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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9432/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI Parte_1 C.F._1 ALBERTO e dell'avv. ROMEO ANTONIO ( VIA DELLE CASSE N. 4 C.F._2
40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIA GIORGIONE, 3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VIGNOLI ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DURANTI Controparte_1 C.F._3 EUGENIA e dell'avv. POTENZA PASQUALE ( ) GALLERIA DEL TORO C.F._4
40121 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DURANTI EUGENIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, (nata a [...] il [...]) Parte_1 ricorreva contro (a Monte Santangelo (FG) il 21.12.1962) per chiedere la Controparte_1 separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 25.08.2010 ad Argenta (FE) con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 23 P. 1 anno 2010 optando per il regime di comunione dei beni.
Dalla unione nasceva il figlio (in data 09.05.2006). Persona_1
pagina 1 di 5 La ricorrente chiedeva la separazione giudiziale dal marito, oltre all'assegnazione della casa familiare, ad un contributo al mantenimento mensile per il figlio di 400 euro e alla suddivisione, nella Per_1 misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Il convenuto, invece, chiedeva di poter corrispondere un contributo al mantenimento mensile per il figlio di 250 euro e la fruizione dell'Assegno Unico al 50% per ogni genitore;
concordava con Per_1 la ricorrente nella ripartizione delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.11.2024 le parti, sentite personalmente, confermavano il contenuto del ricorso. Alla stessa udienza il Giudice, all'esito negativo del tentativo di conciliazione di rito esortava le parti a perfezionare un accordo. Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
All'udienza successiva, dell'11.03.2025, i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento (si riscontra una sostanziale adesione alla proposta conciliativa fatta in ordinanza dal giudice.):
1) Nell'esclusivo interesse del figlio non autosufficiente, la casa coniugale è assegnata alla Sig.ra
che continuerà ad abitarvi insieme al primo, fino a quando non raggiunge-rà l'indipendenza Pt_1 economica.
2) Le spese di ordinaria manutenzione della casa saranno a carico della moglie, mentre le spese straordinarie a carico di entrambe le parti, secondo le rispettive quote di proprietà.
3) Contributo al mantenimento per il figlio da corrispondere direttamente alla Sig.ra Per_1 Pt_1 di Euro 300,00, con decorrenza 1° novembre 2024, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat.
4) Spese straordinarie al 50%, come da protocollo del tribunale adito.
5) L'autoveicolo Volkswagen Golf targato FY296ZS, in comunione tra i coniugi, formalmente intestato al sig. , rimarrà allo stesso previo conguaglio alla moglie di € 3.500,00, pari al 50% Controparte_1 del valore del veicolo.
6) L'autoveicolo Fiat Panda, targato AA000AA, in comunione tra i coniugi, formalmente inte-stato alla signora rimarrà alla stessa, previo conguaglio alla moglie di € 500,00, pari al Parte_1
50% del valore del veicolo.
7) Divisione in quote uguali tra coniugi separati delle giacenze sul conto Cassacoop intestato ad
, pari ad € 12.000,53, così per € 6.000.27 pro quota. Controparte_1
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal maggio 2024 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale, nonché dal fallito tentativo di conciliazione esperito dal giudice delegato.
pagina 2 di 5 La domanda di addebito si intende rinunciata avendo l'avv. concluso per l'accoglimento della domanda relativa al vincolo. La predetta espressa rinuncia (effettuata in sede di udienza) alla iniziale ulteriore domanda, comporta che sulla stessa non vi è pronuncia da parte del Tribunale.
Non vi sono, dunque, altre domande, anche in considerazione dell'autosufficienza economica della parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
Nulla da obiettare a che il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, Per_1 mantenga la residenza formale e sia collocato presso l'abitazione coniugale insieme alla madre.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
La modalità del mantenimento tiene doverosamente conto dell'età del figlio e dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
Con riferimento alle spese straordinarie, il Tribunale recepisce la volontà dei genitori di ripartirle in egual misura (50% cada genitore).
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(a Monte Santangelo (FG) il 21.12.1962) Controparte_1 unitisi in matrimonio civile, in data 25.08.2010, ad Argenta (FE) con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 23 P. 1 anno 2010 optando per il regime di comunione dei beni. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che, nell'esclusivo interesse del figlio non autosufficiente, la casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme al primo, fino a quando non Pt_1 raggiungerà l'indipendenza economica;
pagina 3 di 5 dà atto che le spese di ordinaria manutenzione della casa saranno a carico della moglie, mentre le spese straordinarie a carico di entrambe le parti, secondo le rispettive quote di proprietà; dà atto e dispone che il sig. versi direttamente alla Sig.ra un contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento per il figlio di Euro 300,00, con decorrenza 1° novembre 2024, da rivalutarsi Per_1 ogni anno in base agli indici Istat;
dà atto e dispone la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%, come da protocollo del tribunale adito.
Premesso, in ossequio a quanto determinato dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non pagina 4 di 5 oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che l'autoveicolo Volkswagen Golf targato FY296ZS, in comunione tra i coniugi, formalmente intestato al sig. , rimarrà allo stesso previo conguaglio alla moglie di € 3.500,00, pari Controparte_1 al 50% del valore del veicolo;
dà atto che l'autoveicolo Fiat Panda, targato AA000AA, in comunione tra i coniugi, formalmente intestato alla signora rimarrà alla stessa, previo conguaglio alla moglie di € 500,00, Parte_1 pari al 50% del valore del veicolo;
dà atto della divisione in quote uguali tra coniugi separati delle giacenze sul conto Cassacoop intestato ad , pari ad € 12.000,53, così per € 6.000.27 pro quota;
Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23.04.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9432/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI Parte_1 C.F._1 ALBERTO e dell'avv. ROMEO ANTONIO ( VIA DELLE CASSE N. 4 C.F._2
40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIA GIORGIONE, 3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VIGNOLI ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DURANTI Controparte_1 C.F._3 EUGENIA e dell'avv. POTENZA PASQUALE ( ) GALLERIA DEL TORO C.F._4
40121 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DURANTI EUGENIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, (nata a [...] il [...]) Parte_1 ricorreva contro (a Monte Santangelo (FG) il 21.12.1962) per chiedere la Controparte_1 separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 25.08.2010 ad Argenta (FE) con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 23 P. 1 anno 2010 optando per il regime di comunione dei beni.
Dalla unione nasceva il figlio (in data 09.05.2006). Persona_1
pagina 1 di 5 La ricorrente chiedeva la separazione giudiziale dal marito, oltre all'assegnazione della casa familiare, ad un contributo al mantenimento mensile per il figlio di 400 euro e alla suddivisione, nella Per_1 misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Il convenuto, invece, chiedeva di poter corrispondere un contributo al mantenimento mensile per il figlio di 250 euro e la fruizione dell'Assegno Unico al 50% per ogni genitore;
concordava con Per_1 la ricorrente nella ripartizione delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.11.2024 le parti, sentite personalmente, confermavano il contenuto del ricorso. Alla stessa udienza il Giudice, all'esito negativo del tentativo di conciliazione di rito esortava le parti a perfezionare un accordo. Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
All'udienza successiva, dell'11.03.2025, i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento (si riscontra una sostanziale adesione alla proposta conciliativa fatta in ordinanza dal giudice.):
1) Nell'esclusivo interesse del figlio non autosufficiente, la casa coniugale è assegnata alla Sig.ra
che continuerà ad abitarvi insieme al primo, fino a quando non raggiunge-rà l'indipendenza Pt_1 economica.
2) Le spese di ordinaria manutenzione della casa saranno a carico della moglie, mentre le spese straordinarie a carico di entrambe le parti, secondo le rispettive quote di proprietà.
3) Contributo al mantenimento per il figlio da corrispondere direttamente alla Sig.ra Per_1 Pt_1 di Euro 300,00, con decorrenza 1° novembre 2024, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat.
4) Spese straordinarie al 50%, come da protocollo del tribunale adito.
5) L'autoveicolo Volkswagen Golf targato FY296ZS, in comunione tra i coniugi, formalmente intestato al sig. , rimarrà allo stesso previo conguaglio alla moglie di € 3.500,00, pari al 50% Controparte_1 del valore del veicolo.
6) L'autoveicolo Fiat Panda, targato AA000AA, in comunione tra i coniugi, formalmente inte-stato alla signora rimarrà alla stessa, previo conguaglio alla moglie di € 500,00, pari al Parte_1
50% del valore del veicolo.
7) Divisione in quote uguali tra coniugi separati delle giacenze sul conto Cassacoop intestato ad
, pari ad € 12.000,53, così per € 6.000.27 pro quota. Controparte_1
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal maggio 2024 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale, nonché dal fallito tentativo di conciliazione esperito dal giudice delegato.
pagina 2 di 5 La domanda di addebito si intende rinunciata avendo l'avv. concluso per l'accoglimento della domanda relativa al vincolo. La predetta espressa rinuncia (effettuata in sede di udienza) alla iniziale ulteriore domanda, comporta che sulla stessa non vi è pronuncia da parte del Tribunale.
Non vi sono, dunque, altre domande, anche in considerazione dell'autosufficienza economica della parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
Nulla da obiettare a che il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, Per_1 mantenga la residenza formale e sia collocato presso l'abitazione coniugale insieme alla madre.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
La modalità del mantenimento tiene doverosamente conto dell'età del figlio e dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
Con riferimento alle spese straordinarie, il Tribunale recepisce la volontà dei genitori di ripartirle in egual misura (50% cada genitore).
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(a Monte Santangelo (FG) il 21.12.1962) Controparte_1 unitisi in matrimonio civile, in data 25.08.2010, ad Argenta (FE) con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 23 P. 1 anno 2010 optando per il regime di comunione dei beni. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che, nell'esclusivo interesse del figlio non autosufficiente, la casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme al primo, fino a quando non Pt_1 raggiungerà l'indipendenza economica;
pagina 3 di 5 dà atto che le spese di ordinaria manutenzione della casa saranno a carico della moglie, mentre le spese straordinarie a carico di entrambe le parti, secondo le rispettive quote di proprietà; dà atto e dispone che il sig. versi direttamente alla Sig.ra un contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento per il figlio di Euro 300,00, con decorrenza 1° novembre 2024, da rivalutarsi Per_1 ogni anno in base agli indici Istat;
dà atto e dispone la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%, come da protocollo del tribunale adito.
Premesso, in ossequio a quanto determinato dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non pagina 4 di 5 oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che l'autoveicolo Volkswagen Golf targato FY296ZS, in comunione tra i coniugi, formalmente intestato al sig. , rimarrà allo stesso previo conguaglio alla moglie di € 3.500,00, pari Controparte_1 al 50% del valore del veicolo;
dà atto che l'autoveicolo Fiat Panda, targato AA000AA, in comunione tra i coniugi, formalmente intestato alla signora rimarrà alla stessa, previo conguaglio alla moglie di € 500,00, Parte_1 pari al 50% del valore del veicolo;
dà atto della divisione in quote uguali tra coniugi separati delle giacenze sul conto Cassacoop intestato ad , pari ad € 12.000,53, così per € 6.000.27 pro quota;
Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23.04.2024
Il Presidente estensore
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