: ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione scritta (Cass. II, n. 3723/2011).
Più di recente è stato evidenziato come, - premesso che, per determinare il confine è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni-, il ritrovamento dei termini lapidei - nella specie, un muro la cui preesistenza era stata rilevata dal consulente tecnico e riferita dai testi escussi - già apposti dalle parti o dai loro danti causa, e dapprima non apparenti fuori del suolo, può costituire una prova decisiva, se vi era una zona di possesso promiscuo e può fondare, in tal caso, una presunzione di regolamento stragiudiziale del confine mentre, se risulta provato che vi furono modificazioni nella determinazione del confine e nella conseguente apposizione di termini, esso costituisce un indizio che il giudice di merito può apprezzare nel quadro di tutte le altre risultanze processuali (Cass. II, n. 34825/2021). Orbene, nel caso di specie, come argomentato sin dall'atto introduttivo, gli attori non hanno messo in dubbio la sussistenza di un confine esistente tra le due proprietà confinanti, lamentando piuttosto l'usurpazione da parte dei coniugi convenuti di “quel piccolo marciapiede” circostante il lato est della propria casa degli attori (come graficamente illustrato nella relazione peritale cfr. doc.
6 - Perizia di parte e nella fotografia allegato doc.
7 - foto linea confine catastale) da cui, a far data da tempo ultra ventennale, sono sempre passati per comodità e per accedere al retro della loro casa.
Non sussiste, dunque, incertezza circa una linea di demarcazione tra le due proprietà confinanti, tant'è vero che, nel 2019, gli odierni convenuti, esperendo vittoriosamente contro l'odierno attore CP_1
n'azione di reintegra nel possesso (vd. all. 5, ord. 19.10.2020), hanno ottenuto la rimozione
[...] della rete di cantiere apposta dal predetto apposta a delimitazione del confine delle due particelle 236
e 237 con ripristino della precedente rete posticcia.
Dalla stessa lettura della perizia di parte attrice, datata 19.09.2019, a firma del tecnico incaricato dagli attori, geom. depositata a supporto della domanda (cfr. all. 6, attoreo), non si Persona_1 evince alcuna incertezza sul confine delle due proprietà.
Nello specifico, il tecnico di parte attrice evidenzia come il lotto attoreo (p.lla 237), avente la forma geometrica di un quadrilatero, abbia dei confini così materializzati: “1) Confine con via Della Pace:
Recinzione metallica su muretto in cls. Cancello di accesso metallico ancorato su pilastri in cls. 2)
Confine con mappale 238 (altra proprietà): muro in cls 3) Confine con fosso di proprietà demaniale/consortile: scarpata a ridosso dell'argine” e con riferimento al confine con il lotto di proprietà della convenuta (mappale 236): “parte in struttura metallica su cordolo in cls, Pt_3 parte in paletti e rete…il massetto che ricopre la fognatura risulta allineato con dette porzioni di recinzione”, concludendo, dunque, che “il termine di tale massetto…costituisce di fatto il confine tra le due proprietà” ed evidenziando come “lo stato di conservazione delle recinzioni lascia intendere la loro vetustà…manufatti, come già dichiarata dai proprietari, non sono affatto di recente costruzione” (vd. pag. 3, all. 6, attoreo).
Nelle proprie conclusioni, il tecnico attoreo afferma che “Lo stato di fatto non è in divergenza con gli atti di costituzione. Le modeste difformità geometriche evidenziate non incidono a favore né a disfavore delle proprietà confinanti. 2) Il tipo di Frazionamento 19/85 (e di conseguenza l'attuale mappa catastale) conferma che i lotti presentano forma geometrica di un quadrilatero, delimitati da linee rette, e pertanto senza alcuna “risega” o interruzione che vada a stravolgere la linearità delle dividenti. Si conferma inoltre che, lungo il tratto in cui la recinzione risulta divelta, la posizione esatta del confine è da intendersi dall'unione delle porzioni di recinzioni materializzate sullo stesso allineamento. Lo stesso confine coincide con il termine del massetto insistente sulla fognatura pertinente l'abitazione degli stessi 3) In base a quanto emerge dallo stato di Parte_4 conservazione dei manufatti e dall'orografia del terreno si può dire che, agli occhi del sottoscritto, lo stato di fatto sopra descritto appare consolidato negli anni” (vd. pag. 9, all. 6 attoreo).
Tali accertamenti non consentono, dunque, di ritenere incerti i confini tra le due proprietà confinanti,
e ciò lo si evince dalla presenza di recinzioni metalliche su cordoli in calcestruzzo e muretti apposti dalla proprietà attorea in corrispondenza del massetto insistente sulla fognatura pertinente alla propria abitazione.
