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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/04/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2420/2023
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Parente, per procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Filomena Costantino e Antonio Tanza, per procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 16.3.2023 impugnava la sentenza Parte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 179/2023, con cui era stata condannata al pagamento in favore di della somma di € 5.000,00 oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso CP_1
del valore di un buono fruttifero postale a termine appartenente alla serie 1C8, emesso il 18.1.2008, di cui aveva escluso il pagamento contestando l'intervenuta prescrizione Parte_1 del credito. L'appellante, in particolare, con il primo motivo di appello, censurava la decisione del
Giudice di Pace per non aver correttamente valutato l'eccezione di prescrizione, contestando l'interpretazione delle disposizioni normative compiuta dal giudice di prime cure e domandava la riforma della sentenza impugnata, in considerazione della manifesta, illogica e contraddittoria motivazione della stessa, in quanto basata esclusivamente sulla mancata consegna al cliente del foglio informativo inerente le caratteristiche dell'investimento e comunque l'assenza di informazioni sulla scadenza riportate sul buono stesso. , inoltre eccepiva, con altro motivo di Parte_1 appello, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Lecce aveva ritenuto come sussistente il legittimo affidamento del privato sulla rimborsabilità dello stesso buono fruttifero, non emergendo dagli atti di causa né l'illegittimità dell'operato da parte dell'Ente appellane né la prova del danno patrimoniale di cui aveva richiesto, seppur in via CP_1
subordinata, il ristoro. dunque, concludeva chiedendo, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, l'accertamento della piena legittimità del suo operato e, comunque l'accertamento della inesistenza di un suo debito a qualunque titolo richiesto nei confronti della controparte per il buono fruttifero postale serie 1C8 di € 5.000,00 emesso il 18.1.2008, con vittoria delle spese legali del doppio grado di giudizio.
si costituiva contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e vittorie delle spese legali del grado di appello da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La causa, matura per la decisione, era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
10.12.2024 e quindi era trattenuta in decisione.
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L'appello è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, infatti, emerge come la decisione del Giudice di Pace debba essere confermata, sebbene siano necessarie alcune precisazioni del percorso motivazionale.
A tale proposito, si deve rilevare come dagli atti di causa risulti sufficientemente provato che ha sottoscritto un buono fruttifero postale “a termine” serie 1C8 del valore di CP_1
€ 5.000,00 emesso il 18.1.2008, su cui non sono stati indicati la data di scadenza, né il tasso di interessi applicato. A fronte della specifica contestazione sollevata dall'odierno appellato, peraltro,
non ha provato di aver consegnato ad esso il “Foglio Informativo Analitico”, Parte_1 contenente la descrizione delle specifiche caratteristiche dell'investimento e quando CP_1
a marzo 2021, ha richiesto la riscossione dello stesso, si è visto negare il rimborso del titolo, per l'avvenuta prescrizione dei diritti ad esso connessi.
2 Orbene, si deve osservare come la decisione del giudice di prime cure si fondi essenzialmente sulla considerazione che non ha fornito prova di aver consegnato il foglio informativo Parte_1 all'appellato al momento della sottoscrizione del buono postale della serie 1C8, necessario per consentire di conoscere con precisione le caratteristiche dell'investimento, con particolare riferimento alla sua scadenza e conseguentemente alla decorrenza del termine di prescrizione, e, d'altro canto, che tali informazioni non siano state neppure riportate sullo stesso buono cartaceo consegnato al tempo dell'investimento. Pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto che non sia CP_1
stato poste nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso avuto riguardo al principio, sancito dall'art. 2935 c.c., alla cui stregua la prescrizione inizia a decorrere solo da quando
è possibile esercitare il proprio diritto. Tuttavia, tale assunto non può essere condiviso, atteso che come precisato dalla più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche, che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 19 luglio 2018, n. 19193; Cass. Civ. Sez. III, sentenza 6 ottobre 2014, n. 21026). Alla luce di queste considerazioni, dunque, atteso che il buono emesso il
18.1.2008 aveva scadenza il 18.7.2009 e il decorso della prescrizione, maturata il 19.7.2019, non è stato validamente sospeso o interrotto, sicuramente è intervenuta la prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero oggetto di causa.
D'altro canto, però, con la domanda proposta nel giudizio di primo grado proprio sul CP_1
presupposto della maturata prescrizione del diritto al rimborso del buono postale in questione, ha formulato esclusivamente una richiesta di tipo risarcitorio, volta ad ottenere il ristoro del danno patito per non aver ricevuto adeguata informativa sulle condizioni contrattuali, sulla scadenza del buono e sul termine di prescrizione e, quindi, per non aver potuto esercitare tempestivamente il diritto a richiedere il rimborso del buono stesso.
Al riguardo si deve rilevare come tale domanda appaia fondata, come peraltro statuito dal giudice di prime cure nel dispositivo della sentenza impugnata, in quanto la condotta serbata da
[...]
si deve ritenere che rilevi sul piano risarcitorio, in quanto la consegna del Pt_1 [...]
avrebbe consentito al titolare del buono postale oggetto di causa di conoscere Parte_2
le condizioni praticate e, in particolare, le dettagliate caratteristiche del buono fruttifero, cui era precipuamente preordinata ai sensi dell'art. 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000.
3 Sotto tale profilo, peraltro, si deve osservare come la circostanza evidenziata da Parte_1
che tali informazioni, anche con riferimento alla scadenza dell'investimento e conseguentemente alla decorrenza del termine di prescrizione, fossero comunque accessibili attraverso avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, oltre che nelle bacheche di tutti gli uffici postali, secondo quanto stabilito nel D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, non esclude l'importanza di tale omissione in quanto proprio ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.M., come già rilevato, espone nei propri Parte_1
locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, cosicché appare evidente come la divulgazione di informazioni inerenti le condizioni dell'investimento in buoni postali fruttiferi tramite pubblici avvisi esposti nei locali aperti al pubblico degli uffici postali e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale rappresentasse solo un rafforzamento della imprescindibile informativa fornita tramite consegna del Foglio Informativo
Analitico al sottoscrittore del singolo titolo.
D'altro canto, però, si deve anche considerare che proprio la conoscibilità attraverso altri canali informativi a disposizione della clientela di delle condizioni applicate allo Parte_1 specifico buono sottoscritto dall'odierno appellato possa rilevare ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., come ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, con la conseguenza di giustificare una diminuzione dell'entità del risarcimento dovuto.
Pertanto, atteso che l'accertato inadempimento di ad uno specifico obbligo di Parte_1
protezione informativa verso il cliente, sancito dalla normativa a quel tempo vigente richiamata dalla stessa appellante, ha ostacolato per i sottoscrittori la conoscenza dei termini prescrizionali, nonostante però le condizioni contrattuali fossero aliunde conoscibili, il danno patito, quale conseguenza diretta e immediata della condotta illecita dell'odierna appellante va quantificato, nei limiti del solo danno emergente, pari all'importo del capitale investito di € 5.000,00, con esclusione ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. del lucro cessante, pari all'ammontare degli interessi convenzionali.
Su tale importo vanno applicati rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dalla verificazione del danno (maturazione della prescrizione 19.7.2019).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, l'appello va rigettato, con conferma della decisione del giudice di primo grado e, conseguentemente, le spese di lite del presente grado di giudizio, secondo la soccombenza, vanno poste a carico della società appellante, nell'importo liquidato in dispositivo.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 179/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, CP_1
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore dei difensori antistatari di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.000,00 per compenso
[...]
di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002 a carico di
Parte_1
Lecce, 6 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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