Sentenza 22 marzo 1957
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La violazione del precetto del neminem laedere diviene rilevante per l'ordinamento giuridico e quindi fonte di responsabilità aquiliana solo quando determina, nel soggetto leso, una situazione dannosa pur se di entità economico - sociale non grave applicazione al caso di fastidi e disagi derivanti dalla convivenza in appartamenti contigui. L'Azione di responsabilità civile del locatario nei confronti del locatore ex art. 1585 cod.civ. postula, fra l'altro,che il terzo abbia posto in essere una molestia giuridicamente rilevabile in danno del locatario stesso. L'Azione del locatario contro il terzo per pretese molestie arrecate al suo diritto di godimento sulla cosa locata non è configurabile quale actio surrogatoria ex art. 2900 cod.civ. bensì è autonoma e diretta Azione di responsabilità aquiliana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1957, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1957 |
Testo completo
La violazione del precetto del neminem laedere diviene rilevante per l'ordinamento giuridico e quindi fonte di responsabilità aquiliana solo quando determina, nel soggetto leso, una situazione dannosa pur se di entità economico - sociale non grave applicazione al caso di fastidi e disagi derivanti dalla convivenza in appartamenti contigui. L'Azione di responsabilità civile del locatario nei confronti del locatore ex art. 1585 cod.civ. postula, fra l'altro,che il terzo abbia posto in essere una molestia giuridicamente rilevabile in danno del locatario stesso. L'Azione del locatario contro il terzo per pretese molestie arrecate al suo diritto di godimento sulla cosa locata non è configurabile quale actio surrogatoria ex art. 2900 cod.civ. bensì è autonoma e diretta Azione di responsabilità aquiliana.