Ciò è stato altresì confermato dal C.T.U., arch. nominato in seno al presente giudizio, il quale Per_2 ha rilevato che “I due fondi sono delimitati da recinzioni, ad eccezione della porzione limitrofa alla parete del fabbricato identificato dalla particella N. 237 (fabbricato di parte attrice). La particella
N. 236 (parte convenuta) ha accesso carrabile e pedonale dalla strada pubblica, sul fronte strada è delimitata da recinzione in muratura rivestita in pietra e soprastante ringhiera metallica, nel lato destro in parte con paletti in ferro e rete metallica e in parte con paletti in cemento e rete metallica, nel retro da paletti in cemento e rete metallica. La delimitazione interna alle due proprietà, con inizio dalla strada pubblica fino a raggiungere il fabbricato esistente nella particella n. 237, è realizzato con cordolo e soprastante ringhiera in ferro, lungo la parete del fabbricato (particella N.237) è privo di delimitazione, oltre il fabbricato, con pali in cemento e rete metallica. Il limite lungo la parete del fabbricato insistente nella particella N. 237, per la lunghezza di circa ml. 11,00, è individuato dalla differenza di piano del marciapiede, come evidenziato nell'Allegato 7 dalla foto 11 a 19 e nell'allegato grafico N.
9. Sotto il massetto del marciapiede, come dichiarato dalle parti in sede si accesso, vi sono le condutture di servizio del fabbricato della particella N.237. La particella N.237
(parte attrice), ha accesso carrabile e pedonale dalla strada pubblica, nel fronte strada è delimitata da recinzione con muretto e soprastante ringhiera, la delimitazione interna a confine con la particella
N. 238, con muretto e nel retro in parte in muratura e in parte con paletti in cemento e rete metallica.”
(vd. pag. 6, c.t.u.).
I confini che demarcano le due proprietà sono, dunque, sempre stati esistenti, con la presenza di opere murarie inamovibili.
La domanda attorea ex art. 950 c.c. va, dunque, respinta per difetto dei presupposti, così come parimenti va respinta la domanda attorea di rivendica ex art. 948 c.c. finalizzata alla condanna dei convenuti alla restituzione della striscia di suolo corrispondente al marciapiede della loro casa, nonché la consequenziale azione di risarcimento del danno.
Ciò posto, secondo il costante indirizzo di legittimità, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo;
in tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa — la probatio diabolica della rivendica — di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. II, n. 26003/2010; Cass. II, n.
13605/2000).
Chiarito quanto sopra, l'odierna parte attrice ha agito espressamente in rivendica della striscia di terreno meglio sopra identificata e, nello specifico, “quel piccolo marciapiede” circostante il lato est della propria casa.
A tale proposito, l'art. 948 c.c. disciplina la prima, e principale, azione a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione, che è concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta o detenuta da altri, e serve ad accertare se chi agisce ha effettivamente il diritto di proprietà
e tende a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore.
Ciò posto, in conformità delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultimo ha l'onere di dimostrare il suo diritto, per cui, se l'acquisto non è a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto e del titolo di acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (la cd. probatio diabolica).
Tuttavia, quando il convenuto deduca con eccezione o domanda riconvenzionale di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione, poiché tale onere si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. II, n. 8215/2016; Cass. II, n. 8806/2000).
Nel caso di specie, dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dalle parti e dalle concordi dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, sig. e sig. particolarmente attendibili, Tes_1 Tes_2 trattandosi di soggetti non avvinti da rapporti di parentela con le parti, a dispetto del teste
[...] figlio dell'attrice e, comunque, conoscenti da tempo i luoghi di causa e frequentanti gli Tes_3 stessi, è emerso che i convenuti abitassero stabilmente nell'immobile di Roccagorga, Via della Pace, sin dall'ottobre del 1985 e, dunque, in data antecedente il titolo di proprietà (atto di donazione del
6.6.1986) degli odierni attori, occupandosi altresì della manutenzione del cortile adibito a piazzale che costeggia l'abitazione della stessa, con l'esecuzione di opere necessarie a preservarla (es. manutenzione della rete idrica e fognaria, pulizie dell'intero fondo, sistemazione dei tratti di rete sganciata sulla linea di confine, sostituzione dei pali di sostegno della rete, apposizione della rete ombreggiante), ivi esercitando un possesso continuato, pacifico, incontestato e ininterrotto dell'intera area.
Nello specifico, nessuno degli attori sentito in sede di interpello ha negato che la convenuta fosse nella disponibilità del bene dall'ottobre 1985, limitandosi a specificare che ciascuno proprietario aveva il suo marciapiede senza nulla dire sul periodo storico (cfr. verb. ud. 26.3.24 Parte_1
“sul cap. 1) Vero che la Sig.ra possiede dall'ottobre 1985 in modo pieno ed esclusivo Parte_3 tutto l'immobile identificato al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Roccagorga con la part.
236 fg. 24 comprese le rispettive pertinenze? Non è vero, la OR possiede il suo Pt_3 marciapiede e io mio fratello il nostro;
”; sullo stesso capitolo: “Non è vero perché Controparte_1 noi possediamo il nostro marciapiede e la OR il suo. Nel 2018 il nostro marciapiede ci Pt_3
è stato sottratto dalla OR che ha messo una rete attaccata al muro di casa mia e l'ha Pt_3 collegato alla rete di recinzione già esistente.”).
I testi di parte convenuta, sig. e sig. hanno rispettivamente confermato sia che, Tes_1 Tes_2 dall'ottobre del 1985, i convenuti vivono stabilmente nell'immobile di Roccagorga, Via della Pace e che il fondo di proprietà della convenuta ed i confini dello stesso corrispondono ai confini esistenti dal 1985 ad oggi, sia il possesso ultraventennale e uti dominus dell'area in contestazione con manutenzione della stessa e realizzazione di opere atte ad escludere terzi (cfr. verb. ud. 26.3.24 teste
“E' vero, io conosco i signori fin dall'infanzia e confermo che abitano li.”; 2) E'vero, Tes_1 il confine sul posto è sempre stato lo stesso;
”; teste “Io sono a conoscenza dello stato dei Tes_2 luoghi dal 1998 perché all'epoca frequentavo all'età di sei anni la scuola elementare e ho conosciuto
, il figlio dei convenuti. Io frequentavo parecchio la casa come Persona_3 Per_3 frequentava casa mia, tuttora siamo amici e posso confermare che la situazione che vedo nella foto
è rimasta sempre la stessa. Ho visto i genitori di fare la manutenzione anche della parte Per_3 di cemento dove si faceva il muschio. Solo loro si occupavano di tale manutenzione. ADR Io non conosco i proprietari confinanti, non ho visto nessun altro fare tale manutenzione. Io ci andavo il sabato e durante il pomeriggio durante la settimana, a volte io andavo da e lui veniva da Per_3 me. Posso dire che dal 1998 ad oggi la situazione del piazzale è sempre rimasta la stessa anche come posizionamento della rete che è stoppata al muro e legata ad un palo di cemento, la rete dal 1998 ad oggi è sempre stata nella posizione attuale.”, “Posso dire che dal 1998 ad oggi la situazione del piazzale è sempre rimasta la stessa anche come posizionamento della rete che è stoppata al muro e legata ad un palo di cemento, la rete dal 1998 ad oggi è sempre stata nella posizione attuale.”; Posso dire che un giorno che non ricordo i signori volevano nel piazzale nella parte cementata CP_1 con il muschio per rifare il muro di casa loro e la OR disse loro che dovevano pagare il Pt_3 suolo occupato. Sono quasi venuti alla mani perché i signori anno detto di no. 11)Vero che CP_1 la Sig.ra e la sua famiglia utilizzavano il cancelletto - raffigurato in Doc.7 (fascicolo Parte_3 di parte convenuta) per andare sul terreno di loro proprietà, identificato con la particella 242 del fg.24, confinante con la proprietà dei della sig.ra attraversavano CP_1 Parte_5 la proprietà di e e quella della Sig.ra ? E' vero che la famiglia Controparte_1 Pt_1 Parte_5 di utilizzava il cancelletto che vedo nelle foto per andare in un terreno che hanno li vicino Per_3
e anche io ci sono passato dal cancelletto con per andare a giocare a calcio in quel terreno. Per_3
12)Vero che nell'anno 2013 circa i hanno chiuso il cancelletto raffigurato in foto Doc.
7 - CP_1 fascicolo parte convenuta- con vasi e secchi impedendo alla ZZ p ed alla sua famiglia di poter passare dentro la proprietà di e per arrivare al terreno identificato con particella 242 Pt_1 CP_1 fg.24 (CT Comune di Roccagorga)? So che il passaggio è stato chiuso ma non so da chi. 13)Vero che
l'ingresso all'abitazione della Sig.ra è consentito solo dal cancello posto su Via della Pace Pt_3
477 ? E vero, è un unico accesso. 14)Vero che nella parte posteriore della proprietà della Pt_3 in particolare nell'area cortilizia della propria abitazione esiste una rete divisoria – come raffigurata nel doc. 16 -, che divide la proprietà della medesima da quella dei sig. e , il Controparte_1 Pt_1 cui inizio è costituito da una rete obbliqua ancorata con stop alla parete dell'abitazione dei CP_1
E' vero che c'è la rete che vedo nella foto e che la stessa dal 1998 è sempre stata in tale posizione.”).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione svolta dalla parte convenuta, la domanda di rivendica attorea va respinta.
Va poi respinta la domanda di condanna attorea ex art. 96 c.p.c. formulata dal patrocinio dei convenuti, posto che non risultano dimostrati, né allegati i presupposti oggettivi e soggettivi per un suo accoglimento.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad €
5.200,00) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto
[...]
; Pt_2
b) rigetta integralmente le domande attoree;
c) rigetta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
d) condanna altresì gli attori in solido a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv. Luccone Sinuhe e avv. Massimo Basilico;
e) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico degli attori.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini