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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
nato in [...] iln24.12.1987, c.f. Parte_3
C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“1) In via principale: - Accertare e dichiarare che Parte_1 [...]
sono cittadini Parte_2 Parte_3
italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso alle medesime la cittadinanza italiana e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglion
Fiorentino (AR) quale luogo di nascita dell'ascendente italiano, di provvedere alle dovute trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglion Fiorentino (AR).
2) In via subordinata: - accertare la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
- accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana e per l'effetto condannare il a risarcire il Controparte_3
danno non patrimoniale patito e patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (anche noto Persona_1
come o o , cittadino italiano, Persona_1 Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], il quale successivamente emigrava in
Brasile, ove nel 1909 sposava (anche nota come , che in Persona_3 Persona_4
virtù delle nozze assumeva il nome di Persona_5
pagina 2 di 6 Nel ricorso si legge che “Dalla loro relazione nasceva il 29.06.1921 (doc. 5), Persona_6
il cui padre si era naturalizzato cittadino brasiliano dopo la sua nascita, precisamente il Persona_1
14.06.1943, durante la maggiore età del figlio (doc. 6). Nell'anno 1950 si univa Persona_6
in matrimonio con la quale passava a chiamarsi Controparte_4 Controparte_5
(doc. 7), ed insieme generavano il 27.04.1956 (doc. 8).
[...] Parte_1
Quest'ultimo nel 1985 sposava , la quale adottava il nome di Persona_7 [...]
(doc. 9), dai quali nascevano: I) il 24.12.1987 Persona_8 [...]
(doc. 10); II) il 17.07.1990 Parte_3 Parte_2
(doc. 11).”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
pagina 3 di 6 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “come si evince dal sito internet istituzionale del
a San Paolo, le ultime convocazioni risalgono alla data del 28 giugno 2018 per Parte_4
coloro che presentarono la richiesta ormai nel lontano 2006 (doc. 15)” (cfr. pag. 4) e che i ricorrenti hanno presentato “regolare richiesta, a mezzo e-mail, di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis presso a San Paolo, ciò in data Parte_4
16.02.2023 (docc. 12-13-14).” (cfr. pagg 1 e 2 del ricorso).
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 4 di 6 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_5
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla giurisprudenza di merito prodotta dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 11.4.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
nato in [...] iln24.12.1987, c.f. Parte_3
C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“1) In via principale: - Accertare e dichiarare che Parte_1 [...]
sono cittadini Parte_2 Parte_3
italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso alle medesime la cittadinanza italiana e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglion
Fiorentino (AR) quale luogo di nascita dell'ascendente italiano, di provvedere alle dovute trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglion Fiorentino (AR).
2) In via subordinata: - accertare la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
- accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana e per l'effetto condannare il a risarcire il Controparte_3
danno non patrimoniale patito e patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (anche noto Persona_1
come o o , cittadino italiano, Persona_1 Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], il quale successivamente emigrava in
Brasile, ove nel 1909 sposava (anche nota come , che in Persona_3 Persona_4
virtù delle nozze assumeva il nome di Persona_5
pagina 2 di 6 Nel ricorso si legge che “Dalla loro relazione nasceva il 29.06.1921 (doc. 5), Persona_6
il cui padre si era naturalizzato cittadino brasiliano dopo la sua nascita, precisamente il Persona_1
14.06.1943, durante la maggiore età del figlio (doc. 6). Nell'anno 1950 si univa Persona_6
in matrimonio con la quale passava a chiamarsi Controparte_4 Controparte_5
(doc. 7), ed insieme generavano il 27.04.1956 (doc. 8).
[...] Parte_1
Quest'ultimo nel 1985 sposava , la quale adottava il nome di Persona_7 [...]
(doc. 9), dai quali nascevano: I) il 24.12.1987 Persona_8 [...]
(doc. 10); II) il 17.07.1990 Parte_3 Parte_2
(doc. 11).”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
pagina 3 di 6 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “come si evince dal sito internet istituzionale del
a San Paolo, le ultime convocazioni risalgono alla data del 28 giugno 2018 per Parte_4
coloro che presentarono la richiesta ormai nel lontano 2006 (doc. 15)” (cfr. pag. 4) e che i ricorrenti hanno presentato “regolare richiesta, a mezzo e-mail, di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis presso a San Paolo, ciò in data Parte_4
16.02.2023 (docc. 12-13-14).” (cfr. pagg 1 e 2 del ricorso).
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 4 di 6 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_5
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla giurisprudenza di merito prodotta dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 11.4.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6