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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16763 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Dio Parte_1 E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.07.24 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l assumendo: di essere cittadino UE maggiorenne e di CP_1 risiedere nel territorio della Repubblica Italiana dal 2006; che in data 19/05/2020 essendo il suo nucleo familiare in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, presentava domanda di reddito di cittadinanza n. anche al fine di trovare un'occupazione CodiceFiscale_1 lavorativa;
che l accoglieva la sua domanda ed erogava il beneficio CP_1 dal mese di giugno 2020 sino alla scadenza di novembre 2021 (18 mesi) per un importo pari ad € 17.309,08 (circa 960€ mensili); che, con racc.ta ricevuta il 15 maggio 2023, l'Istituto comunicava la richiesta di restituzione della somma percepita in quanto “il pagamento non era dovuto
- in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. RDC – 2020 -2530558) per la seguente CP_1 motivazione:- Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; che in data 13.06.2023 presentava mediante pec istanza di riesame chiedendo l'annullamento dell'indebito; che l'Ente solo in data 19.07.23 rispondeva affermando di aver revocato il beneficio poiché egli risultava sprovvisto del requisito della residenza decennale richiesto, ai sensi dell'art- 2, co.1, lett. a), p.2 DL 4/2019; che, in data 10/02/2022, inoltrava nuova domanda di RDC - 2022-5282755 ma la stessa veniva respinta con la seguente motivazione “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”. Tanto premesso, concludeva: “Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia dell'eventuale provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza mai notificato al CP_1 ricorrente e per l'effetto dichiarare che quanto percepito dal ricorrente nel periodo che va da giugno 2020 a novembre 2021 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito, e che pertanto il sig. nulla deve Parte_1 all;
Accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente a CP_1 percepire il reddito di cittadinanza nel periodo che va dal mese di marzo 2022 al settembre 2023 e per l'effetto Condannare l in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 17.280 (€ 960.00 x 18 mesi), a titolo di ratei di RDC ingiustamente non corrisposti
o a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione e/o interessi come per Legge, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in quanto il mancato accoglimento della domanda prot n. RDC_2022_5282755 inoltrata dal sig. , è mera conseguenza dell'illegittima revoca/decadenza Pt_1 operata dall sulla precedente domanda di RDC;
In ogni caso porre a CP_1 carico dell' le spese del suddetto procedimento nonché liquidare le CP_1 spese processuali, diritti, onorari e rimborso forfettario spese generali ex artt. 93 e ss. C.P.C con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.” Si costituiva l che deduceva la corretta applicazione da parte CP_1 dell'Istituto delle disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza, sostenendo, per l'effetto, la legittimità della revoca del beneficio nei confronti del ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Il ricorso è fondato per le motivazioni di cui si dirà. Preliminarmente rileva il Giudicante che, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025 del 12.2.2025 depositata il 20.3.2025 ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”. Orbene, l ha richiesto la restituzione delle somme erogate a titolo CP_1 di reddito di cittadinanza sul presupposto che il ricorrente non avesse la residenza da almeno dieci anni all'atto della domanda di fruizione del suddetto beneficio. La sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma in parte qua e la documentazione prodotta dal ricorrente comprovano la sussistenza dei requisiti di legge in capo allo stesso dal momento che aveva la residenza in Italia certamente da più di 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda come dimostrato anche dalla scheda anagrafica (doc. 6 ricorso) e confermato dall con riscontro all'istanza di riesame del 19 luglio CP_1 2023 (doc. 15 ricorso), in maniera continuativa. Il ricorrente era titolare di tutti i requisiti socio-economici per fruire della prestazione. La concessione della prestazione e la sua successiva revoca, motivata dalla sola contestazione in ordine al requisito della residenza e dalla non veridicità di quanto dichiarato sul punto dal richiedente nella DSU, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019. Va pertanto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e restituzione del Rdc per il periodo da giugno 2020 a novembre 2021, oltre il diritto del ricorrente a percepire i ratei della domanda CP_2 5282755 del 10.02.2022. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'illegittimità della revoca del Rdc per mancato rispetto del requisito della residenza, di cui al d.l. n 4/2019, art. 2, per il periodo da giugno 2020 a novembre 2021; dichiara non dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito su Rdc del 21/04/2023 per il periodo da giugno 2020 a novembre 2021 e dichiara il diritto del ricorrente a percepire i ratei della domanda del 10.02.2022. Controparte_3 Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1800,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione. Napoli, il 28.10.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli